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Decreto legislativo n. 27, del 2 febbraio 2002

 

 

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

 

(Pubblicato su G.U. n. 58 del 9-3-2002)

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista  la  direttiva  98/83/CE  del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano;

Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), ed in particolare, l'articolo 1, comma 4;

Visto  il  decreto  legislativo  2 febbraio  2001,  n.  31, recante attuazione della citata direttiva 98/83/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto  il  decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;

Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2002;

Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002;

Sulla  proposta  dei  Ministri per le politiche comunitarie e della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri, della giustizia,  dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti,  delle  attivita'  produttive,  delle politiche agricole e forestali,  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e per gli affari regionali;

 

Emana

 

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

1. Al   decreto   legislativo   2 febbraio  2001,  n.  31,  recante attuazione  della  direttiva  98/83/CE,  relativa alla qualita' delle acque   destinate  al  consumo  umano,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:

a) all'articolo  2,  comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  ",  nonche'  chiunque  fornisca  acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili;";

b) all'articolo  5, comma 1, lettera a), dopo le parole: "rete di distribuzione,"  sono  inserite  le  seguenti: "nel punto di consegna ovvero,  ove  sconsigliabile  per  difficolta' tecniche o pericolo di inquinamento  del  campione,  in  un  punto  prossimo  della  rete di distribuzione rappresentativo e";

c) all'articolo  5,  comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le    seguenti    parole:    "e   nelle   confezioni   in   fase   di commercializzazione  o  comunque  di  messa  a  disposizione  per  il consumo";

d) all'articolo  5,  comma 2, le parole: "il gestore si considera aver  adempiuto  agli  obblighi"  sono sostituite dalle seguenti: "si considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi";

e) all'articolo  5,  comma 2,  ultimo  periodo,  le  parole:  "il gestore"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il  responsabile della gestione";

f) all'articolo 5, il comma 3, e' sostituito dal seguente: "3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, qualora sussista il rischio  che  le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto   di  consegna  rispondenti  ai  valori  di  parametro  fissati nell'allegato I,  non  siano  conformi  a  tali  valori al rubinetto, l'azienda  sanitaria  locale  dispone  che  il  gestore adotti misure appropriate  per  eliminare  il rischio che le acque non rispettino i valori   di   parametro  dopo  la  fornitura.  L'autorita'  sanitaria competente   ed  il  gestore,  ciascuno  per  quanto  di  competenza, provvedono  affinche'  i  consumatori  interessati  siano debitamente informati   e   consigliati   sugli  eventuali  provvedimenti  e  sui comportamenti da adottare.";

g) all'articolo  6,  dopo  il  comma 5  e'  aggiunto il seguente: "5-bis.  Il  giudizio  di  idoneita'  dell'acqua destinata al consumo umano spetta all'azienda U.S.L. territorialmente competente.";

h) all'articolo 7, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:   "1. Sono  controlli interni i controlli che il gestore e' tenuto ad effettuare  per  la  verifica della qualita' dell'acqua, destinata al consumo umano.

2. I  punti  di  prelievo  e  la  frequenza dei controlli interni possono essere concordati con l'azienda unita' sanitaria locale.

3. Per  l'effettuazione  dei  controlli  il  gestore si avvale di laboratori  di  analisi  interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.";

all'articolo  8,  comma  2, le parole: "effettuato nell'ambito dei piani di tutela delle acque" sono soppresse;

j) all'articolo  8,  comma  6,  dopo  le parole: "ed al Ministero della sanita'" sono inserite le seguenti: "secondo modalita' proposte dal  Ministro  della salute e sulle quali la Conferenza Stato-regioni esprime intesa";

k) all'articolo  8,  comma  7,  dopo  le  parole:  "e  successive modificazioni;"  sono  inserite  le seguenti: "o di propri laboratori secondo il rispettivo ordinamento.";

l) all'articolo  9  nella  rubrica  le parole: "Garanzia di" sono sostituite dalle seguenti: "Assicurazione di";

m) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:   "Art.  10  (Provvedimenti  e  limitazioni  d'uso). - 1. Fatto salvo quanto  disposto dagli articoli 13, 14 e 16, nel caso in cui le acque destinate  al  consumo umano non corrispondono ai valori di parametro fissati  a norma dell'allegato "I", l'azienda unita' sanitaria locale interessata, comunica al gestore l'avvenuto superamento e, effettuate le   valutazioni  del  caso,  propone  al  sindaco  l'adozione  degli eventuali  provvedimenti  cautelativi a tutela della salute pubblica, tenuto  conto  dell'entita'  del  superamento del valore di parametro pertinente  e  dei  potenziali rischi per la salute umana nonche' dei rischi che potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento  o  da  una  limitazione  di  uso delle acque erogate.

2. Il   gestore,   sentite  l'azienda  unita'  sanitaria  locale  e l'Autorita'  d'ambito, individuate tempestivamente le cause della non conformita',  attua  i  correttivi gestionali di competenza necessari all'immediato ripristino della qualita' delle acque erogate.

