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Procedure d'infrazione
Commissione europea
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Bruxelles, 4 febbraio 2004
Appalti pubblici: la
Commissione interviene per fare applicare il diritto europeo in Francia e in
Italia
IP/04/162
La Commissione europea ha deciso di adire la Corte di giustizia europea
contro la Francia per non conformità del suo codice degli appalti pubblici con
le direttive europee sugli appalti pubblici e con il trattato CE. La
Commissione ha deciso inoltre di chiedere formalmente alle autorità francesi
di rendere compatibili con il diritto europeo una disposizione del codice
francese di urbanistica, che permette l'attribuzione di "conventions d'aménagement"
senza pubblicità né messa in concorrenza. La Commissione chiederà altresì
all'Italia di mettere fine alla sua pratica di attribuzione diretta ad
un'impresa italiana, senza concorrenza, della fornitura di elicotteri
destinati ad essere utilizzati da taluni servizi di polizia e di pubblica
sicurezza. Le richieste della Commissione prenderanno la forma di pareri
motivati, seconda tappa del procedimento previsto in caso di infrazione
dall'articolo 226 del trattato CE. In mancanza di risposta soddisfacente ai
pareri motivati, la Commissione potrà adire la Corte.
Le procedure di gara aperte e trasparenti richieste dalla
legislazione comunitaria in materia di appalti pubblici significano più
concorrenza, maggiori garanzie contro la corruzione, un migliore servizio per
i contribuenti e un miglior uso del denaro pubblico. Uno studio recente (cfr.
IP/04/149) ha dimostrato che l'applicazione delle direttive ha ridotto del 30%
circa i prezzi pagati dagli enti appaltanti per i lavori, le forniture e i
servizi. L'UE ha adottato definitivamente una serie di misure legislative
destinate a chiarire, modernizzare e semplificare le direttive, al fine di
permettere ulteriori risparmi (cfr. IP/04/150).
Francia : codice degli appalti pubblici
(Omissis)
Francia : " conventions d'aménagement "
(Omissis)
Acquisto mediante trattativa privata di elicotteri per uso
civile in Italia
La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla
Repubblica italiana riguardo alle procedure seguite dal suo governo per
l'acquisto di elicotteri per uso civile. Il governo italiano ha da tempo
adottato una pratica di attribuzione diretta a un'impresa italiana, che
esclude qualsiasi forma di concorrenza, delle forniture di elicotteri
destinati a taluni servizi pubblici, in particolare al Corpo Forestale dello
Stato, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato, ai
Carabinieri, alla Guardia Costiera e al Dipartimento della Protezione civile.
La Commissione ritiene che questa pratica sia in contrasto con
la direttive sugli appalti pubblici di forniture (93/36/CEE), perché nel caso
in questione nessuna delle condizioni a cui è subordinata la possibilità di
ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara
risulta soddisfatta.
La Commissione reputa inoltre che l'Italia non abbia dimostrato
che la pratica in questione sia giustificata in base all'articolo 2 della
direttiva 93/36/CEE, secondo cui la direttiva non si applica quando gli
appalti sono dichiarati segreti o la loro esecuzione deve essere accompagnata
da misure speciali di sicurezza secondo le disposizioni in vigore nello Stato
membro in questione o quando lo esige la tutela di interessi essenziali di
sicurezza di tale Stato.
La Commissione ha già deferito l'Italia alla Corte di
giustizia a proposito di un'ordinanza governativa che autorizza uno dei
servizi suddetti - il Corpo forestale dello Stato - ad acquistare elicotteri
mediante trattativa privata (cfr. IP/03/1037). Il caso in questione riguarda
invece la pratica generale seguita dal governo italiano per l'acquisto di
tutti gli elicotteri per uso civile per tutti i servizi interessati.
Informazioni generali aggiornate sulle infrazioni di tutti gli
Stati membri si trovano al seguente indirizzo:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm
Bruxelles, 29 gennaio 2004
Direttive "Uccelli selvatici" e "Habitat": la Commissione procede nei confronti di otto Stati membri
IP/04/128
Per garantire la protezione e la conservazione della biodiversità in Europa, la Commissione europea ha deciso di procedere nei confronti di otto Stati membri
(Lussemburgo, Belgio, Italia, Austria, Spagna, Irlanda, Grecia e Regno
Unito) che a vario titolo non hanno assicurato una sufficiente tutela degli uccelli selvatici, delle specie e degli habitat contemplati dalle direttive "Habitat" e "Uccelli selvatici".
