Copyright © Ambiente Diritto.it
Regione Toscana
Deliberazione 28 febbraio 2005, n. 320
Linee guida per l’applicazione del D. lgs 31/2001 relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
(B.U.R. Toscana n. 12 del 23.3.2005)
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge 5 gennaio 1994 n.36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”
ed il particolare l’art.11, comma 3, in materia di rapporti tra gli enti locali
ed i soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato;
Vista la LR n. 81/95, con la quale sono stati delimitati, all’interno del
perimetro della Regione Toscana, 6 Ambiti territoriali ottimali per la
riorganizzazione del servizio idrico integrato;
Ricordato che tutte le Autorità di Ambito territoriali ottimali della Regione
Toscana hanno predisposto, ed approvato, in forma definitiva il Piano di Ambito,
comprensivo del programma degli Interventi;
Ricordato che a far data dal 1 gennaio 2002, le Autorità di Ambito territoriale
Ottimale n. 3, Medio Valdarno, n. 5 – Toscana Costa e n. 6 – Ombrone hanno
affidato la gestione del servizio idrico integrato il gestore unico di Ambito,
rispettivamente individuati in Publiacqua S.p.A., ASA S.p.A. e Fiora S.p.A.;
Visto il D.lgs.31/2001 , di attuazione della Direttiva 98/83/CE che disciplina
la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la
salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque,
garantendone la salubrità e la pulizia;
Visto l’art. 12, comma1 lett. g) che cita:
Competenze delle regioni o province autonome.
1. Alle regioni e alle province autonome compete quanto segue:
a) previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di
emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti
dall’allegato I, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a
contingenti esigenze locali;
b) esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorità locali
competenti nell’adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute
umana nel settore dell’approvvigionamento idrico-potabile;
c) concessione delle deroghe ai valori di parametro fissati all’allegato I parte
B o fissati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), e gli ulteriori
adempimenti di cui all’articolo 13;
d) adempimenti relativi all’inosservanza dei valori di parametro o delle
specifiche contenute nell’allegato 1, parte C, di cui all’articolo 14;
e) adempimenti relativi ai casi eccezionali per i quali è necessaria particolare
richiesta di proroga di cui all’articolo 16;
f) adozione di piani di intervento per il miglioramento della qualità delle
acque destinate al consumo umano;
g) definizione delle competenze delle aziende unità sanitarie locali.
Considerata la necessità di procedere all’attuazione di quanto previsto dal
sopra citato articolo;
Ritenuto , rispetto a tale scopo, che vada assicurata la coerenza fra le
direttive ed il complessivo quadro di riferimento all’azione del governo
regionale scaturente dagli atti di programmazione approvati dalla Regione
Toscana;
Ritenuto pertanto necessario definire le linee guida e le procedure relative
all’organizzazione del controllo sulle acque destinate al consumo umano fornite
dagli acquedotti pubblici, nonché alla gestione delle risultanze di tale
controllo;
Vista la proposta di Linee guida di cui all’allegato 1 facente parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
Visto il parere favorevole del CTP, espresso nella seduta del 24.02.05;
A voti unanimi
DELIBERA
1. Di adottare le linee guida , allegate alla presente delibera (Allegato 1),
per l’attuazione del D.lgs.31/2001 per tutto ciò che concerne le modalità
operative fra gli Enti coinvolti nel controllo della qualità delle acque
destinate al consumo umano;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti gli enti
interessati tramite la Direzione generale delle politiche territoriali e
ambientali;
3. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 2,
comma 3 della Legge Regionale n. 18/96. In ragione del particolare rilievo del
provvedimento, che, per il suo contenuto deve essere
portato a conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la
pubblicazione per intero (compreso l’allegato) sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini
ALLEGATO
Linee guida per l'applicazione
del D.lgs. 31/2001 relativo alla qualità delle acque destinate al
consumo umano |
Il presente documento definisce le linee guida e le procedure relative
all'organizzazione del controllo sulle acque destinate al consumo umano fornite
dagli acquedotti pubblici, nonché alla gestione delle risultanze di tale
controllo.
