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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 Luglio 2007

 

Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del propagarsi di incendi su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286.

 

(GU n. 179 del 3-8-2007)
 

 


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 5, comma 1, e 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visti gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Considerato che, a causa dell'aumento delle temperature oltre i consueti limiti stagionali e delle conseguenze derivanti da un lungo periodo di siccita', si sono create le condizioni che favoriscono fenomeni di combustione diffusi su tutto il territorio nazionale;
Considerato che il propagarsi degli incendi, anche dovuti a comportamenti dolosi, non appare fronteggiabile con il ricorso alle ordinarie contromisure previste dalla normale pianificazione delle attivita' di contrasto degli incendi boschivi;
Tenuto conto degli incidenti che si sono verificati nelle attivita' di spegnimento dei focolai e della crescente esposizione a rischio della vita e della salute umana oltre che dell'ambiente naturale e degli insediamenti economici e produttivi;
Considerato che la diffusione degli incendi interessa o e' suscettibile di riguardare tutto il territorio nazionale non essendo previsto a breve termine un miglioramento delle condizioni climatiche;
Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza ricorrendo il grave rischio di compromissione dell'integrita' della vita, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Sentiti i Presidenti delle regioni interessate;

Decreta:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, in considerazione di quanto espresso in premessa, e' disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dagli incendi su tutto il territorio nazionale.
2. Al capo del Dipartimento della protezione civile e' attribuito l'incarico di Commissario delegato per l'adozione di ogni indispensabile provvedimento su tutto il territorio nazionale per assicurare ogni forma di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate nonche' ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane.

Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2007
Il Presidente: Prodi