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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 2008
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione in atto nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale. (Ordinanza n. 3680).
(GU n. 137 del 13-6-2008)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
dicembre 2001, recante «Linee guida in materia di predisposizione dei
Piani regionali per il contrasto agli incendi boschivi»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in
relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di
lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio
2007, recante «Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione
degli interessi primari a causa del propagarsi di incendi su tutto il
territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4
novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della
legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27
luglio 2007, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e
fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia
centromeridionale»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1°
giugno 2007;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del
28 agosto 2007 e n. 3624 del 22 ottobre 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1°
aprile 2008, recante «Proroga dello stato di emergenza in relazione ad
eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di
combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale»
fino al 30 settembre 2008;
Considerato che il suddetto decreto di proroga si e' reso necessario al
fine di portare a termine le attivita' e gli adempimenti previsti dalle
ordinanze di protezione civile n. 3606 e n. 3624 del 2007, tra cui, in
particolare, l'attivita' di istruttoria finalizzata alla puntuale
ricognizione e quantificazione dei danni subiti, l'ultimazione delle
procedure volte all'accatastamento delle aree percorse dal fuoco nonche'
il completamento dei piani comunali di emergenza;
Visto l'Accordo quadro del 16 aprile 2008 tra il Ministro dell'interno
ed il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali per la
lotta attiva agli incendi boschivi;
Considerato, inoltre, l'approssimarsi della prossima campagna AIB e
tenuto conto delle previsioni meteo-climatiche che inducono a ritenere
che i fenomeni di combustione, anche per la prossima stagione estiva,
potranno nuovamente interessare tutto il territorio delle regioni
dell'Italia centro-meridionale;
Ravvisata pertanto la necessita' di adottare per le regioni del centro
sud misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate, in
costanza della situazione di emergenza in rassegna, ad una gestione
maggiormente incisiva volta ad implementare l'attivita' di prevenzione e
di contrasto agli incendi boschivi;
Acquisita l'intesa delle regioni interessate;
Sentiti i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole, alimentari e
forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. I soggetti attuatori di cui alla OPCM 3606/2007 e i Presidenti
delle regioni, od i loro delegati di cui alla OPCM 3624/2007, tenuto
conto dei dati contenuti nel sistema informativo della montagna (SIM), o
comunque disponibili nei sistemi regionali, relativi alle aree percorse
dal fuoco sino all'annualita' 2007 compresa, che consentono
l'individuazione in via definitiva dei comuni colpiti dagli incendi fino
al suddetto periodo, verificano, dandone pronta comunicazione al
Commissario delegato entro il 23 giugno 2008, che tutti i comuni cosi'
individuati abbiano approvato in via definitiva, ai sensi dell'art. 10
della legge 21 novembre 2000, n. 353, l'elenco delle particelle percorse
dal fuoco relative ad almeno un incendio.
2. Allo scopo di pervenire tempestivamente all'aggiornamento completo
del catasto delle aree percorse dal fuoco, i soggetti di cui al comma 1
provvedono a diffidare i comuni a completare l'accatastamento sulla base
di tutti i dati disponibili nel SIM o nei sistemi regionali, con
l'approvazione degli elenchi in via definitiva, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000, entro e non oltre il
30 giugno 2008.
3. In caso di inerzia da parte dei comuni rispetto agli adempimenti di
cui al comma 1, i soggetti attuatori ed i Presidenti delle regioni
provvedono direttamente, in via sostitutiva, e con oneri a carico dei
comuni stessi, ad approvare con proprio atto, valido ai sensi e per gli
effetti dell'art. 10 della legge n. 353/2000, l'elenco definitivo delle
superfici percorse dal fuoco, avvalendosi anche dei funzionari comunali
responsabili dei settori tecnici per la cura dell'iter amministrativo
previsto dalla normativa vigente in materia.
4. Il Commissario delegato provvede a dare ampia diffusione, attraverso
i mezzi e gli strumenti che riterra' opportuni, dell'elenco dei comuni
che non provvedono agli adempimenti loro prescritti nei termini previsti
dal presente articolo.
Art. 2.
1. Le prefetture - uffici territoriali del Governo in relazione alla
OPCM 3606/2007, e i Presidenti delle regioni, o i loro delegati per
l'attuazione dell'ordinanza 3624/2007, verificano, dandone pronta
comunicazione al Commissario delegato entro il 23 giugno 2008, che tutti
i comuni abbiano predisposto i piani comunali di emergenza almeno
speditivi, che tengano conto prioritariamente delle strutture
maggiormente sensibili esposte agli incendi di interfaccia, in
conformita' alle prescrizioni contenute nel «manuale operativo per la
predisposizione di un piano comunale o intercomunale di emergenza», di
cui ai decreti del Commissario delegato del 7 settembre 2007 e del 22
novembre 2007, ed alle linee guida regionali laddove esistenti.
2. Le prefetture - uffici territoriali del Governo in relazione alla
OPCM 3606/2007, e i Presidenti delle regioni, o i loro delegati per
l'attuazione dell'ordinanza n. 3624/2007, provvedono, in particolare, ad
accertare che il piano contenga, quali elementi speditivi essenziali, la
definizione delle aree urbane a rischio di incendio di interfaccia,
nonche' l'individuazione della struttura di risposta comunale e
l'organizzazione del modello di intervento articolato nelle diverse fasi
operative indicate nel manuale.
