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Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258
Disposizioni correttive e
integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela
delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24
aprile 1998, n. 128.
(Suppl. ordinario n. 153/L, alla Gazz. Uff. n. 218, del 18 settembre).
Preambolo
Il
Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle
Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997) ed in particolare l'art. 1, comma
4; Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche, concernente
disposizioni in materia di risorse idriche; Visto il decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche, concernente l'attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio; Visto il decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236; Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183; Visto il regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000; Sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 2000; Sulla proposta
del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e del commercio con l'estero, delle politiche agricole e
forestali, dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, delle
finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli
affari regionali, della giustizia, degli affari esteri e per la funzione
pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Definizioni.
1.
All'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono
apportate le seguenti modifiche:
a ) la lettera h ) è sostituita dalla seguente: " h ) "acque reflue
industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od
installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni,
diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;";
b ) la lettera i ) è sostituita dalla seguente: " i ) "acque reflue urbane":
acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque
reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti
fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;";
c ) la lettera m ) è sostituita dalla seguente: " m ) "agglomerato": area in cui
la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate
così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile
anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il
convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di
acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;";
d ) dopo la lettera n ) è inserita la seguente: " n-bis ) "utilizzazione
agronomica": la gestione di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione
residuate dalla lavorazione delle olive ovvero di acque reflue provenienti da
aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione
all'applicazione al terreno di cui alla lettera n ), finalizzata all'utilizzo
delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute ovvero al loro
utilizzo irriguo o fertirriguo;";
e ) dopo la lettera o ) è inserita la seguente: " o-bis ) "gestore del servizio
idrico integrato": il soggetto che in base alla convenzione di cui all'art. 11
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gestisce i servizi idrici integrati e,
soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore
esistente del servizio pubblico;";
f ) dopo la lettera aa ) è inserita la seguente: " aa-bis ) "fognature
separate": la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le
sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la
raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le
altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;";
g ) dopo la lettera cc ) è inserita la seguente: " cc-bis ) "scarichi
esistenti": gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999
sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di
impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data
siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e
all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data
del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo
previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno
1999 sono in esercizio e già autorizzati;".
Articolo 2
Competenze.
1.
All'art. 3 del decreto legislativo n. 152 del 1999, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
"3. In relazione alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti
locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o pericolo di grave pregiudizio
alla salute o all'ambiente o inottemperanza agli obblighi di informazione, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti,
esercita i poteri sostitutivi in conformità all'art. 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, fermi restando i poteri di ordinanza previsti
dall'ordinamento in caso di urgente necessità, nonchè quanto disposto dall'art.
53. Gli oneri economici connessi all'attività di sostituzione sono posti a
carico dell'ente inadempiente.".
Articolo 3
Perseguimento obiettivo di qualità ambientale.
1.
All'art. 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. Entro il 30 aprile 2003, sulla base dei dati già acquisiti e dei risultati
del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 42 e 43, le regioni
identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe
di qualità corrispondente ad una di quelle indicate nell'allegato 1.".
Articolo 4
Aree
sensibili.
1. L'art.
18 del decreto legislativo n. 152 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 18 ( Aree sensibili ). - 1. Le aree sensibili sono individuate secondo i
criteri dell'allegato 6.
2. Ai fini della prima individuazione sono designate aree sensibili:
a ) i laghi di cui all'allegato 6, nonchè i corsi d'acqua a esse afferenti per
un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;
b ) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli di
Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;
c ) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2
febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13
marzo 1976, n. 448;
d ) le aree costiere dell'Adriatico-Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al
confine meridionale del Comune di Pesaro e i corsi d'acqua ad essi afferenti per
un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa.
3. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla
tutela di Venezia.
4. Sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato 6 e sentita l'Autorità di
bacino, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, possono designare ulteriori aree sensibili ovvero individuano
all'interno delle aree indicate nel comma 2, i corpi idrici che non
costituiscono aree sensibili.
5. Le regioni, sulla base dei criteri previsti dall'allegato 6, delimitano i
bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali
aree.
