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Comunicato
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile. Atto di indirizzo operativo per fronteggiare gli incendi boschivi ed i rischi conseguenti nella stagione estiva 2008.
(GU n. 140 del 17-6-2008)
Al Presidente della regione Abruzzo
Al Presidente della regione Basilicata
Al Presidente della regione Calabria
Al Presidente della regione Campania
Al Presidente della regione Emilia Romagna
Al Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia
Al Presidente della regione Lazio
Al Presidente della regione Liguria
Al Presidente della regione Lombardia
Al Presidente della regione Marche
Al Presidente della regione Molise
Al Presidente della regione Piemonte
Al Presidente della regione Puglia
Al Presidente della regione Sardegna
Al Presidente della regione Sicilia
Al Presidente della regione Toscana
Al Presidente della regione Umbria
Al Presidente della regione Valle d'Aosta
Al Presidente della regione Veneto
Al Presidente della provincia autonoma di Bolzano
Al Presidente della provincia autonoma di Trento
e p.c.
All'on. Raffaele Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
I numerosi e diffusi incendi boschivi che hanno interessato lo scorso 27
maggio il territorio della regione siciliana e, in particolare, le
province di Messina e Palermo, con evidente anticipo rispetto a quanto
generalmente avviene, hanno evidenziato ancora una volta quanto
l'efficacia della risposta operativa all'emergenza dipenda da
un'adeguata preparazione del complesso sistema di protezione civile.
Pertanto, nel fissare, ai sensi del comma 1, art. 1, del decreto-legge
31 maggio 2005, n. 90, convertito nella legge del 26 luglio 2005, n.
152, l'inizio della prossima campagna estiva di antincendio boschivo, al
12 giugno 2008 e il termine al 30 settembre, ritengo doveroso rivolgere
un particolare invito alle SS.LL. affinche' venga assunta con
tempestivita', determinazione ed attenzione, nell'ambito delle
rispettive competenze, ogni iniziativa volta alla riduzione del rischio
incendi e alla mitigazione dei danni da essi causati, soprattutto
nell'ottica della salvaguardia delle persone e dei beni.
Come e' noto, la stagione estiva dello scorso anno, che si e' rivelata
drammatica per molti Paesi dell'area mediterranea, e' stata
caratterizzata in Italia dal verificarsi, in maniera grave e diffusa, di
grandi incendi che, da zone boscate, si sono rapidamente e violentemente
propagati verso aree rurali ed urbane, interessando infrastrutture,
insediamenti e centri abitati e causando purtroppo anche la perdita di
vite umane. Per fronteggiare la situazione, particolarmente complessa,
si e' reso necessario uno straordinario impiego di uomini, mezzi e
risorse, nonche' la dichiarazione, ai sensi della legge 24 febbraio
1992, n. 225, dello stato d'emergenza che sara' vigente fino al 30
settembre 2008.
In particolare l'esperienza dell'estate 2007 ha messo in luce alcune
difficolta' derivanti sia dalla mancanza di ogni effetto preventivamente
dissuasivo affidato dalla norma all'adozione ed aggiornamento del
catasto delle aree percorse dal fuoco - in permanente affiancamento
all'azione di indagine e repressione perseguita dalle Forze dell'ordine
sul territorio sia dalla frequente assenza di coordinamento tra le forze
impegnate nell'attivita' di lotta attiva all'incendio boschivo e quelle
preposte alla salvaguardia delle popolazioni e del territorio.
Tali carenze risultano solo in parte giustificate dal contesto
eccezionale caratterizzato dal continuo manifestarsi di condizioni
meteoclimatiche particolarmente favorevoli al successo dell'azione
incendiaria ed alla diffusione e persistenza degli incendi stessi.
Infatti, alla data di luglio 2007, il catasto delle aree percorse dal
fuoco risultava istituito presso ben pochi comuni dell'Italia
centro-meridionale, perdendo cosi' ogni capacita' e possibilita' di
esplicare un generale, permanente e pervasivo effetto deterrente nei
confronti delle azioni antropiche, sia dolose che colpose, alla base
dell'innesco degli incendi e della loro propagazione. Inoltre, nel corso
dell'estate si riscontrava che gli incendi interessavano, sempre piu'
frequentemente, oltre che le aree boscate e rurali, anche zone
fortemente urbanizzate e caratterizzate dalla presenza di infrastrutture
strategiche e di interesse nazionale, configurandosi quindi come eventi
da fronteggiare con un ampio intervento di protezione civile.
E' bene peraltro ricordare che, pur essendo il numero dei grandi incendi
boschivi percentualmente basso rispetto al numero totale di incendi che
annualmente colpiscono il Paese, essi sono quelli che determinano gli
incendi di interfaccia piu' gravi e pericolosi per l'incolumita'
pubblica, interessando inoltre la maggior parte dei soprassuoli percorsi
dal fuoco.
