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D.M. 23 novembre 2001

 

Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.

 

(Suppl. Ordinario n.29 alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2002).

 

 

 

Art. 1.

 Finalità

 1. Il presente decreto, conformemente a quanto disposto dalla Commissione europea, stabilisce i dati, il formato e le modalità della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.

 

 Art. 2.

 Definizioni

 1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 372/99, ai fini del presente decreto si intende per:

 1) Complesso IPPC: struttura industriale o produttiva costituita da uno o più impianti nello stesso sito in cui lo stesso gestore svolge una o più delle attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo n. 372/99.

 2) Scarico diretto: emissione di sostanze direttamente nell'aria e nell'acqua.

 3) Scarico indiretto: emissione di sostanze nell'acqua per trasferimento, tramite fognatura, ad un impianto di depurazione esterno al complesso IPPC.

 4) Validazione: controllo al fine di assicurare la completezza e la consistenza di ogni singola comunicazione e dell'insieme delle comunicazioni, in conformità al presente decreto.

 

 Art. 3.

 Dati e formato della comunicazione

 1. I dati ed il formato della comunicazione di cui all'art. 1 sono stabiliti negli allegati 1 e 2, contenenti le Linee guida e il Questionario per la dichiarazione delle emissioni.

 

 Art. 4.

 Modalità e scadenze della comunicazione

 1. Tutti i gestori di complessi IPPC comunicano all'autorità competente di cui all'art. 2, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 372/99 e all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, di seguito denominata ANPA, secondo le modalità indicate all'art. 3, entro il 1 giugno del 2002, i dati identificativi del complesso e, nel caso in cui siano superati i valori soglia di cui alle tabelle 1.6.2 e 1.6.3 dell'allegato I, anche i dati sulle emissioni, relativi all'anno 2001.

 2. Entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dall'anno 2003, tutti i gestori di complessi IPPC le cui emissioni superano i valori soglia di cui alle tabelle 1.6.2 e 1.6.3 dell'allegato I, comunicano all'autorità competente di cui al comma 1 e all'ANPA, secondo le modalità indicate all'art. 3, i dati relativi all'anno precedente.

3. Le autorità competenti di cui al comma 1, diverse dall'autorità statale, trasmettono all'ANPA, previa validazione, le comunicazioni relative all'anno precedente, entro il 30 settembre 2002 per quanto riguarda i dati relativi all'anno 2001, ed entro il 30 giugno di ogni anno per quanto riguarda i dati relativi agli anni successivi.

 4. I gestori di complessi IPPC e le autorità competenti di cui al precedente comma trasmettono i dati previsti dal presente articolo all'ANPA per via telematica, secondo le modalità indicate al punto 1.1 dell'allegato 1.

 5. L'ANPA elabora e trasmette i dati di cui al presente articolo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di seguito denominato Ministero, entro il 31 dicembre 2002 per quanto riguarda i dati relativi all'anno 2001, ed entro il 30 novembre di ogni anno per quanto riguarda i dati relativi agli anni successivi. La trasmissione è effettuata anche ai fini del successivo invio dei dati alla Commissione europea.

 

 Art. 5.

 Pubblicità dei dati

 1. L'ANPA e il Ministero assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e conformemente a quanto stabilito dalla Commissione europea, l'accesso del pubblico ai dati di cui al presente decreto, anche attraverso l'istituzione di un Inventario nazionale delle emissioni e delle loro sorgenti, aperto alla consultazione secondo le modalità indicate al punto 1.1 dell'allegato 1.

 

 Art. 6.

 Revisione ed aggiornamento

 1. Entro il 2004, alla luce del primo ciclo di comunicazione dei dati alla Commissione europea e degli sviluppi concernenti il Registro europeo delle emissioni inquinanti, l'ANPA può sottoporre al Ministero proposte di revisione delle Linee guida e del Questionario allegati al presente decreto e delle modalità di comunicazione, anche ai fini di integrare le procedure di comunicazione e di trasmissione dei dati al Modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

 

(Allegati omessi)