3. La  procedura  di  cui  al comma precedente deve essere posta in atto  anche  in  presenza di sostanze o agenti biologici in quantita' tali che possono determinare un rischio per la salute umana.

4. Il  sindaco,  l'azienda  unita'  sanitaria  locale,  l'Autorita' d'ambito   ed  il  gestore  informano  i  consumatori  in  ordine  ai provvedimenti adottati, ciascuno per quanto di propria competenza.";

n) all'articolo  11,  comma 1,  l'alinea:  "1. Sono di competenza statale  le funzioni concernenti:" e' sostituito dal seguente: "1. E' di  competenza  statale  la  determinazione  di principi fondamentali concernenti:";

o) all'articolo  11,  comma 1, lettera d), le parole: "e 3" sono soppresse;

p) all'articolo  11,  comma 1,  alla  fine della lettera h) sono aggiunte  le  seguenti  parole:  ", nonche' per il confezionamento di acque per equipaggiamenti di emergenza;";

q) all'articolo  13,  comma 14, dopo le parole: "alle acque" sono inserite le seguenti: "fornite mediante cisterna ed a quelle";

r) all'articolo  14,  comma 1,  dopo  le parole: "alle specifiche predetti"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "mette  in atto i necessari adempimenti di competenza e";

s) all'articolo  14,  comma 4,  dopo  le  parole: "per il consumo umano"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "e  a  quelle  fornite tramite cisterna.";

 t) all'articolo  15,  comma 1,  le  parole:  "fatto  salvo quanto disposto   dalle   note 2, 4  e 10  dell'allegato I,  parte B."  sono sostituite   dalle  seguenti:  "fatto  salvo  quanto  disposto  dalle note 2, 4, 10 e 11 dell'allegato I, parte B."

u) all'articolo  16,  comma  5, dopo le parole: "alle acque" sono inserite le seguenti: "fornite mediante cisterna ed a  quelle";

v) all'articolo   17,   comma   4,  le  parole:  "comma 4,"  sono sostituite dalle seguenti "comma 3,";

w) all'articolo  19  dopo  il  comma 4  e'  inserito il seguente: "4-bis.  La violazione degli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5165 a euro 30987.";

x) all'articolo  19  dopo  il  comma 5  e'  aggiunto il seguente: "5-bis.  Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti  reato, la violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo  11,  comma 1, lettere f), g), h), i) ed l) sono punite con la sanzione amministrativa da euro 5165 a euro 30987.";

y) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:  "19-bis. - 1. In  relazione  a  quanto  disposto dall'articolo 117,

comma  quinto, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, nelle materie  di  competenze  delle  regioni e delle province autonome, le disposizioni  di cui agli articoli precedenti del presente decreto si applicano,  per  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano  che  non  abbiano  ancora  provveduto  al  recepimento della direttiva  98/83/CE,  sino  alla  data  di  entrata  in  vigore della normativa  di  attuazione  di  ciascuna regione e provincia autonoma. Tale  normativa  e'  adottata  da  ciascuna  regione  e provincia nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.";

z) all'articolo  20 il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le norme  tecniche  adottate  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica   24   maggio   1988,  n.  236,  restano  in  vigore,  ove compatibili,   con   le   disposizioni  del  presente  decreto,  fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia.";

aa) l'allegato  I,  parte  B,  e'  modificato  come  segue: nella colonna  "Parametro"  le  formule  del  nitrato  e  del  nitrito sono soppresse e sostituite con le seguenti:

 

"(come NO in base 3)" e "(come NO in base 2)",

la formula alla nota 5:

 

"[(nitrato)/50 + (nitrito)]"/3  minore o = a 1"

 

è soppressa e sostituita con la seguente:

 

  [nitrato]   [nitrito]

" --------- + --------- minore o = a 1";

 50    0.5(0.1)

 

    bb) l'allegato  I,  parte C, e' modificato come segue: nella nota

"*** valore minimo consigliato 0,2 mg/L (se impiegato)." e' soppressa la parola: "minimo";

    cc) l'allegato I, parte C, e' modificato come segue: alla nota 3, le  parole:  "Per le acque frizzanti" sono sostituite dalle seguenti:

"Per le acque non frizzanti";

    dd) alla  fine  dell'allegato  I  il  paragrafo  (Avvertenza)  e' sostituito dal seguente:

  "(Avvertenza).  Fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo 8, comma  3,  a  giudizio  dell'Autorita'  sanitaria  competente, potra' essere   effettuata  la  ricerca  concernente  i  seguenti  parametri accessori con i rispettivi volumi di riferimento:

 

 

    Parametro     Volume di riferimento

   --  --

 Alghe....................  1L

 Batteriofagi anti-E.coli.    100L

 Nematodi a vita libera...  1L

 Enterobatteri patogeni...  1L

 Enterovirus..............    100L

 Funghi...................   100mL

 Protozoi.................    100L

 Pseudomonas aeruginosa...   250mL

 Stafilococchi patogeni...   250mL

 

  Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di cui all'articolo 8,  comma 3. Devono comunque essere costantemente assenti nelle acque destinate   al   consumo   umano   gli  Enterovirus,  i  Batteriofagi anti-E.coli,   gli   Enterobatteri   patogeni   e  gli  Stafilococchi patogeni.";

  ee) nell'allegato II, tabella B1 alla colonna:

 

 

" Controllo di verifica -

   Numero di campioni

   all'anno (note 3 e 5)  ";

 

il penultimo riquadro:

 

 

" 3

  + ogni 10.000 m cubo/g del

    volume totale e frazione

    di 1.000   "

è soppresso e sostituito con il seguente:

" 3

  + 1 ogni 10.000 m cubo/g del

    volume totale e frazione

    di 10.000  ";

 

l'ultimo riquadro:

 

 

" 10

  + ogni 25.000 m cubo/g del

    volume totale e frazione

    di 10.000  "

è soppresso e sostituito con il seguente:

" 10

  + 1 ogni 25.000 m cubo/g del

    volume totale e frazione

    di 25.000  ";

 

  ff) nell'allegato  III,  paragrafo  2.1, terzo rigo, le parole:

"limite  di  rilevamento"  sono sostituite dalle seguenti: "limite di rivelabilita'";

  gg) nella  tabella relativa all'allegato III, paragrafo 2.1, la voce:

 

 

" Limite di rilevazione in %

  del valore di parametro

  (Nota 3)    "

è sostituita con la seguente:

" Limite di rivelabilità in %

  del valore di parametro

  (Nota 3)    ";

 

nella prima colonna sostituire:

 

 

" Benzopirene "

 con:

" Benzo(a)pirene  ";

 

  hh) all'allegato III, paragrafo 2.2, nota 3, sostituire:

 

 

" Il limite di rilevamento è   pari a:

  tre volte la deviazione standard relativa, tra lotti di un campione naturale

  oppure:

  cinque volte la deviazione standard relativa, tra lotti di un bianco  "

nel modo seguente:

" Il limite di rivelabilità è   pari a:

 tre volte la deviazione standard relativa all'interno di un lotto di un campione

  naturale contenente una bassa concentrazione del parametro;

  oppure:

  cinque volte la deviazione standard relativa all'interno di un lotto di un bianco    ";

 

  ii) all'allegato  III,  paragrafo  2.2, nota 6, sostituire: "il limite di rilevamento" con "il limite di rivelabilita'".

Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara' inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002

CIAMPI

Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri  e,  ad interim, Ministro degli affari esteri

Buttiglione,  Ministro per le politiche comunitarie

Sirchia, Ministro della salute

Castelli, Ministro della giustizia

Tremonti,   Ministro   dell'economia  e delle finanze

Lunardi,  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Marzano,   Ministro   delle   attivita' produttive

Alemanno,   Ministro   delle  politiche agricole e forestali

Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e della tutela del territorio

La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

Avvertenza:

Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle disposizioni sulla promulgazione    delle    leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restanoinvariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Note alle premesse:

 - L'art. 76 della Costituzione e' il seguente:

"Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo limitato e per oggetti definiti.".

 - L'art. 87 della Costituzione e' il seguente:

"Art.  87. - Il  Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di

legge e i regolamenti. Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio

supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica".

L'art. 117 della Costituzione e' il seguente:

"Art.  117 - La  Regione  emana per le seguenti materie norme  legislative  nei  limiti  dei  principi fondamentali

stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato,  sempreche' le norme stesse  non  siano in contrasto con l'interesse nazionale e

con quello di altre Regioni:

ordinamento  degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza   pubblica  ed  assistenza  sanitaria  ed ospedaliera;

istruzione  artigiana  e  professionale  e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tramvie   e   linee   automobilistiche  di  interesse regionale;

viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le   leggi  della  Repubblica  possono  demandare  alla Regione   il   potere   di   emanare   norme  per  la  loro

attuazione.".

- Il testo dell'art. 1, comma 4 della legge 21 dicembre 1999,  n.  526  (Disposizioni per l'adempimento di obblighi

derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita' europee - Legge comunitaria 1999), e' il seguente:

"4.  Entro  due  anni  dalla  data di entrata in vigore della  presente  legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura   indicata   nei   commi   2  e  3,  disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.".

-  Il  decreto  legislativo  2 febbraio  2001,  n.  31, concerne "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla

qualita' delle acque destinate al consumo umano".

-  Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,  n.  236,  concerne  "Attuazione  della direttiva CEE

numero 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al  consumo  umano,  ai  sensi  dell'art.  15  della  legge

16 aprile 1987, n. 183".

-  Il  decreto  legislativo  11 maggio  1999, n. 152, e successive   modificazioni   concerne  "Disposizioni  sulla

tutela  delle  acque  dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue  urbane  e  della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione  delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai nitrati provenienti da fonti agricole".

