Copyright © Ambiente Diritto.it
Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 1 giugno 2005, n. 3437
Interventi urgenti di protezione
civile per la messa in sicurezza delle grandi dighe delle regioni Liguria,
Marche e Lazio.
(GU n. 137 del 15-6-2005)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2004, n. 139 recante «Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali»;
Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto-legge che dispone che alla
definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle grandi dighe si
provvede, laddove sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di
emergenza, mediante l'adozione di ordinanze di protezione civile ex art. 5,
comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004
recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in
sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina
(Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio grande (Umbria); Molinaccio
(Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e
Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005;
Vista la nota del Registro italiano dighe del 18 agosto 2004 nella quale si
individuano le dighe per le quali sono ricorrenti i requisiti previsti dal
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2004, n. 139, per la relativa messa in sicurezza;
Ritenuto, pertanto, che per le dighe di Molinaccio (comune di Cessapalombo),
Sterpeto (comune di Civitavecchia), Figoi e Calano (comune di Genova) sussistono
i requisiti di legge per provvedere all'emanazione di ordinanze di protezione
civile al fine di procedere alla messa in sicurezza dei predetti invasi;
Vista la nota del Registro italiano dighe n. 388 del 20 gennaio 2005;
Vista la nota del Registro italiano dighe n. 3546 del 19 aprile 2005;
Vista la nota del registro italiano dighe n. 3703 del 26 aprile 2005;
Vista la nota del Registro italiano dighe n. 4256 del 5 maggio 2005, inerente
alla possibilita' di stipulare apposite polizze assicurative;
Acquisita l'intesa delle regioni Liguria, Marche e Lazio;
Ravvisata, quindi, la necessita' di disporre l'attuazione di interventi urgenti
finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;
Su proposta del Registro italiano dighe;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Direttore del Settore infrastrutture del Servizio integrato
infrastrutture e trasporti per le regioni Emilia Romagna - Marche e' nominato
Commissario delegato per la messa in sicurezza della diga di Molinaccio (comune
di Cessapalombo - Macerata) e provvede, al fine di fronteggiare lo stato di
emergenza in atto e per eliminare le connesse situazioni di rischio, a porre in
essere la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, degli interventi
di messa in sicurezza della predetta diga, anche tramite la eventuale
dismissione definitiva mediante demolizione, anche parziale, dell'opera di
sbarramento, purche' risulti comunque garantita la sicurezza del sito. Per le
medesime finalita' il Commissario delegato dispone per l'appalto e per
l'esecuzione degli interventi di cui sopra, nonche' per la direzione dei lavori
e per la loro collaudazione.
2. Per consentire l'utilizzo della risorsa idrica il Commissario delegato
valutera', nell'ambito della progettazione preliminare, la possibilita' di
effettuare interventi di recupero delle dighe di cui al comma 1.
3. Il Commissario delegato, qualora non abbia disposto per la dismissione delle
dighe, consegna le opere al soggetto richiedente la concessione; ovvero qualora
si proceda alla dismissione definitiva delle opere, alla consegna di quelle
residuali all'autorita' competente per l'asta fluviale.
4. Le determinazioni commissariali necessarie per la realizzazione degli
interventi e delle opere di cui alla presente ordinanza sono adottate previa
acquisizione del parere tecnico di cui all'art. 2, comma 2 del decreto-legge
convertito n. 79/2004 secondo le modalita' previste dal decreto-legge 8 agosto
1994, n. 507 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
5. Per la realizzazione degli indifferibili ed urgenti interventi di messa in
sicurezza della diga di cui al comma 1 del presente articolo, il Commissario
delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti, una volta emesso il decreto di occupazione
d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola
presenza di due testimoni.
Art. 2.
1. Il Commissario delegato predispone, entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, un cronoprogramma delle attivita' da porre in essere, articolato in
relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzato su base mensile. Tale
cronoprogramma sara' trasmesso al Comitato di alta sorveglianza istituito
dall'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, al Registro italiano dighe ed
al dipartimento della Protezione civile.