6. Ogni quattro anni si provvede alla reidentificazione delle aree sensibili e
dei rispettivi bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento delle aree
sensibili.
7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 4 e 6 devono
soddisfare i requisiti dell'art. 32 entro sette anni dalla identificazione.".
Articolo 5
Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.
1. L'art.
21 del decreto legislativo n. 152 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 21 ( Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e
sotterranee destinate al consumo umano ). - 1. Su proposta delle autorità
d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative
delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a
terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico
interesse, nonchè per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree
di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonchè,
all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone
di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le autorità
competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la
conservazione, la tutela della risorsa ed il controllo delle caratteristiche
qualitative delle acque destinate al consumo umano.
3. Per la gestione delle aree di salvaguardia si applicano le disposizioni
dell'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e le disposizioni dell'art. 24
della stessa legge, anche per quanto riguarda eventuali indennizzi per le
attività preesistenti.
4. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante
le captazioni o derivazioni: essa deve avere una estensione in caso di acque
sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di
raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita
esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
5. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la
zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da
tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può
essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in
relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione
locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di
rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo
svolgimento delle seguenti attività:
a ) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
b ) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c ) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che
l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno
specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle
colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità
delle risorse idriche;
d ) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e
strade;
e ) aree cimiteriali;
f ) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g ) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al
consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla
protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h ) gestione di rifiuti;
i ) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze
radioattive;
l ) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m ) pozzi perdenti;
n ) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro
di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e
distribuzione. é comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di
rispetto ristretta.
6. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 5, preesistenti, ove
possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le
misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere garantita la loro
messa in sicurezza. Le regioni e le provincie autonome disciplinano, all'interno
delle zone di rispetto, le seguenti strutture od attività:
a ) fognature;
b ) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c ) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;
d ) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla
lettera c ) del comma 5.
7. In assenza dell'individuazione da parte della regione della zona di rispetto
ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio
rispetto al punto di captazione o di derivazione.
8. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle
regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono
adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato,
limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici,
agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali,
provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
9. Le regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle
non ancora utilizzate per l'uso umano, individuano e disciplinano, all'interno
delle zone di protezione, le seguenti aree:
a ) aree di ricarica della falda;
b ) emergenze naturali ed artificiali della falda;
c ) zone di riserva.".
Articolo 6
Pianificazione del bilancio idrico.
1.
All'art. 22 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sono apportate le seguenti
modifiche:
a ) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le regioni definiscono, sulla base
delle linee guida di cui al comma 4 e dei criteri adottati dai Comitati
istituzionali delle autorità di bacino, gli obblighi di installazione e
manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la
misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in
corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonchè
gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni
all'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle
Autorità di bacino competenti. Le Autorità di bacino provvedono a trasmettere i
dati in proprio possesso all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 7.";
b ) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Salvo quanto previsto al comma 6,
tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono regolate dall'Autorità concedente mediante la
previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi
idrici come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera i ), della legge 18 maggio
1989, n. 183 e dall'art. 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, senza
che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della
Pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale
di concessione.";
c ) dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente: "6- bis . Nel
provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai sensi dell'art. 4 del
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono previsti i rilasci volti a
garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e le prescrizioni
necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.".
Articolo 7
Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
1.
All'art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti
modifiche:
a ) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'art. 12- bis del regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 12
luglio 1993, n. 275, è sostituito dal seguente:
"Art. 12- bis . - 1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se non
pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità
definiti per il corso d'acqua interessato e se è garantito il minimo deflusso
vitale, tenuto conto delle possibilità di utilizzo di acque reflue depurate o di
quelle provenienti dalla raccolta di acque piovane, sempre che ciò risulti
economicamente sostenibile. Nelle condizioni del disciplinare sono fissate, ove
tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell'acqua
restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda si tiene conto della
necessità di assicurare l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di
ricarica dell'acquifero anche al fine di evitare fenomeni di intrusione di acque
salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del
miglior regime delle acque.
