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Deliberazione 14 giugno 2002, n. 41
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.
Linee guida per il programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione.
(GU n. 199 del 26-8-2002)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno", e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, che detta una nuova disciplina intesa ad assicurare maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche, e in particolare l'art. 27 che disciplina le competenze dei consorzi di bonifica e di irrigazione;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: "Legge quadro in materia di lavori pubblici", e in particolare l'art. 16, comma 5, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 e in particolare l'art. 3, concernente il fondo ex art. 19 del citato decreto legislativo n. 96/1993;
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, di conversione del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, concernente misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse;
Vista la legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, e in particolare l'art. 1 concernente interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse del territorio nazionale;
Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, concernente l'attivazione delle risorse previste dalla legge finanziaria per l'anno 1998 per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse e per l'istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse;
Visto l'art. 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) con cui vengono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi (5,165 milioni di euro), a decorrere rispettivamente dagli anni 2002 e 2003, a favore del Ministero delle politiche agricole e forestali per la concessione di contributi pluriennali per la realizzazione di interventi di recupero di risorse idriche nelle aree di crisi del territorio nazionale;
Vista la deliberazione 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002) con la quale e' stato approvato il programma delle opere strategiche prevedendo, tra gli interventi, anche gli schemi irrigui per i quali il C.I.P.E. si e' riservato di individuare gli specifici interventi da realizzare;
Vista la deliberazione 3 maggio 2002, n. 36, con la quale, nel ripartire le risorse per le aree depresse per il periodo 2002-2004, e' stata assegnata al Ministero delle politiche agricole e forestali la somma di 5,160 milioni di euro per assistenza tecnica ed e' stato evidenziato, come esempio di coerenza programmatica, l'uso a scopi irrigui delle acque reflue;
Vista la nota n. 147 del 17 maggio 2002 con la quale il Ministro delle politiche agricole e forestali ha trasmesso a questo Comitato il documento contenente le linee guida messe a punto sulla base del "programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per l'aumento dell'efficienza dell'irrigazione" evidenziando, tra l'altro, la possibilita' di finalizzare all'attuazione del programma stesso l'importo di Euro 15.494.000, a valere sui fondi di cui alla tabella B della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002);
Tenuto conto della necessita' di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, soprattutto nelle aree del territorio nazionale che presentano carenze significative, e di migliorare la protezione ambientale mediante riduzione delle perdite e incremento di efficienza nella distribuzione dell'acqua;
Considerato che le variazioni climatiche di questi ultimi anni e la perdurante diminuzione delle precipitazioni nelle aree meridionali del Paese hanno determinato una riduzione delle produzioni agricole creando seri disagi agli agricoltori;
Tenuto conto della necessita', per un piu' efficace utilizzo della risorsa idrica, di impiegare le acque reflue provenienti da aree urbane, opportunamente trattate, come previsto dall'art. 6 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in particolare per l'irrigazione di piante arboree, di colture industriali e per altri usi agricoli;
Ritenuto necessario, sulla base delle linee presentate, disporre di uno specifico programma che, attraverso le ricognizioni delle diverse fonti di finanziamento, disegni il quadro delle priorita' settoriali da attuarsi poi nell'ambito degli "accordi di programma quadro";
Ritenuto altresi - al fine di completare e/o ripristinare opere avviate a carico dell'ex intervento straordinario nel Mezzogiorno - di dover provvedere a una specifica linea di finanziamento a valere sulle risorse del fondo ex art. 19 sopra citato, nel limite massimo di 51,645 milioni di euro, unitamente alle risorse resesi disponibili, pari a 108 milioni di euro, quali economie realizzate su precedenti assegnazioni di questo Comitato per interventi nelle aree depresse di cui alle leggi n. 341/1995, n. 135/1997 e n. 208/1998;
Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 aprile 2002;
Su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Delibera:
1. Il programma per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per l'adeguamento e lo sviluppo dell'irrigazione, da trasmettersi a questo Comitato dal Ministro delle politiche agricole e forestali entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, dovra' tener conto del piano degli schemi irrigui di cui al punto 1) della propria deliberazione n. 121/2001, e si sviluppera' secondo le seguenti linee guida:
a) recupero dell'efficienza degli accumuli per l'approvvigionamento idrico: interventi di manutenzione straordinaria e aumento delle capacita' di regolazione dei deflussi, mediante opere di interconnessione dei bacini nonche' di integrazione degli accumuli con nuovi apporti. Realizzazione di invasi di demodulazione delle portate rese disponibili dall'utilizzo idroelettrico. Ripristino di funzionalita' di apparecchiature e strumentazioni finalizzate al monitoraggio dello stato degli invasi al fine di assicurare il massimo utilizzo degli stessi;
b) completamento degli schemi irrigui: completamento delle reti delle opere "di monte" gia' realizzate e dimensionate per l'integrale fabbisogno dell'impianto;
c) sistemi di adduzione: rifacimento dei tratti di canali deteriorati e, ove possibile, ricoprimento degli stessi anche al fine di impedire prelievi non autorizzati dell'acqua;
d) adeguamenti delle reti di distribuzione: conversione di parte delle reti di distribuzione dell'acqua costituite da cabalette prefabbricate funzionanti a pelo libero in reti tubate per ridurre le perdite d'evaporazione;
e) Sistemi di controllo e di misura: realizzazione di sistemi di automazione e telecontrollo degli impianti irrigui e dei nodi principali della rete per la misura dei volumi di acqua erogati;
f) utilizzo delle acque reflue depurate: impiego delle acque reflue urbane, opportunamente trattate, per l'irrigazione e altre utilizzazioni agricole anche al fine di riservare a uso potabile il prelievo di acque superficiali e sotterranee di maggior pregio; realizzazione delle connessioni dei depuratori alle reti di distribuzione e/o di accumulo.
2. Il predetto programma dovra' prevedere, al fine di assicurare una coordinata attuazione degli interventi di competenza statale e regionale, specifici atti aggiuntivi agli accordi di programma quadro e, attraverso i necessari accordi con le regioni, gli interventi necessari ad assicurare la regolare manutenzione delle opere realizzate.
3. Il programma specifichera', fra l'altro, le opere effettuate a carico dell'intervento straordinario del Mezzogiorno che, per le loro piene funzionalita', necessitano di interventi urgenti di completamento e/o ripristino da finanziarsi a valere sul fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, richiamato in premessa, per un importo complessivo di 51,645 milioni di euro.
4. Le modalita' di assegnazione dell'importo di cui al punto precedente saranno stabilite all'atto dell'approvazione del programma.
Roma, 14 giugno 2002
Il Presidente delegato: Tremonti
Registrata alla Corte dei conti l'8 agosto 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.5 Economia e finanze, foglio n. 378