Belgio, Lussemburgo e Italia sono stati invitati a conformarsi a precedenti sentenze della Corte di giustizia, pena il rischio di incorrere in forti sanzioni pecuniarie, mentre
Spagna, Irlanda, Austria e Grecia saranno deferite alla Corte per una serie di violazioni delle due direttive.
Nel commentare le decisioni, la commissaria per l'Ambiente Margot Wallström ha dichiarato: "Gli Stati membri si sono impegnati ad arrestare il declino della biodiversità nell'Unione europea entro il 2010(1). Per conseguire questo obiettivo essi devono rafforzare la legislazione nazionale e migliorare le azioni di conservazione della natura. La maggiore minaccia per la biodiversità è costituita proprio dall'uomo: le attività umane contribuiscono infatti alla distruzione degli habitat e alla scomparsa delle specie. Le principali direttive comunitarie per la protezione della natura sono state adottate proprio per arrestare questa tendenza, ma a tal fine è indispensabile che gli Stati membri diano loro completa e corretta attuazione."
Belgio
(omesso)
Lussemburgo
(omesso)
Regno Unito
(omesso)
Spagna
(omesso)
Italia
Il 20 marzo 2003, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato che, non avendo ancora classificato numerosi territori come zone di protezione speciale (ZPS) delle specie di uccelli tutelate dalla direttiva "Uccelli selvatici" e delle altre specie migratrici che ritornano regolarmente nel suo territorio, l'Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della suddetta direttiva. Nonostante i notevoli progressi compiuti nella designazione dei siti e nella comunicazione dei relativi dati, complessivamente la rete presenta ancora alcune gravi carenze. Lombardia e Sardegna sono le regioni in cui tali carenze sono più evidenti: rimangono totalmente prive di tutela 25 aree importanti per l'avifauna (Important Bird Areas - IBA) in Lombardia ed altre 16 in Sardegna. Poiché le autorità italiane non hanno ancora rimediato a queste carenze, la Commissione ha inviato una lettera di diffida sollecitandole a conformarsi alla sentenza della Corte. In caso contrario l'Italia potrebbe incorrere in forti sanzioni pecuniarie.
La Commissione ha inoltre formulato un parere motivato nei confronti dell'Italia a seguito di un'indagine avviata dopo la presentazione di una denuncia riguardante un progetto di ampliamento di un comprensorio sciistico situato a Moso in Passiria (provincia di Bolzano). L'area in questione costituisce un sito di importanza comunitaria ai sensi della direttiva "Habitat" ed è una zona di protezione speciale ai sensi della direttiva "Uccelli selvatici". Secondo la valutazione effettuata, il progetto potrebbe avere un impatto negativo sul sito. La Commissione ha già inviato alle autorità italiane una lettera di costituzione in mora per violazione delle direttive "Habitat" e "Uccelli selvatici", ma non ha ancora ricevuto alcuna risposta.
Infine la Commissione ha formulato un altro parere motivato nei confronti dell'Italia a seguito di un'indagine avviata dopo la presentazione di una denuncia riguardante il prelievo di acqua dal lago Trasimeno (Umbria) per usi agricoli e per il consumo umano. Il lago Trasimeno è una zona di protezione speciale, cui si applicano tuttavia anche le disposizioni per la conservazione degli habitat naturali. A seguito del continuo drenaggio, il livello delle acque del lago si è abbassato, situazione che a sua volta ha favorito il deterioramento degli habitat, minacciando le specie che vivono nel lago e nelle immediate vicinanze. Le autorità italiane hanno adottato alcune misure, fra cui in particolare un piano per il lago Trasimeno diretto a ripristinare e tutelare l'ecosistema del lago e delle sue sponde. Questi interventi hanno consentito di rallentare l'abbassamento del livello delle acque, ma le autorità italiane non hanno fornito alcuna informazione sui tempi previsti per l'adozione di ulteriori misure correttive né sul finanziamento di altre misure per far fronte all'attuale situazione critica.
