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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 Luglio 2007
Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del propagarsi di incendi su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286.
(GU n. 179 del 3-8-2007)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 5, comma 1, e 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio
1992, n. 225;
Visti gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,
n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002,
n. 286;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Considerato che, a causa dell'aumento delle temperature oltre i consueti limiti
stagionali e delle conseguenze derivanti da un lungo periodo di siccita', si
sono create le condizioni che favoriscono fenomeni di combustione diffusi su
tutto il territorio nazionale;
Considerato che il propagarsi degli incendi, anche dovuti a comportamenti
dolosi, non appare fronteggiabile con il ricorso alle ordinarie contromisure
previste dalla normale pianificazione delle attivita' di contrasto degli incendi
boschivi;
Tenuto conto degli incidenti che si sono verificati nelle attivita' di
spegnimento dei focolai e della crescente esposizione a rischio della vita e
della salute umana oltre che dell'ambiente naturale e degli insediamenti
economici e produttivi;
Considerato che la diffusione degli incendi interessa o e' suscettibile di
riguardare tutto il territorio nazionale non essendo previsto a breve termine un
miglioramento delle condizioni climatiche;
Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti
dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello
stato di emergenza ricorrendo il grave rischio di compromissione dell'integrita'
della vita, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Sentiti i Presidenti delle regioni interessate;
Decreta:
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286,
in considerazione di quanto espresso in premessa, e' disposto il coinvolgimento
delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione
civile per fronteggiare l'emergenza derivante dagli incendi su tutto il
territorio nazionale.
2. Al capo del Dipartimento della protezione civile e' attribuito l'incarico di
Commissario delegato per l'adozione di ogni indispensabile provvedimento su
tutto il territorio nazionale per assicurare ogni forma di tutela degli
interessi pubblici primari delle popolazioni interessate nonche' ogni misura
idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite
umane.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 24 luglio 2007
Il Presidente: Prodi