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Decreto
legislativo n. 27, del 2 febbraio 2002
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
(Pubblicato su G.U. n. 58 del 9-3-2002)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista
la direttiva 98/83/CE
del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualita' delle acque
destinate al consumo umano;
Vista
la legge 21 dicembre 1999, n.
526 (legge comunitaria 1999), ed in particolare, l'articolo 1, comma 4;
Visto
il decreto legislativo
2 febbraio 2001, n.
31, recante attuazione della citata direttiva 98/83/CE;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
Visto
il decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, e successive modificazioni;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 gennaio 2002;
Acquisito
il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista
la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002;
Sulla
proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e
della salute, di concerto
con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei
trasporti, delle attivita'
produttive, delle politiche
agricole e forestali,
dell'ambiente e della
tutela del territorio e per gli
affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Al
decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 31,
recante attuazione della direttiva
98/83/CE, relativa alla qualita'
delle acque destinate al
consumo umano, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera c),
sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ",
nonche' chiunque fornisca
acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o
mobili;";
b) all'articolo 5, comma 1, lettera a), dopo le parole: "rete di distribuzione," sono
inserite le seguenti: "nel punto di consegna
ovvero, ove sconsigliabile per difficolta' tecniche o pericolo di
inquinamento del campione,
in un punto prossimo della
rete di distribuzione rappresentativo e";
c) all'articolo 5, comma 1, lettera c),
sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e
nelle confezioni in
fase di commercializzazione o
comunque di messa
a disposizione per
il consumo";
d) all'articolo 5, comma 2, le parole:
"il gestore si considera aver
adempiuto agli obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "si considera che il gestore
abbia adempiuto agli obblighi";
e) all'articolo 5, comma 2, ultimo
periodo, le parole:
"il gestore" sono sostituite
dalle seguenti: "il
responsabile della gestione";
f) all'articolo 5, il comma 3, e'
sostituito dal seguente: "3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2,
qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur
essendo nel punto di consegna
rispondenti ai valori
di parametro fissati nell'allegato I, non
siano conformi a
tali valori al rubinetto,
l'azienda sanitaria locale
dispone che il
gestore adotti misure appropriate
per eliminare il rischio che le acque non rispettino i
valori di parametro dopo
la fornitura. L'autorita'
sanitaria competente ed il
gestore, ciascuno per
quanto di competenza, provvedono affinche'
i consumatori interessati
siano debitamente informati
e consigliati sugli
eventuali provvedimenti e
sui comportamenti da adottare.";
g) all'articolo 6, dopo il
comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Il
giudizio di idoneita'
dell'acqua destinata al consumo umano spetta all'azienda U.S.L.
territorialmente competente.";
h) all'articolo 7, i commi 1, 2 e 3 sono
sostituiti dai seguenti: "1.
Sono controlli interni i controlli che
il gestore e' tenuto ad effettuare
per la verifica della qualita' dell'acqua, destinata al consumo umano.
2. I
punti di prelievo
e la frequenza dei controlli interni possono essere concordati con
l'azienda unita' sanitaria locale.
3. Per
l'effettuazione dei controlli
il gestore si avvale di
laboratori di analisi interni, ovvero
stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.";
all'articolo 8, comma 2, le parole: "effettuato nell'ambito
dei piani di tutela delle acque" sono soppresse;
j) all'articolo 8, comma 6,
dopo le parole: "ed al
Ministero della sanita'" sono inserite le seguenti: "secondo
modalita' proposte dal Ministro della salute e sulle quali la Conferenza
Stato-regioni esprime intesa";
k) all'articolo 8, comma 7,
dopo le parole:
"e successive
modificazioni;" sono inserite
le seguenti: "o di propri laboratori secondo il rispettivo
ordinamento.";
l) all'articolo 9 nella rubrica
le parole: "Garanzia di" sono sostituite dalle seguenti:
"Assicurazione di";
m) l'articolo 10 e' sostituito dal
seguente: "Art. 10
(Provvedimenti e limitazioni
d'uso). - 1. Fatto salvo quanto
disposto dagli articoli 13, 14 e 16, nel caso in cui le acque
destinate al consumo umano non corrispondono ai valori di parametro
fissati a norma dell'allegato
"I", l'azienda unita' sanitaria locale interessata, comunica al
gestore l'avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del caso,
propone al sindaco
l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tenuto conto
dell'entita' del superamento del valore di parametro
pertinente e dei potenziali rischi per
la salute umana nonche' dei rischi che potrebbero derivare da un'interruzione
dell'approvvigionamento o da
una limitazione di
uso delle acque erogate.
