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Decreto 30 maggio 2005
Ministero della Giustizia. Disposizioni di chiusura della contabilita' dei processi davanti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche.
(GU n. 124 del 30-5-2005)
Il Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
Visto l'art. 293, comma 1, del testo
unico 30 maggio 2002, n. 115, recante disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, che ha reso applicabili al Tribunale superiore
delle acque pubbliche le disposizioni del testo unico medesimo;
Visto lo stesso art. 293, comma 2, del citato testo unico, che stabilisce che
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per la chiusura
della contabilita' relativa ai depositi in numerario e in valori bollati, tenuta
dal Tribunale superiore delle acque pubbliche;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e il regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, che approva il relativo regolamento di esecuzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma
dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'art. 62, il quale dispone
che all'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le
entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre
Agenzie;
Considerata la necessita' di procedere alla chiusura della predetta contabilita',
previa verifica della consistenza dei valori bollati ed in numerario;
Decreta:
Art. 1.
1. Entro la data del 30 maggio 2005 i registri della contabilita' dei
depositi in numerario e in valori bollati, giacenti presso il Tribunale
superiore delle acque pubbliche, sono chiusi e le risultanze certificate dal
funzionario incaricato del servizio e dal dirigente della Cancelleria del
Tribunale superiore delle acque pubbliche in un verbale delle operazioni di
chiusura, nel quale sono determinate le giacenze sia in numerario che in valori
bollati; per questi ultimi e' indicato l'importo originario e, se in lire, il
controvalore in euro.
2. Copia del verbale e' inoltrata all'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero della giustizia.
Art. 2.
1. Entro il termine del 31 maggio 2005, le somme in contanti ed i valori
bollati, giacenti presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche, per
depositi costituiti ai sensi dell'art. 38 disp. att. del codice di procedura
civile e relativi a provvedimenti non assoggettati al contributo unificato sono
versati all'erario secondo le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, detratto
l'importo dell'uno per cento calcolato sull'ammontare delle suindicate somme e
valori, da corrispondere alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
avvocati e procuratori.
Art. 3.
1. Le somme in contanti sono versate, a cura del dirigente della Cancelleria
del Tribunale superiore delle acque pubbliche alla Sezione di tesoreria
provinciale dello Stato di Roma, anche mediante accreditamento sul conto
corrente postale intestato alla medesima Sezione di tesoreria, con la seguente
causale: «Somme versate in applicazione art. 293, comma 2, del testo unico 30
maggio 2002, n. 115, da imputare al capo XI - cap. 3530 dello stato di
previsione dell'entrata».
Art. 4.
1. I valori bollati sono consegnati al Deposito generale valori bollati
dell'Agenzia delle entrate, il quale ne rilascia ricevuta.
2. La ricevuta di cui al comma 1 non solleva il funzionario incaricato del
servizio di contabilita' da responsabilita' conseguenti l'eventuale accertamento
della contraffazione o della irregalarita' di alcuni valori.
Art. 5.
1. A dimostrazione dell'avvenuto versamento delle somme e dei valori bollati
di cui all'art. 4, il dirigente della Cancelleria del Tribunale superiore delle
acque pubbliche, trasmette all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
della giustizia un prospetto, conforme all'allegato A al presente decreto,
debitamente sottoscritto, al quale sono allegate copia del verbale di cui
all'art. 1, nonche' le quietanze e le ricevute dei versamenti eseguiti.
Art. 6.
1. Per i processi pendenti non in regime di contributo unificato, le parti
possono avvalersi a norma dell'art. 265 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, delle disposizioni della parte II, titolo I,
dello stesso decreto, effettuando apposita dichiarazione sul valore del processo
e versando l'importo del contributo in ragione del 50% ovvero delle disposizioni
in tema di imposta di bollo per i ricorsi civili proposti dinanzi alla Corte di
cassazione.
Art. 7.
1. Eventuali richieste di restituzione delle somme o dei valori costituiti
in deposito e di rimborsi delle spese di notifica, avanzate successivamente alla
data di chiusura deiregistri contabili ed alla certificazione delle giacenze,
saranno soddisfatte con le normali procedure di rimborso.
Art. 8.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 30 maggio 2005
Il Ministro della giustizia Castelli
Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco
Allegato A
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Tribunale superiore delle acque pubbliche
Prospetto dei versamenti eseguiti a norma dell'art. 293 del testo unico 30
maggio 2002, n. 115, nonche' ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto
ministeriale ........................................
Ammontare residuale dei depositi
effettuati ai sensi dell'art. 38 dd.a.c.p.c., relativi alle cause non
assoggettate al contributo unificato:
a) somme in contanti Euro ..........
b) valori bollati (lire ....) controvalore in Euro ..........
c) valori bollati in euro Euro ..........
d) importo complessivo Euro ..........
Si dichiara che il suindicato importo corrisponde all'ammontare residuale dei
depositi costituiti dalle parti, nonche' alle risultanze della contabilita' dei
depositi. A fronte dello stesso importo, sono stati eseguiti i seguenti
versamenti:
1) alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori (1%
dell'importo complessivo di cui alla lettera d), come da allegata ricevuta di
versamento Euro ..........
2) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma (differenza tra le
somme in contanti di cui alla lettera a) e l'importo versato alla Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza avvocati e procuratori), come da allegato
attestato di versamento in c/c postale (ovvero, come da allegata quietanza di
tesoreria) Euro...........
3) al Deposito generale dei valori bollati, come da ricevuta allegata, di valori
bollati per
l'importo in lire ............ e un
controvalore di Euro ..........
Totale dei versamenti . . . Euro ..........
Roma, li' .................
Il dirigente dell'ufficio di cancelleria........................................