Copyright © Ambiente Diritto.it
LIBRO
BIANCO SULLA SICUREZZA ALIMENTARE
(presentato
dalla Commissione Europea)
INDICE
SOMMARIO
CAPITOLO
1: INTRODUZIONE
CAPITOLO
2: PRINCIPI DI SICUREZZA ALIMENTARE
CAPITOLO
3: ELEMENTI ESSENZIALI DI UNA POLITICA DI SICUREZZA ALIMENTARE: RACCOLTA DI
INFORMAZIONI E LORO ANALISI - PARERE SCIENTIFICO
CAPITOLO
4: VERSO L'ISTITUZIONE DI UN'AUTORITÀ ALIMENTARE EUROPEA
CAPITOLO
5: ASPETTI NORMATIVI
CAPITOLO
6: CONTROLLI
CAPITOLO
7: INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI
CAPITOLO
8: DIMENSIONE INTERNAZIONALE
CAPITOLO
9: CONCLUSIONI
ALLEGATO
SOMMARIO
Assicurare
che l'UE disponga degli standard più elevati possibili di sicurezza alimentare
costituisce per la Commissione una priorità strategica fondamentale. Il
presente Libro bianco rispecchia tale priorità. Si propone una strategia affatto
nuova ispirata all'esigenza di garantire un elevato livello di sicurezza
alimentare.
Autorità
alimentare europea
L'istituzione
di un'Autorità alimentare europea indipendente costituisce, secondo la
Commissione, la risposta più appropriata all'esigenza di garantire un elevato
di sicurezza alimentare. A questa Autorità verrebbero affidati numerosi compiti
fondamentali che vanno dal parere scientifico indipendente su tutti gli aspetti
relativi alla sicurezza alimentare, alla gestione di sistemi di allarme rapido,
alla comunicazione e al dialogo con i consumatori in materia di sicurezza
alimentare e di questioni sanitarie e alla realizzazione di reti con le Agenzie
nazionali e gli organismi scientifici. L'Autorità alimentare europea fornirà
alla Commissione le necessarie analisi, ma toccherà alla Commissione decidere
sulle azioni appropriate da adottare a seguito di tali analisi. L'Autorità
alimentare europea potrebbe essere istituita entro il 2002 una volta varata la
legislazione necessaria. Prima di perfezionare le nostre proposte invitiamo
tutte le parti interessate a farci conoscere i loro punti di vista entro la
fine di aprile, dopodiché la Commissione avanzerà una proposta legislativa
definitiva.
Legislazione
in materia di sicurezza alimentare
L'istituzione
di un'Autorità indipendente dovrà esser accompagnata da tutta una serie di
altre misure per migliorare e rendere coerente il corpus della legislazione
concernente tutti gli aspetti dei prodotti alimentari "dai campi alla
tavola".
La
Commissione ha già identificato numerose misure necessarie per migliorare gli
standard di sicurezza alimentare. Il Libro bianco delinea più di 80 diverse
azioni contemplate per i prossimi anni.
Negli
ultimi decenni si sono registrati enormi sviluppi sia per quanto concerne i
metodi di produzione e lavorazione degli alimenti che i controlli necessari per
assicurare il rispetto di standard accettabili di sicurezza. È chiaro che, in
diversi ambiti, l'attuale normativa europea deve essere aggiornata.
Dando
seguito al Libro verde della Commissione sui principi generali della
legislazione in materia alimentare nell'Unione europea (COM (97) 176 def.) e
alle successive consultazioni, si proporrà un nuovo quadro giuridico che
coprirà l'intera catena alimentare, compresa la produzione di mangimi per gli
animali, stabilirà un elevato livello di protezione della salute dei
consumatori e attribuirà in modo chiaro la responsabilità primaria di una
produzione alimentare sicura alle industrie, ai produttori e ai fornitori. Si
istituiranno appropriati controlli ufficiali sia a livello nazionale che
europeo. Una questione importante sarà costituita dalla possibilità di
rintracciare i prodotti lungo tutta la catena alimentare. L'uso di pareri
scientifici corroborerà la politica di sicurezza alimentare e si farà ricorso,
se del caso, al principio di precauzione. Un elemento importante sarà dato
dalla capacità di prendere misure di salvaguardia rapide ed efficaci onde
rispondere ad emergenze sanitarie che si manifestino in qualsiasi punto della catena
alimentare.
Proposte
relative al settore dei mangimi assicureranno che per la loro produzione
vengano usati soltanto materiali idonei e che l'uso degli additivi venga
controllato in modo più efficace. Si affronteranno certe questioni relative
alla qualità degli alimenti, compresi gli additivi alimentari e le sostanze
aromatizzanti nonché le dichiarazioni relative alla salute poste sugli alimenti
e si miglioreranno anche i controlli sui nuovi alimenti.
I
rischi legati alla contaminazione degli alimenti sono stati drammaticamente
evidenziati dalla recente crisi della diossina. Si prenderanno misure per
ovviare alle carenze della normativa attuale in questi settori onde fornire
un'adeguata protezione.
Controlli
di sicurezza alimentare
L'esperienza
del servizio ispettivo della Commissione, che compie visite agli Stati membri
su base regolare, ha indicato che vi sono notevoli divergenze nel modo in cui
la normativa comunitaria è applicata e fatta rispettare. Ciò significa che i
consumatori non possono essere sicuri di ricevere lo stesso livello di
protezione su tutto il territorio della Comunità e ciò rende difficile valutare
l'efficacia delle misure attuate dalle autorità nazionali. Si propone che, in
cooperazione con gli Stati membri, si elabori un quadro comunitario per lo
sviluppo e la gestione di sistemi di controllo nazionali. In tale ambito si
terrebbe conto delle attuali buone prassi e dell'esperienza dei servizi
ispettivi della Commissione. Questo quadro comunitario si baserebbe su criteri
concordati quanto all'efficacia di tali sistemi e sfocerebbe in orientamenti
chiari per quanto concerne il loro funzionamento.
A
sostegno dei controlli a livello comunitario si svilupperanno procedure di
attuazione più rapide e di più facile uso al di là delle attuali azioni di
infrazione.
I
controlli sulle importazioni che si effettuano ai confini della Comunità
verranno estesi a tutti i mangimi e alimenti e s'intraprenderanno azioni per
migliorare il coordinamento tra i diversi posti d'ispezione.
Informazione
dei consumatori
Se
si vuole che i consumatori siano convinti del fatto che le azioni proposte nel
Libro bianco sfociano in un effettivo miglioramento degli standard di sicurezza
alimentare, essi devono essere tenuti adeguatamente informati. La Commissione,
assieme alla nuova Autorità alimentare europea, promuoverà il dialogo con i
consumatori onde incoraggiare il loro coinvolgimento nella nuova politica di
sicurezza alimentare. Nello stesso tempo, i consumatori devono essere tenuti
meglio informati delle nuove preoccupazioni in materia di sicurezza alimentare
e dei rischi che certi alimenti particolari presentano per determinati gruppi
di persone.
I
consumatori hanno il diritto di attendersi informazioni sulla qualità degli
alimenti e sui loro ingredienti e tale informazione deve essere utile e
presentata in modo chiaro in modo da consentire scelte consapevoli. A partire
dalle norme esistenti si presenteranno proposte in merito all'etichettatura
degli alimenti. Si sensibilizzeranno inoltre i consumatori sull'importanza di
una dieta equilibrata e sulle sue ripercussioni a livello sanitario.
Dimensione
internazionale
La
Comunità è il più grande importatore/esportatore di prodotti alimentari al
mondo. Le azioni proposte nel Libro bianco dovranno essere presentate e spiegate
efficacemente ai nostri partner commerciali. Un ruolo attivo della Comunità in
seno agli organismi internazionali sarà un importante strumento per spiegare
gli sviluppi europei in materia di sicurezza alimentare.
Conclusioni
L'attuazione
di tutte le misure proposte nel Libro bianco consentirà di organizzare la
sicurezza alimentare in modo più coordinato e integrato onde raggiungere il
livello più alto possibile di protezione della salute.
La
normativa verrà riveduta e modificata, se del caso, per renderla più coerente,
completa e aggiornata. Si promuoverà l'applicazione di tale normativa a tutti i
livelli.
La
Commissione ritiene che l'istituzione di una nuova Autorità, che diventerà il
punto di riferimento scientifico per l'intera Unione, contribuirà ad un livello
elevato di protezione della salute dei consumatori e, conseguentemente,
contribuirà a ripristinare e a mantenere la fiducia dei consumatori.
Il
successo delle misure proposte in questo Libro bianco è legato intrinsecamente
al sostegno del Parlamento europeo e del Consiglio. La loro attuazione
dipenderà dall'impegno degli Stati membri. Questo Libro bianco sollecita
inoltre un forte coinvolgimento degli operatori del settore su cui ricade la
responsabilità primaria dell'applicazione, nel quotidiano, delle disposizioni
in materia di sicurezza alimentare.
Una
maggiore trasparenza a tutti i livelli della politica di sicurezza alimentare è
il filo conduttore dell'intero Libro bianco e contribuirà in modo fondamentale
ad accrescere la fiducia dei consumatori nella politica di sicurezza alimentare
dell'UE.
CAPITOLO
1: INTRODUZIONE
1.
La politica europea degli alimenti deve essere fondata su standard elevati di
sicurezza alimentare onde tutelare e a promuovere la salute dei consumatori. La
produzione e il consumo di alimenti è un fatto centrale di ogni società e ha
ripercussioni economiche, sociali e, in molti casi, ambientali. Anche se la
protezione della salute deve sempre avere carattere prioritario, si deve tenere
conto anche di tali aspetti nello sviluppo di una politica degli alimenti.
Inoltre, le condizioni e la qualità dell'ambiente, in particolare
dell'ecosistema, possono influire sui diversi anelli della catena alimentare.
La politica ambientale svolge quindi un ruolo importante al fine di assicurare
alimenti sicuri ai consumatori.
2.
Il settore agro-alimentare è di grande importanza per l'economia europea nel
suo complesso. L'industria degli alimenti e delle bevande è uno dei principali
settori industriali nell'UE con una produzione annuale pari a quasi 600
miliardi di euro, vale a dire a circa 15% dell'output manifatturiero
complessivo. Da un raffronto internazionale emerge che l'UE è il maggior
produttore al mondo di prodotti alimentari e bevande. L'industria degli
alimenti e delle bevande è il terzo datore di lavoro industriale dell'UE con
più di 2,6 milioni di lavoratori, 30% dei quali si situano in piccole e medie
imprese. D'altro canto, il settore agricolo ha una produzione annuale di circa
220 miliardi di euro e fornisce l'equivalente di 7,5 milioni di posti di lavoro
a tempo pieno. L'esportazione di prodotti agricoli, di prodotti alimentari e di
bevande ammonta a circa 50 miliardi di euro all'anno. L'importanza economica e
l'onnipresenza dei prodotti alimentari nella nostra vita fanno capire che vi
deve essere un forte interesse per la sicurezza alimentare nella società nel
suo complesso e in particolare tra le autorità pubbliche e i produttori.
3.
Ai consumatori si dovrebbe offrire un'ampia gamma di prodotti sicuri e di alta
qualità provenienti da tutti gli Stati membri. Questo è il ruolo essenziale del
mercato interno. La catena della produzione alimentare sta diventando sempre
più complessa. Ogni singolo anello di tale catena deve essere altrettanto forte
degli altri se si vuole che la salute dei consumatori sia adeguatamente
protetta. Tale principio deve valere indipendentemente dal fatto che gli
alimenti vengano prodotti nella Comunità europea o importati da paesi terzi.
Una politica efficace di sicurezza alimentare deve riconoscere la natura
interrelata della produzione alimentare. Essa richiede la valutazione e il
monitoraggio dei rischi che possono derivare alla salute dei consumatori dalle
materie prime, dalle prassi agricole e dalla lavorazione degli alimenti; essa
richiede un'efficace azione normativa per gestire tali rischi nonché la messa
in atto e la gestione di sistemi di controllo onde sorvegliare e assicurare
l'attuazione di tali norme. Ciascun elemento è parte di un ciclo: in tal modo,
gli sviluppi della lavorazione degli alimenti possono richiedere cambiamenti
delle normative vigenti, mentre il feed back fornito dai sistemi di controllo
può contribuire ad identificare e a gestire i rischi esistenti e quelli
emergenti. Ciascuna parte del ciclo deve funzionare adeguatamente se si vogliono
realizzare gli standard più elevati possibili di sicurezza alimentare.
4.
Tali fattori richiedono quindi un approccio completo e integrato alla sicurezza
alimentare. Ciò non significa che l'UE debba essere l'unica responsabile di
tutti gli aspetti della sicurezza alimentare. Resta il fatto però che tutti gli
aspetti della sicurezza alimentare devono essere affrontati a livello di UE. Ad
esempio, la normativa dell'UE deve poter essere fatta efficacemente rispettare
negli Stati membri in linea con il principio di sussidiarietà. La
responsabilità di fare applicare la legislazione deve rimanere precipuamente di
competenza nazionale, regionale e locale. Tuttavia, il mercato interno implica
che queste non siano esclusivamente responsabilità nazionali: ciascuno Stato
membro è responsabile non solo nei confronti dei propri cittadini, ma di tutti
i cittadini dell'UE e dei paesi terzi per quanto concerne gli alimenti prodotti
sul suo territorio.
5.
È necessario ribadire che la catena alimentare europea è una delle più sicure
al mondo e che il sistema attuale funziona generalmente bene. Misure per la
sicurezza alimentare sono state inserite nel corpus della legislazione europea
sin dai primordi della Comunità. Storicamente, tali misure sono state
essenzialmente sviluppate su una base settoriale. Tuttavia, la crescente
integrazione delle economie nazionali con il mercato unico, gli sviluppi
dell'agricoltura e della lavorazione degli alimenti e i nuovi sistemi di
manipolazione e di distribuzione richiedono la nuova strategia delineata nel
presente Libro bianco.
I
sistemi di sicurezza alimentare della Comunità e degli Stati membri si sono
trovati sottoposti a pressioni senza precedenti in occasione delle recenti
emergenze che hanno interessato gli alimenti e i mangimi. Tali emergenze hanno
messo in luce punti deboli che richiedono un'azione da parte delle autorità
responsabili (Commissione, Stati membri e Parlamento) onde rafforzare,
migliorare e sviluppare ulteriormente i sistemi esistenti.