2. Il
gestore, sentite l'azienda
unita' sanitaria locale
e l'Autorita' d'ambito,
individuate tempestivamente le cause della non conformita', attua
i correttivi gestionali di
competenza necessari all'immediato ripristino della qualita' delle acque
erogate.
3. La
procedura di cui
al comma precedente deve essere posta in atto anche in presenza di sostanze o agenti biologici in
quantita' tali che possono determinare un rischio per la salute umana.
4. Il
sindaco, l'azienda unita'
sanitaria locale, l'Autorita' d'ambito ed
il gestore informano
i consumatori in
ordine ai provvedimenti
adottati, ciascuno per quanto di propria competenza.";
n) all'articolo 11, comma 1, l'alinea:
"1. Sono di competenza statale
le funzioni concernenti:" e' sostituito dal seguente: "1. E'
di competenza statale la determinazione di principi fondamentali concernenti:";
o) all'articolo 11, comma 1, lettera d),
le parole: "e 3" sono soppresse;
p) all'articolo 11, comma 1, alla
fine della lettera h) sono aggiunte
le seguenti parole:
", nonche' per il confezionamento di acque per equipaggiamenti di
emergenza;";
q) all'articolo 13, comma 14, dopo le
parole: "alle acque" sono inserite le seguenti: "fornite
mediante cisterna ed a quelle";
r) all'articolo 14, comma 1, dopo
le parole: "alle specifiche predetti" sono
aggiunte le seguenti:
"mette in atto i necessari
adempimenti di competenza e";
s) all'articolo 14, comma 4, dopo
le parole: "per il consumo
umano" sono aggiunte
le seguenti: "e
a quelle fornite tramite cisterna.";
t)
all'articolo 15, comma 1,
le parole: "fatto
salvo quanto disposto
dalle note 2, 4 e 10
dell'allegato I, parte
B." sono sostituite dalle
seguenti: "fatto salvo
quanto disposto dalle note 2, 4, 10 e 11 dell'allegato I,
parte B."
u) all'articolo 16, comma 5, dopo le parole: "alle acque"
sono inserite le seguenti: "fornite mediante cisterna ed a quelle";
v) all'articolo 17, comma 4,
le parole: "comma 4," sono sostituite dalle seguenti "comma
3,";
w) all'articolo 19 dopo il
comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. La violazione degli adempimenti di cui
all'articolo 7, comma 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 5165 a euro 30987.";
x) all'articolo 19 dopo il
comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni
penali per i fatti costituenti reato,
la violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, lettere f), g), h), i) ed l) sono punite con la sanzione
amministrativa da euro 5165 a euro 30987.";
y) dopo l'articolo 19 e' inserito il
seguente: "19-bis. - 1. In relazione
a quanto disposto dall'articolo 117,
comma
quinto, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di
procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, nelle materie di
competenze delle regioni e delle province autonome, le
disposizioni di cui agli articoli
precedenti del presente decreto si applicano,
per le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano
ancora provveduto al recepimento
della direttiva 98/83/CE, sino
alla data di
entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
Tale normativa e'
adottata da ciascuna
regione e provincia nel rispetto
dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.";
z) all'articolo 20 il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le norme tecniche
adottate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio
1988, n. 236,
restano in vigore,
ove compatibili, con le
disposizioni del presente
decreto, fino all'adozione di
diverse specifiche tecniche in materia.";
aa) l'allegato I, parte B,
e' modificato come
segue: nella colonna
"Parametro" le formule
del nitrato e
del nitrito sono soppresse e
sostituite con le seguenti:
"(come NO in base 3)" e
"(come NO in base 2)",
la formula alla nota 5:
"[(nitrato)/50 +
(nitrito)]"/3 minore o = a 1"
è soppressa e sostituita con la seguente:
[nitrato] [nitrito]
" --------- + --------- minore o = a
1";
50
0.5(0.1)
bb) l'allegato I, parte C, e' modificato come segue: nella
nota
"*** valore minimo consigliato 0,2
mg/L (se impiegato)." e' soppressa la parola: "minimo";
cc) l'allegato I, parte C, e' modificato come segue: alla nota 3,
le parole: "Per le acque frizzanti" sono sostituite dalle
seguenti:
"Per le acque non frizzanti";
dd) alla fine dell'allegato I il paragrafo
(Avvertenza) e' sostituito dal
seguente:
"(Avvertenza). Fermo restando
quanto disposto dall'articolo 8, comma 3,
a giudizio dell'Autorita' sanitaria competente,
potra' essere effettuata la ricerca concernente
i seguenti parametri accessori con i rispettivi volumi
di riferimento:
Parametro Volume di
riferimento
-- --
Alghe.................... 1L
Batteriofagi anti-E.coli.
