Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Agricoltura e zootecnia
Numero: C-454/11 |
Data di udienza:
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) – Sostegno allo sviluppo rurale – Domanda di aiuto agro ambientale – Inosservanza delle disposizioni per la presentazione – Violazione – Recupero dell’indebito – Revoca dell’aiuto, senza audizione del beneficiario – Reg. (CE) nn. 1257/1999 e 817/2004.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Febbraio 2013
Numero: C-454/11
Data di udienza:
Presidente: Silva de Lapuerta
Estensore: Arestis
Premassima
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) – Sostegno allo sviluppo rurale – Domanda di aiuto agro ambientale – Inosservanza delle disposizioni per la presentazione – Violazione – Recupero dell’indebito – Revoca dell’aiuto, senza audizione del beneficiario – Reg. (CE) nn. 1257/1999 e 817/2004.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA EU Sez.3^, 7 febbraio 2013, Sentenza C-454/11
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) – Sostegno allo sviluppo rurale – Domanda di aiuto agro ambientale – Inosservanza delle disposizioni per la presentazione – Violazione – Recupero dell’indebito – Revoca dell’aiuto, senza audizione del beneficiario – Reg. (CE) nn. 1257/1999 e 817/2004.
Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, come modificato dal regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, il regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/1999, nonché il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale secondo cui il beneficiario di un aiuto concesso in cambio dell’assunzione di impegni agroambientali relativi a diversi anni è tenuto a restituire la totalità dell’aiuto già erogato in base agli anni precedenti, per non aver presentato una domanda annuale conforme alle disposizioni nazionali applicabili, pur se tale beneficiario affermi di aver continuato ad adempiere i suoi obblighi relativi alla gestione degli appezzamenti interessati e non sia stato ascoltato dall’amministrazione competente, ma la realizzazione del controllo in loco degli appezzamenti interessati non sia più possibile per il fatto che l’anno di cui trattasi è trascorso.
Pres. Silva de Lapuerta, Rel. Arestis
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA EU Sez.3^, 7 febbraio 2013, Sentenza C-454/11
SENTENZA
CORTE DI GIUSTIZIA EU Sez.3^, 7 febbraio 2013, Sentenza C-454/11
«Agricoltura – FEAOG – Regolamenti (CE) nn. 1257/1999 e 817/2004 – Sostegno allo sviluppo rurale – Recupero dell’indebito – Normativa nazionale che subordina la concessione dell’aiuto agroambientale ad una domanda annua corredata di taluni documenti – Beneficiario che ha adempiuto i suoi obblighi relativi alla gestione della superficie di cui trattasi, ma che non ha presentato la domanda in conformità a tale normativa – Revoca dell’aiuto, senza audizione del beneficiario, in caso di sua inosservanza delle disposizioni applicabili alla presentazione di una domanda di aiuto agroambientale»
Nella causa C-454/11,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstakas Tiesas Senats (Lettonia), con decisione del 22 agosto 2011, pervenuta in cancelleria il 1° settembre 2011, nel procedimento
Gunars Pusts
contro
Lauku atbalsta dienests,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dai sigg. K. Lenaerts, G. Arestis (relatore), J. Malenovský e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– da G. Pusts, personalmente,
– per il governo lettone, da I. Kalninš e da I. Nesterova, in qualità di agenti,
– per la Commissione europea, da G. von Rintelen e A. Sauka, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80), come modificato dal regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 270, pag. 70; in prosieguo: il «regolamento n. 1257/1999»), del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/1999 (GU L 153, pag. 30, e – rettifica – in GU 2004, L 231, pag. 24), nonché del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra il sig. Pusts, imprenditore agricolo, e il Lauku atbalsta dienests (servizio lettone di sostegno al mondo rurale; in prosieguo: il «LAD») in merito alla restituzione degli aiuti agroambientali che le autorità lettoni hanno concesso al sig. Pusts nel corso del periodo di impegno quinquennale.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 Nel titolo II, capo VI, intitolato «Agroambiente e benessere degli animali», l’articolo 22 del regolamento n. 1257/1999 così prevede:
«Il sostegno a metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell’ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (misure agroambientali) contribuisce alla realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie in materia di agricoltura, ambiente e benessere degli animali da allevamento.
(…)».