Nell'ottica di porre rimedio a tale situazione, successivamente alla
dichiarazione dello stato di emergenza, sono state emanate due distinte
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettivamente l'OPCM
n. 3606 del 28 agosto 2007 e l'OPCM n. 3624 del 22 ottobre 2007,
concernenti complessivamente i territori regionali di Lazio, Campania,
Puglia, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche,
Molise, Sardegna ed Umbria, con le quali e' stato nominato Commissario
delegato il Capo del Dipartimento della protezione civile.
Tra le attivita' disciplinate dalle citate ordinanze, oltre a quelle
destinate specificatamente, e nella contingenza, al superamento del
contesto emergenziale ed alla ricognizione e quantificazione dei danni,
certamente devono essere adeguatamente valorizzate proprio quelle per
l'istituzione del catasto delle superfici percorse dal fuoco e per la
predisposizione dei piani comunali o intercomunali di protezione civile,
con particolare riferimento al rischio di incendi di interfaccia e
periurbani.
In tal senso le indicazioni operative contenute negli strumenti di
pianificazione proposti dal Capo del Dipartimento, quale Commissario
delegato, sono da ritenersi anche utili e necessari indirizzi generali
in materia.
Per quanto sopra richiamato, nel rispetto delle rilevanti competenze
attribuite dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, si intende quindi
fornire essenziali «indirizzi operativi» - emanati ai sensi dell'art. 5,
comma 2, della legge 9 novembre 2001 n. 401 - affinche' possano essere
adottate tutte le iniziative necessarie a prevenire e fronteggiare in
modo risolutivo non solo gli incendi boschivi, ma anche ogni situazione
di emergenza conseguente, ben tenendo conto dell'esperienza e dei
risultati delle campagne precedenti, nonche' del modificarsi della
natura degli incendi stessi.
Quindi, nell'ottica di un'azione sinergica e coordinata anche con le
altre istituzioni pubbliche interessate, che consenta di organizzare una
risposta tempestiva ed efficace, soprattutto al verificarsi di crisi
acute e complesse, vogliano le SS.LL.: assicurare ogni possibile
sostegno e concorso all'azione di prevenzione che si proponga, nel
rispetto del patrimonio forestale, del paesaggio e dei beni ambientali,
sia la minimizzazione della massa combustibile disponibile per l'innesco
e la propagazione degli incendi boschivi, sia la realizzazione di fasce
di salvaguardia all'intorno degli insediamenti turistici e residenziali,
nonche' degli impianti industriali e delle infrastrutture strategiche, o
particolarmente sensibili, affinche' venga ridotto ogni rischio
conseguente al manifestarsi e/o all'approssimarsi di un fronte di fuoco;
promuovere, oltre al rispetto delle generali norme vigenti sulla
sicurezza, l'esistenza di un adeguato piano di emergenza presso
insediamenti, infrastrutture ed impianti turistici anche temporanei,
posti all'interno o in stretta adiacenza di aree boscate;
porre in essere ogni possibile azione affinche' tutti i comuni
realizzino, oltre alla gia' recente istituzione, anche il tempestivo
aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, ai sensi
dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sulla base,
quantomeno, dei dati contenuti nel Sistema informativo della montagna
curato dal Corpo forestale dello Stato, o comunque disponibili presso
sistemi regionali;
assicurare, cosi' come perseguito con successo dalle SS.LL. nell'ambito
delle sopra richiamate OPCM, ogni possibile collaborazione ai diversi
livelli territoriali, anche attraverso l'organizzazione, ove necessario,
di gruppi tecnici di supporto per la predisposizione ed adozione dei
piani comunali o intercomunali di protezione civile, ancorche'
speditivi, nei quali siano quantomeno definite le aree periurbane
esposte a rischio di incendio di interfaccia, le strutture e le
procedure per l'immediato allertamento, lo scambio tempestivo di
informazioni, il coordinamento e l'organizzazione del sistema locale di
protezione civile, nonche' le misure per la salvaguardia delle
popolazioni e dei beni esposti a tale rischio;
predisporre, sulla base di intese con le Prefetture - Uffici
territoriali del Governo, coordinate da quella capoluogo di regione, le
province e, ove necessario, con il Dipartimento della protezione civile,
procedure per la condivisione delle informazioni, l'allertamento ed il
coordinamento delle diverse forze statali e componenti del sistema
regionale di protezione civile, nel caso di eventi che necessitano di un
intervento quantomeno a livello regionale;
garantire un costante collegamento tra le sale operative unificate
permanenti regionali di cui all'art. 7 della legge 21 novembre 2000, n.