100L
Nematodi a vita libera... 1L
Enterobatteri patogeni... 1L
Enterovirus..............
100L
Funghi...................
100mL
Protozoi.................
100L
Pseudomonas aeruginosa...
250mL
Stafilococchi patogeni...
250mL
Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di cui all'articolo
8, comma 3. Devono comunque essere
costantemente assenti nelle acque destinate
al consumo umano
gli Enterovirus, i
Batteriofagi anti-E.coli,
gli Enterobatteri patogeni
e gli Stafilococchi patogeni.";
ee) nell'allegato II, tabella B1 alla
colonna:
" Controllo di verifica -
Numero di campioni
all'anno (note 3 e 5) ";
il penultimo riquadro:
" 3
+
ogni 10.000 m cubo/g del
volume totale e frazione
di 1.000 "
è soppresso e sostituito con il seguente:
" 3
+
1 ogni 10.000 m cubo/g del
volume totale e frazione
di 10.000 ";
l'ultimo riquadro:
" 10
+
ogni 25.000 m cubo/g del
volume totale e frazione
di 10.000 "
è soppresso e sostituito con il seguente:
" 10
+
1 ogni 25.000 m cubo/g del
volume totale e frazione
di 25.000 ";
ff) nell'allegato III, paragrafo 2.1, terzo rigo, le parole:
"limite di rilevamento" sono sostituite dalle seguenti: "limite
di rivelabilita'";
gg) nella
tabella relativa all'allegato III, paragrafo 2.1, la voce:
" Limite di rilevazione in %
del valore di parametro
(Nota 3) "
è sostituita con la seguente:
" Limite di rivelabilità in %
del valore di parametro
(Nota 3) ";
nella prima colonna sostituire:
" Benzopirene "
con:
" Benzo(a)pirene ";
hh) all'allegato III, paragrafo 2.2, nota 3,
sostituire:
" Il limite di rilevamento è pari a:
tre volte la deviazione standard relativa,
tra lotti di un campione naturale
oppure:
cinque volte la deviazione standard relativa, tra lotti di un bianco "
nel modo seguente:
" Il limite di rivelabilità è pari a:
tre
volte la deviazione standard relativa all'interno di un lotto di un campione
naturale contenente una bassa concentrazione del parametro;
oppure:
cinque volte la deviazione standard relativa all'interno di un lotto di
un bianco ";
ii) all'allegato III, paragrafo 2.2, nota 6, sostituire: "il limite di
rilevamento" con "il limite di rivelabilita'".
Il
presente decreto, munito
del sigillo dello
Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Sirchia, Ministro della salute
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Lunardi,
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Marzano,
Ministro delle attivita' produttive
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Matteoli, Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio
La
Loggia, Ministro per
gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il
testo delle note
qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi
2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o
alle quali e'
operato il rinvio. Restanoinvariati il
valore e l'efficacia degli atti
legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
-
L'art. 76 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi
e criteri direttivi
e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.".
- L'art.
87 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della
Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo'
inviare messaggi alle Camere. Indice
le elezioni delle
nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la
presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti. Indice il
referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei
casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e
riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate,
presiede il Consiglio
supremo
di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo'
concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della
Repubblica".
L'art. 117 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 117 - La Regione emana per le seguenti materie norme legislative
nei limiti dei
principi fondamentali
stabiliti
dalle leggi dello
Stato, sempreche' le norme stesse non
siano in contrasto con l'interesse nazionale e
con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla
Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza
sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie
e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici
di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi
costituzionali.
Le
leggi della Repubblica
possono demandare alla Regione il potere di
emanare norme per
la loro
attuazione.".
- Il testo dell'art. 1, comma 4 della
legge 21 dicembre 1999, n. 526
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999),
e' il seguente:
"4.
Entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare,
con la procedura indicata nei
commi 2 e
3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.".
-
Il decreto legislativo
2 febbraio 2001, n.
31, concerne "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla
qualita' delle acque destinate al consumo
umano".
-
Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236, concerne "Attuazione della direttiva CEE
numero 80/778 concernente la qualita'
delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art.
15 della legge
16 aprile 1987, n. 183".
-
Il decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni concerne
"Disposizioni sulla
tutela
delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane
e della direttiva 91/676/CEE
relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole".