2. Entro dieci giorni dalla scadenza di ciascuna attivita' prevista nel
cronoprogramma, il Commissario delegato comunica al Comitato di alta
sorveglianza ed al Registro italiano dighe lo stato di avanzamento del
programma, evidenziando e giustificando gli eventuali scostamenti, nonche'
indicando le misure che saranno adottate dal Commissario medesimo per ricondurre
la realizzazione degli interventi nei tempi stabiliti dal cronoprogramma di cui
al comma 1.
Art. 3.
1. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il
Commissario delegato si avvale delle strutture del Servizio integrato
infrastrutture e trasporti Emilia Romagna - Marche - Settore infrastrutture. Il
Commissario delegato puo', qualora ritenuto necessario per la celere
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, affidare la progettazione
degli interventi all'esterno anche avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di
cui al successivo art. 4.
2. Per gli interventi di messa in sicurezza il Commissario delegato nomina un
responsabile del procedimento da individuarsi nell'ambito del Servizio integrato
infrastrutture e trasporti di cui al precedente comma 1 al quale, nell'ambito
della vigenza temporale dello stato di emergenza, e' riconosciuto un compenso
forfettario annuo lordo pari al trenta per cento dell'indennita' di posizione in
godimento. Il Commissario delegato, nell'ambito delle iniziative intraprese per
la messa in sicurezza delle dighe di cui alla presente ordinanza, e' autorizzato
ad avvalersi di un numero massimo di tre unita' di personale prescelte
nell'ambito del Servizio integrato infrastrutture e trasporti Emilia Romagna -
Marche, a cui potranno essere corrisposti compensi per lavoro straordinario
effettivamente reso fino ad un massimo di 70 ore mensili oltre i limiti previsti
dalla vigente normativa. Al personale della struttura commissariale sono,
inoltre, corrisposti i rimborsi per le spese di missione nonche' il rimborso
degli oneri per l'utilizzo del mezzo proprio previa espressa autorizzazione
commissariale. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il Commissario
delegato puo', altresi', stipulare fino ad un massimo di 2 contratti di
consulenza, per un importo massimo fino a complessivi 20.000 cadauno, con
esperti aventi comprovata esperienza e professionalita' nelle materie attinenti
agli interventi di cui alla presente ordinanza.
3. Il presidente del Registro italiano dighe con proprio provvedimento
individua, nell'ambito dell'Ufficio periferico territorialmente competente, il
personale preposto alle attivita' di istruttoria per l'approvazione tecnica dei
progetti e del monitoraggio degli interventi in fase di esecuzione di cui alla
presente ordinanza fino ad un massimo di tre unita'. Al predetto personale,
qualora titolare di qualifica dirigenziale, sara' corrisposto un compenso
forfetario annuo pari al 30% dell'indennita' di posizione in godimento, altresi'
il personale non dirigenziale potra' essere autorizzato a svolgere prestazioni
di lavoro straordinario fino ad un massimo di 70 ore mensili-procapite,
effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.
Al personale dirigenziale e non dirigenziale inviato in missione ed
espressamente autorizzato ad utilizzare il mezzo proprio saranno corrisposti i
relativi rimborsi di legge.
4. Con le medesime modalita' il presidente del Registro italiano dighe individua
fino ad un massimo di tre unita' di personale dirigenziale e fino ad un massimo
di due unita' di personale non dirigenziale da impiegarsi nello svolgimento
delle attivita' tecniche ed amministrative degli uffici della sede centrale del
medesimo Registro italiano dighe connesse con l'approvazione dei progetti degli
interventi di cui alla presente ordinanza ai quali sara' corrisposto il
trattamento economico previsto dal precedente comma 3.
5. In ragione dei compiti affidati ai Commissari delegati di cui alla presente
ordinanza, nominati per la messa in sicurezza delle grandi dighe ai sensi
decreto, legge 29 marzo 2004, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 2004, n. 139, e' corrisposta ai medesimi Commissari delegati -
Direttori del Settore infrastrutture del Servizio integrato infrastrutture e
trasporti una indennita' onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di
missione, di entita' pari al venti per cento del trattamento economico in
godimento. Ai Commissari delegati non dipendenti pubblici e' corrisposto il
medesimo trattamento economico attribuito sulla base della presente ordinanza ai
Commissari delegati.