4 L’articolo 23 del regolamento n. 1257/1999 così dispone:
«1. Gli agricoltori ricevono un aiuto in compenso di impegni della durata minima di cinque anni a favore dell’agroambiente o del benessere degli animali. Ove necessario, può essere fissato un periodo più lungo per particolari tipi di impegni, a causa degli effetti di questi ultimi sull’ambiente o sul benessere degli animali.
2. Gli impegni a favore dell’agroambiente e del benessere degli animali oltrepassano l’applicazione delle normali buone pratiche agricole, comprese le buone pratiche inerenti al settore zootecnico.
Essi procurano servizi non forniti da altre misure di sostegno, quali il sostegno dei mercati o le indennità compensative».
5 L’articolo 24 di tale regolamento è formulato come segue:
«1. Il sostegno agli impegni a favore dell’agroambiente o del benessere degli animali viene concesso annualmente ed è calcolato in base ai seguenti criteri:
a) il mancato guadagno,
b) i costi aggiuntivi derivanti dall’impegno assunto e
c) la necessità di fornire un incentivo.
I costi relativi agli investimenti non sono presi in considerazione nel calcolo dell’importo annuo dell’aiuto. I costi degli investimenti non rimunerativi necessari all’adempimento di un impegno possono essere presi in considerazione nel calcolo dell’importo annuo dell’aiuto.
2. Gli importi annui massimi che possono beneficiare del sostegno comunitario figurano nell’allegato. Ove l’aiuto sia calcolato per superficie, tali importi sono basati sulla superficie dell’azienda a cui si applicano gli impegni agroambientali».
6 L’articolo 37, paragrafo 4, di detto regolamento così prevede:
«Gli Stati membri possono stabilire condizioni ulteriori o più restrittive per la concessione del sostegno comunitario allo sviluppo rurale, purché tali condizioni siano coerenti con gli obiettivi e con i requisiti previsti dal presente regolamento».
7 Nella sezione 6 del capo II, intitolata «Domande, controlli e sanzioni», l’articolo 66 del regolamento n. 817/2004 enuncia quanto segue:
«1. Le domande di sostegno allo sviluppo rurale in relazione alla superficie o agli animali, da inoltrarsi indipendentemente dalle domande di aiuto a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2419/2001, [della Commissione, dell’11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11)] devono indicare l’insieme delle superfici e degli animali dell’azienda rilevanti ai fini del controllo delle domande presentate nell’ambito della misura in questione, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno.
2. Se una misura di sostegno allo sviluppo rurale è correlata alla superficie, essa si riferisce a parcelle singolarmente identificate. Durante il periodo di esecuzione di un impegno, le parcelle oggetto di sostegno non possono essere permutate, tranne nei casi specificamente contemplati nel documento di programmazione.
3. Qualora la domanda di pagamento sia abbinata alla domanda di aiuto “per superficie” nel sistema di controllo integrato, lo Stato membro assicura che le parcelle per le quali sia stato chiesto un sostegno allo sviluppo rurale siano dichiarate separatamente.
4. Per l’identificazione delle superfici e degli animali si procede conformemente agli articoli 18 e 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
5. Nel caso di un aiuto pluriennale, i pagamenti successivi a quello del primo anno di presentazione della domanda sono effettuati in base ad una domanda annuale di pagamento dell’aiuto, tranne qualora lo Stato membro preveda un procedimento idoneo per un’efficace verifica annuale a norma dell’articolo 67, paragrafo 1».
8 L’articolo 67 del regolamento n. 817/2004 così dispone:
«1. I controlli relativi alle domande iniziali di ammissione al regime e alle successive domande di pagamento sono eseguiti in modo da assicurare l’efficace verifica del rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti.
A seconda della tipologia della misura di sostegno, gli Stati membri definiscono i metodi e gli strumenti necessari all’esecuzione dei controlli, nonché le persone da controllare.
Ove risulti opportuno, gli Stati membri si avvalgono del sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003.
2. Il controllo è effettuato mediante controlli amministrativi e sul posto».
9 L’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2004 è del seguente tenore:
«In caso di pagamento indebito, il beneficiario della misura di sviluppo rurale ha l’obbligo di restituire il relativo importo conformemente all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 2419/2001».
10 L’articolo 73 del regolamento n. 817/2004 così prevede:
«Gli Stati membri determinano il sistema di sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie ai fini dell’applicazione delle stesse. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive».