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 2, comma 1,
lettera c) del citato decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 31, come
ulteriormente modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e'
il seguente:
"Art. 2 (Definizioni). -
1. Ai fini del presente decreto,
si intende per:
a), b) -(omissis);
c) "gestore": il
gestore del servizio
idrico integrato, cosi' come
definito dall'art. 2,
comma 1, lettera o-bis)
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e
successive modifiche, nonche'
chiunque fornisca acqua a terzi
attraverso impianti idrici
autonomi o cisterne, fisse o
mobili;".
-
Il testo dell'art. 5 del citato
decreto legislativo n. 31/2001, come
ulteriormente modificato dal
decreto
legislativo qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art. 5 (Punti di rispetto della conformita). - 1. I valori di
parametro fissati nell'allegato I devono essere
rispettati nei seguenti punti:
a) per
le acque fornite
attraverso una rete
di distribuzione, nel punto
di consegna ovvero,
ove sconsigliabile per difficolta'
tecniche o pericolo
di inquinamento del campione, in
un punto prossimo della rete
di
distribuzione rappresentativo e nel punto in cui queste fuoriescono dai
rubinetti utilizzati per il consumo umano;
b) per le acque fornite da una cisterna,
nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;
c)
per le acque
confezionate in bottiglie
o contenitori, rese disponibili
per il consumo umano, nel
punto
in cui sono
imbottigliate o introdotte
nei contenitori e nelle
confezioni in fase
di
commercializzazione o comunque di messa a disposizione per il
consumo;
d)
per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono
utilizzate nell'impresa.
2.
Nell'ipotesi di cui
al comma 1, lettera a), si considera che
il gestore abbia adempiuto agli obblighi di cui al
presente decreto quando
i valori di parametro fissati nell'allegato I sono rispettati
nel punto di consegna, indicato all'art. 2, comma 1,
lettera b). Per gli edifici e le
strutture in cui
l'acqua e' fornita al pubblico, il
titolare ed il responsabile della gestione dell'edificio o
della struttura devono assicurare che i valori di parametro
fissati nell'allegato I, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel
punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto.
Fermo
restando quanto stabilito
al comma 2, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1,
lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato I, non siano
conformi a tali valori al
rubinetto, l'Azienda sanitaria
locale dispone che il
gestore adotti misure
appropriate per eliminare il
rischio che le acque non rispettino i valori di parametro
dopo la fornitura.
L'autorita' sanitaria competente ed
il gestore, ciascuno
per quanto di competenza, provvedono affinche' i consumatori interessati siano debitamente
informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui
comportamenti da adottare.".
-
Il testo dell'art. 6, del citato
n. 31/2001, come ulteriormente
modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e'
il seguente:
"Art. 6 (Controlli). -
1. I controlli interni ed esterni di
cui agli articoli 7 e 8 intesi a garantire che le acque
destinate al consumo umano soddisfino, nei punti indicati nell'art.
5, comma 1, i requisiti del presente decreto, devono
essere effettuati:
a) ai
punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee
da destinare al consumo umano;
b) agli
impianti di adduzione,
di accumulo e di potabilizzazione;
c) alle reti di distribuzione;
d) agli
impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;
e) sulle acque confezionate;
f) sulle acque utilizzate nelle imprese
alimentari;
g) sulle
acque fornite mediante
cisterna, fissa e mobile.
2.
Per le acque destinate al consumo umano fornite mediante cisterna
i controlli di
cui al comma 1 devono
essere estesi anche all'idoneita' del
mezzo di trasporto.
3. Nei casi in cui la disinfezione rientra
nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al
consumo
umano, i controlli
di cui al comma 1 verificano l'efficacia della disinfezione e
accertano che la
contaminazione da presenza di
sottoprodotti di disinfezione sia
mantenuta al livello
piu' basso possibile
senza
compromettere la disinfezione stessa.
4.
In sede di controllo debbono essere utilizzate, per le analisi
dei parametri dell'allegato 1, le specifiche
indicate dall'allegato III.
5.
I laboratori di analisi di cui
agli articoli 7 e 8 devono seguire procedure
di controllo analitico
della qualita' sottoposte periodicamente al controllo del Ministero della sanita', in
collaborazione con Istituto superiore
di sanita'. Il controllo e' svolto nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio.
5-bis. Il giudizio di idoneita' dell'acqua
destinata al consumo umano spetta
all'Azienda USL territorialmente
competente.".
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 31/2001, come
ulteriormente modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 7 (Controlli interni).