Irlanda
(omesso)
Austria
(omesso)
Grecia
(omesso)
Quadro normativo
Direttiva "Uccelli selvatici"
La direttiva "Uccelli selvatici"(3), primo atto normativo adottato dalla Comunità in materia di conservazione della natura, istituisce un regime generale per la protezione delle specie di uccelli selvatici nell'Unione europea. Il sistema è articolato in una serie di componenti distinte ma tra loro collegate. La prima concerne la conservazione degli habitat e prevede l'obbligo di designare zone di protezione speciale per gli uccelli migratori e per altre specie di uccelli selvatici vulnerabili. La seconda consiste nel divieto di svolgimento di una serie di attività, quali ad esempio la distruzione deliberata dei nidi e la raccolta delle uova, che minacciano direttamente l'esistenza di alcune specie di uccelli, e di alcune attività connesse, quali il commercio di uccelli vivi o morti. La terza componente stabilisce disposizioni volte a limitare il numero di specie cacciabili e i periodi in cui la caccia è consentita (la stagione venatoria non deve includere i periodi in cui gli uccelli sono maggiormente vulnerabili, come la fase del ritorno dalla migrazione, i periodi di riproduzione e di allevamento dei piccoli). Altre disposizioni definiscono i metodi di caccia consentiti (ad esempio, metodi non selettivi). Per quanto riguarda la seconda e la terza componente, possono essere autorizzate deroghe nel rispetto di alcune rigide condizioni e in assenza di alternative soddisfacenti.
Direttiva "Habitat"
La direttiva "Habitat"(4) istituisce un regime generale per la protezione di una serie di specie animali e vegetali e di numerosi tipi di habitat, prevedendo la creazione, entro il giugno 1998, di una rete di siti protetti denominata "Natura 2000", che comprende le zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva "Uccelli selvatici" e i siti proposti dagli Stati membri ai sensi della stessa direttiva "Habitat". Nel proporre i siti gli Stati membri devono basarsi su criteri e dati scientifici. Tutti i siti della rete sono soggetti ad una serie di misure di protezione, che prevedono in particolare la valutazione preliminare dei piani e dei progetti potenzialmente dannosi, la possibilità di autorizzare tali piani e progetti solo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e soltanto in assenza di soluzioni alternative, e l'adozione di misure compensative in caso di danno. Una volta operativa, la rete dovrebbe garantire l'adeguata conservazione e tutela dei migliori esempi di habitat naturali esistenti a livello comunitario, nonché delle zone in cui sono presenti specie animali e vegetali rare o minacciate. La direttiva "Habitat" rappresenta il principale contributo della Comunità alla salvaguardia della biodiversità su scala mondiale. Oltre a prevedere la creazione della rete "Natura 2000", la direttiva "Habitat" vieta il deterioramento dei siti di riproduzione e delle aree di riposo di alcune specie animali. Possono essere autorizzate alcune deroghe, che tuttavia sono soggette al rispetto di rigorose condizioni.
Iter procedurale
(omesso)
Per statistiche aggiornate sulle infrazioni in generale, consultare il sito web:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions
(1) La decisione di arrestare il declino della biodiversità entro il 2010 è stata presa dal Consiglio europeo di Göteborg nel giugno 2001.
(2) Direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità.
(3) Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
(4) Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Bruxelles, 22 gennaio 2004
Inquinamento atmosferico: la Commissione procede ulteriormente nei confronti di 9 Stati membri
IP/04/84
La Commissione europea ha deciso di intraprendere una vasta azione legale per assicurare il rispetto da parte degli Stati membri della normativa comunitaria per il miglioramento della qualità dell'aria nell'Unione europea. I paesi interessati sono
Belgio, Italia, Grecia, Portogallo, Paesi Bassi, Germania, Lussemburgo, Austria e Spagna. Le procedure di infrazione riguardano 7 diversi atti normativi comunitari in materia di qualità dell'aria, tutti diretti a prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico sulla salute pubblica e sull'ambiente, e sono motivate essenzialmente dalla mancata adozione da parte degli Stati membri delle relative disposizioni nazionali di attuazione entro i termini prescritti. La normativa comunitaria non attuata entro i termini concerne l'incenerimento dei rifiuti, i valori limite di qualità dell'aria per il benzene ed il monossido di carbonio, i limiti nazionali di emissione per anidride solforosa, ossidi di azoto, composti organici volatili e ammoniaca e i grandi impianti di combustione. La Commissione ha inoltre deciso di procedere nei confronti di alcuni Stati membri per assicurare il rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa comunitaria in materia di inquinamento atmosferico e dal regolamento per la protezione dello strato di ozono.
