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Regione Basilicata
Legge Regionale n. 16 del 25-02-2005
“Modifica e integrazione alla Legge Regionale n. 33 del 6 settembre 2001 — Norme in materia di bonifica integrale”.
(B.U.R. Basilicata n. 17 del 2.3.2005)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
1. Il comma 3 dell’articolo 9 della Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 33
è sostituito dal seguente:
“3. Tale piano ed il relativo perimetro di contribuenza sono pubblicati secondo
le procedure previste nello statuto del Consorzio ed in mancanza di esse secondo
apposite direttive predisposte dalla Giunta Regionale. Il Piano ed il relativo
perimetro di contribuenza sono approvati dalla Giunta Regionale sentito il
parere degli Enti interessati”.
ARTICOLO 2
1. Al comma 1 dell’articolo 21 della L.R. n. 33/2001 è aggiunto il seguente
periodo:
“In pendenza del controllo previsto dal successivo articolo 26 il Consorzio è
autorizzato a gestire gli stanziamenti di spesa del bilancio nei limiti di un
dodicesimo delle somme attribuite a ciascun capitolo, ovvero nei limiti della
maggiore spesa necessaria se trattasi di spese obbligatorie tassativamente
regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in
dodicesimi”
2. Il comma 4 dell’articolo 21 della L.R. n. 33/2001 è sostituito dal seguente:
“4. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro i termini di
cui al comma 1, il Consorzio può chiedere la autorizzazione all’esercizio
provvisorio, per non oltre quattro mesi sulla base dell’ultimo bilancio
approvato, nei limiti di un dodicesimo per ciascun mese di esercizio provvisorio
e limitatamente all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, al pagamento
delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni,
imposte e tasse, di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi, nonché alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi al Consorzio.”
ARTICOLO 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Basilicata.
Potenza, 25 febbraio 2005
BUBBICO