Note all'art. 1:

- Il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera c) del citato  decreto  legislativo  2 febbraio  2001, n. 31, come

ulteriormente   modificato   dal  decreto  legislativo  qui pubblicato, e' il seguente:

"Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente decreto, si intende per:

a), b) -(omissis);

c) "gestore":   il   gestore   del   servizio  idrico integrato,  cosi'  come  definito  dall'art.  2,  comma  1, lettera  o-bis)  del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,  e  successive  modifiche,  nonche'  chiunque fornisca acqua   a  terzi  attraverso  impianti  idrici  autonomi  o cisterne, fisse o mobili;".

-  Il  testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n.  31/2001,  come  ulteriormente  modificato  dal  decreto

legislativo qui pubblicato, e' il seguente:

"Art.  5  (Punti  di rispetto della conformita). - 1. I valori  di  parametro fissati nell'allegato I devono essere

rispettati nei seguenti punti:

a) per  le  acque  fornite  attraverso  una  rete  di distribuzione,   nel   punto   di   consegna   ovvero,  ove sconsigliabile  per  difficolta'  tecniche  o  pericolo  di inquinamento  del campione, in un punto prossimo della rete

di  distribuzione rappresentativo e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano;

b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;

c)   per   le   acque  confezionate  in  bottiglie  o contenitori,  rese  disponibili  per  il consumo umano, nel

punto   in   cui   sono   imbottigliate  o  introdotte  nei contenitori    e    nelle    confezioni    in    fase    di

commercializzazione  o comunque di messa a disposizione per il consumo;

d)  per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.

2.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  1, lettera a), si considera  che  il gestore abbia adempiuto agli obblighi di cui  al  presente  decreto  quando  i  valori  di parametro fissati  nell'allegato  I  sono  rispettati  nel  punto  di consegna, indicato all'art. 2, comma 1, lettera b). Per gli edifici  e  le  strutture  in  cui  l'acqua  e'  fornita al pubblico,  il  titolare  ed  il responsabile della gestione dell'edificio  o  della  struttura  devono assicurare che i valori di parametro fissati nell'allegato I, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto.

Fermo  restando  quanto  stabilito  al comma 2, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di  parametro fissati nell'allegato I, non siano conformi a tali   valori  al  rubinetto,  l'Azienda  sanitaria  locale dispone  che  il  gestore  adotti  misure  appropriate  per eliminare  il  rischio che le acque non rispettino i valori di  parametro  dopo  la  fornitura.  L'autorita'  sanitaria competente   ed   il   gestore,   ciascuno  per  quanto  di competenza,  provvedono affinche' i consumatori interessati siano  debitamente  informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.".

-  Il  testo dell'art. 6, del citato n. 31/2001, come ulteriormente   modificato   dal  decreto  legislativo  qui pubblicato, e' il seguente:

"Art.  6  (Controlli).  -  1.  I  controlli  interni ed esterni  di  cui agli articoli 7 e 8 intesi a garantire che le  acque  destinate al consumo umano soddisfino, nei punti indicati  nell'art.  5,  comma  1, i requisiti del presente decreto, devono essere effettuati:

a) ai  punti  di  prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano;

b) agli  impianti  di  adduzione,  di  accumulo  e di potabilizzazione;

c) alle reti di distribuzione;

d) agli  impianti  di  confezionamento  di  acqua  in bottiglia o in contenitori;

e) sulle acque confezionate;

f) sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari;

g) sulle  acque  fornite  mediante  cisterna, fissa e mobile.

2.  Per  le  acque  destinate  al consumo umano fornite mediante  cisterna  i  controlli  di  cui al comma 1 devono

essere estesi anche all'idoneita' del mezzo di trasporto.

3. Nei casi in cui la disinfezione rientra nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al

consumo  umano,  i  controlli  di cui al comma 1 verificano l'efficacia   della   disinfezione   e   accertano  che  la

contaminazione da presenza di sottoprodotti di disinfezione sia   mantenuta  al  livello  piu'  basso  possibile  senza

compromettere la disinfezione stessa.

4.  In sede di controllo debbono essere utilizzate, per le  analisi  dei  parametri  dell'allegato 1, le specifiche

indicate dall'allegato III.

5.  I  laboratori di analisi di cui agli articoli 7 e 8 devono  seguire  procedure  di  controllo  analitico  della qualita'   sottoposte   periodicamente   al  controllo  del Ministero  della  sanita',  in  collaborazione con Istituto superiore  di  sanita'.  Il controllo e' svolto nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

5-bis. Il giudizio di idoneita' dell'acqua destinata al consumo   umano  spetta  all'Azienda  USL  territorialmente

competente.".

-  Il  testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo n.  31/2001,  come  ulteriormente  modificato  dal  decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:

"Art.  7  (Controlli  interni).  -  1.  Sono  controlli interni  i controlli che il gestore e' tenuto ad effettuare per  la  verifica  della  qualita' dell'acqua, destinata al consumo umano.

