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Deliberazione 27 maggio 2005
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, legge n. 350/2003, articolo 4, commi 35-36. (Deliberazione n. 74/05).
(GU n. 14 del 18-1-2006)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 4 della legge n. 350/2003, ed in particolare:
il comma 31, che autorizza limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di
euro a decorrere dal 2005 ed a 50 milioni di euro dal 2006, per assicurare la
prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 141, commi 1 e 3,
della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
il comma 32, ai sensi del quale le economie d'asta conseguite sono utilizzate
per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalita'
previste dai commi 31 e 34;
il comma 34, in base al quale il Ministro delle politiche agricole e forestali,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, definisce il programma degli interventi
e le relative risorse finanziarie, in relazione agli stanziamenti di cui al
comma 31;
il comma 35, il quale ha previsto, al fine di garantire il necessario
coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in
coerenza con gli Accordi di programma quadro esistenti, la redazione del
Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, che comprende:
a) le opere relative al settore idrico gia' inserite nel programma delle
infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni, approvato con delibera di questo Comitato n. 121 del
21 dicembre 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 68/2002), tenendo conto delle procedure
previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
c) gli interventi di cui al precedente comma 31;
d) gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui all'art. 17 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' gli interventi concernenti trasferimenti
transfrontalieri delle risorse idriche;
il comma 36, ai sensi del quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle
politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale degli
interventi nel settore idrico, che indica le risorse finanziarie assegnate ai
singoli interventi e ne definisce la gerarchia delle priorita';
il comma 177, come modificato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio
2004, n. 168, convertito nella legge 31 luglio 2004, n. 191, e dall'art. 16
della legge 21 marzo 2005, n. 39, il quale reca precisazioni in merito ai limiti
d'impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche
disposizioni legislative;
Viste le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003) e 29
settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le quali questo
Comitato, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha,
rispettivamente, definito il sistema per l'attribuzione del CUP ed ha stabilito
che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili
relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle
banche dati interessate ai suddetti progetti;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato n. 13 del 5 aprile 2004 (Gazzetta
Ufficiale n. 66/2004), nella quale sono state affrontate le tematiche dei limiti
di impegno ed e' stato, tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno
contabile non e' necessariamente correlata con la concessione di un eventuale
mutuo o l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;
Vista la nota GAB 2004/7367/B01 del 29 luglio 2004, con la quale il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche agricole e forestali
ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha trasmesso a questo
Comitato il Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, di cui
all'art. 4, commi 35 e 36, della legge n. 350/2003, di seguito denominato
Programma, con i seguenti allegati tecnici:
allegato n. 1: opere relative al settore idrico gia' inserite nel programma
delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni, approvato con delibera di questo Comitato n. 121 del
21 dicembre 2001 (legge n. 350/2003, art. 4, comma 35, lettera a);
allegato n. 2: interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio (legge n. 350/2003, art. 4, comma 35, lettera b);
allegato n. 3: interventi di cui al comma 31 dell'art. 4 della legge n. 350/2003
indicati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base dello
stato di avanzamento della progettazione e di criteri di priorita' predefiniti,
rispetto all'intero quadro dei fabbisogni del comparto irriguo, contenuto nel
successivo allegato n. 4 (legge n. 350/2003, art. 4, comma 35, lettera c);
allegato n. 4: intero quadro dei fabbisogni del comparto irriguo, predisposto
dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano che, nella seduta del 23 settembre 2004,
ha espresso parere favorevole sulla proposta di Programma, a condizione che gli
allegati tecnici vengano rettificati ed integrati con gli interventi individuati
dalle regioni e dalle province autonome e che l'attuazione del Programma
avvenga, relativamente al riparto delle risorse finanziarie e all'individuazione
delle priorita', secondo criteri preventivamente concertati con le regioni e le
province autonome;
Vista la nota GAB/2004/10114/A01 del 2 novembre 2004, con cui il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ha trasmesso a questo Comitato il
Programma, con gli allegati tecnici 2 e 3 aggiornati;
Vista la nota GAB/2005/3829/B01 del 22 aprile 2005 del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, che individua un primo elenco di interventi
prioritari, selezionati di concerto con le amministrazioni regionali
interessate, tra quelli ricompresi nell'allegato tecnico n. 2 al Programma,
aggiornato in base alle proposte formulate dalle regioni e dalle province
autonome e trasmesso con la nota di cui al precedente punto;
Vista la nota n. 57062 del 24 maggio 2005 del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del tesoro, che segnala come nell'elenco degli interventi
prioritari non risultano chiarite le modalita' e le procedura di finanziamento
dei progetti, precisando altresi' che qualora i soggetti attuatori, in base al
parere istituzionale dell'ISTAT, siano collocati al di fuori della pubblica
amministrazione devono essere stabiliti i criteri e le modalita' di erogazione
dei contributi, al fine di assicurare la migliore efficienza della spesa;
Vista la nota n. 68395 del 25 maggio 2005 del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la quale si
rappresenta che gli interventi che sono attualmente privi, in tutto o in parte,
di copertura finanziaria vanno intesi in termini programmatici;
Vista la nota 070/VMN/2005 del 26 maggio 2005, con la quale il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ha precisato i riferimenti relativi
alle fonti di finanziamento per alcuni degli interventi prioritari di cui alla
sopracitata nota del 22 aprile 2005;
Considerato che gli interventi attualmente privi, in tutto o in parte, di
copertura finanziaria vanno intesi in termini programmatici;
Considerato che i limiti d'impegno quindicennali autorizzati dal comma 31
dell'art. 4 della legge n. 350/2003 sviluppano, come risulta dal Programma e
dall'allegato tecnico n. 3, un volume d'investimento pari a 1.122.402.045,50
euro;
Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione del Programma nazionale
degli interventi nel settore idrico;
Acquisito in seduta il concerto dei Ministri interessati, previsto dai sopra
citati commi 34 e 36, sul Programma e sugli allegati tecnici;
Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Delibera:
