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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Aree protette Numero: 33 | Data di udienza: 10 Gennaio 2013

* AREE PROTETTE – Attività esercitata in difformità dal piano o dal regolamento, in assenza di nulla osta – Sanzione pecuniaria – Ordine di sospensione dell’attività e di riduzione in pristino – Artt. 29 e 30 L. n. 394/1991 – Potere autonomo e distinto – Deroga al principio di specialità ex art. 9 L. n. 698/1981 – Fattispecie.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Abruzzo
Città: Pescara
Data di pubblicazione: 23 Gennaio 2013
Numero: 33
Data di udienza: 10 Gennaio 2013
Presidente: Eliantonio
Estensore: Nazzaro


Premassima

* AREE PROTETTE – Attività esercitata in difformità dal piano o dal regolamento, in assenza di nulla osta – Sanzione pecuniaria – Ordine di sospensione dell’attività e di riduzione in pristino – Artt. 29 e 30 L. n. 394/1991 – Potere autonomo e distinto – Deroga al principio di specialità ex art. 9 L. n. 698/1981 – Fattispecie.



Massima

 

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ –23  gennaio 2013, n.33


AREE PROTETTE – Attività esercitata in difformità dal piano o dal regolamento, in assenza di nulla osta – Sanzione pecuniaria – Ordine di sospensione dell’attività e di riduzione in pristino – Artt. 29 e 30 L. n. 394/1991 – Potere autonomo e distinto – Deroga al principio di specialità ex art. 9 L. n. 698/1981 – Fattispecie.

Il potere di ordinare l’immediata sospensione dell’attività esercitata in difformità del piano dell’area naturale protetta e la riduzione in pristino, previsto dall’art. 29 della L. n. 394/1991, che l’Ente Parco è tenuto ad esercitare “in ogni caso” a tutela dell’integrità dell’ambiente naturale, è  autonomo e distinto dall’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dal successivo art. 30. In ipotesi di coesistenza tra illecito penale con quello amministrativo, l’art. 30, comma 2°, l. n. 394/1991, derogando al principio di specialità stabilito dall’art. 9 l. n. 698/1981, riconosce l’autonomia dell’illecito amministrativo, il quale non costituisce affatto una pregiudiziale all’applicazione della sanzione penale. La norma, invero, viene ad escludere la connessione obiettiva con un reato (art. 24, ivi), la cui esistenza non dipende dall’accertamento di una violazione non costituente reato e per la quale non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta; in tale ipotesi, infatti, il giudice penale competente a conoscere del reato, è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa (Cass. Civ. II sez. n. 28381/22.2.2011). Nella fattispecie, l’Ente gestore, dopo la comminazione delle sanzioni pecuniarie (art. 30, comma 2° l. n. 394/1991) in conformità della l. n. 689/1981, ha legittimamente ordinato la riduzione in pristino (art. 29, ivi) per la ritenuta attività difforme dal piano, dal regolamento e senza alcun nulla osta (abbattimento di matricine e polloni di roverella in terreno sottoposto a vincolo idrologico ed esboscazione di legnatico).

Pres. Eliantonio, Est. Nazzaro – F.Z. e altri (avv. D’Ettorre) c. Ente Parco Nazionale della Majella (avv.ti Iannotta e Iannotta)


Allegato


Titolo Completo

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ –23 gennaio 2013, n.33

SENTENZA

 

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ –23  gennaio 2013, n.33

N. 00033/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00205/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale =205= del =2012=, proposto da:
Francesco Zaccagnini, Camillo Zaccagnini, Fabrizio Zaccagnini, rappresentati e difesi dall’avv. Roberto Paolo D’Ettorre, con domicilio eletto presso Carla Tiboni in Pescara, via D’Annunzio, 267;


contro

Ente PARCO Nazionale della MAJELLA, rappresentato e difeso dagli avv. Gregorio Iannotta, Federica Iannotta, con domicilio eletto presso Renato Di Benedetto in Pescara, via Pisa, 29;

per l’annullamento

dell’ordinanza n. 22 del 9 dicembre 2011 con la quale l’Ente Parco Nazionale della Majella ordina ai ricorrenti la ricostituzione degli alberi danneggiati con messa a dimora di un almeno quattro esemplari di piante forestali per ciascuna delle piante abbattute e il ripristino dello stato dei luoghi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ente Parco Nazionale della Majella;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2013 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori: l’avv. Maria Ronca, su delega dell’avv. Roberto Paolo D’Ettorre, per le parti ricorrenti e l’avv. Renato di Benedetto, su delega degli avv.ti Federica e Gregorio Iannotta per l’Ente Parco resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’ordinanza impugnata impone al ricorrente la ricostituzione delle specie danneggiate ed al ripristino dello stato dei luoghi mediante piantumazione.