- 1. Sono controlli interni i controlli che il gestore e' tenuto ad
effettuare per la verifica
della qualita' dell'acqua,
destinata al consumo umano.
2.
I punti di
prelievo e la frequenza dei controlli interni possono essere concordati
con l'Azienda unita' sanitaria
locale.
3.
Per l'effettuazione dei
controlli il gestore si avvale di
laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita
convenzione con altri gestori di servizi idrici.
4.
I risultati dei controlli devono
essere conservati per un periodo
di almeno cinque
anni per l'eventuale consultazione da parte dell'amministrazione che effettua i
controlli esterni.
5.
I controlli di cui al presente articolo non possono essere effettuati
dai laboratori di analisi di cui all'art. 8, comma 7.
- Il
testo dell'art. 8, commi 2 e 7 del citato decreto legislativo n.
31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 8 (Controlli esterni). -
1. I controlli esterni sono quelli svolti
dall'azienda unita' sanitaria
locale territorialmente
competente, per verificare che le acque destinate al
consumo umano soddisfino
i requisiti del presente
decreto, sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati
dalle regioni in
ordine all'ispezione degli
impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche con riferimento agli impianti di distribuzione domestici, e alle
frequenze dei campionamenti, intesi
a garantire la significativa rappresentativita' della
qualita' delle acque distribuite durante l'anno, nel rispetto
di quanto stabilito dall'allegato II.
2.
Per quanto concerne i controlli
di cui all'art. 6, comma 1, lettera
a), l'azienda unita' sanitaria locale tiene conto
dei risultati del rilevamento
dello stato di qualita' dei corpi
idrici di cui all'art. 43 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152,
e successive modificazioni, e, in particolare per le acque superficiali destinate
alla produzione di acqua potabile, dei risultati della classificazione e del monitoraggio
effettuati secondo le modalita'
previste nell'allegato 2,
sezione A, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999.
3.
L'azienda unita' sanitaria
locale assicura una ricerca
supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei
microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di
parametro a norma dell'allegato I, qualora vi sia motivo di
sospettare la
presenza in quantita' o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale
pericolo per la salute
umana.
La ricerca dei parametri supplementari e' effettuata con metodiche
predisposte dall'Istituto superiore
di
sanita'.
4. Ove gli impianti di acquedotto ricadano
nell'area di competenza
territoriale di piu' aziende unita' sanitarie locali la
regione puo' individuare l'azienda alla quale attribuire
la competenza in materia di controlli.
5. Per gli acquedotti interregionali
l'organo sanitario di controllo e'
individuato d'intesa fra
le regioni interessate.
6.
L'azienda unita' sanitaria
locale comunica i punti di prelievo fissati
per il controllo, le frequenze dei campionamenti e gli eventuali
aggiornamenti alla competente regione o provincia autonoma ed al, Ministero
della sanita' secondo modalita' proposte
dal Ministro della salute e sulle quali
la Conferenza Stato-Regioni esprime intesa entro
il 31 dicembre 2001 e
trasmette gli eventuali aggiornamenti entro
trenta giorni dalle
variazioni
apportate.
7. Per
le attivita' di laboratorio le aziende unita' sanitarie locali
si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ai
sensi dell'art. 7-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, o di propri laboratori
secondo il rispettivo
ordinamento. I risultati delle analisi eseguite sono trasmessi
mensilmente a le competenti regioni o province autonome ed al Ministero della sanita', secondo le modalita' stabilite rispettivamente dalle
regioni o province autonome e dal Ministero della
sanita'.".
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo n. 31/2001, come
ulteriormente modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 9 (Assicurazione di
qualita' del trattamento, delle
attrezzature e dei materiali). - 1. Nessuna sostanza o materiale
utilizzati per i nuovi impianti
o per l'adeguamento di quelli
esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate
al consumo umano, o impurezze
associate a tali
sostanze o materiali, deve
essere presente
in acque destinate
al consumo umano in concentrazioni
superiori a quelle consentite per il fine
per cui sono impiegati e non debbono ridurre,
direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal
presente
decreto.
2.
Con decreto del Ministro della
sanita', da emanare di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dell'ambiente, sono adottate
le prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di
quanto
disposto dal comma 1.".
- Il testo dell'art. 11
del citato decreto legislativo n.
31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato e' il
seguente:”
“Art.