3. Il potere sostitutivo di cui all'art. 1 delle ordinanze di protezione
civile n. 3606/2007 e n. 3624/2007, inerente all'elaborazione dei piani
comunali di emergenza, permane in capo ai soggetti individuati dal
predetto art. 1 fino al 30 giugno 2008. Qualora allo scadere del
predetto termine permangono situazioni di inadempienza dei comuni
rispetto all'espletamento degli adempimenti sopra richiamati, i sindaci
dei comuni medesimi, in qualita' di autorita' di protezione civile ai
sensi dell'art. 15 della legge n. 225/1992, sono responsabili della
mancata predisposizione della pianificazione di emergenza, cosi' come
previsto dall'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998, ed i comuni
medesimi sono esclusi dall'accesso dei contributi previsti dall'art. 5
della presente ordinanza.
4. Allo scopo di garantire l'adeguato supporto tecnico-conoscitivo ai
sindaci nella elaborazione dei piani di emergenza, le prefetture -
uffici territoriali del Governo ed i Presidenti delle regioni, od i loro
delegati, assicurano la propria collaborazione fino alla cessazione
dello stato di emergenza attraverso i gruppi di supporto provinciali di
cui ai citati decreti del Commissario delegato.
5. Il Commissario delegato provvede a dare ampia diffusione, attraverso
i mezzi e gli strumenti che riterra' opportuni, dell'elenco dei comuni
che non provvedono agli adempimenti loro prescritti nei termini previsti
dal presente articolo.
Art. 3.
1. Al fine di pervenire tempestivamente alla corretta ricognizione e
quantificazione dei contributi previsti dalle ordinanze di protezione
civile n. 3606 e n. 3624 del 2007, i soggetti attuatori ovvero i
Presidenti delle regioni ivi indicati, od i loro delegati, dovranno
completare l'istruttoria delle richieste pervenute secondo le
disposizioni commissariali gia' impartite, dando comunicazione a pena di
decadenza dei relativi esiti al Commissario delegato entro dieci giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza,
per consentire la tempestiva erogazione delle risorse rese disponibili
per l'emergenza.
Art. 4.
1. Allo scopo di garantire un efficiente sistema di coordinamento
degli interventi di protezione civile, le regioni di cui alle ordinanze
di protezione civile n. 3606 e n. 3624 del 2007 sono tenute ad
assicurare la piena funzionalita' delle Sale operative unificate
permanenti regionali (SOUP) di cui all'art. 7 della legge n. 353/2000,
con la presenza, laddove non gia' organizzate in tal senso, di
rappresentanti di Vigili del fuoco, del Corpo forestale statale e
regionale e delle Forze di polizia, nonche', ove necessario, delle altre
componenti e strutture operative del sistema di protezione civile di cui
agli articoli 6 e 11 della legge n. 225/1992. Per le medesime finalita'
le regioni provvedono altresi' a garantire un costante collegamento tra
le sopra menzionate sale operative unificate permanenti regionali (SOUP)
e le sale operative regionali di protezione civile, laddove non gia'
integrate, nonche' il necessario e permanente raccordo con il Centro
operativo aereo unificato (COAU) e la sala situazioni Italia del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e
del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle
emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia.
2. Entro il 15 giugno 2008 le regioni provvedono a trasmettere al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri una relazione informativa in ordine agli adempimenti posti in
essere ai sensi del comma 1, recante, in particolare, l'indicazione
della sede, del responsabile, della composizione ed i recapiti delle
SOUP.
Art. 5.
1. Al fine di dare attuazione e rendere operative le pianificazioni
di emergenza adottate ai sensi dell'art. 2, nonche' di garantire
l'aggiornamento costante dei catasti delle aree percorse dal fuoco, le
regioni sono autorizzate a riconoscere, a titolo di contributo, in
deroga alla legge n. 353/2000, una somma da individuare tra le risorse
del fondo di cui alla medesima legge n. 353/2000 ovvero tra altre
risorse che le regioni intendono rendere all'uopo disponibili, a favore
dei comuni che abbiano provveduto all'elaborazione dei piani comunali di
emergenza, nonche' all'accatastamento delle aree percorse dal fuoco
entro i termini gia' indicati dalle ordinanze di cui in premessa, ovvero
che provvedano alla suddetta elaborazione nei tempi di cui alla presente
ordinanza.
2. Le regioni sono altresi' autorizzate a rendere disponibili ulteriori
risorse proprie ai fini del riconoscimento dei contributi per i danni
subiti, ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3606 e n. 3624
del 2007.
Art. 6.
1. Il Ministro dell'interno ed il Ministro per le politiche
agricole, alimentari e forestali, dovranno provvedere ad informare
adeguatamente le regioni circa i contenuti dell'Accordo quadro
sottoscritto in data 16 aprile 2008 dai medesimi Dicasteri in materia di
incendi boschivi, allo scopo di favorire, compatibilmente con gli
ordinamenti regionali e nell'ambito della pianificazione regionale nella
lotta attiva agli incendi boschivi, l'uniformita' e l'ottimizzazione
delle procedure operative di intervento nelle attivita' di contrasto a
terra degli incendi mediante la sottoscrizione, da parte delle stesse
regioni, delle convenzioni previste dall'art. 7 della legge n. 353/2000.
Art. 7.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in
essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 giugno 2008
Il Presidente: Berlusconi