2.  I  punti  di  prelievo e la frequenza dei controlli interni  possono  essere  concordati  con  l'Azienda unita' sanitaria locale.

3.  Per  l'effettuazione  dei  controlli  il gestore si avvale  di  laboratori  di  analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.

4.  I  risultati dei controlli devono essere conservati per  un  periodo  di  almeno  cinque  anni  per l'eventuale consultazione  da parte dell'amministrazione che effettua i controlli esterni.

5.  I controlli di cui al presente articolo non possono essere effettuati dai laboratori di analisi di cui all'art. 8, comma 7.

-  Il testo dell'art. 8, commi 2 e 7 del citato decreto legislativo  n.  31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:

"Art.  8  (Controlli esterni). - 1. I controlli esterni sono  quelli  svolti  dall'azienda  unita' sanitaria locale territorialmente  competente,  per  verificare che le acque destinate  al  consumo  umano  soddisfino  i  requisiti del presente decreto, sulla base di programmi elaborati secondo i   criteri   generali  dettati  dalle  regioni  in  ordine all'ispezione  degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo  dei campioni da analizzare, anche con riferimento agli  impianti di distribuzione domestici, e alle frequenze dei  campionamenti,  intesi  a  garantire  la significativa rappresentativita'  della  qualita' delle acque distribuite durante   l'anno,   nel   rispetto   di   quanto  stabilito dall'allegato II.

2.  Per  quanto concerne i controlli di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  a),  l'azienda  unita' sanitaria locale tiene  conto  dei  risultati del rilevamento dello stato di qualita'  dei  corpi  idrici di cui all'art. 43 del decreto legislativo   11 maggio   1999,   n.   152,   e  successive  modificazioni,  e, in particolare per le acque superficiali  destinate  alla produzione di acqua potabile, dei risultati  della classificazione e del monitoraggio effettuati secondo  le  modalita'  previste  nell'allegato  2,  sezione  A, del  citato decreto legislativo n. 152 del 1999.

3.  L'azienda  unita'  sanitaria  locale  assicura  una ricerca  supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei

 microrganismi  per i quali non sono stati fissati valori di parametro a norma dell'allegato I, qualora vi sia motivo di

 sospettare  la  presenza in quantita' o concentrazioni tali da  rappresentare  un  potenziale  pericolo  per  la salute

 umana. La ricerca dei parametri supplementari e' effettuata con   metodiche   predisposte  dall'Istituto  superiore  di

 sanita'.

4. Ove gli impianti di acquedotto ricadano nell'area di competenza  territoriale  di  piu' aziende unita' sanitarie locali  la  regione  puo'  individuare l'azienda alla quale attribuire la competenza in materia di controlli.

5. Per gli acquedotti interregionali l'organo sanitario di   controllo  e'  individuato  d'intesa  fra  le  regioni interessate.

6.  L'azienda  unita' sanitaria locale comunica i punti di  prelievo  fissati  per  il  controllo, le frequenze dei campionamenti e gli eventuali aggiornamenti alla competente regione o provincia autonoma ed al, Ministero della sanita' secondo  modalita'  proposte  dal  Ministro  della salute e sulle  quali  la  Conferenza  Stato-Regioni  esprime intesa entro  il  31  dicembre  2001  e  trasmette  gli  eventuali aggiornamenti   entro   trenta   giorni   dalle  variazioni

 apportate.

7. Per  le  attivita'  di laboratorio le aziende unita' sanitarie  locali  si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'art. 7-quinquies del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502, o di propri  laboratori  secondo  il  rispettivo  ordinamento. I risultati delle analisi eseguite sono trasmessi mensilmente a le competenti regioni o province autonome ed al Ministero della    sanita',    secondo    le    modalita'   stabilite rispettivamente  dalle  regioni  o  province autonome e dal Ministero della sanita'.".

-  Il  testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n.  31/2001,  come  ulteriormente  modificato  dal  decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:

"Art.  9  (Assicurazione  di  qualita' del trattamento, delle  attrezzature e dei materiali). - 1. Nessuna sostanza o   materiale   utilizzati  per  i  nuovi  impianti  o  per l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione  delle  acque  destinate  al consumo umano, o impurezze  associate  a  tali  sostanze  o  materiali, deve

 essere  presente  in  acque  destinate  al consumo umano in concentrazioni  superiori  a  quelle consentite per il fine

 per  cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal

 presente decreto.

2.  Con  decreto del Ministro della sanita', da emanare di  concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato   e   dell'ambiente,   sono   adottate  le prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di

 quanto disposto dal comma 1.".

