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Regione Abruzzo
Legge Regionale n. 29
del 18-08-2004
Modifiche alla L.R. 17.12.1997, n° 141 recante: Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative
(B.U.R. Abruzzo N. 23 del
27 agosto 2004)
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Sostituzione dell'art. 13 della L.R. 141/1997
1. L'art. 13 della L.R. 141/1997 nel testo vigente all'entrata in vigore della
presente legge è sostituito con il seguente:
«Art. 13 Criteri generali di applicazione
1. La Regione in sede di prima formazione del P.D.M., utilizza e razionalizza,
per quanto compatibili, le indicazioni fornite dai "Piani spiaggia comunali"
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il P.D.M. di cui all'art. 6 della L.R. 12.4.1983, n. 18 definisce la
normativa di dettaglio.»
ARTICOLO 2
Abrogazione del comma 3 - art. 15 della L.R. 141/1997
1. Il comma 3 dell'art. 15 della L.R. 141/1997 nel testo vigente all'entrata in
vigore della presente legge è abrogato.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della
Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 18 Agosto 2004