Definizione del ruolo degli Enti
coinvolti nell’ attuazione del D.lgs.31/2001 |
I rapporti tra gli Enti coinvolti sono definiti dall'Art.10 , comma 2,3,4 del
D.lgs.31/2001.
In particolare l'Autorità di Ambito , essendo ente di indirizzo e di controllo ,
ha il compito di ricercare la soluzione a casi di non conformità strutturale con
la programmazione di interventi In questo quadro si delineano nuove e diverse
responsabilità degli enti preposti al servizio:
� Il gestore ha la responsabilità della gestione economica, tecnica e
commerciale.
� I comuni, tramite le Ato, hanno la responsabilità dell'affidamento del
servizio.
� La Regione ha la responsabilità di coordinare tutte le azioni delle Ato.
La riorganizzazione del sistema acqua , principio sul quale si basa la
legislazione europea poi nazionale e regionale, si basa sul presupposto che
l'acqua interagisce con tutto : le infrastrutture ( bacini,
acquedotti,tubazioni) poi le fogne, depurazioni, fino a che l'acqua viene
rimessa nel sistema.
I tratti fondamentali del processo di riorganizzazione istituzionale ed
industriale del Servizio idrico Integrato, costituito dall’insieme delle
infrastrutture e degli impianti connessi al ciclo integrato delle acque ad uso
civile, definiti con la legge quadro 5.1.1994 n. 36, e attuati in Regione
Toscana mediante la L.R. 81/95 e la L.R. 26/97, sono riassumibili in alcuni
passaggi fondamentali :
� I comuni trasferiscono l’esercizio della titolarità del Servizio all’Autorità
di Ambito Territoriale ottimale;
� l’Autorità di Ambito definisce il piano di Ambito, costituito dal Programma
degli Interventi e dal conseguente Piano Economico e finanziario, e la tariffa
del nuovo servizio e provvede all’affidamento della gestione del servizio idrico
integrato;
� l’Autorità di Ambito controlla che il gestore realizzi il piano e verifica
l’applicazione della tariffa. Successivamente all’approvazione del Piano
d’Ambito e all’affidamento della gestione del servizio al gestore unico a
livello di Ambito, il nuovo schema di regolamentazione del servizio e le
competenze tra le varie istituzioni sono così riassumibili :
� Il Gestore, quale unico responsabile del Servizio Idrico Integrato, attua il
Piano predisposto dall’Autorità di Ambito e percepisce i ricavi dovuti alla
riscossione della tariffa;
� L'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale: effettua il controllo diretto sul
Gestore, specificatamente in merito all’attuazione del Piano, sull’applicazione
della tariffa, sul raggiungimento degli standard di servizio e svolge inoltre
attività di tutela per l’utenza; se, dalla verifica del rispetto dell’attuazione
del Piano emergono divergenze o ritardi, ridetermina di conseguenza le tariffe
idriche; quando si rende necessario od opportuno, predispone le varianti al
piano;
� L' Autorità di bacino: predispone il Piano di Bacino, definisce il Bilancio
Idrico ed i minimi deflussi vitali necessari nei vari corsi d’acqua
significativi per assicurare il mantenimento della flora e della fauna presenti;
� L'Amministrazione Provinciale: rilascia l’autorizzazione al prelievo di acqua
da corpi idrici superficiali e da corpi sotterranei ai sensi della L 36/94;
� L'Azienda USL: è responsabile del controllo della qualità delle acque erogate
ai sensi del D. Lgs 31/2001 e delle acque prelevate ad uso idropotabile
prelevate da corpi idrici sotterranei, ai sensi della L. 36/94;
� Per le attività di laboratorio le Aziende USL si avvalgono dei Laboratori di
Biotossicologia e delle ARPAT ai sensi del D.lgs.31/2001,Art. 8 , comma 7.