6.
La sicurezza alimentare deve essere organizzata in modo più coordinato e
integrato. Ciò consentirà di ovviare agli attuali punti deboli creando nel
contempo un quadro per la sicurezza alimentare tra i migliori al mondo in grado
di garantire un elevato livello di sanità pubblica e di protezione dei
consumatori conformemente a quanto prescritto dal Trattato CE. Tuttavia, anche
il sistema più completo non può funzionare senza la piena collaborazione di
tutti gli interessati. L'adeguato funzionamento di qualsiasi sistema dipende in
modo decisivo dall'impegno degli Stati membri e degli operatori nonché dei
paesi terzi.
7.
L'Unione europea deve ristabilire la fiducia del pubblico nei suoi
approvvigionamenti alimentari, nella sua scienza degli alimenti, nella sua
normativa in materia alimentare e nei suoi controlli degli alimenti. Il
presente Libro bianco sulla sicurezza alimentare delinea tutta una serie di
azioni necessarie per integrare e ammodernare l'attuale normativa dell'UE in
materia di prodotti alimentari, per renderla più coerente, comprensibile e
flessibile, per far meglio rispettare tale normativa e garantire una maggiore
trasparenza ai consumatori. Ciò costituirà la risposta alle conclusioni del
Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999.
La
Commissione è determinata ad attuare le azioni delineate nel presente Libro
bianco con carattere di priorità. Un piano d'azione dettagliato sulla sicurezza
alimentare con un calendario preciso di azioni da condursi nel prossimo
triennio è riportato nell'allegato. In base a tale calendario, le proposte più
importanti dovrebbero essere presentate dalla Commissione entro la fine del
2000 in modo da far sì che un corpus coerente e aggiornato di norme in campo
alimentare, supportato da una nuova Autorità alimentare europea, sia in vigore
entro la fine del 2002. La Commissione si attende una piena cooperazione da
parte del Parlamento e del Consiglio nell'attuazione di questo programma
ambizioso.
Vi
sono già state ampie consultazioni e discussioni in merito ai miglioramenti da
apportare alla normativa dell'UE in campo alimentare a seguito del Libro verde
sui principi generali della legislazione in materia alimentare nell'Unione
europea (COM (987) 176 def.). Il presente Libro bianco illustra i cambiamenti
che la Commissione propone di introdurre in questo ambito. Tuttavia la
Commissione contempla anche la creazione di un'Autorità alimentare europea
quale ulteriore misura. Per quanto concerne questa proposta, la Commissione
intende stimolare un dibattito pubblico, commenti informati e ampie consultazioni.
Tutte le parti interessate sono quindi invitate a presentare i loro commenti in
merito al capitolo 4 del presente Libro bianco entro la fine di aprile 2000.
CAPITOLO
2: PRINCIPI DI SICUREZZA ALIMENTARE
Il
presente Libro bianco formula proposte atte a trasformare la politica
alimentare dell'UE in uno strumento proattivo, dinamico, coerente e completo
per assicurare un elevato livello di salute umana e di tutela dei consumatori.
8.
Il principio ispiratore del presente Libro bianco è che la politica della
sicurezza alimentare deve basarsi su un approccio completo e integrato. Ciò
significa che esso deve considerare l'intera catena alimentare [1] ("dai
campi alla tavola"); tutti i settori dell'alimentare; tutti gli Stati
membri, la frontiera esterna dell'UE come anche il suo interno; le tribune
decisionali a livello internazionale e di UE nonché tutte le fasi del ciclo
decisionale a livello politico. I pilastri della sicurezza alimentare contenuti
nel presente Libro bianco (consulenza scientifica, raccolta ed analisi di dati,
aspetti normativi e di controllo nonché informazione dei consumatori) devono
costituire un insieme continuo al fine di consentire quest'approccio integrato.
9.
I ruoli di tutti i partecipanti alla catena alimentare (produttori di mangimi,
agricoltori e produttori/operatori del settore alimentare; le autorità
competenti negli Stati membri e nei paesi terzi; la Commissione; i consumatori)
devono essere chiaramente definiti: i produttori di mangimi, gli agricoltori e
gli operatori dell'alimentare hanno la responsabilità primaria per quanto
concerne la sicurezza degli alimenti; le autorità competenti hanno compiti di
monitoraggio e devono far rispettare tali responsabilità ponendo in atto
sistemi nazionali di controllo e di sorveglianza; la Commissione si concentra
sulla valutazione della capacità che hanno le autorità competenti di porre in
atto tali sistemi per il tramite di audit e ispezioni a livello nazionale.
Anche i consumatori devono rendersi conto che sono responsabili dell'adeguata conservazione,
manipolazione e cottura degli alimenti. In tal modo la politica "dai campi
alla tavola" che copre tutti i settori della catena alimentare, compresa
la produzione dei mangimi, la produzione primaria, la lavorazione degli
alimenti, l'immagazzinamento, il trasporto e la vendita al dettaglio verrà
attuata sistematicamente e in modo coerente.
10.
Una politica alimentare efficace richiede la rintracciabilità dei percorsi dei
mangimi e degli alimenti nonché dei loro ingredienti. Si devono introdurre procedure
adeguate per agevolare tale rintracciabilità. Tra di esse vi è l'obbligo per le
imprese del settore dei mangimi e degli alimenti di assicurare che vi siano
procedure adeguate per ritirare i mangimi o gli alimenti dal mercato là dove si
presenti un rischio per la salute dei consumatori. Gli operatori dovrebbero
tenere inoltre adeguati registri dei fornitori di materie prime e di
ingredienti in modo da consentire di identificare la fonte di un problema. Va
ribadito tuttavia che l'identificazione chiara dei percorsi dei mangimi e degli
alimenti e dei loro ingredienti è una questione complessa che deve tenere conto
della specificità di diversi settori e prodotti.
11.
Questo approccio completo e integrato porterà a una politica alimentare più
coerente, efficace e dinamica. Esso deve affrontare le carenze derivanti
dall'attuale sistema settoriale, rigido, che hanno limitato la sua capacità di
affrontare in modo rapido ed efficace i rischi per la salute umana. La politica
deve perciò essere sottoposta a costante revisione e, se del caso, deve esser
adattata per ovviare alle carenze, per affrontare le emergenze e per
riconoscere i nuovi sviluppi intervenuti nella catena della produzione. Nel
contempo, lo sviluppo di quest'approccio deve avvenire in modo trasparente
coinvolgendo tutti gli interessati e consentendo loro di recare un contributo
efficace ai nuovi sviluppi. Il livello di trasparenza già raggiunto con la
pubblicazione dei pareri scientifici e delle relazioni ispettive dovrebbe
essere esteso ad altri ambiti legati alla sicurezza alimentare.
12.
L'analisi del rischio deve costituire il fondamento su cui si basa la politica
di sicurezza degli alimenti. L'UE deve prendere le mosse, nella sua politica
alimentare, dall'applicazione delle tre componenti dell'analisi del rischio:
valutazione del rischio (consulenza scientifica e analisi dell'informazione),
gestione del rischio (norme e controlli) e comunicazione del rischio.
13.
La Commissione continuerà ad avvalersi delle migliori conoscenze scientifiche
disponibili nello sviluppo delle sue misure di sicurezza alimentare.
L'organizzazione del parere scientifico indipendente e il ruolo di una nuova
Autorità alimentare europea nella fornitura di tale parere verranno trattati
nel capitolo 4. La Commissione riconosce che i consumatori e l'industria
alimentare devono poter aver fiducia che tale parere sia espresso sulla base
degli standard più elevati di indipendenza, eccellenza e trasparenza.
14.
Ove appropriato, si applicherà il principio di precauzione nelle decisioni di
gestione del rischio. La Commissione intende presentare una Comunicazione
sull'argomento.
15.
Nel processo decisionale all'interno dell'UE si potrà inoltre tenere conto di
altri fattori legittimamente pertinenti per la protezione della salute dei
consumatori e per la promozione di prassi eque nella commercializzazione dei
prodotti alimentari. La definizione e la portata di tali fattori legittimamente
pertinenti è attualmente allo studio a livello internazionale, in particolare
nell'ambito del Codex Alimentarius. Esempi di questi altri fattori
legittimamente pertinenti sono considerazioni ambientali, il benessere degli
animali, l'agricoltura sostenibile, le aspettative dei consumatori quanto alla
qualità dei prodotti, un'adeguata informazione e definizione delle
caratteristiche essenziali dei prodotti nonché dei loro metodi di lavorazione e
produzione.
CAPITOLO
3: ELEMENTI ESSENZIALI DI UNA POLITICA DI SICUREZZA ALIMENTARE: RACCOLTA DI
INFORMAZIONI E LORO ANALISI - PARERE SCIENTIFICO
La
raccolta e l'analisi di informazioni sono elementi essenziali in una politica
di sicurezza alimentare e sono particolarmente importanti per l'identificazione
dei rischi potenziali in materia di mangimi e alimenti.
16.
I metodi e gli indicatori per identificare i problemi sono molteplici. Essi
possono comprendere dati ricavati da controlli effettuati lungo la catena degli
alimenti e dei mangimi, reti di sorveglianza delle malattie, indagini
epidemiologiche e analisi di laboratorio. Una corretta analisi dei dati agevolerebbe
lo studio dell'evoluzione di rischi alimentari noti e l'identificazione di
nuovi rischi; in tal modo sarebbe possibile meglio definire e adattare se del
caso la politica di sicurezza alimentare. Il ruolo degli Stati membri nella
raccolta di informazioni è cruciale e deve essere ben definito.
Monitoraggio
e sorveglianza
17.
La Commissione raccoglie un grande quantitativo di informazioni su questioni
legate alla sicurezza alimentare. Le principali fonti di informazione sono reti
per il monitoraggio e la sorveglianza della sanità pubblica (in particolare i
sistemi di relazioni sulle malattie trasmissibili in virtù della direttiva
2119/98), piani di sorveglianza delle zoonosi e dei residui, sistemi di allarme
rapido, sistemi di informazione nel settore agricolo, sorveglianza della
radioattività ambientale e attività di ricerca nonché reti di ricerca
associate. Tuttavia, i sistemi esistenti sono stati sviluppati ciascuno per
conto proprio e non sempre vi è un coordinamento delle diverse fonti di
informazione. Inoltre, una grande quantità delle informazioni disponibili non è
valorizzata appieno. L'integrazione dei sistemi di raccolta di dati e quella
dei sistemi di analisi dei dati dovrebbero essere i due principi ispiratori in
quest'ambito onde trarre i massimi benefici dagli attuali sistemi di raccolta
dati. La Comunità ha bisogno di un sistema efficace di monitoraggio e
sorveglianza della sicurezza alimentare che integri tutte le summenzionate
fonti di informazione. Le esperienze del Centro Comune di Ricerca della
Commissione potrebbero rappresentare un valido aiuto nel merito.
Il
primo obiettivo dovrebbe essere quello di una gestione continuativa e
giornaliera delle informazioni in modo da poter dare una risposta in tempo
reale ai rischi potenziali. In secondo luogo, tale sistema consentirebbe alla
Commissione di avere un ruolo maggiormente proattivo e lungimirante. Esso
dovrebbe essere finalizzato all'identificazione precoce dei rischi potenziali
onde prevenire il manifestarsi di crisi piuttosto che costituire un sistema per
reagire alle crisi stesse. Esso dovrebbe inoltre facilitare la pianificazione
politica di lungo periodo e la definizione di priorità.
Sistemi
di allarme
18.
In generale, il sistema di allarme rapido per gli alimenti funziona bene per i
prodotti alimentari destinati al consumatore finale. Esistono vari altri tipi
di sistemi di notifica in diversi ambiti, come quello delle malattie
trasmissibili degli esseri umani e degli animali, i prodotti di origine animale
bloccati alle frontiere esterne dell'UE, i movimenti di animali vivi, il
sistema ECURIE in caso di emergenza radiologica. Ma ancora una volta un uso
integrato delle informazioni è difficile a causa della diversità degli
obiettivi e della portata di tali sistemi. Inoltre, certi ambiti non sono
affatto coperti, ad esempio quello dei mangimi per gli animali.
Occorre
creare un quadro giuridico completo e armonizzato che estenda la portata
dell'attuale sistema di allarme rapido in modo da comprendere tutti gli
alimenti e i mangimi. Esso dovrebbe estendere gli obblighi degli operatori
economici di notificare le emergenze in materia di salute alimentare e
assicurare appropriate informazioni ai consumatori e alle organizzazioni di
settore. Inoltre, si dovrebbe istituire un'appropriata correlazione con altri
sistemi di informazione rapida. Questo sistema dovrebbe anche essere esteso ai
paesi terzi per le informazioni in entrata e in uscita.
Ricerca
19.
L'eccellenza scientifica richiede investimenti nella R&S onde ampliare la
base di conoscenza scientifica in materia di sicurezza alimentare. Nell'ambito
del Quinto programma quadro di ricerca, i progetti comunitari di R&S sulla
sicurezza alimentare sono condotti sulla base di programmi di lavoro
pluriennali. Tali programmi comprendono azioni indirette (azioni a costi
condivisi) e azioni dirette condotte dal Centro Comune di Ricerca della
Commissione. I loro obiettivi sono essenzialmente finalizzati a migliorare le
conoscenze scientifiche e a contribuire a costituire una solida base
scientifica su cui impostare le politiche e i regolamenti. Il Quinto programma
quadro è impostato su un approccio di soluzione dei problemi al centro del
quale vi sono i cittadini e i loro bisogni. Si effettueranno azioni di ricerca
particolarmente nel campo delle tecnologie alimentari avanzate, di metodi
sicuri di produzioni e distribuzione degli alimenti, di nuovi metodi per
valutare la contaminazione, i rischi chimici e l'esposizione ad essi, il ruolo
dell'alimentazione nella promozione della salute, sistemi armonizzati di analisi
degli alimenti.
Tuttavia,
in casi specifici là dove si sia identificato un problema potenziale per la
salute umana, è spesso necessario l'avvio di una ricerca immediata ad hoc.
