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D.M. 23 novembre 2001
Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.
(Suppl. Ordinario n.29 alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2002).
Art.
1.
Finalità
1. Il presente decreto, conformemente a
quanto disposto dalla Commissione europea, stabilisce i dati, il formato e le
modalità della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372.
Art. 2.
Definizioni
1. Ferme restando le definizioni di cui
all'art. 2 del decreto legislativo n. 372/99, ai fini del presente decreto si
intende per:
1) Complesso IPPC: struttura industriale o
produttiva costituita da uno o più impianti nello stesso sito in cui lo stesso
gestore svolge una o più delle attività elencate nell'allegato I del decreto
legislativo n. 372/99.
2) Scarico diretto: emissione di sostanze
direttamente nell'aria e nell'acqua.
3) Scarico indiretto: emissione di sostanze
nell'acqua per trasferimento, tramite fognatura, ad un impianto di depurazione
esterno al complesso IPPC.
4) Validazione: controllo al fine di
assicurare la completezza e la consistenza di ogni singola comunicazione e
dell'insieme delle comunicazioni, in conformità al presente decreto.
Art. 3.
Dati e formato della comunicazione
1. I dati ed il formato della comunicazione
di cui all'art. 1 sono stabiliti negli allegati 1 e 2, contenenti le Linee
guida e il Questionario per la dichiarazione delle emissioni.
Art. 4.
Modalità e scadenze della comunicazione
1. Tutti i gestori di complessi IPPC
comunicano all'autorità competente di cui all'art. 2, comma 1, numero 8), del
decreto legislativo 372/99 e all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
di seguito denominata ANPA, secondo le modalità indicate all'art. 3, entro il 1
giugno del 2002, i dati identificativi del complesso e, nel caso in cui siano
superati i valori soglia di cui alle tabelle 1.6.2 e 1.6.3 dell'allegato I,
anche i dati sulle emissioni, relativi all'anno 2001.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, a partire
dall'anno 2003, tutti i gestori di complessi IPPC le cui emissioni superano i
valori soglia di cui alle tabelle 1.6.2 e 1.6.3 dell'allegato I, comunicano
all'autorità competente di cui al comma 1 e all'ANPA, secondo le modalità
indicate all'art. 3, i dati relativi all'anno precedente.
3.
Le autorità competenti di cui al comma 1, diverse dall'autorità statale,
trasmettono all'ANPA, previa validazione, le comunicazioni relative all'anno
precedente, entro il 30 settembre 2002 per quanto riguarda i dati relativi
all'anno 2001, ed entro il 30 giugno di ogni anno per quanto riguarda i dati
relativi agli anni successivi.
4. I gestori di complessi IPPC e le autorità
competenti di cui al precedente comma trasmettono i dati previsti dal presente
articolo all'ANPA per via telematica, secondo le modalità indicate al punto 1.1
dell'allegato 1.
5. L'ANPA elabora e trasmette i dati di cui
al presente articolo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
di seguito denominato Ministero, entro il 31 dicembre 2002 per quanto riguarda
i dati relativi all'anno 2001, ed entro il 30 novembre di ogni anno per quanto
riguarda i dati relativi agli anni successivi. La trasmissione è effettuata
anche ai fini del successivo invio dei dati alla Commissione europea.
Art. 5.
Pubblicità dei dati
1. L'ANPA e il Ministero assicurano, nel
rispetto del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e conformemente a
quanto stabilito dalla Commissione europea, l'accesso del pubblico ai dati di
cui al presente decreto, anche attraverso l'istituzione di un Inventario
nazionale delle emissioni e delle loro sorgenti, aperto alla consultazione
secondo le modalità indicate al punto 1.1 dell'allegato 1.
Art. 6.
Revisione ed aggiornamento
1. Entro il 2004, alla luce del primo ciclo
di comunicazione dei dati alla Commissione europea e degli sviluppi concernenti
il Registro europeo delle emissioni inquinanti, l'ANPA può sottoporre al
Ministero proposte di revisione delle Linee guida e del Questionario allegati
al presente decreto e delle modalità di comunicazione, anche ai fini di
integrare le procedure di comunicazione e di trasmissione dei dati al Modello
unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.