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Accordo 12 dicembre 2002
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome. Linee guida per la tutela della qualita' delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
(GU n. 304 del 30-12-2002)
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art. 4, da' facolta' a Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, di concludere accordi in questa Conferenza, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti in particolare l'art. 3, comma 7 e l'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, che disciplina le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al
consumo umano;
Considerato che la delimitazione definitiva delle aree di salvaguardia rappresenta una delle misure che consente la tutela dei corpi idrici attraverso azioni volte prioritariamente alla
prevenzione, alla riduzione dell'inquinamento e al perseguimento degli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorita' per quelle potabili, secondo le finalita' del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
Ritenuto necessario emanare linee guida cui potersi uniformare per conseguire gli obiettivi di tutela dello stato di qualita' delle risorse idriche, in particolare delle acque superficiali e
sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto di pubblico interesse, per mezzo di criteri e modalita' di riferimento a supporto dell'attivita' necessaria alla delimitazione delle aree di salvaguardia;
Sancisce accordo
ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo e le Regioni e le Province autonome sulle linee guida per la tutela della qualita' dell acque destinate al consumo umano e sui criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nei seguenti termini:
Art. 1.
Campo di applicazione e finalita'
l. Il presente accordo reca, ai fini della tutela delle risorse idriche, le linee guida necessarie per la delimitazione definitiva delle aree di salvaguardia di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, sulla base dei criteri contenuti negli allegati I, II, III, IV e V, i quali costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. In assenza della delimitazione definitiva della zona di rispetto da parte delle Regioni resta comunque ferma l'estensione stabilita ai sensi dell'art. 21, comma 7, del decreto legislativo n.
152 del 1999, pari a 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione,
3. Il presente accordo non si applica alle captazioni gia' esistenti all'entrata in vigore dello stesso destinate, su disposizione della competente Autorita' d'ambito, ad essere abbandonate nei cinque anni successivi.
4. Il presente accordo viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2002
Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino
Allegati (omessi)