1. Approvazione Programma nazionale degli interventi nel settore idrico.
1.1. E' approvato, ai sensi dell'art. 4, commi 35 e 36, della legge n. 350/2003,
il Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, che costituisce
parte integrante della presente delibera, con i seguenti allegati tecnici, del
pari parte integrante della presente delibera:
allegato n. 1: opere relative al settore idrico gia' inserite nel programma
delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni, approvato con delibera di questo Comitato n. 121/2001(
Gazzetta Ufficiale n. 68/2002);
allegato n. 2: interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio ai sensi della legge n. 350/2003, art. 4, comma 35, lettera b);
allegato n. 3: interventi di cui alla legge n. 350/2003, art. 4, comma 31,
predisposti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base dello
stato di avanzamento della progettazione e di criteri di priorita' predefiniti,
rispetto all'intero quadro dei fabbisogni del comparto irriguo, contenuto nel
successivo allegato n. 4;
allegato n. 4: intero quadro dei fabbisogni del comparto irriguo, predisposto
dal Ministero delle politiche agricole e forestali; elenco degli interventi
prioritari individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
tra quelli ricompresi nell'allegato n. 2.
1.2. Il Programma sara' attuato nei limiti delle disponibilita' finanziarie
previste a legislazione vigente. Gli interventi riportati nel Programma e
attualmente privi, in tutto o in parte, di copertura finanziaria sono approvati
esclusivamente in via programmatica.
1.3. Con successive deliberazioni questo Comitato provvedera' ad approvare le
integrazioni e le modificazioni del Programma, in particolare per gli aspetti
finanziari, secondo il procedimento previsto dal comma 36 dell'art. 4 della
legge n. 350/2003.
2. Finanziamento degli interventi.
2.1. Gli interventi ricompresi nell'allegato tecnico n. 3 ed approvati con la
presente delibera si avvalgono dei finanziamenti a valere sui limiti d'impegno
autorizzati dal comma 31 dell'art. 4 della legge n. 350/2003. A favore di tali
singoli interventi l'importo complessivo, in termini di volume d'investimento,
ammonta a 1.122.402.045,50 euro.
2.2. A tali interventi si applichera' l'art. 4, comma 177, della legge n.
350/2003, e successive modifiche ed integrazioni. Il Ministero delle politiche
agricole e forestali ed il Ministero dell'economia e delle finanze
verificheranno, in base al parere dell'ISTAT, se il soggetto attuatore sia da
ricomprendere, secondo i criteri di contabilita' nazionale SEC 95, al di fuori
della pubblica amministrazione; in tal caso dovranno essere stabiliti i criteri
e le modalita' di erogazione dei contributi, al fine di assicurare la migliore
efficienza della spesa.
2.3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, relativamente a tali
interventi, comunichera' ad ogni soggetto attuatore la quota parte dei limiti
d'impegno, autorizzati dal suddetto comma 31, spettante a ciascuno quale
contributo statale. Qualora il netto ricavo risulti maggiore dell'importo
riportato nell'allegato 3 la relativa differenza sara' versata all'entrata del
bilancio dello Stato.
3. Clausole finali.
3.1. Per gli interventi di cui ai commi 31 e 34 dell'art. 4 della legge n.
350/2003, le economie d'asta conseguite sono utilizzate per la prosecuzione di
ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalita' previste dai medesimi
commi. Qualora tali economie siano destinate ad un diverso soggetto attuatore,
andranno versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere poi
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla
relativa unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole e forestali. Le economie destinate allo stesso soggetto
attuatore resteranno nella sua disponibilita'.
3.2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero
delle politiche agricole e forestali ed il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sono responsabili dell'istruttoria dei singoli interventi, di
rispettiva competenza, ricompresi nel Programma e relazionano annualmente a
questo Comitato sullo stato di avanzamento del Programma entro il 30 giugno di
ogni anno.
3.3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella
Gazzetta Ufficiale i soggetti competenti dovranno indicare il CUP degli
interventi, anche ai fini del coordinamento nella realizzazione delle opere.
Roma, 27 maggio 2005
Il Presidente delegato
Siniscalco
Il segretario del CIPE
Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2005 Ufficio di controllo
Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 165