Il fatto contestato dal Corpo forestale dello Stato è avvenuto in data 1.2.2011 (abbattimento di matricine e polloni di roverella in terreno sottoposto a vincolo idrologico ed esboscazione di legnatico) nel comune di Bolognano (catasto terreni fg. N. 11, particelle 415, 413, 412).

Opposte le relative ingiunzioni, contenendo sanzioni pecuniarie, nella competente sede, parte ricorrente viene a censurare l’ulteriore ordinanza n. 22/2011, che rappresenterebbe, a suo avviso, una duplicazione delle precedenti (nn. 30, 39, 40 del 2011), richiedenti il pagamento dei danni, nonché una erronea applicazione dell’art. 11, comma 3°, l. n. 394/1991, in zona agro-sivo-pastorali.

I ricorrenti, infatti, hanno, da oltre =40anni un’azienda agricola familiare con terreni a seminativo, ricadente in ambito C del Parco (particelle 412, 413, 415), dove è consentita l’agrosivicoltura.

Per il caso di specie, si sarebbe trattato di una ripulitura del bosco (piante malformate, legna caduta, tagli ordinari per la rinnovazione del bosco).

La normativa (l. n. 394/1991, art. 11, comma 5°) consentirebbe l’esercizio dei diritti reali e degli usi civici, quale il legnatico, e molte delle contestazioni atterrebbero agli anni precedenti o sarebbero frutto di azione naturale del terreno (le piste).

L’ordinanza sarebbe immotivata ed andrebbe oltre gli stessi accertamenti della forestale, ponendo in essere un bis in idem non consentito.

La difesa dell’Ente Parco sostiene la legittimità dell’ordinanza impugnata, in base all’art. 29 l. n. 394/1991, cui si aggiungerebbero anche le sanzioni pecuniarie (art. 30 idem), ritenendo inammissibili gli altri motivi dedotti.

Alla pubblica udienza la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso concerne l’ordinanza che ha intimato la restituito in integrum della zona agricola, ricompresa nel Parco, di appartenenza dei ricorrenti ed oggetto di intervento lavorativo.

Le ordinanze ingiuntive di pagamento delle sanziono amministrative pecuniarie sono state già impugnate davanti al G.O. ed i relativi motivi non sono valutabili in questa sede; in relazione a ciò risultano inammissibili le censure in punto di inosservanza dell’art. 30, comma 2°, l. n. 394/1991, per le irrogate sanzione pecuniarie e la loro eccepita prescrizione.

In merito alla sollevata questione del bis in idem, l’art. 29 della l, n. 384/19912, nel definire i poteri dell’organismo di gestione dell’area naturale protetta, precisa che il legale rappresentante di tale organismo, qualora venga esercitata un’attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l’immediata sospensione dell’attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell’impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza all’ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell’organismo di gestione provvede all’esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Trattasi, quindi, di un potere autonomo e distinto che l’Ente Parco è tenuto ad esercitare “in ogni caso” a tutela dell’integrità dell’ambiente naturale.

L’art. 30, comma 1°, della citata legge, stabilisce, invero, anche delle sanzioni penali per chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 (arresto fino a dodici mesi e con l’ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamilioni), nonché le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3 (arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni); le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

In ipotesi di coesistenza tra illecito penale con quello amministrativo, l’art. 30, comma 2°, l. n. 394/1991, derogando al principio di specialità stabilito dall’art. 9 l. n. 698/1981 (se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale), riconosce l’autonomia dell’illecito amministrativo, il quale non costituisce affatto una pregiudiziale all’applicazione della sanzione penale. La norma, invero, viene ad escludere la connessione obiettiva con un reato (art. 24, ivi), la cui esistenza non dipende dall’accertamento di una violazione non costituente reato e per la quale non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta; in tale ipotesi, infatti, il giudice penale competente a conoscere del reato, è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa (Cass. Civ. II sez. n. 28381/22.2.2011).

Nella fattispecie, l’Ente gestore, dopo la comminazione delle sanzioni pecuniarie (art. 30, comma 2° l. n. 394/1991) in conformità della l. n. 689/1981, ha legittimamente ordinato la riduzione in pristino (art. 29, ivi) per la ritenuta attività difforme dal piano, dal regolamento e senza alcun nulla osta, che, come chiarito rappresenta un distinto ed autonomo potere di tutela ambientale.