� L'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale - ARPAT - è responsabile del
controllo della qualità delle acque destinate all’uso idropotabile prelevate da
corpi idrici superficiali, ai sensi della L 36/
� Al fine dell’applicazione del D.lgs.31/2001 e della L. 36/94 per quanto
attiene le attività di supporto analitico e di controllo la Regione Toscana,
d’intesa con le Aziende USL, promuove la definizione di una specifica intesa con
L'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale – ARPAT per l’ottimizzazione delle
risorse tecnico economiche, per lo sviluppo ed omogeneizzazione delle attività
stesse nel territorio regionale con l’obiettivo di garantire all’utente un’acqua
di migliore qualità distribuita dai gestori del servizio idrico integrato
� La Regione Toscana è responsabile della verifica della conformità del
programma degli interventi e del piano economico-finanziario predisposti dalla
AATO con gli obiettivi e le priorità stabilite dalla Regione e con la normativa
vigente in materia di risorse idriche di tutela ambientale, della ricognizione
sullo stato di attuazione del programma degli interventi ed infine del controllo
comparativo delle performance dei gestori;
� Si definiscono le procedure suddivise per settori legati alle singole
competenze. Si evidenziano pertanto 4 settori principali :
1.Controlli analitici interni ed esterni.
Attività delle USL e dei GESTORI
2.Procedure per la gestione dei laboratori.
Attività delle USL e dei Dipartimenti ARPAT
3.Procedure per la gestione delle non conformità dei parametri chimici e
microbiologici parti A e B allegato I
Attività delle USL,Gestori e AATO
4.Procedure per la gestione della non conformità dei parametri indicatori
Attività delle USL, delle AATO e dei GESTORI
1. Controlli analitici interni ed
esterni
Attività delle USL e dei Gestori
� Obiettivi del controllo
� Controlli analitici interni
� Scelta dei modelli analitici e delle frequenze di controllo
� Gestione delle risultanze analitiche
� Controllo di acque erogate ad utenze private
Obiettivi del controllo
Il controllo è finalizzato alla tutela della salute pubblica, dai rischi
derivanti dal consumo di acque non conformi agli standard di qualità fissati
dalle vigenti norme.
L’obiettivo principale del controllo interno del gestore è quello di garantire
la distribuzione di acqua potabile di ottima qualità, che al minimo deve
rispettare gli standard di qualità fissati dalle vigenti norme. Detto controllo
interno, oltre a verificare la qualità dell’acqua distribuita, deve favorire
azioni preventive tese ad ottimizzare la captazione, il trattamento e la
distribuzione delle acque .
Riguarda, innanzitutto, l'acqua fornita dai pubblici acquedotti, ma anche
l'acqua delle fonti di approvvigionamento sfruttate a scopo potabile, in
relazione alle conseguenze dirette o indirette che una loro contaminazione
potrebbe determinare sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano.
Il controllo dei Servizi delle Aziende USL, definito esterno, non è sostitutivo
di quello definito interno ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 31/2001 che il
titolare dell'acquedotto è tenuto ad effettuare, e non deve quindi essere
organizzato in modo da supplire ad eventuali inadempienze.
Sia i controlli interni che quelli esterni devono essere eseguiti con prove
conformi alla Norma tecnica UNI CEI EN ISL/IEC 17025 del Novembre 2000
"Requisiti generali per la competenza dei Laboratori di prova e taratura" e di
conseguenza i risultati, quando hanno un valore critico, devono essere espressi
con la stima dell'incertezza.
Controlli analitici interni
Ai sensi dall'Art. 7 , D.lgs.31/2001, sono definiti controlli interni le
analisi effettuate concordemente con le Aziende USL, ed eseguite in ottemperanza
alla Norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025 del Novembre 2000, "Requisiti
gestionali per la competenza dei Laboratori di prova e taratura".
Scelta dei modelli analitici e delle frequenze di controllo
La programmazione dei controlli all’acqua distribuita, dovrà essere
strutturata in modo da garantire quanto più efficacemente possibile la
tempestiva individuazione di situazioni di rischio, siano esse causate
dall'immissione in rete di acqua priva dei requisiti di potabilità, oppure dalla
perdita di tali requisiti per cause legate alla fase di distribuzione.
Ciò significa che è opportuno:
� privilegiare il controllo più frequente dei parametri più significativi nei
punti più significativi, piuttosto che il controllo meno frequente di un maggior
numero di parametri in tutti i punti di prelievo, basando quindi la
programmazione su un'attenta valutazione delle serie analitiche storiche;
� I controlli di verifica potranno escludere alcuni parametri qualora l'Azienda
USL stabilisca , anche dopo una valutazione di almeno un triennio di
campionamenti che è improbabile che quel parametro si ritrovi in concentrazioni
tali da rappresentare un rischio per la salute pubblica.