353, e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove non
gia' integrate, nonche' il necessario e permanente raccordo con il
Centro operativo aereo unificato e la sala situazione Italia del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e
del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle
emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia;
assicurare l'immediata attivazione e la piena funzionalita' delle sale
operative unificate permanenti regionali con la presenza, laddove non
gia' organizzate in tal senso o integrate nelle sale operative regionali
di protezione civile, di rappresentanti di Vigili del fuoco, del Corpo
forestale statale e regionale e delle Forze di polizia, nonche', ove
necessario, delle altre componenti e strutture operative di cui agli
articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
promuovere la definitiva attivazione, il potenziamento e l'ampliamento
di tutti i centri funzionali regionali di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri emanata il 27 febbraio 2004, anche
sviluppando adeguatamente i diversi settori di rischio, in particolare
quello preposto alle attivita' di previsione, monitoraggio e
sorveglianza delle condizioni di pericolosita' e di rischio determinate
dagli incendi boschivi e di interfaccia;
assicurare la diffusione, anche presso province e comuni, quantomeno,
del Bollettino nazionale di suscettivita' all'innesco di incendi
boschivi, emesso dal Centro funzionale centrale del Dipartimento della
Protezione civile e gia' reso quotidianamente disponibile dal 2004 alle
SS.LL. ed alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo dal
Dipartimento stesso;
sollecitare e sostenere i sindaci nella predisposizione di procedure di
allertamento del sistema locale di protezione civile, nonche' di
informazione alla popolazione, al verificarsi di incendi boschivi e di
interfaccia sul territorio comunale;
definire intese su base locale e sottoscrivere specifiche convenzioni,
cosi' come previsto dall'art. 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353,
con il Corpo forestale dello Stato e con il Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco che, oltre a tenere in debito conto componenti significative
quali operai forestali e volontari, valorizzino, compatibilmente con gli
ordinamenti regionali e nell'ambito della pianificazione regionale nella
lotta attiva agli incendi boschivi, i contenuti dell'Accordo quadro
sottoscritto in data 16 aprile 2008 dai medesimi Dicasteri in materia,
favorendo l'uniformita' e l'ottimizzazione delle procedure operative di
intervento nelle attivita' di contrasto a terra degli incendi e
definendo chiaramente chi ne assume la direzione ed il coordinamento nel
caso di soprassuoli prevalentemente forestati, oppure prevalentemente
antropizzati;
migliorare e potenziare l'organizzazione ed il coordinamento del
volontariato ai diversi livelli territoriali, promuovendo altresi' ogni
iniziativa per l'integrazione tra le diverse forze e vocazioni del
volontariato stesso;
definire specifiche intese ed accordi tra regioni, non solo contermini,
al fine di poter condividere e programmare preventivamente la
disponibilita' di uomini e mezzi, in particolare del volontariato,
nonche' di mezzi aerei, da destinare ad attivita' di vigilanza e lotta
attiva agli incendi boschivi, cosi' come a piu' generali attivita' di
protezione civile, sia in caso di eventi particolarmente intensi e
dannosi che durante i periodi ritenuti a maggior rischio;
assicurare la pronta attuazione delle «Disposizioni e procedure per il
concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi
boschivi», emesse dal Dipartimento della protezione civile, onde
assicurare la prontezza, la proficuita' e la tempestivita' degli
interventi, nonche' l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle
tipologie di evento;
adottare tutte le misure necessarie affinche' impianti, costruzioni,
piantagioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo dei
velivoli antincendio ed intralcio alle loro attivita', siano provvisti
di segnalazione sia a terra che aeree, incrementando in tal modo, per
quanto possibile, la sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio;
provvedere al continuo aggiornamento delle informazioni relative alle
fonti di approvvigionamento idrico, con particolare riferimento alla
presenza anche temporanea di ostacoli al volo ed al carico d'acqua;
definire intese e convenzioni con le Capitanerie di porto sia per
identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il
pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei e sicure anche le
per attivita' di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale
intervento da mare in soccorso delle popolazioni qualora minacciate da
incendi boschivi prossimi alla linea di costa.
Ritengo inoltre di fondamentale e generale importanza avviare nei
confronti dei cittadini, e soprattutto dei giovani, iniziative ed
attivita' di comunicazione dirette a diffondere, nelle forme piu'
opportune, la cultura della protezione civile ed in particolare
l'informazione relativa agli incendi boschivi e di interfaccia, nonche'
alle conseguenze sociali e ambientali che ne derivano.
Confido vivamente nella tempestiva attivazione dei piani di previsione,
prevenzione e lotta attiva, gia' adottati ed aggiornati dalle SS.LL.
coerentemente alle linee guida emanate in materia dal Governo, ed
ancora, anche con il concorso di tutte le diverse componenti
istituzionali chiamate ad operare in materia a diverso titolo, nella
puntuale ottemperanza dei presenti indirizzi operativi, soprattutto al
fine di superare insieme le criticita' e le difficolta' manifestatesi
nel corso della passata e drammatica stagione estiva.
Il Dipartimento della protezione civile assicurera', come sempre, il
coordinamento delle azioni di competenza dello Stato e garantira' ogni
ulteriore assistenza e collaborazione che dovesse rendersi necessaria
per un efficace svolgimento della campagna A.I.B. 2008.
Roma, 5 giugno 2008
Il Presidente: Berlusconi