11 (Competenze statali). - 1. E' di competenza statale la
determinazione di principi
fondamentali concernenti:
a) le
modifiche degli allegati
I, II e III, in relazione all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche o
in esecuzione di
disposizioni adottate in materia in sede comunitaria;
b) la
fissazione di valori per
parametri aggiuntivi non riportati nell'allegato I qualora cio' sia necessario per tutelare
la salute umana in una parte od
in tutto il territorio nazionale; i valori fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui all'art. 4, comma 2,
lettera a);
c) l'adozione di metodi analitici
diversi da quelli indicati
nell'allegato III, punto 1, previa verifica, da parte dell'Istituto superiore di sanita', che i risultati ottenuti siano affidabili
almeno quanto quelli ottenuti con i
metodi specificati; di tale
riconoscimento deve esserne data completa informazione alla Commissione
europea;
d) l'adozione, previa
predisposizione da parte dell'Istituto superiore di sanita',
dei metodi analitici di riferimento
da utilizzare per
i parametri elencati nell'allegato III,
punti 2, nel rispetto dei requisiti di cui allo stesso allegato;
e) l'individuazione di
acque utilizzate in imprese alimentari
la cui qualita' non puo' avere conseguenze sulla
salubrita'
del prodotto alimentare finale;
f) l'adozione di norme tecniche per la potabilizzazione
e la disinfezione delle acque;
g) l'adozione di norme tecniche per la installazione degli impianti
di acquedotto nonche'
per lo scavo, la
perforazione, la
trivellazione, la manutenzione, la chiusura e la riapertura dei pozzi;
h) l'adozione di prescrizioni tecniche
concernenti il settore delle acque destinate al consumo umano confezionate
in bottiglie
o in contenitori,
nonche' per il confezionamento di acque per
equipaggiamenti di emergenza;
i) adozione di prescrizioni tecniche
concernenti l'impiego delle apparecchiature tendenti a migliorare le caratteristiche dell'acqua
potabile distribuita sia
in ambito domestico che nei pubblici esercizi;
l) l'adozione di prescrizioni tecniche
concernenti il trasporto di acqua destinata al consumo umano.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b),
c), d), e), f), ,h), i),
l), sono esercitate dal Ministero della
sanita', di concerto con il Ministero dell'ambiente, per quanto concerne le competenze di cui alle
lettere a) e b); sentiti i
Ministeri dell'ambiente e
dei lavori pubblici, per
quanto concerne la competenza di cui alla lettera f);
di concerto con il Ministero dei
trasporti e della navigazione per
quanto concerne la competenza di cui alla lettera l). Le funzioni di cui al
comma 1, lettera g), sono
esercitate dal Ministero
dei lavori pubblici, di concerto con
i Ministeri della sanita' e dell'ambiente, sentiti i
Ministeri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e
delle politiche agricole e forestali.
3. Gli oneri economici connessi
all'eventuale attivita' di
sostituzione esercitata, ai sensi dell'art. 5
del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, in relazione alle funzioni
e ai compiti spettanti a norma del presente decreto alle
regioni e agli
enti locali, sono posti a carico
dell'ente inadempiente.".
- Il
testo dell'art. 13, comma 14 del
citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 13
(Deroghe). - (omissis).
14.
Il presente articolo
non si applica alle acque fornite mediante
cisterna ed a
quelle confezionate in bottiglie o
contenitori, rese disponibili
per il consumo umano.".
-
Il testo dell'art. 14, commi 1 e 4 del citato decreto legislativo n.
31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato e' il seguente:
"Art. 14 (Conformita' ai parametri indicatori).
- 1. In caso di non
conformita' ai valori
di parametro o alle specifiche di cui alla parte C dell'allegato 1,
l'autorita' d'ambito, sentito il parere dell'azienda unita' sanitaria locale in
merito al possibile rischio per la salute umana derivante dalla
non conformita' ai valori di
parametro o alle specifiche predetti,
mette in atto
i necessari adempimenti di
competenza e dispone
che vengano presi provvedimenti
intesi a ripristinare la qualita' delle acque ove cio' sia necessario per
tutelare la salute umana. (omissis).
4.
Il presente articolo
non si applica alle acque confezionate
in bottiglie o contenitori, rese
disponibili per il consumo umano e a quelle fornite tramite cisterna.".
- Il
testo dell'art. 15, comma 1 del citato decreto legislativo n.
31/2001, come ulteriormente modificato dal
decreto
legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 15 (Termini per la messa in conformita). -
1. La qualita' delle acque destinate al consumo umano deve essere resa conforme ai valori di parametro
dell'allegato I entro il 25 dicembre 2003, fatto salvo quanto disposto dalle
note 2, 4, 10 e 11 dell'allegato I, parte B.".
