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Decreto 9 febbraio 2004
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Determinazione del sovracanone in tema di concessioni di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005.
(GU n. 52 del 3-3-2004)
IL DIRETTORE GENERALE
della qualita' della vita
Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale la misura del sovracanone annuo, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazione per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a KW 220 e' stata rivalutata a L. 4.500 per ogni KW nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980;
Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministero dei lavori pubblici il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982 alla variazione della misura del suddetto sovracanone sulla base dei dati Istat relativi all'andamento del costo della vita;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visti i seguenti decreti ministeriali: 24 novembre 1981, n. 1488;
24 novembre 1983, n. 2561; 19 novembre 1985, n. 1691; 13 novembre 1987, n. 1554; 24 novembre 1989, n. 1734; 25 novembre 1991, n. 44;
10 novembre 1993, n. 287; 28 novembre 1995, n. 131; 28 novembre 1997, n. 241; 21 dicembre 1999, n. 13891, con i quali la misura del sovracanone annuo dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e' stato rivalutato per il biennio:
1° gennaio 1982-31 dicembre 1983, in L. 6.052;
1° gennaio 1984-31 dicembre 1985, in L. 8.031;
1° gennaio 1986-31 dicembre 1987, in L. 9.500;
1° gennaio 1988-31 dicembre 1989, in L. 10.516;
1° gennaio 1990-31 dicembre 1991, in L. 11.767;
1° gennaio 1992-31 dicembre 1993, in L. 13.261;
1° gennaio 1994-31 dicembre 1995, in L. 14.521;
1° gennaio 1996-31 dicembre 1997, in L. 15.944;
1° gennaio 1998-31 dicembre 1999, in L. 16.677;
1° gennaio 2000-31 dicembre 2001, in L. 17.261,
per ogni KW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 27, comma 10, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la base di calcolo del sovracanone prevista dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene fissata in euro 13,00 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti;
Vista la legge 27 novembre 2002, n. 289, art. 31, comma 10, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la base di calcolo del sovracanone di cui all'art. 27, comma 10, della sopracitata legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' fissata in euro 18,00;
Vista la nota in data 25 novembre 2003, n. 274, dell'Istituto centrale di statistica dalla quale risulta che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (gia' indici del costo della vita) nel periodo di ottobre 2001-ottobre 2003 e' stata di + 5,0 per cento;
Considerato, pertanto, che la misura del detto sovracanone e' da elevare per il biennio 2004-2005, da euro 18,00 a euro 18,90 per ogni KW di potenza nominale media, con un incremento - pertanto - di euro 0,90;
Decreta:
Articolo unico
La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a KW 220, e' elevata, per il biennio 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005, da Euro 18,00 a Euro 18,90 per ogni KW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.
Roma, 9 febbraio 2004
Il direttore generale: Mascazzini