 -  Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n.  31/2001,  come  ulteriormente  modificato  dal  decreto legislativo qui pubblicato e' il seguente:”

“Art.  11  (Competenze  statali). - 1. E' di competenza statale   la   determinazione   di   principi  fondamentali concernenti:

   a) le  modifiche  degli  allegati  I,  II  e  III, in relazione   all'evoluzione   delle   conoscenze tecnico-scientifiche   o   in  esecuzione  di  disposizioni adottate in materia in sede comunitaria;

   b) la  fissazione  di valori per parametri aggiuntivi non  riportati  nell'allegato I qualora cio' sia necessario per  tutelare  la  salute umana in una parte od in tutto il territorio  nazionale;  i valori fissati devono, al minimo, soddisfare  i requisiti di cui all'art. 4, comma 2, lettera a);

   c) l'adozione  di  metodi analitici diversi da quelli indicati  nell'allegato  III,  punto 1, previa verifica, da parte  dell'Istituto  superiore di sanita', che i risultati ottenuti siano affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i  metodi  specificati; di tale riconoscimento deve esserne data completa informazione alla Commissione europea;

   d) l'adozione,   previa   predisposizione   da  parte dell'Istituto superiore di sanita', dei metodi analitici di riferimento   da   utilizzare   per  i  parametri  elencati nell'allegato  III,  punti 2, nel rispetto dei requisiti di cui allo stesso allegato;

   e) l'individuazione  di  acque  utilizzate in imprese alimentari la cui qualita' non puo' avere conseguenze sulla

 salubrita' del prodotto alimentare finale;

   f) l'adozione    di    norme    tecniche    per    la potabilizzazione e la disinfezione delle acque;

   g) l'adozione  di norme tecniche per la installazione degli  impianti  di  acquedotto  nonche'  per  lo scavo, la

 perforazione,   la   trivellazione,   la  manutenzione,  la chiusura e la riapertura dei pozzi;

   h) l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il settore delle acque destinate al consumo umano confezionate

 in   bottiglie   o   in   contenitori,   nonche'   per   il confezionamento di acque per equipaggiamenti di emergenza;

   i) adozione   di  prescrizioni  tecniche  concernenti l'impiego  delle  apparecchiature  tendenti a migliorare le caratteristiche  dell'acqua  potabile  distribuita  sia  in ambito domestico che nei pubblici esercizi;

   l) l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il trasporto di acqua destinata al consumo umano.

 2.  Le  funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d),  e),  f),  ,h),  i),  l), sono esercitate dal Ministero della  sanita', di concerto con il Ministero dell'ambiente, per  quanto concerne le competenze di cui alle lettere a) e b);   sentiti   i  Ministeri  dell'ambiente  e  dei  lavori pubblici,  per  quanto  concerne  la competenza di cui alla lettera  f);  di  concerto con il Ministero dei trasporti e della  navigazione per quanto concerne la competenza di cui alla lettera l). Le funzioni di cui al comma 1, lettera g), sono  esercitate  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici, di concerto  con  i  Ministeri  della sanita' e dell'ambiente, sentiti   i   Ministeri  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali.

3. Gli oneri economici connessi all'eventuale attivita' di  sostituzione  esercitata,  ai  sensi  dell'art.  5  del decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 112, in relazione alle  funzioni  e ai compiti spettanti a norma del presente decreto  alle  regioni  e  agli  enti  locali, sono posti a carico dell'ente inadempiente.".

 -  Il  testo  dell'art. 13, comma 14 del citato decreto legislativo  n.  31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:

"Art. 13 (Deroghe). - (omissis).

14.  Il  presente  articolo  non  si applica alle acque fornite  mediante  cisterna  ed  a  quelle  confezionate in bottiglie  o  contenitori,  rese disponibili per il consumo umano.".

 - Il testo dell'art. 14, commi 1 e 4 del citato decreto legislativo  n.  31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato e' il seguente:

"Art. 14 (Conformita' ai parametri indicatori). - 1. In caso  di  non  conformita'  ai  valori  di parametro o alle specifiche di cui alla parte C dell'allegato 1, l'autorita' d'ambito,  sentito  il parere dell'azienda unita' sanitaria locale  in  merito al possibile rischio per la salute umana derivante  dalla  non  conformita' ai valori di parametro o alle   specifiche  predetti,  mette  in  atto  i  necessari adempimenti  di  competenza  e  dispone  che  vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualita' delle acque ove cio' sia necessario per tutelare la salute umana. (omissis).

4.  Il  presente  articolo  non  si  applica alle acque confezionate  in  bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano e a quelle fornite tramite cisterna.".

 -  Il  testo  dell'art.  15, comma 1 del citato decreto legislativo  n.  31/2001, come ulteriormente modificato dal

 decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:

 "Art.  15 (Termini per la messa in conformita). - 1. La qualita' delle acque destinate al consumo umano deve essere resa  conforme ai valori di parametro dell'allegato I entro il 25 dicembre 2003, fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4, 10 e 11 dell'allegato I, parte B.".

-  Il  testo  dell'art.  16, comma 5 del citato decreto legislativo  n.  31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:

“Art. 16 (Casi eccezionali). - (omissis).