2. L'utilizzo di risorse qualificate con riferimento a quelle prelevate da
sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per
usi diversi da quello potabile sempre che non vi sia possibilità di riutilizzo
di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero
se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia
disponibilità delle risorse predette, di accertata carenza qualitativa e
quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento; in tal caso, il canone
di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato.
3. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in
serie con gli impianti di acquedotto.";
b ) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'art. 17 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:
1. Salvo quanto previsto dall'art. 93 e dall'art. 28, commi 3 e 4, della legge 5
gennaio 1994, n. 36, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un
provvedimento autorizzativo o concessorio dell'Autorità competente. Nel caso di
violazione del disposto del comma 1, l'amministrazione competente dispone la
cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro
adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire
cinquanta milioni. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni. Alla
sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. é in ogni caso
dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con
espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può
eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza
di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purchè l'utilizzazione
non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime
delle acque.";
c ) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Fatta salva la normativa
transitoria di attuazione dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per le
derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente
in atto, la sanzione di cui all'art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, come modificato dal presente articolo, è ridotta ad un quinto qualora sia
presentata domanda in sanatoria entro il 31 dicembre 2000. Non sono soggetti a
tale adempimento nè al pagamento della sanzione coloro che abbiano presentato
comunque domanda prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La
concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e
delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio
della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire, fermo restando
l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere
dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione
qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il
mantenimento degli obiettivi di qualità.";
d ) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6- bis . I termini previsti
dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio
1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di
concessione preferenziale di cui all'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, e dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei
pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2000. In tali casi i canoni demaniali
decorrono dal 10 agosto 1999.";
e ) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Il primo comma dell'art. 21 del
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal comma 1 dell'art.
29 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sostituito dal seguente:
"Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle
concessioni, salvo quanto disposto al secondo comma, non può eccedere i trenta
anni ovvero quaranta per uso irriguo. Resta ferma la disciplina di cui all'art.
12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".";
f ) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il comma 7 si applica anche alle
concessioni di derivazione già rilasciate. Qualora la scadenza di queste ultime,
per effetto dello stesso comma 7, risulti anticipata rispetto a quella
originariamente fissata nel provvedimento di concessione, le relative
derivazioni possono continuare ad essere esercitate sino alla data di scadenza
originaria, purchè venga presentata domanda entro il 31 dicembre 2000, fatta
salva l'applicazione di quanto previsto all'art. 22, e sempre che alla
prosecuzione della derivazione non osti uno specifico motivo di interesse
pubblico. Le piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza dell'ENEL,
per le quali risulti decorso il termine di trenta anni fissato dal comma 7, sono
prorogate per ulteriori trenta anni a far data dall'entrata in vigore del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, previa presentazione della relativa
domanda entro il 31 dicembre 2000. Le regioni, anche su richiesta o parere
dell'ente gestore qualora la concessione ricada in area protetta, ove si
verifichino la mancanza dei presupposti di cui al comma 1 procedono, senza
indennizzo, alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare ai
fini di rendere compatibile il prelievo, ovvero alla revoca.";
g ) dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"9- bis . Fatta salva l'efficacia delle norme più restrittive tutto il
territorio nazionale è assoggettato a tutela ai sensi dell'art. 94 del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
9- ter . Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di
derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del
demanio idrico emanate, entro il 30 settembre 2000, ai sensi dell'art. 88, comma
1, lettera p ), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, nelle quali sono indicate anche le possibilità di
libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in canali
di proprietà privata. Le regioni, sentite le Autorità di bacino, disciplinano
forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici,
come definiti dall'art. 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove
sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'art. 3
della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
9- quater . Il comma 2 dell'art. 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come
modificato dall'art. 28, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, è
sostituito dal seguente:
"Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o
sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'art. 1, nonchè le
concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'Ente gestore dell'area
naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e
le derivazioni già assentite all'interno delle aree protette e richiedono
all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora
riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di
captazione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da
parte della Pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del
canone demaniale di concessione.".