Commentando queste decisioni, la commissaria europea per l'Ambiente Margot Wallström ha dichiarato: "Sollecito gli Stati membri ad accelerare il processo di attuazione della normativa comunitaria in materia di inquinamento atmosferico. Qualsiasi ritardo espone i cittadini a maggiori rischi per la salute, dovuti alla cattiva qualità dell'aria."
Incenerimento dei rifiuti
La direttiva sull'incenerimento dei rifiuti(1) mira a prevenire o limitare gli effetti negativi dell'incenerimento o del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente e a limitare i conseguenti rischi per la salute umana, e a tal fine stabilisce severi requisiti operativi e tecnici e fissa valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento e coincenerimento situati nel territorio comunitario. Il termine per il recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali è scaduto il 28 dicembre 2002.
Belgio, Italia, Grecia e Portogallo non hanno ancora adottato le relative disposizioni nazionali di attuazione, motivo per il quale la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia.
La Commissione ha inoltre emesso un parere motivato nei confronti dei Paesi Bassi, in quanto le disposizioni adottate da questo paese per recepire la direttiva sono ancora incomplete.
Valori limite per il benzene e il monossido di carbonio nell'aria ambiente
Nel 2000 l'Unione europea ha adottato una direttiva che fissa tra l'altro valori limite per le concentrazioni di benzene e di monossido di carbonio nell'aria ambiente, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana(2). Il termine per il recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali è scaduto il 13 dicembre 2002.
Paesi Bassi e Grecia non hanno ancora adottato le relative disposizioni nazionali di attuazione. La Commissione ha pertanto deciso di deferire entrambi gli Stati membri alla Corte di giustizia.
Direttiva quadro in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente
Nel 1996, l'Unione europea ha adottato una direttiva quadro in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente(3), che prevede l'adozione di successive disposizioni per la fissazione dei limiti di emissione di specifici inquinanti atmosferici. Nel 1999 gli Stati membri hanno stabilito i valori limite per il biossido di zolfo (anidride solforosa), il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo(4). Con riferimento a tali inquinanti gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione informazioni e relazioni specifiche entro termini ben precisi, e in particolare i dati relativi ai livelli di inquinamento superiori ai valori limiti stabiliti e ai margini di tolleranza accettati, le date o i periodi in cui tali livelli sono stati osservati e le cause. Gli Stati membri devono inoltre comunicare annualmente alla Commissione l'elenco delle zone e degli agglomerati interessati dall'inquinamento atmosferico. Le informazioni devono essere trasmesse in formato standardizzato. Per il 2001, il termine per la comunicazione alla Commissione delle informazioni è scaduto il 30 settembre 2002.
L'Italia ha comunicato tali informazioni soltanto per alcune regioni e non per l'intero territorio nazionale. La Commissione ha pertanto deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia.
Limiti nazionali di emissione per l'anidride solforosa, gli ossidi d'azoto, i composti organici volatili e l'ammoniaca
Nel 2001, l'Unione europea ha adottato una direttiva(5) volta a ridurre l'inquinamento atmosferico mediante la fissazione di limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, da rispettare entro il 2010. Il termine per il recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali è scaduto il 27 novembre 2002.
Paesi Bassi, Germania, Italia e Grecia non hanno ancora adottato le disposizioni nazionali di attuazione e pertanto la Commissione ha deciso di deferire tali Stati membri alla Corte di giustizia.
La direttiva impone inoltre agli Stati membri di comunicare alla Commissione le misure adottate per conformarsi alle sue disposizioni. In particolare, gli Stati membri avrebbero dovuto comunicare alla Commissione entro il 31 dicembre 2002 i programmi nazionali adottati per conformarsi ai limiti di emissione; tali programmi avrebbero dovuto essere predisposti entro il 1° ottobre 2002. Infine gli Stati membri sono tenuti a trasmettere annualmente alla Commissione gli inventari nazionali delle emissioni e le proiezioni delle emissioni per il periodo fino al 2010. Il Belgio (unicamente Fiandre e Vallonia) e il Lussemburgo non hanno adempiuto agli obblighi di comunicazione. Di conseguenza la Commissione non può controllare e valutare in quale misura i limiti siano stati rispettati, e ha perciò deciso di emettere nei confronti di ciascuno di questi due paesi un parere motivato.
Grandi impianti di combustione
La direttiva sui grandi impianti di combustione(6) mira a ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto dai grandi impianti per la produzione di energia elettrica e a tal fine stabilisce severi limiti di emissione per l'anidride solforosa e l'ossido di azoto. Il termine per il recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali è scaduto il 27 novembre 2002.