11 Il regolamento n. 796/2004 ha abrogato il regolamento n. 2419/2001. In forza del regolamento n. 796/2004, quest’ultimo si applica alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi a decorrere dal 1° gennaio 2005. I riferimenti al regolamento n. 2419/2001 si intendono fatti al regolamento n. 796/2004.
12 L’articolo 73 del regolamento n. 796/2004, che è succeduto all’articolo 49 del regolamento n. 2419/2001, reca il testo seguente:
«1. In caso di pagamento indebito, l’agricoltore ha l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 3.
(…)
3. Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all’agricoltore dell’obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti.
Il tasso d’interesse applicabile è calcolato applicando le disposizioni di diritto nazionale, ma non può in alcun caso essere inferiore al tasso d’interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell’indebito.
(…)».
Il diritto lettone
13 Il decreto n. 255 del Consiglio dei ministri, del 17 aprile 2007, relativo alla procedura per la concessione degli aiuti nazionali e dell’Unione europea a favore dello sviluppo rurale, nella sua versione applicabile alla controversia principale (Latvijas Vestnesis, 2007, n. 70), prevede che, ai fini dell’ottenimento di un aiuto allo sviluppo dell’agricoltura biologica, il candidato all’aiuto debba presentare al LAD, entro l’11 giugno dell’anno in corso, una domanda debitamente compilata mediante un formulario di domanda di pagamento per superficie, nonché una mappa degli appezzamenti agricoli, rilasciato dal LAD, che indichi la superficie degli appezzamenti agricoli gestiti. Tale decreto precisa inoltre che detto candidato si impegna, per tutto il periodo quinquennale di durata del suo impegno, a presentare anno per anno al LAD una domanda di sostegno relativa alle attività dichiarate e, inoltre, a non ridurre la superficie cui si riferisce l’impegno e a non modificarne la localizzazione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, detto decreto impone al candidato in parola di restituire al LAD l’aiuto versato.
14 L’allegato 10 del decreto n. 1002 del Consiglio dei ministri, del 30 novembre 2004, concernente le modalità di applicazione del documento di programmazione «Piano di sviluppo rurale della Lettonia per l’esecuzione del programma di sviluppo rurale relativo al periodo 2004-2006» (Latvijas Vestnesis, 2004, n. 193), menziona i documenti da presentare al LAD allo scopo di ottenere un aiuto allo sviluppo dell’agricoltura biologica. In particolare, tale allegato indica che, durante il periodo di impegno, il candidato all’aiuto deve presentare per l’anno in corso una domanda nonché una mappa degli appezzamenti agricoli.
15 L’allegato 11 del decreto n. 1002 prevede che, in caso di sospensione dell’impegno, l’aiuto ricevuto dovrà essere integralmente rimborsato al LAD.
16 Peraltro, occorre precisare che il formulario di domanda contemplato dal decreto n. 255 è stato approvato dal decreto n. 269 del Consiglio dei ministri, del 17 aprile 2007, recante regime di attribuzione degli aiuti nazionali e degli aiuti dell’Unione europea all’agricoltura nell’ambito dei regimi di sostegno diretto (Latvijas Vestnesis, 2007, n. 69). Tale formulario consente al richiedente di presentare una domanda alla volta per pagamenti riferiti alla superficie e per altri pagamenti, come gli aiuti agroambientali. La parte iniziale di detto formulario indica esaustivamente quali regimi di aiuto l’interessato può chiedere e contiene un invito a prendere conoscenza del manuale per l’ottenimento dei pagamenti riferiti ad una superficie per l’anno di cui trattasi. Infine, lo stesso formulario contiene, sopra allo spazio riservato alla firma, la seguente avvertenza:
«All’atto di una domanda di aiuto agroambientale (…), occorre far pervenire l’allegato compilato. In caso contrario, l’aiuto ambientale (…) non verrà versato.
Io, sottoscritto, certifico di aver letto gli obblighi e le condizioni previste dagli atti regolamentari con riferimento al regime di pagamento unico [d’aiuto] alla superficie (…) e agli aiuti agroambientali e di aver preso conoscenza di tali obblighi e condizioni; dichiaro che li rispetterò integralmente e attesto di essere informato della totalità delle condizioni di ottenimento degli aiuti e del fatto che l’aiuto sarà versato parzialmente o non sarà versato qualora siano state fornite, intenzionalmente o per negligenza, informazioni inesatte».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
17 Il 21 aprile 2006 il sig. Pusts ha presentato presso il LAD una domanda di aiuto alla superficie per l’anno 2006, nonché una domanda di aiuto agroambientale soggetta ad un impegno quinquennale relativo ad una superficie di 18,85 ettari di appezzamenti agricoli.