9- quinquies . Il comma 3 dell'art. 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è
abrogato.".
Articolo 8
Acque
minerali.
1. La
rubrica dell'art. 24 del decreto legislativo n. 152 del 1999 è sostituita dalla
seguente: "Acque minerali naturali e di sorgenti".
Articolo 9
Criteri
per la disciplina degli scarichi.
1.
All'art. 27 del decreto legislativo n. 152 del 1999 il comma 4 è sostituito dal
seguente:
"4. Per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati che scaricano acque
reflue domestiche le regioni identificano sistemi individuali o altri sistemi
pubblici o privati adeguati secondo i criteri di cui alla delibera indicata al
comma 7 dell'art. 62, che raggiungano lo stesso livello di protezione
ambientale, indicando i tempi di adeguamento.".
2. L'art. 28 del decreto legislativo n. 152 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 28 ( Criteri generali della disciplina degli scarichi ). - 1. Tutti gli
scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità
dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione
previsti nell'allegato 5.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia,
tenendo conto dei carichi massimi ammissibili, delle migliori tecniche
disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui
all'allegato 5, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità
massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o
famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno
restrittivi di quelli fissati nell'allegato 5:
a ) nella tabella 1 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi
idrici superficiali;
b ) nella tabella 2 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi
idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
c ) nelle tabella 3/ A per i cicli produttivi ivi indicati;
d ) nelle tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella tabella 5 del
medesimo allegato.
3. Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte
dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione.
La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 34, si
intende effettuata subito a monte del punto di immissione in tutte le acque
superficiali e sotterranee, interne e marine, nonchè in fognature, sul suolo e
nel sottosuolo.
4. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le
ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno
luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali
contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15,
16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5, subiscano un trattamento
particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti
mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è
comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate
esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del
trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal
presente decreto. L'autorità competente, in sede di autorizzazione può
prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero
impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di
ciascun stabilimento.
6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino
parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina
dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi
di qualità del corpo idrico ricettore, fermo restando che le acque devono essere
restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e
senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state
prelevate.
7. Salvo quanto previsto dall'art. 38, ai fini della disciplina degli scarichi e
delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque
reflue:
a ) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o
alla silvicoltura;
b ) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di
almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di
allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto
presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo
le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5. Per gli
allevamenti esistenti il nuovo criterio di assimilabilità si applica a partire
dal 13 giugno 2002;
c ) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a ) e b )
che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della
produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà
funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata
proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione
dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d ) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a
scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1
kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata
d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
e ) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e
indicate dalla normativa regionale.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e
successivamente ogni due anni, le regioni trasmettono all'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente le informazioni relative alla funzionalità dei
depuratori, nonchè allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo le modalità
indicate nel decreto di cui all'art. 3, comma 7.
9. Al fine di assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo
stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni due anni una relazione sulle
attività di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro competenza,
secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'art. 3, comma 7.
10. Le autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di
programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio
idrico, il riutilizzo delle acque di scarico ed il recupero come materia prima
dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti
economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e
di fissare, per le sostanze ritenute utili limiti agli scarichi in deroga alla
disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle
misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità.".
Articolo 10
Scarichi sul suolo.
1.
All'art. 29 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti
modifiche:
a ) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: " e ) Per gli scarichi
di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate.";
b ) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Al di fuori delle ipotesi previste
al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto devono, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti
fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate
con il decreto di cui all'art. 6, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
così come sostituito dall'art. 26, comma 2. In caso di mancata ottemperanza agli
obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli
effetti revocata.";
c ) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Gli scarichi di cui alla lettera c
) del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
devono conformarsi ai limiti della tabella 4 dell'allegato 5 entro tre anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino a tale data devono
essere rispettati i limiti fissati dalle normative regionali vigenti o, in
mancanza di questi, i limiti della tabella 3 dell'allegato 5. Resta comunque
fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1
dell'allegato 5.".
Articolo 11
Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.
1.