Belgio (Fiandre), Paesi Bassi, Austria, Italia, Grecia e Spagna non hanno ancora adottato le necessarie disposizioni nazionali di attuazione, e pertanto la Commissione ha deciso di deferire questi Stati membri alla Corte di giustizia. La Commissione ha inoltre deciso di emettere nei confronti della Germania un parere motivato.
Tenore di zolfo dei combustibili
Una direttiva del 1999(7) mira a ridurre il tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e contribuire in tal modo a ridurre l'acidificazione causata dalle emissioni di anidride solforosa nell'Unione europea. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare annualmente, entro il mese di giugno, il tenore di zolfo dei combustibili utilizzati nell'anno solare precedente.
L'Austria deve ancora comunicare le informazioni relative al 2001, e pertanto la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia.
Protezione dello strato di ozono
Il regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono(8) mira a contenere, in vista della graduale eliminazione, l'uso di alcune sostanze chimiche che danneggiano l' ozono stratosferico, ossia lo "scudo" che protegge la terra dalle radiazioni solari nocive. Il regolamento impone agli Stati membri di fornire informazioni sulle misure adottate per promuovere il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione di sostanze controllate quali i clorofluorocarburi, gli idroclorofluorocarburi, gli halon e il bromuro di metile.
Gli Stati membri sono inoltre tenuti a fornire informazioni sulle misure adottate per responsabilizzare le organizzazioni e gli utenti in tal senso, e a indicare i provvedimenti presi per prevenire le fughe di sostanze controllate e per ridurre al minimo le fughe di bromuro di metile nei trattamenti del suolo e nelle operazioni successive al raccolto.
Infine il regolamento impone agli Stati membri di rispettare altri obblighi di comunicazione, e in particolare l'obbligo di trasmettere informazioni sul controllo annuale delle apparecchiature contenenti più di 3 kg di sostanze che riducono lo strato di ozono onde verificare la presenza di fughe e sui requisiti minimi professionali del personale addetto a tali operazioni, e di comunicare i dati relativi alle quantità di sostanze controllate recuperate, riciclate, rigenerate o distrutte.
Spagna, Grecia e Portogallo non hanno dato piena attuazione a queste disposizioni e di conseguenza non sono stati in grado di fornire tutte le informazioni richieste. La Commissione ha pertanto deciso di emettere nei confronti di ciascuno di questi Stati membri un parere motivato, e ha inoltre deciso di deferire
l'Italia alla Corte di giustizia per aver consentito l'uso degli idroclorofluorocarburi nei dispositivi antincendio a livelli superiori ai limiti fissati dal regolamento o senza rispettare le condizioni ivi previste.
Iter procedurale
(omesso)
Per statistiche aggiornate sulle infrazioni in generale, consultare il seguente sito web:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/infractions
(1) Direttiva 2000/76/CE, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
(2) Direttiva 2000/69/CE, del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente.
(3) Direttiva 96/62/CE, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.
(4) Direttiva 1999/30/CE, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo.
(5) Direttiva 2001/81/CE, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.
(6) Direttiva 2001/80/CE, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.
(7) Direttiva 1999/32/CE, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE.
(8) Regolamento (CE) n. 2037/2000, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
Brussels, 15 January 2004
Waste legislation: Commission pursues legal action against 6 Member States
IP/04/52
The European Commission is acting to protect Europe's environment by taking legal action against
France, Greece, Italy, Spain, Luxembourg and the United Kingdom for failing to comply with EU waste laws. The laws in question are on general waste management, hazardous waste, waste oils, landfills and the hazardous chemicals PCBs (polychlorinated biphenyls). The legislation aims to create an efficient and harmonised system for the collection, treatment, storage and disposal of waste. The Commission is concerned that by not implementing these laws correctly, Member States will face problems such as illegal dumping and poorly managed landfill sites. This can cause serious problems for public health and the environment.
Commenting on the decisions, Environment Commissioner Margot Wallström said: "EU waste legislation aims to stop waste from damaging the environment and harming public health. The principles of this legislation have been in place for many years. It is therefore completely unacceptable that so much waste is still being disposed of in an illegal and uncontrolled way in parts of the EU."
Individual cases
Italy
The Commission has taken legal action against Italy concerning 4 different cases.