-
Il testo dell'art.
16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come
ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il
seguente:
“Art. 16 (Casi eccezionali). - (omissis).
5.
Il presente articolo
non si applica alle acque fornite
mediante cisterna ed
a quelle confezionate in bottiglie o
contenitori rese disponibili per il consumo umano.".
- Il testo
dell'art. 17, comma 4 del citato
decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 17 (Informazioni e relazioni).
- (omissis).
4.
Il Ministero della sanita'
provvede alla redazione di una relazione
da trasmettere alla Commissione europea sulle misure adottate e sui provvedimenti da prendere ai sensi dell'art.
5, comma 3,
ed in relazione al valore parametrico dei
trialometani di cui all'allegato I, parte B, nota 10.".
- Il testo dell'art. 19, del citato
decreto legislativo n. 31/2001,
come ulteriormente modificato
dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 19
(Sanzioni). - 1.
Chiunque fornisca acqua destinata al
consumo umano, in
violazione delle disposizioni di
cui all'art. 4, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti
milioni a lire centoventi milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui
all'art. 5, comma 2, secondo
periodo, e' punita
con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire
dieci milioni a lire sessanta milioni.
3. Si applica la stessa sanzione prevista al
comma 2 a chiunque utilizza, in
imprese alimentari, mediante incorporazione o
contatto per la
fabbricazione , il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua
che, pur conforme al punto di consegna
alle disposizioni di cui all'art.
4, comma 2,
non lo sia al punto in cui essa fuoriesce dal
rubinetto, se l'acqua
utilizzata ha conseguenze per
la salubrita' del
prodotto alimentare finale.
4. L'inosservanza delle prescrizioni imposte,
ai sensi degli articoli 5,
comma 3, o
10, commi 1 e 2, con i provvedimenti adottati
dalle competenti autorita'
e' punita:
a) con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a
lire tre milioni
se i provvedimenti riguardano edifici
o strutture in
cui l'acqua non e' fornita al pubblico;
b)
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni
a lire sessanta milioni se i
provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua e' fornita al pubblico;
c) con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni se i provvedimenti riguardano la
fornitura di acqua
destinata al consumo umano.
4-bis.
La violazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4 e'
punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 5165 a euro 30987.
5. La violazione
delle disposizioni di cui all'art. 9 e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.
5-bis.
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti
reato, la violazione
delle disposizioni emanate ai
sensi dell'art. 11,
comma 1, lettere f),
g), h), i) ed l), sono punite con la sanzione amministrativa da euro
5165 a euro 30987.
- Il testo dell'art. 20 del citato decreto
legislativo n. 31/2001, come
ulteriormente modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 20
(Norme transitorie e
finali). - 1.
Le disposizioni di cui
al decreto del
Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n.
236, cessano di
avere efficacia al momento
della effettiva vigenza
delle disposizioni del
presente decreto legislativo, conformemente a
quanto previsto dall'art. 15, fatte salve le proroghe concesse dalla
Commissione europea ai sensi dell'art. 16.
2. Le norme tecniche adottate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 236 del 24 maggio 1988
restano in vigore, ove compatibili con le
disposizioni del presente decreto, fino
all'adozione di specifiche tecniche
in
materia.
3. Dall'attuazione del presente decreto non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
-
Il testo dell'allegato I, parte B, e' il seguente:
"Parte
B
Parametri
chimici
-------------------------------------------------
Parametro Valore di Unità di Note
parametro
misura
-------------------------------------------------
(Omissis)
-------------------------------------------------
Nitrato
(come
NO in base 3) 50,00 mg/1 Nota 5
-------------------------------------------------
Nitrito
(come
NO in base 2) 0,50 mg/1 Nota 5
-------------------------------------------------
(Omissis)
-------------------------------------------------
Nota
5 Deve essere soddisfatta la
condizione:
[nitrato] [nitrito]
--------- + --------- minore o = a 1 ove
50 0.5(0.1)
le parentesi quadre esprimono la
concentrazione in mg/1 per il nitrato
(NO in base 3) e per il nitrito
(NO
in base 2), e il valore di 0,10 mg/1
per i nitriti sia rispettato nelle acque
provenienti da impianti di trattamento.
-------------------------------------------------
-
Il testo dell'allegato I, parte
C, terza nota di
riferimento,
e' il seguente:
"***
valore consigliato 0,2 mg/L (se impiegato).".