5.  Il  presente  articolo  non  si  applica alle acque fornite  mediante  cisterna  ed  a  quelle  confezionate in bottiglie  o  contenitori  rese  disponibili per il consumo umano.".

-  Il  testo  dell'art.  17, comma 4 del citato decreto legislativo  n.  31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:

"Art. 17 (Informazioni e relazioni). - (omissis).

4.  Il  Ministero della sanita' provvede alla redazione di  una  relazione  da trasmettere alla Commissione europea sulle  misure  adottate  e sui provvedimenti da prendere ai sensi  dell'art.  5,  comma  3,  ed  in relazione al valore parametrico  dei  trialometani di cui all'allegato I, parte B, nota 10.".

- Il testo dell'art. 19, del citato decreto legislativo  n.  31/2001,  come  ulteriormente  modificato  dal  decreto  legislativo qui pubblicato, e' il seguente:

 "Art.  19  (Sanzioni).  -  1.  Chiunque  fornisca acqua destinata   al   consumo   umano,   in   violazione   delle disposizioni  di  cui all'art. 4, comma 2, e' punito con la sanzione  amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.

 2.  La violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma  2,  secondo  periodo,  e'  punita  con  la  sanzione amministrativa  pecuniaria  da  lire  dieci  milioni a lire sessanta milioni.

 3.  Si applica la stessa sanzione prevista al comma 2 a chiunque   utilizza,   in   imprese   alimentari,  mediante incorporazione   o  contatto  per  la  fabbricazione  ,  il trattamento,  la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti  o sostanze destinate al consumo umano, acqua che, pur  conforme al punto di consegna alle disposizioni di cui all'art.  4,  comma  2,  non  lo  sia  al punto in cui essa fuoriesce   dal   rubinetto,   se   l'acqua  utilizzata  ha conseguenze  per  la  salubrita'  del  prodotto  alimentare finale.

 4.  L'inosservanza delle prescrizioni imposte, ai sensi degli  articoli  5,  comma  3,  o  10,  commi  1 e 2, con i provvedimenti   adottati   dalle  competenti  autorita'  e' punita:

   a)  con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila  a  lire  tre  milioni  se  i provvedimenti riguardano  edifici  o  strutture  in  cui  l'acqua  non e' fornita al pubblico;

   b)  con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci  milioni  a  lire sessanta milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua e' fornita al pubblico;

   c)  con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti  milioni a lire centoventi milioni se i provvedimenti riguardano  la  fornitura  di  acqua  destinata  al consumo umano.

 4-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 7,  comma  4  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da euro 5165 a euro 30987.

 5.  La  violazione delle disposizioni di cui all'art. 9 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.

 5-bis. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per   i   fatti  costituenti  reato,  la  violazione  delle disposizioni  emanate  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1, lettere  f),  g), h), i) ed l), sono punite con la sanzione amministrativa da euro 5165 a euro 30987.

 -  Il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo n.  31/2001,  come  ulteriormente  modificato  dal  decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:

 "Art.   20  (Norme  transitorie  e  finali).  -  1.  Le disposizioni   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica  24  maggio  1988,  n.  236,  cessano  di  avere efficacia   al   momento   della  effettiva  vigenza  delle disposizioni del    presente    decreto    legislativo, conformemente  a  quanto previsto dall'art. 15, fatte salve le  proroghe  concesse  dalla  Commissione europea ai sensi dell'art. 16.

 2.  Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  236  del  24 maggio 1988

 restano  in vigore, ove compatibili con le disposizioni del presente  decreto, fino all'adozione di specifiche tecniche

 in materia.

 3.  Dall'attuazione  del  presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 - Il testo dell'allegato I, parte B, e' il seguente:

 "Parte B

 

 Parametri chimici

 -------------------------------------------------

   Parametro   Valore di   Unità di    Note

  parametro    misura

 -------------------------------------------------

 (Omissis)

 -------------------------------------------------

 Nitrato

 (come NO in base 3) 50,00   mg/1 Nota 5

 -------------------------------------------------

 Nitrito

 (come NO in base 2)  0,50   mg/1 Nota 5

 -------------------------------------------------

 (Omissis)

 -------------------------------------------------

 Nota 5   Deve essere soddisfatta la condizione:

     [nitrato]   [nitrito]

     --------- + --------- minore o = a 1 ove

   50    0.5(0.1)

     le parentesi quadre esprimono la

     concentrazione in mg/1 per il nitrato

     (NO in base 3) e per il nitrito

     (NO in base 2), e il valore di 0,10 mg/1

     per i nitriti sia rispettato nelle acque

     provenienti da impianti di trattamento.

 -------------------------------------------------

 

 - Il  testo  dell'allegato  I,  parte  C, terza nota di

 riferimento, e' il seguente:

 "*** valore consigliato 0,2 mg/L (se impiegato).".

