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Decreto 22 dicembre 2004
Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Piemonte.
(GU n. 15 del 20-1-2005)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
Viste le motivate richieste della regione Piemonte;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 12 ottobre 2004;
Decreta:
Art. 1.
1. La regione Piemonte puo' stabilire deroghe al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro nichel entro il valore massimo ammissibile (VMA) di 50 \mug/l per il comune di Silvano D'Orba (Alessandria).
2. Il suddetto VMA puo' essere concesso fino al 3l dicembre 2005.
3. Entro il 30 aprile 2005 la regione Piemonte e' tenuta a presentare:
una relazione sullo stato di avanzamento dell'impianto pilota;
un calendario generale dei lavori;
un inquadramento generale del problema nel territorio regionale, con particolare riferimento alle eventuali fonti di inquinamento.
4. Tali VMA possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.
5. Sono escluse dai procedimenti di deroga, e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorita' regionali e provinciali la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.
6. Si richiama inoltre l'attenzione al disposto normativo circa l'obbligo dell'informazione al cittadino relativamente alle elevate concentrazioni dei suddetti elementi con specifico riferimento all'uso razionale di eventuali prodotti integratori.
Art. 2.
1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' regionale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
Art. 3.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. La regione Piemonte, oltre ad un dettagliato programma di esecuzione dei lavori, trasmettera' trimestralmente ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione tecnico-amministrativa sulla situazione relativa all'attuazione del piano di risanamento previsto.
Art. 4.
1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. I Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano congiuntamente una valutazione trimestrale, sulla base della documentazione trasmessa dalla regione, dello stato di attuazione degli interventi, anche con l'eventuale effettuazione di sopralluoghi.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2004
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli