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Regione Marche
Legge Regionale n. 15 del
14-07-2004
“Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa”.
(B.U.R. Marche n. 76 del 22 luglio 2004)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:
CAPO I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
(Oggetto)
1. La Regione, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 51
della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative
della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed
attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei
servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed
organizzazione amministrativa) e all’articolo 14 della l.r. 25 maggio
1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo), adotta il Piano
di gestione integrata delle aree costiere, di seguito denominato
Piano, al fine di promuovere la tutela e la razionale utilizzazione della
zona costiera e delle sue risorse.
2. Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui
all’articolo 6, comma 3, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per
la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime),
convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, costituisce parte integrante
del Piano di cui al comma 1.
ARTICOLO 2
(Principi della pianificazione)
1. Il Piano disciplina gli interventi sulla costa secondo i principi dello
sviluppo sostenibile e della pianificazione integrata della zona costiera.
2. Il Piano adotta l’unità fisiografica al fine di individuare l’ambito di
applicazione degli interventi. Per unità fisiografica si intende il tratto
di litorale dove i materiali che formano o contribuiscono a formare la
costa presentano movimenti confinati al suo interno o hanno scambi con
l’esterno in misura non influenzata da quanto accade alla restante parte
del litorale.
ARTICOLO 3
(Contenuto e finalità del Piano)
1. Il Piano costituisce lo strumento normativo, tecnico-operativo e
finanziario mediante il quale sono programmati gli interventi diretti alla
tutela e valorizzazione delle aree costiere e persegue le seguenti
finalità:
a) individua i principali usi in atto e la dimensione delle attività
economiche che insistono sulle aree costiere;
b) verifica le condizioni attuali del litorale marchigiano, in relazione
ai fenomeni di erosione e di arretramento della linea di costa;
c) definisce, previa valutazione ambientale strategica di cui alla
direttiva 2001/42/CE, un programma di interventi a medio e lungo termine
per la difesa complessiva della costa, con la valutazione dei relativi
costi;
d) definisce le modalità di monitoraggio delle dinamiche litoranee.
2. Le azioni e gli interventi disciplinati dal Piano sono finalizzati:
a) alla difesa del litorale dall’erosione marina e al ripascimento degli
arenili;
b) all’armonizzazione dell’utilizzazione pubblica del demanio marittimo
con lo sviluppo turistico e ricreativo della zona costiera, tenendo conto
anche di quanto stabilito dagli strumenti di pianificazione vigenti;
c) alla salvaguardia degli insediamenti civili, produttivi e delle
infrastrutture purché gli strumenti di pianificazione vigenti non
contengano precise scelte di delocalizzazione per il ripristino
dell’originario stato naturale dei luoghi;
d) alla riqualificazione ambientale dei tratti di costa emersa e sommersa.
3. Nella predisposizione del Piano la Regione assicura il coordinamento
con le Regioni limitrofe.
4. Il Piano elabora, secondo il metodo della concertazione, un sistema
tecnico di supporto alle decisioni per stabilire le priorità di
intervento.
ARTICOLO 4
(Procedura di formazione)
1. Il Piano di gestione integrata delle aree costiere è un piano regionale
di settore ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46.
2. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale delle autonomie e
il Comitato economico sociale, adotta la proposta di Piano e la trasmette
al Consiglio regionale che la approva con propria deliberazione entro
novanta giorni.
3. Copia del Piano è pubblicata in apposito supplemento speciale del
Bollettino ufficiale della Regione e trasmessa ai comuni costieri.
4. Gli aggiornamenti al Piano sono approvati con le procedure di cui al
presente articolo. Le disposizioni relative al Piano di utilizzazione
delle aree del demanio marittimo di cui all’articolo 1, comma 2, sono
adottate e modificate sentiti i soggetti indicati dall’articolo 6, comma
3, della legge 494/1993.
ARTICOLO 5
(Monitoraggio)
1. La Regione assicura le azioni di monitoraggio, con particolare
riferimento alle modifiche indotte dagli interventi realizzati di difesa
del litorale dall’erosione marina e di ripascimento del litorale.
CAPO II
Competenze
ARTICOLO 6
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative:
a) aggiornamento del Piano e del Sistema informativo territoriale (SIT);
b) definizione di direttive e modalità operative da osservarsi nella
realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli
arenili;
c) progettazione e realizzazione delle opere di difesa della costa;
d) approvazione dei progetti riguardanti le opere di difesa della costa;
e) autorizzazione degli interventi di ripascimento della fascia costiera,
nonché di immersione di materiali derivanti da attività di escavo di
fondali marini, di fondali salmastri o di terreni litoranei emersi
all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di
strutture di contenimento poste in ambito costiero ai sensi dell’articolo
21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia
ambientale);
f) autorizzazione dell’attività di posa e condotta di cavi e condotte in
ambito regionale ai sensi del d.m. 24 gennaio 1996;
g) formulazione dei pareri sulle autorizzazioni di posa e condotta di cavi
e condotte di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio ai sensi del d.m. 24 gennaio 1996;
h) funzioni e attività che, per loro natura o rilevanza, richiedono
l’esercizio unitario e a livello regionale.
ARTICOLO 7
(Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a) progettazione e realizzazione delle opere di difesa della costa,
qualora ne siano incaricati dal servizio regionale competente e secondo i
criteri da questo stabiliti, avvalendosi, se necessario, delle forme
associative previste dagli articoli 30 e seguenti del d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
b) manutenzione delle opere di difesa della costa, con il concorso
finanziario della Regione;
c) trasmissione periodica alla Regione dei dati informativi utili ad
implementare il SIT.
ARTICOLO 8
(Finanziamento del Piano)
1. Il Piano contiene una programmazione pluriennale degli interventi, con
indicazione dei costi e delle relative coperture finanziarie.
2. Alla copertura finanziaria dei costi provvedono lo Stato e la Regione;
i Comuni ed i soggetti portatori di interessi privati concorrono alla
copertura finanziaria dei costi secondo le proprie capacità finanziarie.
3. Per l’anno 2004, le spese conseguenti all’attuazione della presente
legge sono iscritte in appositi capitoli di bilancio; la Giunta regionale
è autorizzata, se necessario, ad istituire detti capitoli o modificare
quelli esistenti nell’ambito dell’UPB 4.22.03, per le spese correnti, e
dell’UPB 4.22.04, per le spese di investimento, senza aumento degli
stanziamenti delle UPB stesse.
4. Per gli anni successivi, l’entità della spesa sarà stabilita con le
rispettive leggi finanziarie, ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 11
dicembre 2001, n. 31, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge regione Marche.
Data ad Ancona, addì 14 luglio 2004.