All'art. 30 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti
modifiche:
a ) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Per le perforazioni in mare con le
quali è svolta attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di
idrocarburi liquidi o gassosi, lo scarico delle acque diretto in mare avviene
secondo le modalità previste dal decreto 28 luglio 1994 del Ministro
dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1994, e
successive modifiche, purchè la concentrazione di oli minerali sia inferiore a
40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione
o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più
produttivi, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto ai commi 2
e 3.".
Articolo 12
Scarichi in acque superficiali.
1.
All'art. 31 del decreto legislativo n. 152 del 1999 il comma 4 è sostituito dal
seguente:
"4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresì, i valori-limite
di emissione fissati ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2.".
Articolo 13
Scarichi in reti fognarie.
1. L'art.
33 del decreto legislativo n. 152 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 33 ( Scarichi in reti fognarie ). - 1. Ferma restando l'inderogabilità dei
valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/ A e, limitatamente ai
parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 dell'allegato 5, alla tabella 3 gli
scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono
sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai
valori-limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati
dall'amministrazione pubblica responsabile in base alla caratteristiche
dell'impianto ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli
scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono
sempre ammessi purchè osservino i regolamenti emanati dal gestore del servizio
idrico integrato.
3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.".
Articolo 14
Scarichi di sostanze pericolose.
1. L'art.
34 del decreto legislativo n. 152 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 34 ( Scarichi di sostanze pericolose ). - 1. Le disposizioni relative agli
scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si
svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o
l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/ A e 5 dell'allegato 5 e
nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o
concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di
rilevamento in essere all'entrata in vigore, del presente decreto o degli
aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato 5.
2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione
della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico,
l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione può fissare, in
particolari situazioni di accertato pericolo per l'ambiente anche per la
coopresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione
più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2.
3. Per le sostanze di cui alla tabella 3/ A dell'allegato 5, derivanti dai cicli
produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono
altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità
di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o
per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa tabella.
4. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della tabella 5
dell'allegato 5, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito
dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo
stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che gli scarichi
parziali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 siano tenuti
separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti, ai sensi del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e
integrazioni. Qualora, nel caso di cui all'art. 45, comma 2, secondo periodo,
l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze
pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, riceva scarichi provenienti da
altri stabilimenti o scarichi di acque reflue urbane, contenenti sostanze
diverse non utili ad una modifica o riduzione delle sostanze pericolose, in sede
di autorizzazione l'autorità competente dovrà ridurre opportunamente i valori
limite di emissione indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 per ciascuna delle
predette sostanze pericolose indicate in tabella 5, tenendo conto della
diluizione operata dalla miscelazione dei diversi scarichi.
5. L'autorità che rilascia l'autorizzazione per le sostanze di cui alla tabella
3/ A dell'allegato 5 derivanti dai cicli produttivi indicati nella stessa
tabella, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei
controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.".
Articolo 15
Immersione in mare di materiale.
1.
All'art. 35 del decreto legislat
ivo n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a ) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'autorizzazione all'immersione in
mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a ), è rilasciata dall'autorità
competente solo quando è dimostrata, nell'ambito dell'istruttoria;
l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o
di recupero ovvero lo smaltimento alternativo in conformità alle modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei
lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, per le politiche agricole e
forestali nonchè dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.";
b ) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La movimentazione dei fondali
marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte è soggetta ad
autorizzazione regionale rilasciata, in conformità alle modalità tecniche
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici per
quanto di competenza, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Qualora la movimentazione abbia carattere
internazionale, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente
sentite le regioni interessate.".
Articolo 16
Autorizzazione al trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue.
1. L'art.
36 del decreto legislativo n. 152 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 36 ( Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque
reflue urbane ). - 1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 è vietato l'utilizzo
degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di
rifiuti.
2. In deroga al comma 1, l'autorità competente ai sensi del decreto legislativo
del 5 febbraio 1997, n. 22, in relazione a particolari esigenze e nei limiti
della capacità residua di trattamento può autorizzare il gestore del servizio
idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane
rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di
depurazione.