Attualmente, tali esigenze possono essere coperte parzialmente dal Centro
Comune di Ricerca, ma al sistema attuale si dovrà conferire una flessibilità di
insieme e si dovranno assegnare adeguate risorse finanziarie affinché esso sia
in grado di finanziare i progetti di R&S volti a dare una risposta diretta
alle emergenze alimentari. Per tale motivo si devono creare procedure
finanziarie e amministrative, compresa una revisione regolare del programma di
lavoro nel campo della ricerca e inviti mirati a presentare proposte, al fine
di rispondere alle sfide più urgenti.
Cooperazione
scientifica
20.
Informazioni scientifiche sono compilate ad opera delle organizzazioni e
istituzioni nazionali nella Comunità su tutta una serie di questioni legate
alla sicurezza alimentare nell'ambito del sistema di cooperazione scientifica
SCOOP. Soltanto in un numero limitato di ambiti si è intrapreso un
coordinamento delle informazioni scientifiche per creare un quadro europeo, ma
in molti casi è proprio l'assenza di questa dimensione europea che si avverte
allorché si cercano le informazioni necessarie per una valutazione del rischio
a livello di UE. Si deve promuovere la prioritizzazione nella raccolta delle
informazioni scientifiche ed essa deve essere coordinata con il programma di
lavoro del Comitato scientifico /dei Comitati scientifici. Una cooperazione
scientifica deve essere anche avviata nei paesi terzi se del caso.
Sostegno
analitico
21.
È stato istituito un sistema di laboratori di riferimento comunitari per i
prodotti di origine animale onde fornire un sostegno analitico specializzato
alla Commissione e ai laboratori negli Stati membri. Essi sviluppano sistemi di
diagnosi e assistono i laboratori negli Stati membri nell'applicazione di tali
metodi. Si deve assicurare un'efficace gestione centrale per far sì che tali
laboratori diventino una vera e propria rete di laboratori comunitari al
servizio della politica dell'UE. Considerate le sue capacità e infrastrutture
scientifiche, il Centro comune di ricerca potrebbe farsi carico di tale
compito. Inoltre, si dovrebbe contemplare l'opportunità di istituire laboratori
di riferimento comunitari in nuovi ambiti.
È
l'informazione scientifica a supportare la politica di sicurezza alimentare. È
chiaro che il parere scientifico sulla sicurezza degli alimenti deve essere
della massima qualità. Esso deve essere erogato in modo tempestivo e affidabile
a coloro che hanno la responsabilità di prendere decisioni a tutela della
salute dei consumatori.
Il
sistema attuale di consulenza scientifica
22.
Il sistema per l'erogazione di pareri scientifici alla Commissione è stato
completamente riorganizzato nel 1997 ponendo l'accento sui principi
fondamentali dell'eccellenza, trasparenza e indipendenza. Pareri scientifici
sono attualmente formulati da 8 Comitati scientifici e settoriali [2], 5 dei
quali coprono direttamente o indirettamente gli ambiti dei mangimi e degli
alimenti. Inoltre, è stato istituito un Comitato scientifico direttivo che
fornisce consulenze su questioni interdisciplinari, BSE, procedure armonizzate
di valutazione del rischio e coordinamento di questioni che riguardano
trasversalmente i mandati di più di uno dei Comitati settoriali (ad es.
resistenza antimicrobica). Questo compito di coordinamento è particolarmente
importante perché le questioni della sicurezza alimentare sono affrontate in
misura crescente nella loro dimensione di continuità dai campi alla tavola. I
servizi della Commissione curano i segretariati dei Comitati.
I
membri di questi Comitati sono scelti previa valutazione rigorosa della loro
eccellenza scientifica nel loro ambito di competenza. La loro indipendenza è
garantita da una rigorosa applicazione delle dichiarazioni di interessi.
Nel
campo della contaminazione radioattiva dei mangimi e degli alimenti sono stati
istituiti gruppi specifici di esperti scientifici in virtù dell'art.31 del
Trattato EURATOM.
Natura
delle questioni sottoposte ai Comitati
23.
Molte delle questioni riguardano la valutazione di dossier presentati
dall'industria ai fini di un'autorizzazione comunitaria (pesticidi, nuovi
alimenti, additivi degli alimenti e dei mangimi). Altre questioni riguardano
problemi sanitari specifici, ad esempio i contaminanti o il rischio
microbiologico Una terza categoria riguarda più ampie valutazioni del rischio
come ad esempio la resistenza antimicrobica.
Consultazione
obbligatoria dei Comitati
24.
Certe norme di sicurezza alimentare impongono alla Commissione di consultare un
comitato scientifico prima di formulare proposte che possano avere
ripercussioni sulla salute del pubblico. Questa situazione non si rispecchia
sistematicamente in altre norme attinenti al settore della sicurezza degli
alimenti. A ciò si dovrà porre rimedio per assicurare che tutta la normativa
sulla sicurezza degli alimenti sia opportunamente basata su un parere
scientifico indipendente.
Limiti
del sistema attuale
25.
Successivamente alla riforma i Comitati hanno formulato circa 256 pareri, molti
dei quali comprendono valutazioni di numerose sostanze singole. È risultato
evidente che il sistema esistente ha un potenziale ridotto e fatica a far
fronte al crescente numero di richieste sottopostegli. Si pensi inoltre che la
recente crisi della diossina ha potuto essere gestita soltanto procrastinando i
lavori in altri ambiti, di qui la necessità di disporre di un sistema in grado
di rispondere in modo rapido e flessibile. Questo potenziale ridotto ha
determinato ritardi con conseguenze sia per i programmi legislativi della
Commissione, e quindi per la sua capacità di rispondere ai problemi sanitari
dei consumatori, sia per l'industria là dove si tratta di dossier commerciali.
Questa situazione verrà esasperata dal crescere delle incombenze affidate ai
Comitati scientifici a seguito, ad esempio, del proposto programma per la
riforma della legislazione alimentare enunciato più avanti nel presente Libro
bianco.
Necessità
di una messa a disposizione sistematica di dati per la valutazione del rischio
26.
La valutazione del rischio è subordinata alla disponibilità di dati scientifici
accurati e aggiornati. Tra questi vi possono essere ad esempio informazioni
epidemiologiche, cifre sulla prevalenza e dati sull'esposizione. Non vi sono
quasi meccanismi di sostegno per l'erogazione di tali informazioni e perciò si
dovrà istituirli. Con l'allargamento dell'Unione europea si dovranno anche
prendere in considerazione i dati riguardanti i nuovi Stati membri. La
necessità di sviluppare sistemi efficaci di raccolta di informazioni a livello
europeo e mondiale richiede un approccio che sappia valorizzare al massimo le
risorse disponibili.
Necessità
di reti scientifiche
27.
In molti ambiti, si potrebbe ovviare alla carenza di risorse menzionata sopra
riducendo il quantitativo di onerosi lavori preparatori richiesti ai membri dei
Comitati e agli esperti esterni.
Le
valutazioni comunitarie del rischio in materia di pesticidi, biocidi e sostanze
chimiche sono già corroborate da reti di istituti degli Stati membri istituite
in virtù di una legislazione settoriale. Ciò ha altamente potenziato i lavori e
l'efficacia dei pertinenti Comitati scientifici, dà spazio ad un effettivo
sistema di valutazione tra pari e rappresenta quindi uno strumento per
massimizzare l'uso dell'esperienza disponibile negli Stati membri senza
pregiudizio per l'indipendenza dei Comitati. Le reti hanno anche grandi
potenzialità per quanto concerne la raccolta di dati. Questo approccio deve
essere esteso e si dovrà esaminare il modo per meglio valorizzare le reti
esistenti.
Osservazioni
conclusive
28.
Considerate le carenze enunciate in questo capitolo è chiaro che occorrono
sistemi potenziati per poter raggiungere l'obiettivo generale di migliorare la
protezione della salute dei consumatori e ripristinare la loro fiducia nella
politica di sicurezza alimentare dell'UE Si apporteranno perciò miglioramenti
negli ambiti del monitoraggio e della sorveglianza, del sistema di allarme
rapido, della ricerca in materia di sicurezza alimentare, della cooperazione
scientifica, del sostegno analitico e dell'erogazione di pareri scientifici.
Nel prossimo capitolo si esamina l'istituzione di un'Autorità alimentare
europea che sarà responsabile, tra l'altro, di tali ambiti. Si terrà conto
della relazione "Il futuro della consulenza scientifica nell'UE" dei
professori Pascal, James e Kemper all'atto di istituire l'Autorità come anche
per migliorare l'attuale sistema nella fase di transizione.
CAPITOLO
4: VERSO L'ISTITUZIONE DI UN'AUTORITÀ ALIMENTARE EUROPEA
La
Commissione propone di istituire un'Autorità alimentare europea indipendente
con responsabilità particolari sia nel campo della valutazione del rischio che
della comunicazione sulle tematiche relative alla sicurezza degli alimenti
29.
Un'importante priorità per la Commissione consiste nel prendere misure efficaci
onde assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori che consenta di
ripristinare e mantenere la fiducia dei consumatori. Si tratta di un compito
dai molteplici aspetti. In primo luogo vi è la questione stessa della fiducia -
in che modo ricrearla- In secondo luogo dobbiamo far sì non solo che la fiducia
rinasca, ma, cosa ancora più importante, che rimanga anche nel futuro. In altri
termini, il sistema che si attuerà per riconquistare la fiducia dei consumatori
deve essere sufficientemente duraturo e flessibile per assicurare che tale
fiducia permanga nel tempo.
Oltre
a tutta la serie di misure proposte nel presente Libro bianco, la Commissione
ritiene inoltre che è necessario istituire un'Autorità alimentare europea. I
criteri di base per istituire tale Autorità sono esaminati in questo capitolo.
La Commissione ritiene che occorrono importanti cambiamenti strutturali nel
modo di affrontare le questioni della sicurezza alimentare tenendo conto delle
esperienze maturate negli ultimi anni e della necessità ampiamente riconosciuta
di una separazione funzionale tra la valutazione del rischio e la gestione del
rischio. L'istituzione di una nuova Autorità fornirà lo strumento più efficace
per porre in atto i cambiamenti necessari onde proteggere la salute del
pubblico e ripristinare la fiducia dei consumatori. È chiaro quindi che
l'obiettivo primario di tale Autorità sarà l'interesse del pubblico.
Questo
capitolo è destinato a stimolare il dibattito pubblico e commenti informati. La
Commissione auspica che vi sia un'ampia consultazione quanto all'istituzione di
un'Autorità alimentare europea. Le parti interessate sono quindi invitate a
presentare i loro commenti entro la fine di aprile 2000.
Eventuale
sfera di competenza dell'Autorità
30.
Il ruolo di un'Autorità deve essere definito contestualmente al processo di
analisi del rischio che si articola nella valutazione del rischio, nella
gestione del rischio e nella comunicazione del rischio.
31.
L'obiettivo della valutazione del rischio è di rendere disponibili pareri
scientifici. Un'ampia raccolta e analisi d'informazioni è un requisito
essenziale per un parere scientifico valido e aggiornato. Reti finalizzate al
monitoraggio e alla sorveglianza nell'ambito della salute pubblica e della
salute animale, sistemi d'informazione nel settore agricolo e sistemi di
allarme rapido, come anche programmi di R&S svolgono un ruolo importante nella
generazione di conoscenze scientifiche.
32.
La legislazione e il controllo sono due componenti della gestione del rischio.
La
legislazione comprende la legislazione primaria adottata dal Consiglio da solo
o in codecisione con il Parlamento europeo e la legislazione di attuazione
adottata dalla Commissione nell'ambito dei poteri conferitile. La legislazione
implica una decisione politica e comporta giudizi non soltanto basati su prove
scientifiche, ma su una valutazione più ampia dei desideri e dei bisogni della
società. Vi deve essere una chiara separazione tra la gestione del rischio e la
valutazione del rischio.
La
Commissione, nel suo ruolo di custode del Trattato, è responsabile di
assicurare che la legislazione comunitaria sia adeguatamente recepita nel
diritto nazionale e adeguatamente attuata dalle autorità nazionali negli Stati
membri. La funzione di controllo è espletata dall'Ufficio alimentare e
veterinario (Food and Veterinary Office, FVO) della Commissione, ufficio che
riferisce sui risultati delle sue ricerche e formula raccomandazioni. Le
relazioni dell'FVO sono elementi chiave per la Commissione all'atto di decidere
se adottare misure di salvaguardia nella Comunità o in relazione a importazioni
da paesi terzi ovvero se attivare procedure di infrazione contro gli Stati
membri. Inoltre, la Commissione, all'atto di stipulare con i paesi terzi
accordi che riconoscono l'equivalenza dei controlli di sicurezza alimentare in
virtù dell'accordo OMC/SPS, si rivolge all'FVO per una valutazione della situazione
sanitaria nei paesi terzi in questione.
33.
L'inclusione della gestione del rischio nel mandato dell'Autorità solleverà tre
questioni estremamente serie.
In
primo luogo, vi è la preoccupazione che un trasferimento di poteri normativi ad
un'Autorità indipendente possa portare ad una diluzione indebita della
responsabilità democratica. L'attuale processo decisionale è caratterizzato da
un alto grado di responsabilità e trasparenza che sarebbe difficile riprodurre
in una struttura decentralizzata.
In
secondo luogo, la funzione di controllo deve essere al centro del processo di
gestione del rischio della Commissione se si vuole che essa agisca in modo
efficace nell'interesse dei consumatori, segnatamente al fine di assicurare che
le raccomandazioni di azioni facenti seguito ai controlli siano oggetto di un
adeguato follow-up. La Commissione deve mantenere sia il potere normativo che
quello di controllo per poter ottemperare alle responsabilità impostele dai
Trattati.
In
terzo luogo, un'Autorità con poteri di regolamentazione non potrebbe essere
costituita in virtù delle disposizioni istituzionali che disciplinano l'Unione
europea e richiederebbe quindi una modifica del Trattato CE.
Per
tali motivi non si propone di trasferire all'Autorità competenze di gestione
del rischio.
34.
