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Ordinanza 15 giugno 2002, n. 3221
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile - Disposizioni urgenti per la lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 3221).
(GU n. 146 del 24-6-2002)
IL
MINISTRO DELL'INTERNO
delegato
per il coordinamento della protezione civile
Visto
il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto
l'art. 107, comma 1, lettera f), punto 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, che prevede che le funzioni di rilievo nazionale quali il soccorso
tecnico, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con
mezzi aerei degli incendi boschivi sono mantenute allo Stato;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001,
che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della
protezione civile;
Visto
l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che prevede la
possibilita' da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile
di emanare norme finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni
a persone o a cose;
Vista
la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge quadro in materia di
incendi boschivi";
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2001,
recante "Proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni
emergenziali connesse al sistema delle risorse idriche in Sardegna";
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001,
recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di
approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Basilicata";
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001,
recante "Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di
approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Puglia";
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002,
recante "Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi
d'approvvigionamento idro-potabile in atto nel territorio delle province di
Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani";
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002,
recante "Dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare
l'emergenza idrica nelle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa";
Considerato
che le eccezionali condizioni meteo-climatiche hanno causato in tutto il
territorio nazionale fenomeni di siccita' particolarmente gravi e tali pertanto
da aumentare notevolmente il rischio legato allo sviluppo ed alla proporzione
degli incendi boschivi;
Ritenuto
quindi necessario, al fine di evitare l'insorgenza e l'aggravamento di
situazioni di pericolo derivanti dal probabile aumento di incendi boschivi
nell'approssimarsi della stagione estiva, aumentare le capacita' operative degli
aeromobili di proprieta' del Dipartimento della protezione civile impegnati
nell'attivita' di soccorso aereo per la lotta ai predetti incendi boschivi;
Considerato
che con comunicazione del 25 maggio 2002 il COAU ha evidenziato che gia' nel
primo trimestre del 2002 le richieste di intervento aereo rispetto allo stesso
periodo del triennio 1999-2001 sono aumentate in modo assai considerevole;
Vista
la nota prot. n. 1518 del 26 aprire 2002, con la quale l'ENAC segnala l'esigenza
di adottare immediati ed urgenti provvedimenti al fine di implementare il numero
di equipaggi da impiegare nella campagna antincendi per la prossima stagione
estiva;
Ritenuto
quindi che, sulla base delle superiori valutazioni, vi e' l'assoluta necessita'
ed urgenza di concludere uno o piu' contratti di servizio per conseguire
l'indispensabile implementazione dell'attivita' di soccorso aereo, nella
ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157, cosi' come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 65, con previsione espressa di apposite specifiche clausole volte a
soddisfare le ulteriori peculiari esigenze anche sulla parte del territorio
nazionale interessato dalle citate dichiarazioni di stato di emergenza;
Su
proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art.
1.
1.
Il Dipartimento della protezione civile, al fine di conseguire, con particolare
riferimento alle porzioni di territorio nazionale interessate dalle
dichiarazioni di stato di emergenza di cui in premessa, l'ottimale utilizzazione
degli aeromobili di sua proprieta' impegnati in attivita' di soccorso aereo per
la lotta agli incendi boschivi, unitamente alla necessita' di garantire una
migliore operativita' dei velivoli stessi, e' autorizzato, ai sensi dell'art. 7,
comma 2 del decreto legislativo n. 157/1995, e successive modifiche ed
integrazioni, a porre in essere tutte le iniziative di carattere contrattuale
finalizzate al potenziamento della capacita' operativa della flotta aerea di cui
sopra, nel periodo 1 giugno-30 settembre 2002, tenuto conto della peculiarita'
del servizio in argomento e previa acquisizione di apposita valutazione di
congruita' delle relative prestazioni. Nelle more della formazione della
predetta attivita' contrattuale, il Dipartimento della protezione civile e',
altresi', autorizzato, a disporre l'immediata attivazione del servizio ai sensi
dell'art. 1326 del codice civile, nel rispetto della vigente normativa in
materia di forma degli atti.
La
presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana.
Roma,
15 giugno 2002
Il
Ministro: Scajola