-
Il testo dell'allegato I, parte
C, nota 3, e' il
seguente:
-------------------------------------------------
"(Omissis)
-------------------------------------------------
Nota
3 Per le acque non frizzanti
confezionate
in bottiglie o contenitori il valore minimo
può essere ridotto a 4,5 unità di pH.
Per le acque confezionate in bottiglie o
contenitori, naturalmente ricche di
anidride
carbonica o arricchite artificialmente, il
valore minimo può essere inferiore.".
-------------------------------------------------
-
Il testo dell'allegato I, paragrafo
"Avvertenza", e' il seguente:
"(Avvertenza)
Fermo restando quanto disposto dall'art. 8, comma
3, a giudizio dell'Autorita' sanitaria competente, potra' essere effettuata la
ricerca concernente i
seguenti parametri accessori con i rispettivi volumi di riferimento:
Parametro
Volume di riferimento
-- --
Alghe.................... 1L
Batteriofagi anti-E.coli. 100L
Nematodi a vita libera... 1L
Enterobatteri patogeni... 1L
Enterovirus.............. 100L
Funghi................... 100mL
Protozoi................. 100L
Pseudomonas aeruginosa... 250mL
Stafilococchi patogeni... 250mL
Tali parametri vanno ricercati con le metodiche
di cui all'art. 8, comma 3. Devono comunque essere
costantemente
assenti nelle
acque destinate al
consumo umano gli enterovirus, i batteriofagi antiE.coli,
gli enterobatteri patogeni e gli stafilococchi patogeni.".
-
Il testo dell'allegato II, tabella
B1, e' il seguente:
-------------------------------------------------
Volume
d'acqua
distribuito
o
prodotto
ogni Controllo di Controllo di
giorno
in una routine - verifica -
zona
di approv- Numero di Numero di
vigionamento
campioni campioni
(Note
1 e 2) all'anno all'anno
m cubi (Note 3, 4 e 5) (Note 3 e
5)
-------------------------------------------------
(Omissis)
-------------------------------------------------
(Omissis)
----------------
---------------
maggiore
di + 3 ogni 1000 3
10000
m cubi/g + ogni 10000
minore
o del volume m cubi/g del
uguale
a volume totale
100000
e frazione
di 10000
----------------
---------------
maggiore
di totale e fra- 10
100000
zione di 1000 + 1 ogni 250000
m cubi/g del
volume totale
e frazione
di 25000
-------------------------------------------------
-
Il testo dell'allegato III, paragrafo
2.1, e' il seguente:
"2.1 Per
i parametri indicati
di seguito, per caratteristiche di
prestazione specificate si intende che il metodo di analisi utilizzato deve essere in grado, al minimo, di
misurare concentrazioni uguali
al valore di parametro con
un'esattezza, una precisione di un limite di rilevabilita' specificati. Detti metodi, se
dissimili da quelli di riferimento di
cui all'art. 11, comma 1, lettera d),
devono essere trasmessi preventivamente all'Istituto superiore di sanita' che si riserva di verificarli
secondo quanto indicato nel decreto di approvazione dei metodi di riferimento. Indipendentemente dalla sensibilita' del metodo
di analisi utilizzato,
il risultato deve essere espresso indicando
lo stesso numero di decimali usato per il valore di parametro
di cui all'allegato I, parti B e C.".
-
Il testo dell'allegato III, paragrafo 2.1
----------------------------------------------------
Esattezza Precisione Limite di
in % del
in % del rivelabi-
valore di valore di lità in
Parametri
parametro parametro % del Condi- Note
(Nota
1) (Nota 2) valore zioni
di para-
metro
(Nota
3)
----------------------------------------------------
Omissis
----------------------------------------------------
Benzo(a)pirene
25 25 25
----------------------------------------------------
-
Il testo dell'allegato III, paragrafo 2.2, nota 3 e
6,
e' il seguente:
-------------------------------------------------
(Omissis)
-------------------------------------------------
Nota
3 Il limite di rivelabilità è pari a:
- tre volte la deviazione standard relativa all'interno di un lotto di un campione naturale contenente una bassa concentrazione del parametro oppure - cinque volte la deviazione standard relativa all'interno di un lotto di un bianco
-------------------------------------------------
(Omissis)
-------------------------------------------------
Nota
6 Le caratteristiche di prestazione si applicano ad ogni singolo antiparassitario e dipendono dall'antiparassitario considerato.
Attualmente il limite di rivelabilità può
non essere raggiungibile per tutti gli antiparassitari,
ma ci si deve adoperare per raggiungere
tale obiettivo.
-------------------------------------------------