18 Il 9 maggio 2007 il sig. Pusts ha presentato una domanda d’aiuto alla superficie per l’anno 2007, a seguito della quale ha ricevuto, l’11 giugno dello stesso anno, una lettera del LAD che indicava che i dati che comparivano in tale domanda sarebbero stati accuratamente verificati e che, qualora fossero stati constatati degli errori, egli ne sarebbe stato informato allo scopo di poterli correggere.
19 Il 3 luglio 2007 il LAD ha concesso al sig. Pusts un aiuto agroambientale per un importo di LVL 1826,77, a titolo dell’anno 2006, relativo ad una superficie di 18,85 ettari di appezzamenti agricoli oggetto di un impegno quinquennale. Il 30 luglio 2007, il sig. Pusts ha ricevuto un certificato relativo alla compatibilità delle attività della sua azienda nel corso del periodo di conversione alla produzione biologica.
20 Con decisione del 25 aprile 2008 il LAD ha invitato il sig. Pusts a restituire la totalità dell’aiuto agroambientale versato a titolo dell’anno 2006, in quanto la superficie di 18,85 ettari di appezzamenti agricoli soggetta ad impegno quinquennale era stata ridotta nel 2007. Tale decisione si basava sul fatto che, all’atto dell’esame della domanda di aiuto per l’anno 2007, il LAD ha constatato che il sig. Pusts, compilando la domanda di aiuto per superficie per il suddetto anno, non aveva precisato che richiedeva anche un aiuto agroambientale per gli appezzamenti dichiarati, in quanto non aveva riempito la colonna 9 della parte «C» di tale domanda in cui sono indicati gli appezzamenti dichiarati e non aveva neanche accluso alla stessa domanda l’allegato intitolato «domanda di aiuto a misure agroambientali», come richiesto dalla normativa nazionale pertinente. Il LAD ha ritenuto che ciò non potesse essere considerato come errore commesso dal sig. Pusts. Esso ne ha pertanto concluso che quest’ultimo aveva cessato di rispettare gli impegni agroambientali relativi a tale superficie di 18,85 ettari, sottoscritti nel 2006 e che, quindi, era tenuto a restituire l’aiuto già percepito, in conformità alla medesima normativa.
21 Con decisione dell’11 giugno 2008 il LAD ha confermato la sua precedente decisione. Di conseguenza, esso ha proceduto ad una ritenuta di LVL 1228,87 sui successivi pagamenti dell’aiuto e ha invitato il sig. Pusts a restituire il saldo di LVL 597,90.
22 Il sig. Pusts ha proposto ricorso di annullamento avverso tale decisione dell’11 giugno 2008 dinanzi all’Administrativa rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale). Con tale ricorso, egli chiede il versamento dell’importo trattenuto dal LAD, nonché la concessione dell’aiuto agroambientale rifiutata per l’anno 2007. Il sig. Pusts ammette di aver presentato una domanda di aiuto incompleta, ma dichiara che egli soddisfaceva le condizioni per la concessione di tale aiuto e non aveva ridotto materialmente la superficie interessata dagli impegni agroambientali né aveva modificato la sua localizzazione, bensì che aveva commesso, per un’inavvertenza, un errore nella domanda. Sostenendo di aver effettivamente continuato a rispettare tali impegni, il sig. Pusts contesta inoltre al LAD di non averlo informato dell’irregolarità della sua domanda e di non di avergli domandato informazioni complementari.
23 Con sentenza del 19 novembre 2009 detto giudice ha respinto tale ricorso. Quest’ultimo ha osservato che, in conformità alla normativa nazionale pertinente, il sig. Pusts si era impegnato, per un periodo di cinque anni, a presentare ogni anno una domanda di aiuto agroambientale avente ad oggetto le attività dichiarate. Inoltre, detto giudice ricorda che, ai fini dell’ottenimento dell’aiuto agroambientale, il sig. Pusts doveva presentare, come per l’anno 2006, anche per l’anno 2007, una domanda di aiuto debitamente compilata, accompagnata da una mappa degli appezzamenti agricoli interessati. Poiché il sig. Pusts non aveva precisato nella sua domanda d’aiuto alla superficie per l’anno 2007 che egli chiedeva anche un aiuto agroambientale per tale anno, né aveva fornito l’allegato corrispondente, lo stesso giudice ha dichiarato che il LAD aveva giustamente concluso che egli avesse posto fine ai suoi impegni agroambientali sottoscritti nel 2006 e, quindi, fosse tenuto a restituire l’aiuto versato.