3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità
competente ai sensi dell'art. 45, è, comunque, autorizzato ad accettare in
impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate che rispettino i
valori limite di cui all'art. 28, commi 1 e 2, e purchè provenienti dal medesimo
ambito ottimale di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36:
a ) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti
per lo scarico in fognatura;
b ) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di
sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi del comma 4
dell'art. 27;
c ) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonchè
quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei
quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente o economicamente
irrealizzabile.
4. L'attività di cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purchè non sia
compromesso il riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.
5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico
integrato deve indicare la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche e
quantità dei rifiuti che intende trattare. L'autorità competente può indicare
quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti.
L'autorità competente provvede altresì all'iscrizione in appositi elenchi dei
gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui
al comma 3.
6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 3, si applica la tariffa
prevista per il servizio di depurazione di cui all'art. 14 della legge 5 gennaio
1994, n. 36.
7. I produttore dei rifiuti di cui al comma 2 e 3 ed il trasportatore dei
rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti prevista
dal decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed
integrazioni, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3,
lettera b ), che è tenuto al rispetto dei soli obblighi di cui all'art. 10 del
medesimo decreto. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei
precedenti commi 3 e 5, tratta rifiuti è soggetto ai soli obblighi di cui
all'art. 12 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22.".
Articolo 17
Utilizzazione agronomica.
1. L'art.
38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 38 ( Utilizzazione agronomica ). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 19 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
372, per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato
1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto
previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonchè dalle acque reflue
provenienti dalle aziende di cui all'art. 28, comma 7, lettere a ), b ) e c ), e
da altre piccole aziende agroalimentari ad esse assimilate, così come
individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione all'autorità competente di cui
all'art. 3, commi 1 e 2, del presente decreto, fatti salvi i casi di esonero di
cui al comma 3, lettera b ).
2. Le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al
comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i
Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della
sanità e dei lavori pubblici, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto
ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente
interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli
obiettivi di qualità di cui al presente decreto.
3. Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinati in
particolare:
a ) le modalità di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge 11 novembre
1996, n. 574;
b ) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione, prevedendo
procedure semplificate nonchè specifici casi di esonero dall'obbligo di
comunicazione per le attività di minor impatto ambientale;
c ) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;
d ) i criteri e le procedure di controllo, ivi compresi quelle inerenti
l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorità competente, il divieto di
esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dell'attività di cui al
comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme
tecniche e delle prescrizioni impartite;
e ) le sanzioni amministrative pecuniarie, fermo restando quanto disposto
dall'art. 59, comma 11- ter .".
Articolo 18
Acque
meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia.
1. L'art.
39 del decreto legislativo n. 152 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 39 ( Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia ). - 1. Ai
fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni
disciplinano:
a ) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento
provenienti da reti fognarie separate;
b ) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche
di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a
particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.
2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma precedente non sono
soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal presente decreto.
3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le
acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate ed
opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari ipotesi nelle
quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle
superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano
pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
4. é comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche
nelle acque sotterranee.".
Articolo 19
Criteri
generali.
1.
All'art. 45 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sono apportate le seguenti
modifiche:
a ) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. In deroga al comma 1 gli scarichi
di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza
dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato.";
b ) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, l'autorizzazione è valida per quattro anni
dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il
rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel
rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino
all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata
tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di
cui all'art. 34, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non
oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo
scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3
può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche,
ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.";
c ) il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Per gli insediamenti, edifici o
installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli
soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui
derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente
diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova
autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nelle ipotesi in cui lo scarico non
abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data
comunicazione all'Autorità competente, la quale, verificata la compatibilità
dello scarico con il corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si
rendessero eventualmente necessari.".
Articolo 20
Domanda
di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali.
1.
All'art. 46 del decreto legislativo n. 152 del 1999, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
"2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/ A dell'allegato 5
derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/ A , la domanda
di cui al comma 1 deve altresì indicare:
a ) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta
la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di
cui alla medesima tabella ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La
capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima
capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere
e per il numero massimo di giorni lavorativi;
b ) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.".