Tale valutazione dovrà tener conto dello stato ambientale e delle probabili
fonti di inquinamento avvalendosi dei dati e delle conoscenze dei Dipartimenti
ARPAT competenti per il territorio
� mantenere costante la periodicità del campionamento, salvo i casi in cui vi
siano motivi per concentrare il controllo in un determinato periodo dell'anno.
Fermo restando l'obbligo di rispettare le disposizioni contenute nella tabella
B1 dell'allegato II del D.Lgs.31/2001, il piano annuale di controllo , sentita
il Dipartimento locale Arpat, dovrà quindi essere adeguato a conseguire
l'obiettivo indicato in premessa a questo capitolo. Ciò significa che la
frequenza minima dei controlli indicata nella tabella di cui sopra potrà essere
variata non solo in diminuzione, ove sussistano i presupposti di cui alla nota 4
della tabella citata, ma anche in aumento, ove se ne configuri la necessità.
La variazione, in aumento o in diminuzione, delle frequenze di controllo si
intende riferita al singolo parametro e non al modello analitico che prevede la
ricerca di quel parametro.
Ugualmente si intende riferita al singolo punto di controllo e non all'insieme
dei punti di controllo.
Ciò significa che se la ricerca di un determinato composto viene effettuata
all'interno di un particolare modello analitico, un'eventuale riduzione della
frequenza di controllo, sempre che ne sussistano i presupposti, potrà
effettivamente attuarsi solo se gli stessi presupposti sussistono anche per
tutti gli altri parametri ricompresi in quel modello analitico. Altrimenti si
potrà avere solo una riduzione del numero di parametri ricercati, ma
non una riduzione della frequenza di campionamento.
I criteri per attuare una riduzione delle frequenze di controllo di un
determinato parametro sono quelli indicati nella nota 4 alla tabella B1
dell'allegato II al D.Lgs.31/2001, e cioè:
� non devono sussistere fattori che possano peggiorare la qualità delle acque;
� i risultati dei campioni prelevati negli anni precedenti (almeno due anni)
devono essere sempre significativamente migliori dei limiti previsti
dall'allegato I del D.Lgs.31/2001.
Per l'applicazione dei criteri di cui sopra, ove in sede locale non sussistano
elementi per una più accurata valutazione delle risultanze analitiche e degli
eventuali fattori di rischio, si raccomanda di attenersi alle seguenti
indicazioni, che si intendono riferite ai parametri chimici di cui all'allegato
I, parte B, del D.Lgs.31/2001:
� se disponibili, è opportuno che le serie analitiche storiche per il parametro
di interesse coprano un periodo di cinque anni;
� la consistenza delle serie storiche non deve essere inferiore a due controlli
per anno, opportunamente distanziati tra loro;
� nei due anni precedenti la concentrazione del parametro considerato non deve
aver mai superato il 50% del valore limite nei due terzi dei campioni, e il 75%
del valore limite nel terzo restante;
� nei cinque anni precedenti la concentrazione del parametro considerato non
deve aver mai superato il valore limite in alcun campione.
In ogni caso l'eventuale riduzione delle frequenze di controllo non dovrà mai
comportare l'effettuazione di meno di un controllo per semestre nell'anno
solare.
È per contro opportuno prevedere un aumento della frequenza di controllo dei
parametri chimici rispetto a quelle minime previste dall'allegato II, tabella
B1, del D.Lgs.31/2001 quando:
� la concentrazione sia risultata superiore al 90% del valore limite nella metà
dei campioni prelevati nell'anno precedente.