24 Peraltro, l’Administrativa rajona tiesa ha precisato nella sua sentenza che l’incompletezza della domanda del sig. Pusts non poteva essere considerata derivante da un errore, ma doveva piuttosto essere intesa come espressione della mancata osservanza delle condizioni di ammissibilità alla concessione di un aiuto agroambientale, previste dalla normativa nazionale pertinente. Tale mancata osservanza dovrebbe indurre il sig. Pusts a restituire l’aiuto indebitamente percepito, anche se egli ha continuato a rispettare gli altri suoi impegni. Del pari, tale giudice ha considerato che il LAD non avesse l’obbligo di informare il sig. Pusts dell’irregolarità della sua domanda e non avesse del resto elementi per attirare la sua attenzione in proposito, in quanto la colonna 9 della parte «C» della stessa non menzionava alcun appezzamento e non era accompagnata dal corrispondente allegato. Infine, detto giudice ha rilevato che il LAD aveva basato la sua decisione sulle informazioni trasmesse dal sig. Pusts, cioè le sue domande di aiuto relative agli anni 2006 e 2007. Lo stesso giudice, disponendo così di tutte le informazioni necessarie per adottare tale decisione, ha dichiarato che il LAD non era tenuto ad ascoltare il punto di vista del sig. Pusts, che non può influenzare il contenuto degli atti amministrativi.
25 Il sig. Pusts ha interposto appello avverso la sentenza dell’Administrativa rajona tiesa dinanzi all’Administrativa apgabaltiesa (Corte amministrativa d’appello regionale). Con sentenza dell’8 novembre 2010, quest’ultimo giudice ha respinto l’appello e confermato i motivi di detta sentenza, aggiungendovi che il sig. Pusts aveva certificato, con le sue domande di aiuto, che aveva preso conoscenza degli obblighi previsti dalla normativa nazionale pertinente per l’ottenimento dell’aiuto agroambientale di cui trattasi.
26 Il sig. Pusts ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio. In tale ricorso egli sostiene, in particolare, che detta sentenza ha travisato la portata di talune disposizioni del diritto dell’Unione al riguardo.
27 Considerando che la decisione della controversia principale dipendeva dall’interpretazione dei regolamenti nn. 1257/1999, 817/2004 e 796/2004, l’Augstakas Tiesas Senats ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le disposizioni del diritto dell’Unione (…) che disciplinano il rimborso degli aiuti debbano essere interpretate nel senso che permettono di considerare indebito il pagamento di un aiuto nel caso in cui il beneficiario, pur continuando ad adempiere gli impegni assunti, non abbia rispettato la procedura stabilita per la presentazione della domanda di aiuti.
2) Se sia conforme al diritto dell’Unione (…) in materia di rimborso degli aiuti una normativa in base alla quale gli impegni assunti dal beneficiario si considerano interrotti quando tale interruzione si deduce dal mero fatto che non è stata presentata una domanda, senza aver dato al beneficiario degli aiuti l’opportunità di pronunciarsi al riguardo.
3) Se sia conforme al diritto dell’Unione (…) in materia di rimborso degli aiuti una normativa in virtù della quale, nel caso in cui non sia più possibile effettuare verifiche in loco (essendo trascorso un anno), e quindi si deduca che gli impegni assunti dal beneficiario dell’aiuto sono stati interrotti, quest’ultimo debba restituire l’intero ammontare degli aiuti già erogati durante il periodo di impegno, anche qualora tali importi siano già stati concessi ed erogati per svariati anni».
Sulle questioni pregiudiziali
28 Con le sue tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i regolamenti nn. 1257/1999, 817/2004 e 796/2004 debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale secondo cui il beneficiario di un aiuto concesso a corrispettivo di impegni agroambientali relativi a diversi anni è tenuto a restituire la totalità dell’aiuto già erogato in base agli anni precedenti in quanto non ha presentato una domanda annuale in conformità alle disposizioni nazionali applicabili, qualora il suddetto beneficiario affermi di aver continuato ad adempiere i suoi obblighi relativi alla gestione degli appezzamenti interessati e non sia stato sentito dall’amministrazione competente, ma la realizzazione del controllo in loco delle superfici interessate non sia più possibile per il fatto che l’anno di riferimento è ormai trascorso.