La comunicazione del rischio è un elemento chiave per assicurare che i
consumatori siano tenuti informati e per ridurre il rischio che insorgano
preoccupazioni infondate quanto alla sicurezza degli alimenti. A tale fine
occorre che i parerei scientifici vengano resi disponibili in modo ampio e
tempestivo fermo restando, se del caso, il consueto requisito del segreto
commerciale. Inoltre, si devono fornire ai consumatori informazioni
comprensibili e facilmente accessibili relativamente non solo a tali pareri, ma
anche a tematiche più ampie concernenti la protezione della loro salute.
Il
vantaggio di un'Autorità
Un'accettazione
quanto più ampia possibile della valutazione scientifica del rischio è
essenziale per assicurare che l'azione sia efficace, appropriata e rapida.
35.
Tra le responsabilità dell'Autorità vi sarebbero la preparazione e la messa a
disposizione di pareri scientifici, la raccolta e l'analisi delle informazioni
necessarie per supportare tali pareri e il processo decisionale comunitario, il
monitoraggio e la sorveglianza degli sviluppi in materia di sicurezza
alimentare e la comunicazione dei risultati a tutti gli interessati.
Nell'espletamento
delle sue funzioni l'Autorità dovrebbe dimostrare il massimo livello di indipendenza,
di eccellenza scientifica e di trasparenza. In tal modo essa potrebbe divenire
in breve tempo un punto di riferimento autorevole per i consumatori, per
l'industria alimentare, per le autorità degli Stati membri e per il mondo in
generale.
36.
Un'Autorità sarebbe lo strumento ideale per sviluppare la risposta flessibile e
rapida che le nuove sfide richiedono. Essa costituirebbe il punto di contatto
unico ed estremamente visibile per tutti gli interessati. Essa non solo
fungerebbe da centro di eccellenza scientifica ma sarebbe anche disponibile per
i consumatori onde fornire loro consulenze e orientamenti su importanti
sviluppi nel campo della sicurezza alimentare. Essa effettuerebbe azioni
d'informazione onde assicurare che i consumatori possano fare scelte
consapevoli e siano meglio informati delle questioni legate alla sicurezza
alimentare.
37.
L'Autorità dovrebbe operare in stretta cooperazione con le agenzie scientifiche
nazionali e con le istituzioni incaricate della sicurezza alimentare. La creazione
di una rete di contatti scientifici attraverso tutta l'Europa e fuori di essa,
con al centro l'Autorità, dovrebbe assicurare che tutti gli interessati siano
associati al processo analitico e abbiano una chiara conoscenza e una maggiore
accettazione della base a partire dalle quali sono generati i pareri.
La
Commissione e le altre istituzioni dell'UE dovranno svolgere un ruolo vitale
sostenendo l'Autorità e assicurando che essa abbia una dotazione adeguata di
risorse e di personale nonché tenendo pienamente conto dei pareri prodotti
dall'Autorità.
Obiettivi
di un'Autorità alimentare europea
L'obiettivo
principale di un'Autorità alimentare europea sarà di contribuire ad un elevato
livello di protezione della salute dei consumatori nel campo della sicurezza
alimentare e quindi di ripristinare e mantenere la fiducia dei consumatori.
38.
L'Autorità deve soddisfare i principi fondamentali dell'indipendenza,
dell'eccellenza e della trasparenza se vuole che la sua missione sia coronata
dal successo. Contestualmente a tali principi l'Autorità deve dimostrare nelle
sue azioni un elevato livello di responsabilità nei confronti delle istituzioni
europee e dei cittadini.
Per
tale motivo l'Autorità deve
-
attingere alle migliori conoscenze scientifiche
-
essere indipendente dagli interessi industriali e politici
-
essere aperta ad un esame rigoroso da parte del pubblico
-
essere scientificamente autorevole e
-
operare a stretto contatto con gli organismi scientifici nazionali.
39.
Il presente Libro bianco attinge all'esperienza della Commissione in materia di
pareri scientifici oltre ad aver preso in esame una rassegna dei modelli già
esistenti come ad esempio l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali
(EMEA) dell'UE e la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati uniti. Si è
tenuto anche conto della relazione dei professori James, Kemper e Pascal su
"Il futuro della consulenza scientifica nell'UE".
La
Commissione ritiene che un'Autorità alimentare europea debba avere un'esistenza
e una personalità giuridica separata rispetto alle attuali istituzioni dell'UE
onde espletare il proprio compito indipendentemente per quanto concerne la
valutazione del rischio e la comunicazione in materia del rischio così da
massimizzare l'impatto sulla tutela della salute dei consumatori e la sua
capacità di creare fiducia.
40.
Come si è indicato precedentemente, le vigenti disposizioni del Trattato
pongono limiti ai compiti che possono essere assegnati all'Autorità, ma ciò non
significa che sia del tutto esclusa una eventuale futura estensione delle sue
competenze. Tale estensione dovrebbe essere solo presa in considerazione alla
luce dell'esperienza ricavata dal funzionamento dell'Autorità e del grado di
autorevolezza da essa raggiunto nelle sue operazioni, fino a contemplare l'eventualità
di apportare una modifica al Trattato.
41.
Indipendenza: la situazione attuale in base alla quale gli esperti scientifici
che erogano i pareri sono tenuti a rispettare disposizioni rigorose per quanto
concerne la loro indipendenza deve continuare a sussistere sotto la nuova
Autorità. Se si vuole ripristinare la fiducia dei consumatori l'Autorità dovrà
non solo agire in modo indipendente da pressioni esterne, ma questa sua
indipendenza dovrà essere visibile a tutti gli interessati. Tuttavia, l'Autorità
dovrà essere rappresentativa e responsabile. La Commissione esaminerà la gamma
di opzioni possibili onde assicurare che l'Autorità si situi nel giusto
equilibrio tra indipendenza e responsabilità, tenendo conto dei pareri delle
altre istituzioni e degli altri interessati. Un'attenzione particolare dovrà
essere riservata alla selezione del presidente dell'Autorità.
42.
Eccellenza: Per consentire all'Autorità di fungere da cento di eccellenza
scientifica e di riferimento e di risolvere le controversie su questioni
scientifiche, essa dovrà affermare rapidamente il proprio ruolo di leader a
livello internazionale. Oltre ad assicurare l'eccellenza degli scienziati
indipendenti, ciò richiederà anche l'identificazione e il reclutamento di
personale di altissima qualità e il miglior uso dei sistemi disponibili
d'informazione. Un'attenzione particolare dovrà essere riservata alla dotazione
di personale dell'Autorità onde assicurare che essa impieghi specialisti
adeguatamente qualificati in grado di fornire il necessario sostegno agli
scienziati indipendenti responsabili della produzione dei pareri scientifici
oltre a raccogliere e analizzare tutti i dati pertinenti per le sue funzioni.
Inoltre, si dovranno definire sistemi per identificare i migliori scienziati
nei diversi ambiti per potersi avvalere dei loro servizi a seconda delle
esigenze.
Sarà
inoltre importante che l'Autorità sia in grado di rispondere con sufficiente
celerità e flessibilità nel caso di emergenze alimentari come anche nel caso di
progetti di più lungo respiro.
43.
La trasparenza comporta non solo la presentazione rapida e aperta dei risultati
e delle raccomandazioni dell'Autorità, ma implica anche che i processi
applicati per raggiungerli siano quanto più aperti possibile in modo da
rispettare il diritto fondamentale di accesso dei cittadini quale stabilito nel
Trattato. Ciò richiede procedure chiare, aperte al pubblico che disciplinino il
funzionamento dell'Autorità. Inoltre si dovrà dare ampia pubblicità al
programma di lavoro dell'Autorità.
Anche
se le discussioni a seguito delle quali vengono formulati i pareri scientifici
dovranno rispettare esigenze di riservatezza, la loro presentazione e
spiegazione deve essere quanto più aperta possibile. L'Autorità trasmetterà
tali pareri alla Commissione e al Parlamento non appena essi saranno
disponibili e, contemporaneamente, li pubblicherà su Internet in modo da tenere
pienamente informati gli interessati.
I
compiti dell'Autorità
44.
Si prevede che l'Autorità si occupererà dei pareri scientifici, della raccolta
e dell'analisi di informazioni e della comunicazione del rischio. Di tali
tematiche si tratta ai capitoli 3 e 7 del presente Libro bianco.
45.
Parere scientifico: compito dell'Autorità dovrebbe essere di fornire pareri
scientifici e informazioni alla Commissione su tutte le questioni che hanno un
impatto diretto o indiretto sulla salute e sicurezza dei consumatori in
relazione al consumo di alimenti. Per tale motivo essa si occuperà della
produzione alimentare primaria (aspetti agricoli e veterinari), dei processi
industriali, dell'immagazzinamento, della distribuzione e della vendita al
dettaglio. Il suo mandato comprenderà sia questioni legate ai rischi che
questioni legate agli effetti nutrizionali. L'Autorità si occuperà inoltre
della salute e del benessere animale e terrà conto delle valutazioni del
rischio in altri ambiti, in particolare il settore ambientale e quello chimico
in cui esse hanno anche attinenza con la valutazione del rischio legata agli
alimenti.
La
Commissione ritiene che i lavori scientifici portati avanti attualmente dai
Comitati scientifici in materia di sicurezza degli alimenti dovrebbero
costituire il nucleo delle attività dell'Autorità proposta. In tale contesto,
la struttura e il mandato dei Comitati scientifici saranno riesaminati onde
assicurare che i pareri scientifici corrispondano all'intera gamma di
responsabilità attribuite all'Autorità. Il Comitato/i Comitati forniranno
pareri alla Commissione su sua richiesta. In forma proattiva il Comitato/i
Comitati dovrebbero anche segnalare nuovi rischi per la salute o problemi
sanitari emergenti e l'Autorità dovrà sorvegliare tali questioni.
46.
L'Autorità dovrà porre in atto strumenti per l'identificazione rapida degli
esperti scientifici nell'Unione europea e altrove. In tal modo l'Autorità dovrà
essere in grado di accedere a una rete mondiale di eccellenza scientifica con
la flessibilità per rispondere rapidamente a situazioni mutevoli.
47.
L'Autorità deve essere in grado di tenersi aggiornata sui più recenti sviluppi
scientifici e di identificare le lacune all'interno di ricerche in corso o di
determinati soggetti per i quali essa ritiene che si debba avviare rapidamente
un lavoro mirato. L'Autorità dovrebbe disporre di un proprio bilancio per
commissionare una ricerca mirata ad hoc e tempestiva in risposta a emergenza
sanitarie impreviste, di concerto con il Centro comune di ricerca della
Commissione, le Agenzie scientifiche nazionali e le organizzazioni
internazionali. Si dovrebbe anche tenere conto dei lavori delle reti istituite
per il tramite dei programmi di ricerca comunitari; si dovranno instaurare
meccanismi per promuovere un'interazione nei due sensi tra questi programmi di
ricerca comunitari e l'Autorità.
48.
Il Comitato scientifico/i Comitati scientifici devono essere in grado di
concentrarsi sul compito chiave di preparare i pareri scientifici. Il Comitato
/i Comitati saranno supportati da un segretariato scientifico che curerà
l'interfaccia tra essi e i responsabili della gestione del rischio. Inoltre,
bisognerà istituire un sostegno scientifico interno che si farà carico di gran
parte del lavoro preparatorio per il Comitato/ i Comitati.
49.
Raccolta e analisi di informazioni: si avverte con urgenza l'esigenza di
identificare e usare le informazioni attualmente disponibili sia nella Comunità
che a livello mondiale in materia di sicurezza degli alimenti. Questo sarà un
compito fondamentale dell'Autorità ed è inoltre un ambito in cui vi sono grandi
possibilità di miglioramento. Se adeguatamente valorizzate queste informazioni
possono costituire un importante elemento per assicurare l'identificazione
quanto più tempestiva possibile dei problemi potenziali e per far sì che i
pareri scientifici tengano conto del più ampio quadro sanitario.
50.
L'Autorità dovrà svolgere un ruolo proattivo nello sviluppo e nel funzionamento
di programmi di monitoraggio e sorveglianza della sicurezza alimentare. Essa
dovrà istituire una rete di contatti con agenzie affini, laboratori e gruppi di
consumatori in tutta l'Unione europea e in paesi terzi.
L'Autorità
deve essere in grado di garantire una valutazione e una risposta in tempo reale
sui risultati di tali programmi assicurando una rapida identificazione dei
rischi reali o potenziali. Inoltre, l'Autorità dovrà sviluppare un sistema
preditivo che consenta l'identificazione precoce dei rischi emergenti in modo
da evitare crisi là dove è possibile.
51.
Comunicazione: la prerogativa di comunicare direttamente e apertamente con i
consumatori sulle questioni concernenti gli alimenti conferirà all'Autorità un
elevato profilo pubblico. L'Autorità dovrà predisporre misure specifiche per
informare tutte le parti interessate sulle sue conclusioni, non solo per quanto
concerne i pareri scientifici, ma anche in relazione ai risultati dei suoi
programmi di monitoraggio e sorveglianza.
L'Autorità
deve diventare automaticamente la prima istanza a cui rivolgersi allorché si
cercano informazioni scientifiche sulla sicurezza alimentare e le questioni di
interesse nutrizionale o qualora si siano identificati problemi. Essa dovrà
inoltre assicurare che appropriate informazioni su tali questioni vengano
pubblicate contestualmente al suo impegno a ripristinare la fiducia dei
consumatori. Chiaramente la Commissione continuerà ad essere responsabile della
comunicazione delle decisioni in materia di gestione del rischio.
Reagire
alle crisi
52.
Là dove si verifichi un'emergenza nel campo della sicurezza alimentare,
l'Autorità raccoglierà, analizzerà e distribuirà informazioni pertinenti alla
Commissione e agli Stati membri nonché mobiliterà le necessarie risorse
scientifiche per formulare il miglior parere scientifico possibile. L'Autorità
dovrà rispondere in modo rapido ed efficace alle crisi e assumerà un ruolo
chiave per aiutare a formulare la risposta dell'UE. Ciò determinerà una
migliore pianificazione e gestione delle situazioni di crisi a livello europeo
e dimostrerà ai consumatori che si sta assumendo un approccio proattivo
nell'affrontare tali problemi.
53.