La programmazione del controllo basata sull'analisi del rischio richiede
comunque, oltre che la disponibilità di serie analitiche storiche adeguate, sia
in termini di numerosità che di qualità dei dati, anche una buona conoscenza
delle caratteristiche dell'acquedotto e del territorio. Ove quindi anche uno
solo di questi due elementi fosse carente, è necessario che la programmazione
sia ispirata a criteri prudenziali. Un elemento ulteriore da tenere presente
nella programmazione dei campionamenti è il grado di affidabilità della gestione
dell’acquedotto, soprattutto per quanto attiene ai controlli analitici
cosiddetti interni. La verifica delle caratteristiche qualitative dell’acqua
erogata può, infatti, essere effettuata anche sulle risultanze di questi ultimi,
a condizione che essi siano ritenuti affidabili, siano cioè coerenti con i
criteri sopra indicati, siano affidati a strutture certificate, e siano
comunicati nei tempi previsti dal D.M.26/03/91.
In tal caso la frequenza dei controlli effettuati dall’organo sanitario potrà
essere sensibilmente ridotta, e mirata piuttosto alla verifica dell’affidabilità
dei controlli effettuati dal gestore.
Gestione delle risultanze analitiche
Ai sensi del comma 4, art. 7 del D.Lgs 31/2001 e s.m.i., i risultati dei
controlli interni effettuati dai gestori devono essere conservati per un periodo
di almeno cinque anni per l’eventuale consultazione da parte
dell’amministrazione che effettua i controlli esterni. E' opportuno che l'organo
sanitario di controllo invii in modo puntuale o con relazione annuale i dati
analitici al gestore possibilmente su supporto informatico. E' altrettanto
necessario che i Dipartimenti ARPAT competenti concordino con gli organismi
sanitari con riferimento modalità univoche di comunicazione tempestiva dei dati
analitici.
Controllo di acque erogate ad utenze private
Come già stabilito il controllo routinario degli acquedotti avviene
prelevando l’acqua alla rete e comunque sempre a monte di utenze private. Questo
perché l’ente gestore è responsabile della qualità dell’acqua erogata fino al
punto di consegna di ogni utenza, sia pubblica che privata. A valle di ogni
punto di consegna, la responsabilità della qualità dell’acqua, è a carico
dell’utenza stessa.
Le utenze private possono essere:
� civili abitazioni
� industrie alimentari di cui al D.lgs.155/97 art. 2, lett. B).
Il controllo delle civili abitazioni avviene solo a seguito di segnalazione
compatibilmente con i piani di lavoro.
Per quanto riguarda la utenze pubbliche (scuole, alberghi, ospedali, carceri,
ecc.), ogni Azienda USL effettuerà quanto previsto dall'Art.5 comma 2 del
D.lgs.31/2001
Se vengono riscontrate irregolarità all’interno di utenze private, non dovute
alla gestione della rete idrica pubblica (eventuale controllo in doppio prima e
dopo il contatore), gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati
dall’utenza privata, nel rispetto di quanto indicato dall'Art. 5 comma 3 .
2. Procedure per la gestione dei
laboratori.
Attività delle USL e dei Dipartimenti ARPAT
� Operazioni di campionamento
� Controlli analitici
� Campionamenti per analisi microbiologiche
� Campionamenti per analisi chimiche
� Modalità di trasporto dei campioni
� Modalità di conservazione e di trasporto dei campioni
� Individuazioni dei punti di controllo sulla rete idrica
� Punti di controllo diversi dalla rete acquedottistica
Operazioni di campionamento
L’effettuazione delle operazioni di campionamento riveste importanza non
inferiore a quella dell'analisi vera e propria e può talvolta condizionarne il
risultato; è quindi necessario attenersi scrupolosamente alle modalità di
prelievo, conservazione e trasporto dei campioni definite secondo la Norma
tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025 del Novembre 2000, "Requisiti gestionali per la
competenza dei Laboratori di prova e taratura", integrate ove necessario dalle
direttive impartite dai laboratori competenti per le determinazioni analitiche
E' di fondamentale importanza la corretta identificazione del punto di prelievo,
essenziale per l’adozione di eventuali provvedimenti e per l’elaborazione
successiva dei dati, che è garantita solo dall’utilizzo di un codice
identificativo composto da un numero di caratteri alfanumerici stabiliti
univocamente degli organismi competenti ( Aziende USL e Gestore del Servizio
Idrico Integrato ); altrettanta cura dovrà essere posta nell’indicazione della
denominazione del punto di prelievo, utilizzando quella codificata ed evitando
il ricorso a nomi alternativi che possono ingenerare confusione
Tutti i campioni prelevati devono essere etichettati in modo chiaro con tutte le
indicazioni necessarie alla loro identificazione. Le stesse indicazioni andranno
riportate sul verbale di accompagnamento del campione al laboratorio.Il
campionamento costituisce una delle fasi preanalitiche che concorrono a
determinare l'esito analitico finale. Una modalità di campionamento scorretta
può produrre un risultato analitico errato e quindi la presa di provvedimenti
errati. Quando si prelevano campioni per le analisi sia microbiologiche che
chimiche, occorre che sia evitata ogni possibile contaminazione accidentale
durante la fase di prelievo.