2. L'art. 51 del decreto legislativo n. 152 del 1999, è sostituito dal seguente:
"Art. 51 ( Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico ). -
1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V,
in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico,
l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
a ) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate
le irregolarità;
b ) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo
determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e
per l'ambiente;
c ) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che
determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.".
3. L'art. 52 del decreto legislativo n. 152 del 1999, è sostituito dal seguente:
"Art. 52 ( Controllo degli scarichi di sostanze pericolose ). - 1. Per gli
scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 l'autorità
competente nel rilasciare l'autorizzazione può prescrivere, a carico del
titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonchè le
modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che
devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo per un
periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli
controlli.".
Articolo 21
Sanzioni amministrative.
1.
All'art. 54 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti
modifiche:
a ) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Chiunque, salvo che il fatto
costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico supera i valori limite di
emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5, ovvero i diversi valori
limite stabiliti dalle regioni a norma dell'art. 28, comma 2, ovvero quelli
fissati dall'autorità competente a norma dell'art. 33, comma 1, o dell'art. 34,
comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire
cinquanta milioni. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi
recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al
consumo umano di cui all'art. 21 ovvero in corpi idrici posti nelle aree
protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applica la sanzione
amministrativa non inferiore a lire trenta milioni.";
b ) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Chiunque, salvo che il fatto
costituisca reato e al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettua o
mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento
di autorizzazione ovvero fissate ai sensi dell'art. 33, comma 1, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque
milioni.";
c ) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Si applica la sanzione prevista al
comma 3 a chi effettuando al momento dell'entrata in vigore del presente decreto
scarichi di acque reflue esistenti, non ottempera alle disposizioni di cui
all'art. 62, comma 12.";
d ) il comma 5 è soppresso;
e ) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Salvo che il fatto non costituisca
reato, fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'art. 38, comma
2, chiunque non osserva le disposizioni di cui all'art. 62, comma 10, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci
milioni.";
f ) il comma 9 è soppresso;
g ) dopo il comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"10- bis . Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la
manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi
ovvero l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui al comma
3 dell'art. 22 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due
milioni a lire dieci milioni. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è
ridotta ad un quinto.
10- ter . Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi
dell'art. 39, comma 1, lettera b ), è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni.".
2.1. L'art. 55 del decreto legislativo n. 152 del 1999 è sostituito dal
seguente:
"Art. 55 ( Sanzioni in materia di aree di salvaguardia e modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 ). - 1. L'inosservanza
delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di
salvaguardia di cui all'art. 21 è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Il comma 3 dell'art. 21, del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 236, è sostituito dal seguente: "3. L'inosservanza delle
disposizioni dei piani di intervento di cui all'art. 18 è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.".
3. Il comma 4 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236, è così modificato: "4. I contravventori alle disposizioni di cui
all'art. 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire sei milioni.".
Articolo 22
Competenza e giurisdizione.
1.
All'art. 56 del decreto legislativo n. 152 del 1999, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, salvo diversa disposizione
delle regioni o delle province autonome, la Regione o la provincia autonoma nel
cui territorio è stata commessa la violazione, a eccezione delle sanzioni
previste dall'art. 54, commi 8 e 9, per le quali è competente il comune, salve
le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.".
2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1- bis . Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione delle
norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno
ambientale concorre il Corpo forestale dello Stato, in qualità di Forza di
polizia specializzata in materia ambientale.".
Articolo 23
Sanzioni penali.
1.