L'Autorità gestirà il sistema di allarme rapido che consente l'identificazione
e la notifica rapida di problemi urgenti in materia di sicurezza alimentare. La
Commissione farà parte della rete e sarà quindi informata in tempo reale. A
seconda della natura di una crisi l'Autorità potrebbe essere invitata a espletare
compiti di follow up, compresi il monitoraggio e la sorveglianza
epidemiologica.
Connessione
in rete con le Agenzie nazionali e gli organismi scientifici
54.
L'Autorità alimentare europea deve essere una struttura a valore aggiunto: essa
dovrebbe operare in stretta cooperazione con le Agenzie scientifiche nazionali
e con le istituzioni incaricate della sicurezza degli alimenti avvantaggiandosi
delle loro esperienze. Ne conseguirebbe la creazione di una rete volta ad
assicurare un uso ottimale ed efficace delle strutture e risorse esistenti. Uno
dei compiti dell'Autorità europea per gli alimenti sarà quindi di
interconnettere centri di eccellenza in modo da consentire al suo personale
scientifico interno di attingere ad esperienze scientifiche avanzate in tutte
le discipline pertinenti sia nell'Unione europea che a livello internazionale.
Analogamente, gli organismi nazionali potranno accedere ad una base scientifica
di altissima qualità. Grazie a questo interscambio dinamico il ruolo
dell'Autorità verrà progressivamente potenziato e ciò porterà, col tempo, a far
sì che si veda nell'Autorità la fonte più autorevole di conoscenze sulle
questioni legate alla sicurezza degli alimenti nell'UE.
55.
Nell'ambito della rete si dovrà assicurare un uso ottimale delle capacità e
infrastrutture tecnico-scientifiche esistenti in seno del Centro comune di
ricerca (CCR) della Commissione.
Interfaccia
con i servizi della Commissione
56.
L'Autorità e i servizi della Commissione dovranno operare a stretto contatto
sin dal momento in cui l'Autorità assumerà le sue funzioni. Ciò riguarderà in
particolare le persone incaricate di preparare la legislazione, di far
rispettare la normativa e di effettuare i controlli e le ispezioni (FVO), come
anche il Centro comune di ricerca e i responsabili della R&S comunitaria.
Ciò assicurerà che delle conclusioni dell'Autorità si faccia il miglior uso
possibile e che questa sia tenuta informata delle conseguenze dirette delle sue
attività. Nel contempo, ciò consentirà all'Autorità di rispondere alle esigenze
dei servizi della Commissione. Questa interfaccia non dovrebbe ovviamente
rendere sfumato il ruolo distintivo assegnato all'Autorità.
Risorse
57.
Le implicazioni sul piano delle risorse derivanti dall'istituzione e gestione
dei sistemi di consulenza scientifica, di raccolta e analisi di informazioni e
di reti efficaci con organismi scientifici negli Stati membri non dovrebbero
essere sottovalute. Oltre ai suoi compiti scientifici e di comunicazione,
l'Autorità dovrà espletare un oneroso carico di lavoro in termine di gestione
amministrativa e finanziaria. L'Autorità farà ampio uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione e promuoverà il loro uso da pare delle
Agenzie nazionali e delle istituzioni responsabili della sicurezza alimentare.
L'efficacia dell'Autorità dipenderà in ultima analisi dall'adeguatezza, sia in
termini quantitativi che qualitativi, delle risorse umane, finanziarie e
fisiche destinatele. Sarà possibile definire le risorse necessarie soltanto
alla luce delle decisioni prese al termine del processo di consultazione e a
seguito di studi dettagliati di fattibilità. Le cifre dettagliate saranno
presentate unitamente alla proposta definitiva della Commissione per
l'istituzione dell'Autorità e terranno conto degli imminenti dibattiti in seno
alla Commissione concernenti le priorità politiche e l'attinente stanziamento
di risorse operative e umane.
Ubicazione
dell'Autorità
58.
L'Autorità dovrà sviluppare contatti di lavoro molto stretti con i servizi
della Commissione che si occupano delle questioni della sicurezza alimentare e
con le altre istituzione dell'UE per svolgere le sue funzioni in modo efficace
ed essere disponibile per una consultazione rapida in situazioni di crisi.
L'Autorità dovrà essere anche accessibile non solo agli scienziati invitati ad
elaborare i pareri scientifici, ma anche a tutti gli interessati che hanno
bisogno di avvalersi dei pareri dell'Autorità. Ciò non è soltanto importante
per un'utilizzazione ottimale delle risorse, ma anche per dimostrare l'apertura
e la disponibilità dell'Autorità soprattutto nel suo ruolo di comunicazione.
Alla luce di queste considerazioni la Commissione ritiene che l'Autorità deve
essere insediata in un'ubicazione facilmente accessibile.
Paesi
candidati
59.
I paesi candidati all'adesione saranno associati ai lavori dell'Autorità in
linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo che ha ribadito
l'importanza del fatto che tali paesi acquistino familiarità con i metodi di
lavoro e le politiche dell'Unione. Si svilupperanno soluzioni specifiche
nell'ambito degli imminenti lavori per l'istituzione dell'Autorità.
Calendario
di attuazione
La
Commissione ritiene essenziale che vi sia un calendario molto ravvicinato per
l'istituzione dell'Autorità.
60.
Il seguente calendario è previsto per l'istituzione formale della nuova
Autorità:
-
Pubblicazione del Libro bianco: gennaio 2000
-
Periodo di consultazione: fine aprile 2000
-
Proposta della Commissione: settembre 2000
-
Legislazione che autorizza la creazione dell'Autorità: dicembre 2001
-
Inizio della fase operativa dell'Autorità: 2002
61.
Anche se questo calendario è ambizioso, soprattutto se si considerano le
dimensioni del compito, la Commissione lo ritiene fattibile alla luce delle
esperienze legate alla creazione dell'EMEA. Non solo occorrerà disporre di uno
scadenzario ravvicinato per l'inizio dei lavori sulla nuova Autorità, ma
occorrerà, parallelamente, migliorare il funzionamento del sistema esistente.
La Commissione costituirà un gruppo apposito per assicurare che si agisca
rapidamente onde affrontare l'intera gamma delle questioni identificate in
questo capitolo del Libro bianco.
62.
Il rafforzamento dell'attuale sistema di valutazione e comunicazione del
rischio sarà parte fondamentale della serie di misure necessarie per assicurare
che l'Autorità possa diventare effettivamente operativa entro 2 anni. Per
quanto concerne la disponibilità di risorse nel prossimo biennio la Commissione
contemplerà la possibilità di rafforzare le attuali strutture di consulenza e
sostegno scientifico in attesa dell'istituzione dell'Autorità.
CAPITOLO
5: ASPETTI NORMATIVI
63.
Nel capitolo 4 la Commissione ha ribadito i motivi per cui la gestione del
rischio deve essere affidata ad un quadro istituzionale dotato di piena responsabilità
politica. Nonostante la proposta creazione di un'Autorità alimentare europea,
l'elaborazione e il varo degli strumenti legislativi rimarranno di
responsabilità della Commissione, del Parlamento e del Consiglio.
64.
L'Unione europea dispone di un ampio corpus legislativo che copre la produzione
primaria dei prodotti agricoli e la produzione industriale degli alimenti
lavorati. La legislazione si è evoluta nell'ultimo trentennio in modo da
rispecchiare un mix di elementi scientifici, societari, politici ed economici,
in particolare nel quadro della creazione del mercato interno, ma tale sviluppo
non è stato guidato da un'azione coerente complessiva. Per tale motivo, il
Libro verde sui principi generali della legislazione in materia alimentare
nell'Unione europea (COM(97) 176 def.) aveva già previsto la necessità di una
grande revisione della legislazione in campo alimentare.
65.
La produzione degli alimenti è estremamente complessa. I prodotti di origine
animale e vegetale presentano rischi intrinseci dovuti alla contaminazione
microbiologia e chimica. Tuttavia, l'attuale quadro giuridico e il sistema
operativo hanno in generale conferito ai consumatori dell'UE un elevato livello
di protezione della salute. Il problema reale non è necessariamente dato dalla
mancanza di strumenti giuridici, bensì dalla grande disparità degli strumenti
per rispondere a certe situazioni in settori specifici, o dalla molteplicità
delle azioni da intraprendere là dove un problema tracimi da un settore ad un
altro. Uno degli anelli più deboli del sistema è dato dalla mancanza di un
chiaro impegno da parte di tutti gli interessati a dare un allarme preventivo
in caso di un rischio potenziale onde consentire di intraprendere
tempestivamente la necessaria valutazione scientifica e le misure protettive e
da affrontare il problema a livello europeo a monte piuttosto che a valle.
L'insieme
delle misure proposte è presentato in allegato con un'indicazione delle misure
prioritarie e con il possibile calendario tenendo presente però che limitazioni
sul piano delle risorse possono ripercuotersi sul completamento di certe
iniziative.
Nuovo
quadro giuridico per la sicurezza alimentare
Occorre
creare un insieme coerente e trasparente di norme in materia di sicurezza
alimentare
66.
La Commissione intende formulare proposte per un nuovo quadro giuridico su cui
basare una strategia coerente e fissare i principi, gli obblighi e le
definizioni da applicare in questo ambito. L'obiettivo di tali proposte sarà di
rispecchiare i risultati delle ampie consultazioni che la Commissione ha
iniziato nel 1997 con la pubblicazione del suo Libro verde sulla legislazione
in materia alimentare, di fissare i principi comuni che sottendono la
legislazione in campo alimentare e di fare della sicurezza degli alimenti
l'obiettivo primario della normativa dell'UE in campo alimentare.
67.
La Commissione formulerà proposte tra cui una relativa ad una normativa
generale sugli alimenti, che incorporerà i principi di sicurezza alimentare
menzionati al capitolo 2. Tali proposte saranno oggetto di ampie consultazioni
con tutti gli interessati sin dalle primissime fasi dello sviluppo e si
effettuerà, se del caso, un'analisi dell'impatto delle proposte legislative. Le
singole norme devono essere chiare, semplici e comprensibili per tutti gli
operatori se si vuole che esse vengano applicate. Vi deve essere anche una
stretta cooperazione con le autorità competenti ai livelli appropriati negli
Stati membri onde assicurare un'adeguata e coerente ottemperanza e applicazione
e evitare le procedure amministrative non necessarie.
68.
Queste proposte costituiranno anche il quadro generale per gli ambiti non
coperti dalle norme specifiche armonizzate, ma in relazione ai quali il
funzionamento del mercato interno è assicurato mediante il riconoscimento
reciproco, come statuito dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza
"Cassis de Dijon". In base a tale principio, nell'assenza di
un'armonizzazione comunitaria gli Stati membri possono limitare la
commercializzazione di prodotti legittimamente commercializzati in un altro
Stato membro soltanto là dove e nella misura in cui ciò possa essere
giustificato da un interesse legittimo come ad esempio la protezione della
salute pubblica e a condizione che le misure adottate siano proporzionate. In tale
contesto, la Commissione continuerà ad usare tutti gli strumenti a sua
disposizione, formali (procedure d'infrazione) o informali (reti di
rappresentanti degli Stati membri e riunioni, ecc.) per risolvere le dispute in
materia di ostacoli al commercio. Si contempleranno azioni finalizzate a misure
comunitarie là dove un ostacolo agli scambi sia ritenuto giustificato per
ragioni di sicurezza alimentare.
Nuovo
quadro giuridico per i mangimi
La
sicurezza degli alimenti di origine animale inizia con la sicurezza dei mangimi
69.
Sebbene la legislazione non possa prevenire del tutto gli incidenti lungo la
catena degli alimenti e dei mangimi, essa può però fissare prescrizioni e
controlli appropriati per la rilevazione precoce dei problemi e il tempestivo
avvio di interventi correttivi. Sotto tale aspetto le azioni necessarie nel
campo dei mangimi sono illuminanti. I principi della sicurezza alimentare
menzionati al capitolo 2 dovrebbero essere applicabili al settore dei mangimi,
in particolare per chiarire le responsabilità dei produttori dei mangimi e
costituire un'ampia clausola di salvaguardia. Più specificamente, si devono
definire chiaramente i materiali che possono essere usati o meno nella
produzione di mangimi, compresi i sottoprodotti di origine animale. Un elenco
positivo di ingredienti di mangimi sarebbe la risposta più chiara all'attuale
assenza di definizione degli ingredienti dei mangimi, ma tale compito è
complesso e richiede tempo. Nel breve termine si deve provvedere ad ampliare
rapidamente l'attuale elenco negativo. Tuttavia, la Commissione è impegnata a
procedere verso l'elaborazione di un elenco positivo nel medio termine.
Inoltre, si proporrà una revisione della legislazione comunitaria onde
escludere animali morti (carcasse) e materiali di scarto dalla catena dei
mangimi. Gli unici materiali ammessi a essere usati nei mangimi sarebbero
quindi i materiali derivati da animali dichiarati adatti al consumo umano.
Si
presenterà una proposta legislativa per la valutazione, l'autorizzazione e
l'etichettatura dei nuovi alimenti, in particolare degli organismi
geneticamente modificati e dei mangimi da essi derivati.
Occorre
chiarire quali sono le diverse categorie di prodotti usati nell'alimentazione
animale (additivi, prodotti medicinali, integratori) per evitare zone grigie e
si devono definire i requisiti che si applicano in ciascun caso. La Commissione
porterà inoltre avanti il divieto o il progressivo ritiro nell'UE degli
antibiotici usati quali fattori che favoriscono la crescita, tenendo conto del
loro possibile uso nella medicina umana e in quella veterinaria,
contestualmente alla sua ampia strategia di controllo e di contenimento della
resistenza agli antibiotici.
Ora
che sono diventate più chiare le origini e le conseguenze della crisi della diossina
è ovvio che l'industria dei mangimi dovrebbe essere sottoposta alle stesse
prescrizioni e agli stessi controlli rigorosi che si applicano al settore degli
alimenti umani. La mancanza di controlli interni (buone prassi produttive,
autocontrolli, piani di emergenza) e la mancanza di meccanismi per la
rintracciabilità hanno consentito che la crisi della diossina si sviluppasse e
espandesse lungo l'intera catena alimentare. Per correggere queste anomalie si
proporrà una normativa che comprenda l'approvazione ufficiale di tutti gli
impianti di produzione dei mangimi come anche controlli ufficiali a livello
nazionale e di UE. Per allineare il quadro relativo al settore dei mangimi con
quello del settore degli alimenti umani si inserirà nel sistema di allarme
rapido per gli alimenti un sistema di allarme rapido per i mangimi.