In two cases, Italy is to be referred to the Court of Justice for inconsistencies with the definition of waste in Italian legislation.
One case concerns waste in general. An Italian law of 2002 says that several materials which are left over in production and consumption cycles are not to be classified as waste. This contradicts the EU's definition of waste set out in the Waste Framework Directive and undermines corresponding waste legislation. For instance, the Italian law excludes large quantities of recoverable waste from the system of controls set out in the Directive. This also limits the ability to control shipments of waste to and from Italy, in accordance with its international and EU obligations.
The second case to be referred to the Court relates to a national law of 2001 that excludes excavated soils and stones destined for reuse from the definition of waste. This law also goes against EU waste legislation, in particular the Waste Framework Directive.
Italy has received a final written warning because of numerous illegal or uncontrolled landfills on its territory. At least 4866 such landfills were identified as existing or as being in operation in Italy in 2002. 3836 of these have apparently not undergone any action to prevent environmental damage to soil, water and air. 705 are believed to contain hazardous waste. All areas of Italy are affected to a varying degree. Illegal and uncontrolled landfills contravene EU waste legislation (especially the Waste Framework Directive, the Directive on Hazardous Waste and the Landfill Directive).
Italy has also received a final written warning concerning pollution caused by an illegal landfill in Lodi (Lombardy).
Spain
(omesso)
Luxembourg
(omesso)
France
(omesso)
Greece
(omesso)
United Kingdom
(omesso)
Legislation
The Waste Framework Directive
In 1975, the EU adopted the Waste Framework Directive(1). This Directive lays down basic requirements for Member States with regard to handling waste and defines what is meant by "waste". Member States must ensure that the disposal and recovery of waste does not present a risk to water, air, soil, plants and animals. Furthermore, they must not allow waste disposal to constitute a public nuisance through excessive noise levels or unpleasant odours, or to degrade places of special natural interest. Member States must prohibit the dumping or uncontrolled disposal of waste. They must also establish an integrated and effective network of waste disposal plants, prepare waste management plans, ensure that those who store waste handle it properly, and ensure that waste treatment operations receive a permit (a licence). Waste collectors must have special authorisation to operate or be registered. Companies carrying out waste collection or disposal must undergo periodic inspections. They must also keep records of the waste that they handle. The deadline for implementing the original Directive was 1977. Amendments aimed at strengthening and clarifying the 1977 Directive came into force in 1993.
The PCBs and PCT Directive
The PCB/PCT Directive(2) covers several hazardous chemicals whose toxicity and tendency to bio-accumulate (i.e. accumulate in living tissue) represent a particular threat to the environment and to human health. The aim of the Directive is to ensure the controlled disposal of PCBs in the Member States. In particular, all companies involved in the decontamination and/or the disposal of PCBs, or that use PCBs or equipment containing PCBs, must first obtain a permit. It also sets out requirements with regard to the decontamination or disposal of equipment containing PCBs and the disposal of used PCBs in order to ensure that they are completely eliminated. In particular, it requires Member States to adopt and communicate to the Commission inventories of this equipment with PCB volumes above a specified limit. It also requires Member States to adopt and communicate to the Commission plans for the safe decontamination and disposal of equipment containing PCBs and outlines for the collection and disposal of equipment not subject to an inventory.
The Landfill Directive
The Landfill Directive(3) establishes a set of detailed requirements that must be met with regard to waste landfills. In particular, as far as existing landfill sites are concerned, the operator must present to the competent authority, for approval by 16 July 2002, a conditioning plan which indicates how the requirements of the Directive will be met within the required timeframe. The objective is to help prevent or attenuate the negative effects that unacceptable landfill sites can have. These effects include polluted surface water, groundwater, soil and air. Waste landfills can also have a negative impact on the global environment, for example by creating greenhouse gases and by presenting risks to human health. The Directive also bans certain types of waste from landfill sites, for example used tyres, and requires Member States to reduce the amount of biodegradable waste that they landfill to 35% of 1995 levels. This measure will help reduce the negative impacts of landfilling and promote the recovery of waste.
The Hazardous Waste Directive
The Hazardous Waste Directive(4) sets EU standards for the management of hazardous waste. It complements the Waste Framework Directive, which provides a legislative framework for all types of waste, whether hazardous or not. In particular, it provides the key definitions of what constitutes waste, disposal and recovery. The concept of hazardous waste is defined in the Hazardous Waste Directive and this in turn is linked to a binding list called the Hazardous Waste List.