29 È giocoforza, anzitutto, osservare che nessuno dei detti regolamenti contiene disposizioni che ostano esplicitamente a siffatta normativa nazionale.
30 Gli articoli 22-24 del regolamento n. 1257/1999 definiscono i presupposti generali per l’assegnazione del sostegno accordato ai metodi di produzione agricola finalizzati, in particolare, alla conservazione dello spazio naturale. Da tali disposizioni risulta che gli aiuti agroambientali sono caratterizzati dall’impegno quinquennale, assunto dagli agricoltori interessati, a praticare un’agricoltura rispettosa dell’ambiente. In cambio degli impegni agroambientali aventi una durata minima di cinque anni, l’aiuto è assegnato annualmente dagli Stati in base al mancato guadagno o ai costi aggiuntivi derivanti dall’impegno assunto (v. sentenze del 4 giugno 2009, JK Otsa Talu, C-241/07, Racc. pag. I-4323, punto 36, nonché del 24 maggio 2012, Hehenberger, C-188/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 30).
31 Al riguardo, occorre rilevare che l’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento n. 1257/1999 consente agli Stati membri di fissare condizioni ulteriori o più restrittive per la concessione del sostegno dell’Unione a titolo di sviluppo rurale, purché siano coerenti con gli obiettivi e con i requisiti stabiliti in tale regolamento.
32 Per quanto riguarda le domande di sostegno ai metodi di produzione agroambientali basate sugli articoli 22-24 del regolamento n. 1257/1999, l’articolo 66, paragrafo 5, del regolamento n. 817/2004 prevede che, nel caso di un sostegno pluriennale, i pagamenti successivi a quello del primo anno di deposito della domanda siano effettuati sulla base di una domanda annuale di pagamento del sostegno, a meno che non sia previsto dallo Stato membro un procedimento che consente un’efficace verifica annua, come quella contemplata all’articolo 67, paragrafo 1, di detto regolamento. Da detto articolo 66, paragrafo 5, risulta che, eccettuata l’esistenza di tale procedimento nazionale, agli agricoltori che non introducano la domanda annuale di pagamento non viene erogato alcun pagamento. La presentazione di tale domanda annuale costituisce così una condizione di ammissibilità al beneficio degli aiuti agroambientali basati sui detti articoli 22-24.
33 L’importanza della presentazione di una domanda annuale di pagamento degli aiuti agroambientali è del pari sottolineata all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 817/2004, il quale dispone, con riferimento al sistema di controllo del sostegno pluriennale ai metodi di produzione agroambientali, che i controlli delle domande iniziali di adesione a un regime e delle successive domande di pagamento sono effettuati in modo tale da garantire l’efficace verifica dell’osservanza delle condizioni richieste per la concessione dei sostegni. Il deposito di tale domanda annuale permette così di verificare l’osservanza degli impegni agroambientali sottoscritti. L’ente erogatore, basandosi su tale domanda annuale, è in grado di verificare efficacemente ogni anno se tali impegni ricadenti su diversi anni siano continuativamente rispettati e, all’occorrenza, procedere al versamento degli aiuti.
34 Ne consegue che una normativa nazionale la quale richiede, in base ad una delle condizioni di ammissibilità alla concessione degli aiuti agroambientali, che il candidato a tali aiuti si impegni, per tutto il periodo quinquennale di impegno, a presentare ogni anno all’ente erogatore una domanda relativa alle attività agroambientali dichiarate, è compatibile con le summenzionate disposizioni di diritto dell’Unione. Siffatta normativa nazionale rientra, pertanto, nel margine discrezionale di cui gli Stati membri dispongono in forza dell’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento n. 1257/1999.
35 Occorre inoltre ricordare che, per quanto riguarda gli aiuti agroambientali caratterizzati da un impegno pluriennale, le condizioni per la concessione degli aiuti devono essere rispettate per tutto il periodo dell’impegno per il quale detti aiuti sono stati concessi (v. sentenza Hehenberger, cit., punto 34). Pertanto, se una delle dette condizioni di concessione di tali aiuti, come il deposito di una domanda annuale di pagamento dell’aiuto, richiesto dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, dovesse non essere adempiuta, non fosse che per una sola volta, nel corso di tutta la durata del progetto agroambientale per la quale il beneficiario degli stessi aiuti si è impegnato, questi ultimi non possono essere concessi.