Salute
e benessere degli animali
La
salute e il benessere degli animali da cui derivano prodotti alimentari è
essenziale per la salute pubblica e la protezione dei consumatori.
70.
La salute animale è anch'essa un fattore importante per la sicurezza
alimentare. Alcune malattie, le cosiddette zoonosi, come la tubercolosi, la
salmonellosi e la listeriosi possono essere trasmesse agli esseri umani
attraverso alimenti contaminati. Queste malattie possono essere particolarmente
gravi per certe categorie della popolazione. La listeriosi può provocare
l'encefalite e aborti spontanei; la salmonellosi costituisce un problema
emergente nel campo della salute pubblica. Per poter agire occorre però avere
un quadro corretto della situazione. Occorre quindi un monitoraggio comunitario
delle malattie veicolate dagli alimenti e delle zoonosi e si devono introdurre
prescrizioni armonizzate in materia di notifica. Le informazioni così ricavate
aiuteranno la Commissione a fissare obiettivi e prendere misure più efficaci
per ridurre la prevalenza delle malattie zoonotiche.
Gli
attuali programmi di eradicazione e di controllo delle malattie come quello per
la tubercolosi e la brucellosi dovrebbero essere portati avanti e se possibile
rafforzati, soprattutto in quegli Stati membri il cui status, per quanto
concerne queste malattie, rimane problematico. Un'attenzione particolare
dovrebbe essere consacrata al controllo dell'idrarosi e della Brucella
melitensis nelle regioni mediterranee. Si devono meglio valorizzare le
informazioni sul monitoraggio delle zoonosi per meglio definire programmi a
livello di UE.
Il
presente Libro bianco formula proposte volte specificamente a promuovere la
salute e il benessere degli animali soltanto nella misura in cui la politica di
sicurezza alimentare è direttamente interessata. La Commissione riconosce
l'importanza che le questioni legate alla salute e al benessere degli animali
rivestono in un contesto più ampio. Nell'ambito del presente Libro bianco si
riconosce che le questioni del benessere degli animali devono essere
maggiormente integrate nella politica alimentare. In particolare, nella
legislazione si deve tenere conto dell'impatto sulla qualità e sicurezza dei
prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
71.
Gran parte della normativa in materia di BSE/TSE è stata adottata nella forma
di misure di salvaguardia adottate su una base ad hoc. Per definizione,
l'adozione di tali misure non coinvolge tutte le istituzioni comunitarie. Viene
a mancare quindi un approccio del tutto coerente. La Commissione ha affrontato
il problema proponendo al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta
completa, basata sull'art.152 del Trattato, che copre tutte le misure di
controllo della BSE e delle altre encefalopatie spongiformi trasmissibili
(TSE). Fino all'adozione della proposta si prenderanno misure d'emergenza per
assicurare un elevato livello di protezione durante il periodo intermedio. Le
misure più importanti consisteranno in norme sull'eliminazione di determinati
materiali a rischio in combinazione con una classificazione provvisoria a
seconda dello status di BSE, col rafforzamento del sistema di
epidemiosorveglianza sottoponendo a test certi animali ad alto rischio (animali
morti, animali oggetto di macellazione d'emergenza), con l'aggiornamento degli
embarghi e del divieto di mangimi alla luce di pareri scientifici aggiornati.
Inoltre,
la Commissione ritiene opportuno che si proceda a ulteriori test per accertare
l'incidenza della BSE nell'Unione. Ciò è ovviamente funzionale alla
disponibilità di adeguati test post mortem. La Commissione seguirà attivamente
la questione e formulerà proposte per un adeguato programma di test alla luce
degli sviluppi riscontrati.
Igiene
Elemento
essenziale per la sicurezza degli alimenti è un approccio coordinato e olistico
in relazione all'igiene.
72.
Col tempo, la Comunità ha sviluppato ampie prescrizioni in materia d'igiene
degli alimenti tra cui rientrano più di 20 testi giuridici volti a garantire la
sicurezza degli alimenti prodotti e immessi sul mercato. Tuttavia, tali
prescrizioni sono state adottate quale risposta puntuale alle esigenze del
mercato interno, tenendo conto di un elevato livello di protezione. Ciò ha
prodotto una serie di regimi diversi in materia d'igiene a seconda che gli
alimenti siano di origine animale o vegetale, differenza che può essere
giustificata soltanto per ragioni storiche. Certi ambiti sono tra l'altro
rimasti al di fuori della portata di tali prescrizioni, come ad esempio la
produzione di alimenti di origine vegetale a livello delle aziende agricole
(produzione primaria). Si proporrà un nuovo ampio regolamento che rimaneggerà
le attuali norme per introdurre coerenza e chiarezza lungo tutta la catena
della produzione alimentare. Il principio ispiratore costantemente seguito sarà
che gli operatori del settore alimentare sono pienamente responsabili della
sicurezza degli alimenti da essi prodotti. La realizzazione di analisi del
rischio e di principi di controllo nonché il rispetto di regole igieniche, da
applicarsi a tutti i livelli della catena degli alimenti, devono garantire
questa sicurezza. La Commissione esaminerà il modo per meglio assistere le
piccole e medie imprese nell'applicazione di tali prescrizioni, in particolare
patrocinando lo sviluppo di documenti orientativi. Inoltre, si introdurrà una
procedura per fissare criteri microbiologici e, se del caso, obiettivi in
materia di sicurezza alimentare.
Contaminanti
e residui
Si
devono fissare e verificare i limiti dei contaminanti e dei residui
73.
Il termine "contaminanti" riguarda tradizionalmente sostanze che non
vengono intenzionalmente aggiunte agli alimenti. Essi possono provenire da una
contaminazione ambientale o da prassi agricole, dalla produzione, dalla
lavorazione, dall'immagazzinamento, dal confezionamento, dal trasporto o anche
da pratiche fraudolente. Esistono prescrizioni UE specifiche soltanto per un
certo numero di contaminanti, anche se vi sono molte misure a livello
nazionale. Ciò porta di fatto ad una disparità nella tutela dei consumatori
attraverso l'UE, ma anche a difficoltà pratiche per le autorità di controllo e
l'industria. La serietà di tale divario è emersa durante la crisi della
diossina allorché limiti ad hoc, validi soltanto per prodotti di origine belga,
sono stati fissati nel quadro di una misura di salvaguardia. Si avverte perciò
l'ovvia necessità di definire standard per i contaminanti lungo l'intera catena
che va dai mangimi agli alimenti. Ci si dovrà occupare prioritariamente della
base scientifica per fissare tali limiti.
74.
Alcune sostanze compaiono negli alimenti a seguito di un uso intenzionale. Ciò
riguarda i residui di pesticidi negli alimenti di origine animale e vegetale e
i medicinali veterinari negli alimenti di origine animale. La legislazione
comunitaria ha fissato norme per la definizione di limiti massimi di residui di
tali sostanze negli alimenti e nei prodotti agricoli. Gli Stati membri hanno
l'obbligo di verificare il rispetto di tali limiti, ma non vi sono prescrizioni
armonizzate e le attività di controllo sono diverse tra Stato e Stato. Inoltre,
vi è un numero limitato di laboratori accreditati in grado di eseguire il
monitoraggio negli Stati membri. Per quanto concerne i pesticidi, la
Commissione intende fissare progressivamente limiti per tutte le combinazioni
pesticida/prodotto. Si intraprenderanno azioni per ovviare alle carenze in
materia di monitoraggio e di test di laboratorio.
Attualmente,
sul mercato si trova un gran numero di pesticidi che non sono ancora stati
valutati a livello comunitario. Nel frattempo si chiede l'autorizzazione alla
commercializzazione di nuovi pesticidi. La procedura di approvazione dei nuovi
pesticidi deve essere accelerata. Parallelamente, si deve snellire il riesame
dell'autorizzazione dei pesticidi esistenti onde eliminare rapidamente i
prodotti sulla cui sicurezza non vi sono dati o la cui sicurezza è risultata
opinabile. Ciò porterà all'uso di pesticidi più sicuri.
Tuttavia,
la realizzazione delle valutazioni del rischio per l'autorizzazione dei
pesticidi e la fissazione di limiti massimi di residui sono ostacolate
dall'assenza di dati sufficientemente accurati sulle abitudini dietetiche. Onde
colmare questa lacuna si realizzerà uno studio importante finalizzato alla realizzazione
di una base di dati sulle abitudini dietetiche; tale base di dati sarà inoltre
uno strumento essenziale per la valutazione del rischio di tutti gli altri
contaminanti, additivi, ecc.
75.
La legislazione sulla contaminazione radioattiva degli alimenti e dei mangimi
si basa sull'art.13 del Trattato Euratom e, nel caso di importazioni,
sull'art.133 del Trattato. In tale contesto, si terrà sotto costante revisione
la legislazione post Cernobil.
Nuovi
alimenti
Le
disposizioni comunitarie in materia di nuovi alimenti devono essere
razionalizzate e rese più rigorose.
76.
La procedura che autorizza l'immissione sul mercato di nuovi alimenti (ad
esempio alimenti ed ingredienti di alimenti che non sono ancora stati usati per
il consumo umano, in particolare quelli contenenti o derivanti da organismi
geneticamente modificati) dovrebbe essere chiarita e resa più trasparente. Si
devono sottoporre a riesame le esenzioni a tali disposizioni. Per tale motivo
la Commissione adotterà un regolamento di attuazione onde chiarire le procedure
fissate nel regolamento sui nuovi alimenti (CE) n.258/97 e presenterà a tempo
debito una proposta per migliorare tale regolamento conformemente al quadro
normativo riveduto per quanto concerne l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati in virtù della direttiva 90/220/CEE. Si devono inoltre
completare e armonizzare le disposizioni in materia di etichettatura.
Additivi,
sostanze aromatizzanti, condizionamento e irradiazione
È
necessario aggiornare e completare la normativa comunitaria esistente in
materia di additivi, sostanze aromatizzanti, condizionamento e irradiazione.
77.
Le disposizioni relative agli additivi alimentari e alle sostanze aromatizzanti
devono essere modificate sotto diversi punti di vista. In primo luogo, si
dovrebbero conferire alla Commissione poteri di attuazione per consentirle di
mantenere gli elenchi comunitari di additivi autorizzati e si dovrebbe chiarire
lo status degli enzimi. In secondo luogo, gli elenchi comunitari dei coloranti,
degli edulcoranti e di altri additivi devono essere aggiornati. In terzo luogo,
si devono modificare i criteri di purezza degli edulcoranti, dei coloranti e di
altri additivi e si devono fissare appropriati criteri di purezza per gli
additivi alimentari ricavati da nuove fonti. La Commissione pubblicherà una
relazione sull'assunzione degli additivi con gli alimenti. Sinora le azioni
specifiche in materia di sostanze aromatizzanti si sono concentrate su sostanze
definite chimicamente. Occorrono ulteriori lavori in modo da tenere conto delle
innovazioni in questo ambito e nuove conoscenze sugli effetti tossicologici
delle sostanze naturalmente presenti nella sostanze aromatizzanti. La
Commissione aggiornerà il registro delle sostanze aromatizzanti, fisserà un
programma per la loro valutazione e stabilirà un elenco di additivi autorizzati
all'uso nelle sostanze aromatizzanti.
78.
La Commissione contemplerà inoltre una modifica del quadro comunitario relativo
ai materiali che vengono in contatto con gli alimenti onde migliorare la
gestione di tale settore e perfezionare i requisiti in materia di
etichettatura. La struttura e la trasparenza delle direttive sulle materie
plastiche verranno migliorate e si contemplerà un'estensione di tali
disposizioni ai trattamenti delle superfici. Per quanto concerne i materiali
non ancora soggetti ad armonizzazione (carta, gomma, metalli, legno, sughero)
la Commissione continuerà a collaborare con altri organismi europei attivi in
questo ambito (CEN, Consiglio d'Europa).
79.
La Commissione proporrà una direttiva onde completare l'elenco di prodotti
alimentari autorizzati ad un trattamento mediante irradiazione e pubblicherà i
dati degli impianti di irradiazione attivi negli Stati membri nonché un elenco
degli impianti dei paesi terzi approvati in quanto equivalenti. Essa elaborerà
inoltre una direttiva sui componenti delle acque minerali naturali e sulle
condizioni d'uso nel trattamento di certe acque minerali naturali mediante aria
arricchita di ozono.
Misure
d'emergenza
La
possibilità di adottare misure di salvaguardia è uno strumento essenziale per
gestire le emergenze in materia di sicurezza alimentare.
80.
La crisi della diossina ha messo in luce la mancanza di coerenza dell'attuale
quadro per l'adozione di misure di salvaguardia in risposta a un rischio
identificato per la salute dei consumatori. La Commissione non dispone
attualmente di uno strumento giuridico onde adottare misure di salvaguardia di
propria iniziativa per i mangimi ovvero per un prodotto alimentare lavorato di
origine non animale proveniente da uno degli Stati membri. A seconda del
settore, i meccanismi di adozione di misure di salvaguardia sono diversi.
L'adozione di un'unica procedura di emergenza applicabile a tutti i tipi di
alimenti e di mangimi, indipendentemente dalla loro origine geografica, è
l'unico modo per ovviare alle disparità e eliminare le possibili scappatoie. La
Commissione formulerà nel merito una proposta legislativa completa.
Processo
decisionale
Il
processo decisione deve essere snellito e semplificato per assicurare
efficacia, trasparenza e rapidità.
81.
La normativa europea sugli alimenti può essere basata su diverse disposizioni
del Trattato CE: art.95 nel caso di misure per il completamento o il
funzionamento del mercato interno (prendendo quale base un elevato livello di
protezione dei consumatori e della salute), art.152 per le misure negli ambiti
veterinario e fitosanitario che hanno quale obiettivo diretto la protezione
della salute del pubblico, l'art.153 relativo alla protezione dei consumatori e
l'art.37 in cui sono preponderanti gli aspetti agricoli. A seconda del
fondamento giuridico, le misure sono adottate dal Consiglio in codecisione col
Parlamento europeo o previa consultazione con il Parlamento europeo su proposta
della Commissione.
