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Regione Puglia. Legge Regionale n. 8 del 11-08-2005.
"Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica".
(B.U.R. Puglia n. 102 del 12-08-2005)
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Sospensione elezioni Consorzi di bonifica)
1. I termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati, di cui all'articolo
28 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di
determinazione dei comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica
integrale), sono sospesi fino alla data di entrata in vigore della nuova legge
regionale di riordino delle norme in materia di Consorzi di bonifica e,
comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2005.
2. Per effetto del disposto di cui al comma 1, sono prorogati i Consigli dei
delegati dei Consorzi di bonifica Arneo e Ugento Li Foggi ove ancora in carica
ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2005.
ARTICOLO 2
(Riformulazione Piani di classifica)
1. La Giunta regionale, per effetto delle sentenze pronunciate dall'Autorità
giudiziaria amministrativa, è autorizzata alla nomina di un Commissario ad acta,
che potrà avvalersi del supporto tecnico dell'Università, per la
riformulazione dei piani di classifica dei Consorzi di bonifica approvati dal
Consiglio regionale.
2. Il Commissario ad acta, entro novanta giorni dalla data del suo insediamento,
di concerto con i Comuni interessati, predispone le proposte dei piani di
classifica e le invia all'Assessore alle risorse agroalimentari per il
successivo iter previsto dalla l.r. 54/1980.
3. Fino alla data di esecutività dei piani di classifica riformulati, i Consorzi
sospendono le procedure relative alla richiesta all'utenza degli oneri di
contribuenza di cui al codice tributi 630.
ARTICOLO 3
(Anticipazioni finanziarie ai Consorzi di bonifica)
1. Per sopperire alle mancate entrate determinate dall'attivazione delle
procedure di cui all'articolo 2, comma 3, la Regione eroga, ai Consorzi di
bonifica interessati, anticipazioni di risorse finanziarie per far fronte alle
spese di funzionamento.
2. La Regione eroga altresì le somme per il pagamento degli emolumenti ai
dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato nonché le somme per il
pagamento della quota parte del contributo associativo dovuto da ciascun
Consorzio all'Unione regionale delle bonifiche.
3. Per gli adempimenti di cui al comma 2 la Giunta regionale è autorizzata a
nominare un Commissario ad acta con poteri di riscossione delle somme e di
pagamento delle stesse.
4. I Consorzi di Bonifica, ad avvenuta riscossione dei nuovi ruoli, provvedono
alla restituzione delle somme anticipate dalla Regione.
ARTICOLO 4
(Norma finanziaria)
1. Alla spesa per il pagamento dei compensi ai Commissari ad acta si
provvede mediante l'istituzione, in termini di competenza e cassa, di un nuovo
capitolo di spesa 112097 dal titolo "Spese per il pagamento dei compensi ai
Commissari ad acta per la riformulazione dei piani di classifica dei Consorzi di
bonifica. L.r. n. 8 del 11 agosto 2005", dotato di uno stanziamento di euro 100
mila, mentre per far fronte all'anticipazione a favore dei Consorzi di bonifica
di cui all'articolo 2, è iscritta in bilancio, al capitolo 112096 "Erogazione
straordinaria, in anticipazione, ai Consorzi di Bonifica Arneo, Stornara e Tara,
Terre d'Apulia e Ugento Li Foggi. L.R. n. 8 del 11 agosto 2005 ", in termini di
competenza e cassa, la somma di euro 9.049.769,23, con contestuale iscrizione in
entrata, al capitolo 2032103 "Trasferimenti statali per interventi in
agricoltura. d.lgs. 143/1997 e legge 499/1999", di maggiori entrate per un
importo complessivo di euro 9.149.769,23.
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della
L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 11 agosto 2005
TEDESCO