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Integrazione
dei finanziamenti a favore degli enti locali per la promozione di programmi
innovativi in ambito urbano e di sviluppo
sostenibile del territorio.
(Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001)
Art.
1.
1.
È integrato il finanziamento dei programmi indicati nella tabella 1, allegata
al presente decreto, per una somma di L. 52.830.708.000, ripartito in quote di
uguale importo, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 145, comma 32,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevista per l'anno 2002.
2.
Le somme di cui al comma 1 sono finalizzate alla progettazione delle opere
pubbliche, di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), del bando allegato al
decreto ministeriale 8 ottobre 1998.
Art.
2.
1.
È integrato il finanziamento dei programmi indicati nella tabella 2, allegata
al presente decreto, per una somma di L. 150.648.000.000, a valere sulle
disponibilità di cui all'art. 145, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, prevista per l'anno 2002, ripartito secondo le quote riportate nella
medesima tabella che costituiscono il limite massimo ammissibile per ciascun
programma.
2.
Le somme di cui al comma 1 sono finalizzate al concorso alla realizzazione di
infrastrutture pubbliche ed agli incentivi per il recupero del patrimonio
edilizio residenziale, di cui all'art. 6, comma 1, lettere c) e d), del bando
allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998 anche oltre il limite dei
quattro miliardi indicato nel medesimo art. 6, comma 1.
3.
Gli interventi di cui al comma 2, sono definiti, sulla base dei criteri di cui
all'allegato A, nell'ambito dell'accordo quadro di cui all'art. 11 del bando
allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, da sottoscrivere entro il 31
dicembre 2001.
4.
Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il programma decade dal
finanziamento di cui al comma 1.
5.
Le somme derivanti dalle decadenze di cui al comma 4 sono ripartite, con
decreto del direttore generale del coordinamento territoriale, tra i restanti
programmi secondo i medesimi criteri della tabella 2.
Art.
3.
1.
La restante somma, di L. 1.521.292.000, a valere sulle disponibilità di cui
all'art. 145, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevista per
l'anno 2002, potrà essere destinata per i servizi indicati nell'art. 3, comma
5, del decreto ministeriale 8 ottobre 1998.