L'art.202
del Trattato CE prevede che, negli atti che esso adotta, il Consiglio
conferisce alla Commissione le competenze di esecuzione delle norme che esso
stabilisce, fatti salvi casi specifici in cui esso può riservarsi il diritto di
esercitare direttamente competenze di esecuzione. Tale trasferimento di
competenze dovrebbe consentire di norma alla Commissione di utilizzare
rapidamente il parere scientifico da essa ricevuto modificando la normativa
appropriata o adottando decisioni appropriate. In alcuni casi tuttavia (in
particolare per quanto concerne gli additivi alimentari) competenze di
esecuzione non sono state ancora conferite alla Commissione con lo spiacevole
risultato che l'aggiornamento di elenchi positivi di sostanze autorizzate (indipendentemente
dal fatto che ciò sia necessario per autorizzare una nuova sostanza, per
interdire l'uso di una sostanza autorizzata o per modificare le condizioni di
uso di una sostanza autorizzata) può richiedere diversi anni successivamente
alla formulazione del parere scientifico.
82.
Là dove sono state conferite competenze di esecuzione alla Commissione (ad
esempio per le sostanze aromatizzanti, i solventi di estrazione, i
contaminanti, i residui di pesticidi, e i materiali a contatto con gli alimenti,
gli alimenti dietetici, gli alimenti irradiati o gli alimenti surgelati)
l'attuale processo decisionale per trasformare i pareri scientifici in
legislazione o in decisioni è in alcuni casi insoddisfacente: le procedure
applicabili sono disparate e farraginose, vi sono coinvolti diversi servizi e
diversi Comitati, si applicano modalità diverse e le risorse sono limitate e
sparpagliate.
83.
Tutte le procedure fissate dalla normativa dell'UE in materia di alimenti ai
fini della sua attuazione e del suo adattamento al progresso tecnico e
scientifico devono essere rivedute. Sotto questo aspetto si dovrebbe ridurre e
snellire il numero di Comitati che si occupano delle norme delegate e
dell'adozione di singole decisioni. Si dovrebbe introdurre un migliore coordinamento
per assicurare che le questioni della sicurezza alimentare siano affrontate
nella loro continuità dai campi alla tavola mediante l'applicazione di una
procedura regolamentare unica per la legislazione delegata, una procedura
gestionale unica per l'adozione delle singole decisioni e una procedura
d'emergenza per tutte le questioni urgenti di sicurezza alimentare. Le nuove
procedure dovrebbero essere in linea con la recente decisione sulla
comitatologia.
84.
Si dovrebbero fissare scadenze chiare e rigorose allorché la Commissione
prepara un emendamento o una decisione, il Comitato permanente formula un
parere e la Commissione finalizza una modifica o una decisione. Una maggiore
trasparenza andrebbe introdotta in tutte le fasi del processo normativo. Le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione andrebbero usate in modo
ampio per automatizzare la produzione e il reperimento degli emendamenti e
delle decisioni e per accelerarne la circolazione tra tutte le parti
interessate.
CAPITOLO
6: CONTROLLI
Si
proporrà uno strumento legislativo completo per rimodellare i diversi requisiti
in materia di controllo. In tal modo si terrà conto del principio generale che
tutte le parti della catena di produzione degli alimenti devono essere soggette
a controlli ufficiali.
Sviluppo
della legislazione dell'UE
85.
Nell'arco di più di 30 anni sono state fissate, nel contesto di diversi
strumenti normativi comunitari, prescrizioni legislative che definiscono i
controlli ufficiali a livello sia nazionale che dell'UE. Sebbene questi atti
legislativi perseguano lo stesso obiettivo, il loro approccio all'attuazione di
tali controlli è diverso. Essi contengono anche anomalie risultanti da un
fondamento giuridico incompleto per l'esecuzione di controlli ufficiali sia
negli Stati membri che in paesi terzi. Occorre chiarire e aggiornare l'attuale
legislazione in materia di controllo degli alimenti e assicurare che essa copra
tutte le varie fasi della loro produzione. Inoltre, si devono rivedere certe
prescrizioni dettagliate di ispezione delle carni perché non sono più in linea
con le moderne prassi di gestione della sicurezza alimentare.
86.
La legislazione attuale comprende un sistema in base al quale gli Stati membri
possono percepire una tassa a copertura dei costi dei controlli dei prodotti di
origine animale. Gli Stati membri possono imporre pagamenti agli importatori
per i controlli di un certo numero di prodotti di origine animale e non animale
onde accertarne la conformità alla legislazione post Cernobil. Vi sono differenze
sui livelli di tali imposte tra e negli Stati membri. Inoltre non vi è una base
giuridica per un sistema analogo da applicarsi ai controlli dei mangimi e degli
alimenti di origine non animale.
87.
La mancanza di uniformità nella definizione e nell'imposizione di tasse per i
controlli e l'estensione di tale principio agli ambiti attualmente non coperti
saranno aspetti di cui si terrà conto in questo riesame della legislazione. Si
dovrebbero fissare a livello di UE obiettivi comuni per quanto concerne i requisiti
di personale e di attrezzature e si dovrebbero introdurre garanzie per
assicurare che le tasse siano usate soltanto per finanziare i controlli.
Controlli
sul l'applicazione della normativa dell'UE
88.
La responsabilità per una produzione di alimenti sicuri è condivisa dagli
operatori, dalle autorità nazionali e dalla Commissione europea. Gli operatori
del settore alimentare sono responsabili del rispetto delle disposizioni di
legge e sono tenuti, di loro iniziativa, a ridurre al minimo i rischi. Le autorità
nazionali hanno la responsabilità di assicurare il rispetto degli standard di
sicurezza alimentare da parte degli operatori. Esse devono istituire sistemi di
controllo onde assicurare che le norme comunitarie siano rispettate e, se del
caso, fatte rispettare. Tali sistemi devono essere sviluppati a livello
comunitario onde assicurare una strategia armonizzata.
89.
Per assicurare l'efficacia di questi sistemi di controllo la Commissione, per
il tramite dell'Ufficio alimentare e veterinario (FVO), porta avanti un
programma di audit e ispezioni. Questi controlli valutano l'efficacia delle
autorità nazionali per quanto concerne la loro capacità di mettere in atto e
gestire sistemi di controllo validi e sono coadiuvati da ispezioni a singoli
impianti per verificare che vengano soddisfatti standard accettabili.
90.
Le recenti crisi in materia di sicurezza alimentare hanno posto in luce le
carenze dei sistemi nazionali di controllo. Al centro del problema vi è
l'assenza di un approccio comunitario armonizzato nella progettazione e nello
sviluppo di sistemi di controllo nazionali.
91.
Vi è quindi la chiara esigenza di un quadro comunitario di sistemi di controllo
nazionali che migliori la qualità dei controlli a livello comunitario e elevi
quindi gli standard di sicurezza alimentari in tutta l'Unione europea. La
gestione di tali sistemi di controllo rimarrà di responsabilità dei singoli
Stati membri. Questo quadro comunitario sarà caratterizzato da tre elementi
chiave.
-
Il primo elemento sarà dato da criteri operativi fissati a livello comunitario
che le autorità nazionali saranno tenute a rispettare. Tali criteri
costituiranno i riferimenti essenziali alla luce dei quali l'FVO valuterà le
autorità competenti così da sviluppare un approccio coerente e completo per
quanto concerne l'audit dei sistemi nazionali.
-
Il secondo elemento sarà dato dallo sviluppo di orientamenti comunitari per i
controlli. Essi promuoveranno strategie nazionali coerenti e identificheranno
le priorità a seconda dei rischi nonché le procedure di controllo più efficaci.
Una strategia comunitaria dovrà applicare un approccio completo e integrato ai
sistemi di controllo. Tali orientamenti forniranno inoltre indicazioni sullo
sviluppo di sistemi per registrare l'efficacia e i risultati delle azioni di
controllo come anche per fissare indicatori comunitari di efficacia.
-
Il terzo elemento del quadro comunitario consisterà nel miglioramento della
cooperazione amministrativa nello sviluppo e nella gestione dei sistemi di
controllo. Vi sarà una dimensione comunitaria rafforzata per lo scambio di
buone prassi tra le autorità nazionali. In ciò rientrerà anche l'assistenza
reciproca tra gli Stati membri grazie all'integrazione e al completamento del
quadro giuridico attuale. Inoltre si tratteranno questioni quali la formazione,
lo scambio di informazioni e la concezione strategica di più lungo periodo a
livello comunitario.
92.
Lo sviluppo di questo quadro comunitario complessivo per i sistemi di controllo
nazionali dovrà chiaramente essere effettuato in cooperazione tra la
Commissione e gli Stati membri. L'esperienza dell'FVO sarà un elemento
essenziale nel suo sviluppo.
93.
Dalla realizzazione del Mercato unico è diventata palese l'importanza di
disporre di controlli sanitari efficaci e armonizzati alle frontiere esterne
dell'Unione europea. Il sistema attuale, basato sui posti di ispezione
frontalieri (PIF) che ricadono sotto le responsabilità delle autorità dei
singoli Stati membri, copre soltanto i prodotti di origine animale. Esso
inoltre non fornisce una strategia sufficientemente coordinata per quanto
concerne i controlli alle frontiere. Il fondamento giuridico per i controlli
alle frontiere deve coprire tutti i prodotti e si dovrà identificare un sistema
di controllo a livello comunitario più efficace.
94.
Si dovrà esaminare se si debbano conferire alla Commissione poteri addizionali
al di là delle attuali procedure di infrazione, là dove i controlli rivelino
importanti violazioni delle norme dell'UE. Ciò dovrebbe consentire, in
particolare, un intervento rapido qualora vi siano rischi immediati per la
salute dei consumatori e ci si dovrebbe basare su un follow up efficace e
trasparente delle relazioni ispettive dell'FVO. Se del caso, dovrebbe essere
anche possibile negare finanziamenti comunitari o esigere il rimborso dei fondi
già stanziati.
CAPITOLO
7: INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI
Comunicazione
del rischio
La
comunicazione del rischio non dovrebbe essere una trasmissione passiva di
informazioni, ma dovrebbe avere una dimensione interattiva caratterizzata da un
dialogo e da un feed back con tutti gli interessati.
95.
La comunicazione del rischio consiste nello scambio di informazioni tra le
parti interessate sulla natura del rischio e sulle misure per controllarlo. Ciò
rientra essenzialmente tra le responsabilità delle autorità pubbliche allorché
si occupano della gestione dei rischi per la salute pubblica. Tale meccanismo
può funzionare correttamente soltanto se le valutazioni del rischio e le
decisioni in materia di gestione del rischio sono trasparenti e pubbliche. A
partire dal 1997 la Commissione ha posto in atto una nuova strategia per
assicurare la trasparenza rendendo disponibile al pubblico tutte le
informazioni sui pareri scientifici e sulle ispezioni e i controlli. Tale
strategia è un elemento chiave nella comunicazione del rischio e serve a
ripristinare la fiducia del pubblico; essa dev'essere perciò proseguita
attivamente.
96.
Per tutti gli aspetti legati alla sicurezza degli alimenti è essenziale che il
consumatore venga riconosciuto come una parte interessata a tutti gli effetti e
che si tenga conto delle sue preoccupazioni
-
consultando il pubblico su tutti gli aspetti della sicurezza alimentare
-
predisponendo un quadro per discussioni (dibattitici pubblici) tra esperti
scientifici e consumatori
-
agevolando il dialogo transnazionale dei consumatori sia a livello europeo che
a livello globale.
97.
È importante che tutte le fasi del processo decisionale siano trasparenti. Per
quanto buono possa essere un nuovo sistema, se non vi è trasparenza i
consumatori non saranno in grado di seguire lo sviluppo delle nuove misure e di
cogliere appieno i miglioramenti che esse recano con sé. La trasparenza implica
che vi sia la necessaria apertura al pubblico e che si assicurino il controllo
democratico e la responsabilità.
98.
Inoltre, si deve introdurre un approccio più proattivo per quanto concerne la
comunicazione di rischi inevitabili per certe parti della popolazione. Ad
esempio, le donne in età riproduttiva, le donne incinte, i bambini in tenera
età, gli anziani e le persone affette da immunodeficienza dovrebbero essere
avvertite in modo più attivo sui possibili rischi determinati da certi
alimenti.
Etichettature
e pubblicità
Si
devono dare ai consumatori informazioni essenziali e accurate per consentire
loro di fare scelte consapevoli.
99.
Norme vincolanti in materia di etichettatura dovranno quindi assicurare che i
consumatori dispongano delle informazioni sulle caratteristiche del prodotto
che consentano di effettuare una scelta, vale a dire la sua composizione, la
sua conservazione e il suo uso. Gli operatori dovrebbero essere liberi di
fornire ulteriori informazioni sull'etichetta, a patto che tali informazioni
siano corrette e non fuorvianti.
Nel
contesto dell'OMC, quella dell'etichettatura è diventata una questione di
politica commerciale in molti ambiti diversi, tra cui quello della sicurezza
alimentare, in relazione sia agli accordi sugli ostacoli tecnici agli scambi
(TBT) che alle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS). La Comunità ha quindi
indicato che seguirà orientamenti multilaterali in materia di etichettatura.
Tali orientamenti dovrebbero servire per evitare dispute inutili. Ciò è di
particolare interesse per la Comunità considerata la nostra posizione sul
diritto dei consumatori all'informazione.
100.
Al di là della codificazione della direttiva sull'etichettatura ora in corso,
la Commissione intende proporre un nuovo emendamento che eliminerà l'attuale
possibilità di non indicare i componenti o gli ingredienti dei componenti là dove
essi costituiscano meno del 25% del prodotto finale. Una etichettatura completa
degli ingredienti non solo assicurerà un'informazione ottimale dei consumatori
quanto alla composizione di un prodotto alimentare, ma assicurerà nel contempo
la necessaria informazione di quei consumatori che, per ragioni sanitarie o
etiche, devono o intendono evitare certi ingredienti. In tale contesto si dovrà
ancora considerare il problema del trasferimento degli additivi lungo la catena
alimentare. Inoltre, per gli ingredienti che sono allergeni riconosciuti, ma
per i quali si deve indicare soltanto il nome della categoria, si contemplerà
la possibilità di indicare la presenza di tali allergeni onde consentire ai
consumatori, che presentano sensibilità a tali prodotti, di evitarli.