Art. 4.
1. Per il compimento nei termini di somma urgenza, delle iniziative previste
dalla presente ordinanza il Commissario delegato, e' autorizzato, ove ritenuto
indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti
disposizioni normative:
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f), art. 378;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni,
articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche, articoli 38, 39,
40, 41, 42, 105, 117 e 119;
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni,
articoli 218, 244 e 345;
decreto-legge 27 giugno 1985 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, articoli 1-ter e 1-quinquies;
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 convertito, con modificazioni, dalla legge
21 ottobre 1994, n. 584, art. 1;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno
2004, concernente i criteri per la redazione del progetto di gestione degli
invasi ai sensi dell'art. 40, comma 2 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di
qualita' fissati dal medesimo decreto legislativo;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli
2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, 37-ter, 37-quater nonche' le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti
strettamente collegate, e comunque nel rispetto della direttiva comunitaria n.
93/37 e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre
2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita'
contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di
forniture di rilievo comunitario;
leggi regionali strettamente connesse con l'attuazione degli interventi previsti
nella presente ordinanza.
Art. 5.
1. Il direttore del Settore infrastrutture del Servizio infrastrutture e
trasporti per le regioni Lazio Abruzzo Sardegna e' nominato Commissario delegato
e provvede, al fine di fronteggiare lo stato di emergenza in atto di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 e per
eliminare le connesse situazioni di rischio, a porre in essere le azioni di cui
ai precedenti articoli 1, 2, 3, commi 1 e 2, e art. 4, esercitando i relativi
poteri, anche derogatori, per la messa in sicurezza della diga di Sterpeto
(comune di Civitavecchia - Roma).
2. Il presidente del Registro italiano dighe, in relazione alle attivita' da
porre in essere per la messa in sicurezza della diga di cui al comma 1, utilizza
le strutture dell'Ufficio periferico territorialmente competente e della sede
centrale del Registro italiano dighe ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4.
Art. 6.
1. Il direttore del Settore infrastrutture del Servizio integrato
infrastrutture e trasporti per le regioni Liguria, Lombardia e' nominato
Commissario delegato e provvede, al fine di fronteggiare lo stato di emergenza
in atto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
novembre 2004 e per eliminare le connesse situazioni di rischio, a porre in
essere le azioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, commi 1 e 2, e art. 4,
esercitando i relativi poteri, anche derogatori, per la messa in sicurezza delle
dighe di Figoi e Galano (comune di Genova).
2. Il Presidente del Registro italiano dighe, in relazione alle attivita' da
porre in essere per la messa in sicurezza delle dighe di cui al comma 1,
utilizza le strutture dell'Ufficio periferico territorialmente competente e
della sede centrale del Registro italiano dighe ai sensi dell'art. 3, commi 3 e
4.
Art. 7.
1. Per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente ordinanza i
Commissari delegati potranno utilizzare le risorse che si renderanno disponibili
a seguito del riparto delle somme stanziate dal decreto-legge 29 marzo 2004, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139. A tal
fine e' autorizzata, per ciascun Commissario delegato, l'apertura di una
contabilita' speciale di tesoreria sulla quale confluiranno le relative risorse
finanziarie.
Art. 8.
1. In ragione della peculiarita' delle attribuzioni affidate ai Commissari
delegati nominati per la messa in sicurezza delle grandi dighe di cui al
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 2004, n. 139, i medesimi Commissari, nell'ambito delle risorse agli
stessi attribuite, possono estendere, in relazione alle funzioni dagli stessi
Commissari esercitate, le polizze assicurative per la responsabilita' civile
stipulate per il personale dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Art. 9.
1. Il dipartimento della Protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto
contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 1° giugno 2005
Il Presidente: Berlusconi