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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2003 n. 3295

 Disposizioni urgenti per la lotta aerea agli incendi boschivi sul territorio nazionale. 

(GU n. 147 del 27-6-2003) 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEl MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2003, concernente la dichiarazione, fino al 31 ottobre 2003, dello stato di emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli incendi boschivi;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza prevede l'adozione di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Considerato che le consistenti precipitazioni piovose verificatesi nel corso della stagione autunnale hanno determinato un significativo accrescimento della vegetazione presente nei boschi e nelle aree ad essi limitrofe, e che la particolare elevata consistenza di dette biomasse, con l'approssimarsi della stagione estiva e del conseguente aumento della temperatura determina, un notevole aumento del rischio di innesco e propagazione degli incendi boschivi sul territorio nazionale;
Ravvisata, quindi, l'assoluta necessita' di adottare ogni iniziativa utile per assicurare l'aumento della complessiva capacita' operativa della flotta aerea attualmente esistente, nonche' di implementare la disponibilita' dei mezzi da destinare alla lotta attiva agli incendi boschivi;
Considerato che gli incendi boschivi nel contesto emergenziale sopra descritto sono suscettibili, inoltre, di determinare gravissimi danni al patrimonio boschivo e faunistico, rendendo cosi' necessaria una costante azione di contrasto sia a terra che con il concorso delle componenti aeree;
Ravvisata, quindi, la necessita' ed urgenza di porre in essere interventi di carattere straordinario;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Al fine di conseguire una piu' efficace e tempestiva azione di contrasto agli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale, in relazione al prevedibile aumento del rischio di innesco e propagazione connesso al significativo accrescimento della vegetazione, i velivoli comunque impegnati per le predette finalita' sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile, coerentemente con quanto disposto dall'art. 7, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono equiparati a tutti gli effetti agli aeromobili di Stato, con conseguente obbligo dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo S.p.a. di assicurare ai predetti aeromobili, nello svolgimento delle attivita' di istituto, la priorita' nelle sequenze di atterraggio e decollo.
2. Al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza di cui alla presente ordinanza, l'Ente nazionale per l'aviazione civile e' autorizzato ad adeguare alle maggiori esigenze i limiti d'impiego e di volo dei piloti dei velivoli di Stato ad ala rotante e ad ala fissa, operanti con equipaggio composto da due piloti, nell'ottica di ottimizzare, nel rispetto delle condizioni di volo, l'impiego di detti mezzi tenendo conto della peculiarita' del servizio in argomento.

Art. 2.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare a trattativa privata, in considerazione della ricorrenza della somma urgenza, avvalendosi delle deroghe di cui al successivo art. 3, contratti di locazione, anche contenenti espressa previsione di cedibilita' alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile a fronte di esigenze di ottimale gestione o coordinamento della flotta aerea, per l'acquisizione della disponibilita' di mezzi e per l'implementazione di servizi di spegnimento aereo degli incendi boschivi.
2. Al fine di ottimizzare l'utilizzazione degli aeromobili impegnati in attivita' di soccorso aereo per la lotta agli incendi boschivi, unitamente alla necessita' di garantire una migliore operativita' dei velivoli stessi, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, a porre in essere tutte le iniziative di carattere contrattuale finalizzate al potenziamento della capacita' operativa della flotta aerea di cui sopra, tenuto conto della peculiarita' del servizio in argomento e previa acquisizione di apposita valutazione di congruita' delle relative prestazioni. Nelle more della formazione della predetta attivita' contrattuale, il Dipartimento della protezione civile e' altresi' autorizzato a disporre l'immediata attivazione del servizio ai sensi dell'art. 1326 del codice civile, nel rispetto della vigente normativa in materia di forma degli atti.

Art. 3.
1. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cui alla presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, l'adozione di provvedimenti in deroga alle seguenti disposizioni:
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23, 25;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articoli 8 e 9 e conseguenti provvedimenti di esecuzione;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 81;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 50, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 117, 119, 120;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13 e 21;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;
legge 5 agosto 1978, n. 468, articoli 11-ter, 12, 17, 20 e 29;
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, articoli 3, 13 e 14;
art. 746 codice della navigazione;
codice civile, libro IV, titolo secondo, capo VIII;
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 225, art. 8;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003
Il Presidente: Berlusconi