Trattasi di normativa speciale che conserva il suo valore e coesiste con l’art. 160 d.lgs. n. 42/22.1.2004 (cod. beni culturali e del paesaggio), che non stabilisce affatto alcun divieto di cumulo di sanzioni, ma si limita a prevedere, per l’ipotesi di reintegrum impossibile, l’alternativa del pagamento di una somma di pari valore dei beni perduti, che resta sempre un quid aggiuntivo alle sanzioni amministrative pecuniarie ed ha una propria procedura determinativa (C.S., V, n. 4420/13.7.2006).

Superata l’eccezione del bis in idem, va esaminata l’invocata applicabilità dell’art. 11, comma 3°, l. n. 394/1991.

Il regolamento del Parco, nel disciplinare le attività consentite, considera le attività agro-silvo-pastorali, ricordando (comma 5°) che “restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali”.

Parte ricorrente sostiene che le particelle in oggetto (nn. 412,413,415), dove insiste la preesistente azienda agricola, rientrerebbero nella zona C del Parco, dove sarebbero possibili le normali attività agro-sivi-coltura (transito e manutenzione), quali: ripulitura del bosco (piante malformate, attaccate da parassiti, raccolta legna caduta in modo naturale o per colpa altrui, tagli ordinari), uso civico del legnatico. Tali aspetti sarebbero stati trascurati nella valutazione dell’Ente Parco.

L’ordinanza n. 22/2011 censura, richiamando i verbali della Forestale che coinvolgono Zaccagnini Camillo, Francesco e Fabrizio, il transito di mezzo meccanico al di fuori delle strade a traffico autorizzato e/o consentito, nonché l’abbattimento di n. 124 esemplari di specie forestali spontanee, il danneggiamento,la distruzione, lo sradicamento di n. 5 esemplari di specie arbustiva superiore della flora spontanea protetta, l’apertura di n.5 tracciati similari a piste forestali, in zona C del Piano (art. 12, comma 2°, l. n. 394/1991 e Reg. to pubblicato sul Supp. Ord. G.U. n. 119/17.7.2009); trattasi di addebiti puntuali e circostanziati che vengono esplicitati in circa =11pag., in modo dettagliato e con precisi richiami normativi ed attività istruttorie, che non possono essere confutati in modo generico ed approssimativo, in presenza di quelli che sono documentati atti pubblici.

I verbali di contestazione degli illeciti amministrativi, con gli allegati (Corpo forestale- Comando Stazione Caramanico 31.3.2011-prot, n. 289; 30.3.2011-prot. 290; 10-3-2011-prot. 291; 29.4.2011-prot.559; 9.5.2011-prot. n. 560; e n. 561; controdeduzioni 2.11.2011- prot. n. 12244; 24-8-2011-prot. n. 9443; 2.11.2011-prot. n. 12245; 21.3.2011-prot-n. 3534), costituiscono validi presupposti che obbligano l’Ente Parco ad intervenire utilizzando i propri poteri, in mancanza di estinzione liberatoria ai sensi dell’art. 16 l. n. 689/1981.

Sul piano procedurale nulla può essere opposto all’Ente Parco, considerato che, in base al Piano Parco, la zona C (aree di protezione) è di tipologia A2 (boschi con finalità protettive) e vi è precluso anche il semplice prelievo legnoso; l’art. 4 delle Norme di Attuazione al Piano (NAP) è tassativo nel richiedere per “ogni intervento” (art. 13 l. n. 394/1991) il nulla-osta; sempre l’art. 8 NAP (Zone C – aree di protezione) consente la continuazione dell’attività agro-silvo-pastorali, nei limiti delle disposizioni vigenti (legge, regolamento del Parco, indicazioni gestionali schema allegato al Piano) e, quanto accertato dalla Forestale, non ha il criterio della normalità, nonostante gli sforzi difesivi nel giustificare come “normale attività” i plurimi comportamenti di parte.

I ricorrenti, infine, non hanno dato alcuna comunicazione in merito ai giudizi di opposizione alle ingiunzioni pecuniarie e, quindi, non è stata opposta alcuna diversa situazione fattuale accertata.

Il ricorso è respinto.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo RESPINGE.

CONDANNA i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese di causa in favore dell’Ente Parco Maiella, liquidate unitariamente, in base ai criteri del D.M. Giustizia n. 140/2012, in complessivi €3000,00=.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente
Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore
Massimiliano Balloriani, Consigliere
                
L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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