36 Al riguardo, il fatto che il beneficiario degli aiuti agroambientali abbia continuato ad adempiere le altre condizioni di concessione di tali aiuti e, in particolare, i suoi obblighi relativi alla gestione degli appezzamenti interessati, non può impedire l’esclusione dal beneficio di detti aiuti che l’inosservanza di una delle condizioni comporta. Infatti, la concessione dei medesimi aiuti è soggetta all’osservanza della totalità delle condizioni di ammissibilità nel corso di tutta la durata del progetto agroambientale per la quale detto beneficiario si è impegnato, di modo che l’inosservanza di una di dette condizioni è di per sé sufficiente a comportare tale esclusione.
37 In caso di esclusione dal beneficio degli aiuti agroambientali a causa della mancata osservanza delle condizioni di concessione di tali aiuti, risulta dall’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2004, che rinvia all’articolo 73 del regolamento n. 796/2004, che il beneficiario degli stessi aiuti ha l’obbligo di restituire tutti gli importi degli aiuti agroambientali già erogati relativi alle domande respinte (v. sentenza Hehenberger, cit., punto 36).
38 Inoltre, il beneficiario di aiuti agroambientali che non abbia presentato una domanda d’aiuto conforme alle disposizioni nazionali, che assoggettano la concessione di detto aiuto ad una domanda annuale, non può invocare il diritto ad essere ascoltato al riguardo. Nessuna disposizione dei regolamenti nn. 1257/1999, 817/2004 e 796/2004 sancisce siffatto diritto a favore di un agricoltore che non abbia presentato una domanda di aiuti agroambientali regolare. Comunque, anche supponendo che l’agricoltore che non abbia presentato siffatta domanda possa essere ascoltato in proposito, tale audizione non può influenzare le conseguenze che derivano dall’inosservanza delle condizioni di concessione degli aiuti agroambientali al rispetto delle quali l’interessato si è impegnato. Detto agricoltore non è infatti legittimato a non adempiere tali condizioni.
39 Del pari, il fatto che l’esecuzione di un controllo in loco degli appezzamenti interessati non sia più possibile, perché l’anno di riferimento è trascorso, non può neppur’esso incidere sull’esclusione dal beneficio degli aiuti agroambientali per mancato rispetto delle condizioni di concessione di tali aiuti e sulla restituzione degli importi dei detti aiuti indebitamente erogati che ne deriva. Infatti, anche supponendo che tale controllo sia realizzabile, l’inosservanza di una di tali condizioni è sufficiente, da sola, a implicare siffatta esclusione e, pertanto, detta restituzione.
40 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle tre questioni presentate dichiarando che i regolamenti nn. 1257/1999, 817/2004 e 796/2004 devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale secondo cui il beneficiario di un aiuto concesso in cambio dell’assunzione di impegni agroambientali relativi a diversi anni è tenuto a restituire la totalità dell’aiuto già erogato in base agli anni precedenti, per non aver presentato una domanda annuale conforme alle disposizioni nazionali applicabili, pur se tale beneficiario affermi di aver continuato ad adempiere i suoi obblighi relativi alla gestione degli appezzamenti interessati e non sia stato ascoltato dall’amministrazione competente, ma la realizzazione del controllo in loco degli appezzamenti interessati non sia più possibile per il fatto che l’anno di cui trattasi è trascorso.
Sulle spese
41 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, come modificato dal regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, il regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/1999, nonché il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale secondo cui il beneficiario di un aiuto concesso in cambio dell’assunzione di impegni agroambientali relativi a diversi anni è tenuto a restituire la totalità dell’aiuto già erogato in base agli anni precedenti, per non aver presentato una domanda annuale conforme alle disposizioni nazionali applicabili, pur se tale beneficiario affermi di aver continuato ad adempiere i suoi obblighi relativi alla gestione degli appezzamenti interessati e non sia stato ascoltato dall’amministrazione competente, ma la realizzazione del controllo in loco degli appezzamenti interessati non sia più possibile per il fatto che l’anno di cui trattasi è trascorso.
Firme