 - Il  testo  dell'allegato  I,  parte  C, nota 3, e' il

 seguente:

 

 -------------------------------------------------

 "(Omissis)

 -------------------------------------------------

 Nota 3   Per le acque non frizzanti confezionate

    in bottiglie o contenitori il valore minimo

    può essere ridotto a 4,5 unità di pH.

  Per le acque confezionate in bottiglie o

    contenitori, naturalmente ricche di anidride

    carbonica o arricchite artificialmente, il

    valore minimo può essere inferiore.".

 -------------------------------------------------

 

 - Il  testo dell'allegato I, paragrafo "Avvertenza", e' il seguente:

 "(Avvertenza)

 Fermo  restando quanto disposto dall'art. 8, comma 3, a giudizio dell'Autorita' sanitaria competente, potra' essere effettuata  la  ricerca  concernente  i  seguenti parametri accessori con i rispettivi volumi di riferimento:

 

 

 Parametro     Volume di riferimento

    --  --

   Alghe....................  1L

   Batteriofagi anti-E.coli.    100L

   Nematodi a vita libera...  1L

   Enterobatteri patogeni...  1L

   Enterovirus..............    100L

   Funghi...................   100mL

   Protozoi.................    100L

   Pseudomonas aeruginosa...   250mL

   Stafilococchi patogeni...   250mL

 

 Tali  parametri vanno ricercati con le metodiche di cui all'art.  8,  comma 3. Devono comunque essere costantemente

 assenti   nelle   acque  destinate  al  consumo  umano  gli enterovirus,  i  batteriofagi antiE.coli, gli enterobatteri patogeni e gli stafilococchi patogeni.".

 - Il   testo   dell'allegato  II,  tabella  B1,  e'  il seguente:

 

 

 -------------------------------------------------

 Volume d'acqua

 distribuito o

 prodotto ogni Controllo di    Controllo di

 giorno in una  routine -   verifica -

 zona di approv-    Numero di   Numero di

 vigionamento   campioni    campioni

 (Note 1 e 2)   all'anno    all'anno

    m cubi   (Note 3, 4 e 5)  (Note 3 e 5)

 -------------------------------------------------

  (Omissis)

 -------------------------------------------------

  (Omissis)

 ----------------     ---------------

 maggiore di    + 3 ogni 1000  3

 10000 m cubi/g   + ogni 10000

 minore o  del volume m cubi/g del

 uguale a    volume totale

 100000  e frazione

    di 10000

 ----------------     ---------------

 maggiore di    totale e fra-  10

 100000    zione di 1000  + 1 ogni 250000

    m cubi/g del

    volume totale

    e frazione

    di 25000

 -------------------------------------------------

 

 - Il  testo  dell'allegato  III,  paragrafo  2.1, e' il seguente:

 "2.1   Per   i   parametri  indicati  di  seguito,  per caratteristiche  di  prestazione specificate si intende che il  metodo  di  analisi utilizzato deve essere in grado, al minimo,  di  misurare  concentrazioni  uguali  al valore di parametro  con un'esattezza, una precisione di un limite di rilevabilita'  specificati.  Detti  metodi, se dissimili da quelli  di riferimento di cui all'art. 11, comma 1, lettera d),  devono  essere  trasmessi preventivamente all'Istituto superiore  di sanita' che si riserva di verificarli secondo quanto  indicato  nel decreto di approvazione dei metodi di riferimento.   Indipendentemente   dalla  sensibilita'  del metodo  di  analisi  utilizzato,  il  risultato deve essere espresso  indicando  lo stesso numero di decimali usato per il  valore  di  parametro  di cui all'allegato I, parti B e C.".

 - Il testo dell'allegato III, paragrafo 2.1

 

 

 ----------------------------------------------------

  Esattezza Precisione Limite di

  in % del  in % del   rivelabi-

  valore di valore di  lità in

 Parametri parametro parametro  % del    Condi- Note

   (Nota 1)   (Nota 2)   valore zioni

  di para-

  metro

 (Nota 3)

 ----------------------------------------------------

  Omissis

 ----------------------------------------------------

 Benzo(a)pirene 25  25     25

 ----------------------------------------------------

 

 - Il  testo  dell'allegato III, paragrafo 2.2, nota 3 e

 6, e' il seguente:

 

 

 -------------------------------------------------

  (Omissis)

 -------------------------------------------------

 Nota 3  Il limite di rivelabilità è pari a:

  - tre volte la deviazione standard  relativa all'interno di un lotto di un  campione naturale contenente una bassa  concentrazione del parametro oppure  - cinque volte la deviazione standard  relativa all'interno di un lotto di un  bianco

 -------------------------------------------------

  (Omissis)

 -------------------------------------------------

 Nota 6  Le caratteristiche di prestazione si  applicano ad ogni singolo antiparassitario  e dipendono dall'antiparassitario considerato. Attualmente il limite di rivelabilità  può non essere raggiungibile per tutti gli  antiparassitari, ma ci si deve adoperare  per raggiungere tale obiettivo.

 -------------------------------------------------