All'art. 59 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti
modifiche:
a ) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettua uno scarico
di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle
famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/ A dell'allegato
5, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, ovvero le altre
prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 33, comma 1, e 34
comma 3, è punito con l'arresto fino a due anni.";
b ) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4- bis . Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la
gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati
degli stessi di cui all'art. 52 è punito con la pena di cui al precedente comma
4.";
c ) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali,
supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo,
nella tabella 4 dell'allegato 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle
regioni o delle province autonome o dall'autorità competente a norma degli
articoli 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5
dell'allegato 5, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire
cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se sono superati anche i valori limite
fissati per le sostanze contenute nella tabella 3 A dell'allegato 5, si applica
l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da lire dieci milioni a lire
duecento milioni.";
d ) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di
trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico
supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.";
e ) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6- bis . Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo
di comunicazione di cui all'art. 36, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i
divieti di cui all'art. 36, comma 5, si applica la pena di cui all'art. 51,
comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
6- ter . Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti
da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'art. 28, commi
3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena
dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei
soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689
del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
6- quater . Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai
sensi dell'art. 39, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'art. 59, comma
1.";
f ) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Nei casi previsti dal comma 9, il Ministro della sanità e dell'ambiente,
nonchè la regione e la provincia autonoma competente, ai quali sono inviati
copia delle notizie di reato, possono indipendentemente dall'esito del giudizio
penale, disporre, ciascuno per quanto di competenza, la sospensione in via
cautelare dell'attività di molluschicoltura e, a seguito di sentenza di condanna
o di decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale
definitive, valutata la gravità dei fatti, disporre la chiusura degli
impianti.";
g ) dopo il comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"11- bis . La sanzione di cui al comma 11 si applica anche a chiunque effettua,
in violazione dell'art. 48, comma 3, lo smaltimento dei fanghi nelle acque
marine mediante immersione da nave, scarico attraverso condotte ovvero altri
mezzi o comunque effettua l'attività di smaltimento di rifiuti nelle acque
marine senza essere munito dell'autorizzazione di cui all'art. 18, comma 2,
lettera p-bis ), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
11- ter . Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di
allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonchè delle acque
reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui
all'art. 38 al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste ovvero non
ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma
di detto articolo è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire quindici
milioni o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque
effettua l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di
cui alla normativa vigente.".
Articolo 24
Norme
finali.
1.
All'art. 62 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti
modifiche:
a ) i commi 5 e 6 sono soppressi;
b ) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'art. 38, le
attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni
regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.";
c ) il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente decreto, i
titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina entro
tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso termine
vale anche nel caso di scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione
preventiva è stato introdotto dalla presente normativa. I titolari degli
scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in
conformità alla presente normativa allo scadere dell'autorizzazione e comunque
non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Si applicano
in tal caso il terzo e quarto periodo del comma 7 dell'art. 45.";
d ) il comma 12 è sostituito dal seguente:
"12. Coloro che effettuano scarichi esistenti di acque reflue, sono obbligati,
fino al momento nel quale devono osservare i limiti di accettabilità stabiliti
dal presente decreto, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento
anche temporaneo dell'inquinamento. Essi sono comunque tenuti ad osservare le
norme, le prescrizioni e i valori-limite stabiliti, secondo i casi, dalle
normative regionali ovvero dall'autorità competente ai sensi dell'art. 33
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto
compatibili con le disposizioni relative alla tutela qualitativa e alle scadenze
temporali del presente decreto e, in particolare, con quanto già previsto dalla
normativa previgente. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più
favorevoli introdotte dal presente decreto.";
e ) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
"14- bis . In attuazione delle disposizioni statali di finanziamento di cui al
comma 14, una quota non inferiore al 10 e non superiore al 15 per cento degli
stanziamenti è riservata alle attività di monitoraggio e studio destinati
all'attuazione del presente decreto.";
f ) dopo il comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente:
"15- bis . Restano ferme le norme della legge 11 dicembre 1982, n. 979.".
Articolo 25
Modifiche agli allegati.
1. Gli
allegati del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono sostituiti dagli allegati
al presente decreto.
Articolo 26
Abrogazioni.
1. Sono
abrogati:
a ) l'art. 42, comma terzo, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come
modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
b ) gli articoli 5, 6 e 7 della legge 24 gennaio 1986 n. 7, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667;
c ) gli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 236.
Allegato 1
Allegato
unico.
(Sono omessi gli allegati).