101.
La direttiva sull'etichettatura proibisce che si attribuiscano agli alimenti
proprietà di prevenire, trattare o curare una malattia umana o il riferimento a
tali proprietà. La Commissione continua a ritenere che l'etichetta e la
pubblicità degli alimenti non debbano contenere tali dichiarazioni relative
alla salute. È vero che una dieta equilibrata è un requisito essenziale per una
buona salute, ma dichiarazioni sul fatto che l'assunzione di un alimento possa
prevenire, trattare o curare una malattia potrebbero in effetti indurre i
consumatori a fare scelte dietetiche non equilibrate. La Commissione esaminerà
tuttavia se nella normativa dell'UE si possano introdurre disposizioni
specifiche a disciplina delle "indicazioni funzionali" (ad esempio
affermazioni relative agli effetti benefici di una sostanza nutritiva su
determinate funzioni fisiche normali) e delle "indicazioni
nutrizionali" (come quelle che descrivono, a seconda dei casi, la
presenza, l'assenza o il livello di una sostanza nutritiva contenuta in un
prodotto alimentare o il suo valore rispetto a un prodotto analogo). Inoltre,
la Commissione esaminerà la necessità di mettere le disposizioni della
direttiva sull'etichettatura nutrizionale in linea con i bisogni e le
aspettative dei consumatori.
102.
Complementarmente alla strategia in materia di etichettatura degli alimenti, si
dovrebbero estendere gli strumenti di cui i consumatori e i concorrenti possono
avvalersi per ottenere riparazione in caso di messaggi pubblicitari fuorvianti
in modo da coprire le affermazioni legate ai summenzionati tipi di
informazioni. La Commissione formulerà a tal fine una proposta di modifica
della direttiva sulla pubblicità fuorviante e farà in modo che le disposizioni
in materia di pubblicità e di etichettatura relative a tali affermazioni
costituiscano un quadro legislativo coerente.
103.
La Commissione esaminerà ulteriormente l'opportunità di rivedere o di
introdurre disposizioni specifiche in materia di etichettatura per certe
categorie di alimenti. Regole specifiche, come l'obbligo di indicare il luogo
di origine per la frutta fresca, tali da fornire migliori informazioni ai
consumatori su tali prodotti, non contrastano con le norme generali. La
Commissione chiarirà inoltre le disposizioni che disciplinano l'etichettatura
dei nuovi alimenti e, in particolare, i prodotti derivati da organismi
geneticamente modificati e prenderà un'iniziativa per quanto concerne
l'etichettatura degli additivi prodotti ricorrendo agli strumenti
dell'ingegneria genetica e l'etichettatura degli alimenti e degli ingredienti
di alimenti prodotti senza ricorrere alle tecniche dell'ingegneria genetica (i
cosiddetti "alimenti esenti da OGM").
Nutrizione
I
consumatori manifestano una crescente attenzione per il valore nutrizionale
degli alimenti che acquistano e si avverte sempre di più la necessità di
fornire informazioni corrette sugli alimenti che consumano.
104.
Il fatto di assicurare la protezione della salute pubblica non significa
limitarsi alla sola sicurezza chimica, biologica e fisica degli alimenti. Si
dovrebbe anche fare in modo di assicurare l'assunzione delle sostanze nutritive
essenziali limitando nel contempo l'assunzione di altri elementi onde evitare
effetti nocivi per salute, tra cui anche effetti antinutritivi. Da ricerche
scientifiche è emerso che una dieta adeguata e variata è un fattore importante
per la salute e il benessere in generale. Ciò vale in particolare adesso che
appaiono sul mercato nuovi tipi di prodotti dal valore nutritivo modificato che
possono influenzare il comportamento e il benessere dei consumatori in modo
positivo o negativo. Inoltre, non sono sistematicamente disponibili in forma
chiara e accessibile le informazioni suscettibili di consentire ai consumatori
di operare una giusta scelta.
105.
Per quanto concerne gli alimenti dietetici (vale a dire gli alimenti destinati
a soddisfare le particolari esigenze nutritive di gruppi specifici della
popolazione), la Commissione elaborerà una direttiva specifica sugli alimenti
volti a soddisfare i bisogni derivanti da un intenso sforzo muscolare. Essa
preparerà inoltre una relazione sugli alimenti destinati ai diabetici e
definirà le condizioni che danno titolo ad apporre sugli alimenti le
indicazioni "a basso tenore di sodio" o "esente da sodio" e
"esente da glutine". La Commissione presenterà inoltre al Consiglio e
al Parlamento due proposte di direttive sugli integratori alimentari (vale a
dire fonti concentrate di sostanze nutritive quali vitamine e minerali) e sugli
alimenti arricchiti (vale a dire alimenti cui sono state aggiunte sostanze
nutritive). Inoltre si dovranno fissare criteri di purezza per le sostanze
nutritive aggiunte agli alimenti destinati ad un uso particolare o che sono
presenti negli integratori alimentari e negli alimenti arricchiti.
106.
Sono state organizzate diverse azioni a livello comunitario nel contesto del
"Quarto" e del "Quinto programma quadro di ricerca e
sviluppo". Tali azioni presentano delle componenti che hanno attinenza con
una politica nutrizionale. La Commissione contempla l'opportunità di sviluppare
una politica nutrizionale completa e coerente e presenterà a tal fine un piano
d'azione.
107.
Diversi aspetti che sono già stati evocati nel presente Libro bianco valgono
anche per l'istituzione di una politica in questo ambito. Un'efficace
attuazione di una politica nutrizionale richiede in particolare un
monitoraggio, una raccolta e un'analisi efficace di dati. Informazioni
sull'assunzione di alimenti, sulle abitudini dietetiche e sullo stato
nutrizionale dovrebbero essere quindi incluse nei sistemi nazionali e
comunitari di raccolta di dati. Inoltre, si dovrebbero promuovere ricerche e
studi sulla nutrizione, si dovrebbero perseguire attivamente pareri scientifici
e i loro risultati dovrebbero essere pubblicizzati appieno. Un altro aspetto
importante di una politica nutrizionale è dato da un'informazione efficace e
corretta dei consumatori; sotto questo aspetto la direttiva sull'etichettatura
nutrizionale ha un ruolo da svolgere. Si dovrebbe compiere uno sforzo specifico
per mettere in atto appropriati strumenti di informazione, come l'etichettatura
nutrizionale, ma anche campagne di informazione. Si proporranno raccomandazioni
del Consiglio relative a orientamenti in campo dietetico. Si dovrà assicurare
un'adeguata comunicazione ai consumatori.
CAPITOLO
8: DIMENSIONE INTERNAZIONALE
Il
principio fondamentale per quanto concerne gli alimenti e i mangimi importati è
che essi devono soddisfare requisiti sanitari almeno equivalenti a quelli
fissati dalla Comunità per gli alimenti e i mangimi di sua produzione.
108.
La Comunità è il più grande importatore/esportatore di prodotti alimentari al
mondo e commercia con paesi di tutto il mondo una gamma sempre più ampia di
prodotti alimentari. Con questi ampi scambi di prodotti alimentari la sicurezza
alimentare non può essere considerata esclusivamente una questione di politica
interna. Ai prodotti alimentari oggetto di commercio internazionale si
applicano esattamente le stesse preoccupazioni in materia di zoonosi,
contaminanti, ecc., indipendentemente dal fatto che essi siano importati verso
la Comunità o da essa esportati. Per assicurare che si soddisfino questi
requisiti, i nostri obblighi innanzi all'OMC ci impongono di fondare tali
misure su standard internazionali o, là dove esse non siano basate su standard
internazionali, esse devono avere un avallo scientifico. Qualora manchino prove
scientifiche, si possono adottare misure provvisorie sulla base di informazioni
pertinenti disponibili.
109.
Il quadro internazionale per quanto concerne la sicurezza degli alimenti si è
sviluppato in modo significativo a seguito del maggior ruolo assunto da certe
organizzazioni internazionali come ad esempio il Codex Alimentarius e l'Ufficio
internazionale dell'epizoozia (UIE) nell'ambito dell'accordo
dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'applicazione di misure
sanitarie e fitosanitarie (l'accordo SPS), l'organizzazione mondiale della
sanità (OMS) e l'organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).
110.
La Comunità svolge un ruolo attivo nel Comitato SPS e in altri comitati
dell'OMS onde assicurare che il quadro internazionale incoraggi e tuteli i
diritti dei paesi a mantenere elevati standard sanitari per quanto concerne la
sicurezza alimentare. In tale contesto, la Comunità ha l'obiettivo di chiarire
e rafforzare l'esistente quadro nell'ambito dell'OMC per l'uso del principio di
precauzione in relazione alla sicurezza alimentare, in particolare al fine di
trovare una metodologia concordata quanto al raggio di azione in virtù di tale
principio. L'adozione di una strategia globale per la sicurezza alimentare,
quale delineata nel presente Libro bianco, contribuirà a rafforzare il ruolo
della Comunità nell'OMC.
Certi
paesi terzi usano argomenti di ordine sanitario e fitosanitario privi di
giustificazione scientifica per rifiutare l'accesso di prodotti alimentari
d'origine comunitaria sui loro mercati. L'accordo SPS prevede il diritto di
ottenere la valutazione del rischio su cui si basa la misura adottata da un
paese terzo. Tale valutazione del rischio dovrebbe essere analizzata
attentamente a tempo debito onde individuarne le eventuali carenze e i punti
deboli e avviare la procedura di consultazione prevista dall'accordo SPS.
111.
Si proseguiranno celermente i lavori per l'adesione della Comunità europea al
Codex Alimentarius e all'Ufficio internazionale delle epizoozie.
112.
I consumatori del mondo intero hanno il diritto di attendersi che i prodotti
esportati dalla Comunità soddisfino gli stessi standard elevati che si
applicano all'interno della Comunità. Il livello di sicurezza alimentare
richiesto per i prodotti esportati dalla Comunità dovrebbe essere quindi lo
stesso richiesto per i prodotti commercializzati nella Comunità. Si contemplerà
la necessità di istituire a tal fine un sistema di certificazione comunitaria
all'esportazione.
113.
La Comunità ha già negoziato diversi accordi internazionali bilaterali in
materia di misure sanitarie che comprendono il riconoscimento dell'equivalenza
delle misure sanitarie applicate da paesi terzi. Si esaminerà la possibilità di
negoziare ulteriori accordi. In questo contesto si situa la necessità di una
collaborazione tecnica come anche di una cooperazione in materia di R&S
tecnologico con i paesi terzi. Per ottemperare agli obblighi fissati
dall'accordo SPS la Comunità deve assicurare che tutte le norme concernenti
misure di SPS prevedano la possibilità di riconoscere l'equivalenza anche caso
per caso.
114.
Si continuerà il processo di negoziazione di accordi con i paesi e i territori
vicini, ad esempio la Norvegia, la Svizzera, Andorra, nel cui ambito essi fanno
proprio l'acquis comunitario per quanto concerne la sicurezza alimentare e
altri requisiti sanitari e fitosanitari.
115.
Per quanto concerne il futuro ampliamento della Comunità, è essenziale che i
paesi candidati all'adesione attuino i principi fondamentali del Trattato,
pongano in atto una legislazione in materia di sicurezza alimentare e sistemi
di controllo equivalenti a quelli vigenti nella Comunità. Ciò rappresenta
un'importante sfida per questi paesi, sia per quanto concerne il miglioramento
della loro produzione e dei loro impianti di lavorazione sia per quanto
concerne l'attuazione della necessaria legislazione e dei sistemi di controllo.
L'attuale impalcatura comunitaria di assistenza aiuterà, se del caso, i paesi
candidati ad adottare la legislazione necessaria, compresa anche la messa in
atto delle istituzioni competenti per attuare e far rispettare tale
legislazione, conformemente alle priorità identificate nei partenariati per
l'adesione.
CAPITOLO
9: CONCLUSIONI
116.
L'attuazione di tutte le misure proposte nel presente Libro bianco consentirà
di organizzare la sicurezza alimentare in modo più coordinato e integrato al
fine di raggiungere il livello più elevato possibile di protezione della
salute.
La
normativa sarà riesaminata e modificata a seconda delle necessità onde renderla
più coerente, completa e aggiornata. Si promuoverà un'applicazione di tale
normativa a tutti i livelli.
La
Commissione ritiene che l'istituzione di una nuova Autorità, che diventerà il
punto di riferimento scientifico per l'intera Unione, contribuirà a realizzare
un elevato livello di protezione della salute dei consumatori e quindi a
ripristinare la fiducia degli stessi.
117.
Il successo delle misure proposte nel presente Libro bianco è intrinsecamente
legato al sostegno del Parlamento europeo e del Consiglio. La loro attuazione
dipenderà dall'impegno degli Stati membri. Il Libro bianco sollecita inoltre un
forte coinvolgimento degli operatori del settore che hanno la responsabilità
primaria dell'applicazione, nel quotidiano, delle prescrizioni in materia di
sicurezza alimentare.
Una
maggiore trasparenza a tutti i livelli della politica di sicurezza alimentare è
il filo conduttore dell'intero Libro bianco e contribuirà in modo fondamentale
ad accrescere la fiducia dei consumatori nella politica di sicurezza alimentare
dell'UE.
ALLEGATO
Piano
d'azione sulla sicurezza alimentare [3]
[1]
Nel presente Libro bianco il termine "catena alimentare" riguarda
l'intera catena degli alimenti e dei mangimi.
[2]
Alimentazione umana, alimentazione animale, veterinaria-salute umana, piante,
salute e benessere degli animali, prodotti cosmetici e prodotti non alimentari,
medicinali e dispositivi medici, tossicità, ecotossicità e ambiente.
[3]
Questo piano di azione non include tutte quelle azioni in corso di svolgimento
che sono direttamente derivanti da obblighi legislativi dell'UE.