The Waste Oil Directive
The Waste Oil Directive(5) is designed to create a harmonised system for the collection, treatment, storage and disposal of waste oils, such as lubricant oils for vehicles, oils for various types of engines, gearbox oils etc. The Directive also aims to protect the environment against the harmful effects of such operations. Waste oils are hazardous because they are carcinogenic and, if they end up in rivers, lakes and streams can threaten aquatic life and contaminate soils. The Directive requires Member States to give the highest priority to the regeneration of waste oils in preference to other disposal methods.
Legal Process
(omesso)
For current statistics on infringements in general, please visit the following web-site: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions
(1) Council Directive 75/442/EEC on waste, as amended by Directive 91/156/EEC
(2).Council Directive 96/59/EC on the disposal of polychlorinated biphenyls and polychlorinated terphenyls (PCB/PCT)
(3) Council Directive 1999/31/EC on the landfill of waste
(4) Council Directive 91/689/EEC on hazardous waste
(5) Council Directive 75/439/EEC on waste oils as amended by Directive 87/101/EEC
Brussels, 13 January 2004
Environmental Impact Assessment: Commission takes legal action against Belgium, Italy, Spain and UK
IP/04/40
The European Commission is taking legal action against Belgium, Italy, Spain and United Kingdom to ensure that they comply with EU legislation which requires that prior environmental impact assessments (EIAs) be carried out for certain projects. It has sent
Belgium an official request to comply with a 2002 ruling of the European Court of Justice that related to its failure to adopt the national legislation needed to implement EIA legislation. Continued failure to do so could result in substantial fines on
Belgium. Spain is to be referred to the Court because its EIA legislation is inadequate. Final written warnings have been sent to
Belgium and the UK urging them to improve their implementation of EIA legislation. The EIA Directive aims to safeguard the environment by requiring that the environmental effects of projects be studied before they are approved, and by ensuring that prior public consultation takes place. By its action, the Commission is demonstrating its determination to ensure that the environmental safeguards that the Directive provides are all put in place.
Commenting on the decisions, Environment Commissioner Margot Wallström said: "EIA is an important means of alerting authorities to the potential effects of projects on the environment and the public. I urge Belgium, Italy, Spain and the UK to ensure that EIA is properly supported by legislation and carried out correctly. "
United Kingdom
(omesso)
Italy
The Commission has also sent Italy a final written warning because its current EIA legislation excludes waste recovery installations. Such installations are allowed to operate under a simplified permitting regime.
The exclusion, which entered into force in 1999, is contrary to the EIA Directive for two reasons: firstly, it exempts projects which should normally always be subject to an EIA (Annex I projects) from having to carry out an EIA.
Secondly, it makes projects which are likely to have a significant environmental impact exempt from having to be screened (Annex II projects). As a result of Italian legislation, several waste recovery installations are given development consent without complying with the requirements of the EIA Directive. In its letter, the Commission questions both Italian EIA legislation in general and, more specifically, the failure to carry out an EIA in relation to a specific incinerator for refuse-derived fuel and biomass that is located in the town of Massafra (Taranto).
Spain
(omesso)
Belgium
(omesso)
Background
The EIA Directive(1) is an important part of EU environmental legislation. It requires Member States to carry out environmental impact assessments (EIA) on certain public and private projects, before they are authorised, where it is believed that the projects are likely to have a significant impact on the environment. For some projects (such as motorways, airfields and nuclear power stations) listed in an Annex I to the Directive, such assessments are obligatory. For others (such as urban development projects, tourism and leisure activities) listed in Annex II, Member States must operate a screening system to determine which projects require assessment. They can apply thresholds or criteria, carry out case-by-case examination or use a combination of these screening instruments, the aim being to ensure that all projects having significant environmental effects are
assessed.
The objective of an EIA is to identify and describe the environmental impacts of projects and to assess whether prevention or mitigation is appropriate. During the EIA procedure, the public can provide input and express environmental concerns with regard to the project. The results of this consultation must be taken into account during the authorisation process.
The necessary national legislation should have been implemented by July 1988. An amendment to the Directive was adopted in 1997. While retaining the basic framework of the original Directive, the amendment reinforced many of the Directive's details. Member States were required to adopt the necessary national legislation to take account of this amendment by March 1999.
Legal process
(omesso)
For current statistics on infringements in general see:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions
(1) Council Directive 85/337/EEC on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, amended by Directive 97/11/EC