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Regione Emilia-Romagna
Legge Regionale n. 8 del
17 febbraio 2005
Modifica alla Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio
delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare
territoriale)
(B.U.R. Emilia Romagna n. 32 del 18 febbraio 2005)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
Modifica alla legge regionale n. 9 del 2002
1. Il comma 4 bis dell'articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9
(Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio
marittimo e di zone di mare territoriale) è sostituito dal seguente:
"4 bis. Qualora entro il 30 giugno 2005 i Comuni non abbiano provveduto
all'adeguamento dei Piani dell'arenile così come previsto dal comma 3,
l'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) diviene
efficace nei limiti delle disposizioni di cui al presente articolo, comma 5,
lettere a), b), c), d) numero 2) ed e).
Tali funzioni continuano comunque ad essere esercitate dalla Regione sino al
completamento delle procedure di trasferimento dei registri delle concessioni
esistenti, rinnovate e delle domande di concessione in istruttoria, eseguite con
le modalità previste dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia.".
ARTICOLO 2
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente in conformità all'articolo 31, comma 2
dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 17 febbraio
VASCO ERRANI