Controlli analitici
Il controllo analitico di un’acqua per uso potabile ha come scopo
fondamentale la tutela della salute pubblica con la frequenza prevista dalla
normativa vigente.
Ai fini della sorveglianza routinaria dei requisiti di qualità delle acque, un
numero elevato di controlli, anche se mirato solo ad alcuni parametri, ha talora
molto più significato dell’esecuzione di pochi controlli volti al rilevamento di
numerosi parametri, spesso non giustificati dalla storia della fonte di
approvvigionamento ed onerosi in termini di costo ed utilizzo delle risorse
umane deputate all’esecuzione delle analisi.
Le risultanze analitiche e la verifica dello stato delle fonti di
approvvigionamento e degli impianti di captazione e distribuzione, effettuate al
momento del prelievo, soprattutto in relazione con sversamenti industriali,
agricoli od urbani, nelle diverse condizioni di portata e piovosità, sono di
fondamentale importanza per prevenire il degrado delle risorse idriche e
tutelare la qualità delle acque.
A livello locale saranno previsti disciplinari d’intesa tra ASL e Dipartimenti
ARPAT aventi ad oggetto le modalità di esecuzione delle attività di laboratorio
nell’ambito del piano di monitoraggio acque destinate al consumo umano.
Il disciplinare dovrà prevedere:
� il numero di campioni di routine e di verifica per ogni singolo acquedotto,
� il numero di campioni su fonti di approvvigionamento, accumulo e impianti di
potabilizzazione con definizione dei controlli di routine e di verifica,
� il numero di campioni su strutture di ricezione pubbliche e private con
definizione dei controlli di routine e di verifica,
� il numero di campioni su attività di produzione di alimenti origine animale
con definizione dei controlli di routine e di verifica.
� definizione delle prove previste nel controllo di routine, di verifica e su
specifica richiesta, indicando metodo e unità di misura,
� modalità di costituzione del campione (numero di aliquote, volume per singola
aliquota, eventuali pretrattamenti delle aliquote in fase di prelievo),
� modalità di conservazione e trasporto dei campioni al laboratorio in relazione
ai metodi di prova adottati,
� eventuali prove su campo da eseguire al momento del prelievo
� informazioni da riportare sul verbale di campionamento,
� modalità di emissione dei rapporti di prova,
� modalità di comunicazione eventuali campioni fuori dai limiti di legge,
�
durata temporale: di norma annuale con possibilità di rinnovo su richiesta
motivata di una delle parti.
Campionamenti per analisi microbiologiche
Per i campionamenti ai fini delle analisi di tipo microbiologico è possibile
fare riferimento. 1) manuale n. 157 (Edizione 1997) Acque destinate al consumo
umano –metodi di campionamento UNICHIM; 2) raccolta “Metodi analitici per le
acque”APAT-IRSA-CNR, manuali e linee guida 29/2003; 3) norma ISO 5667-5 Qualità
dell’acqua- Campionamento – Guida la campionamento di acqua potabile e acqua
usata per la preparazione di cibi e bevande. 4) altri manuali riconosciuti a
livello nazionale o internazionale che presentano tecniche di campionamento
coerenti con la materia in oggetto.
In particolare:
� I contenitori da utilizzare sono costituiti da bottiglie sterilizzate
provviste di tappi che garantiscano la perfetta chiusura.
� Se l'acqua contiene tracce di cloro, occorre aggiungere all'interno della
bottiglia, e prima che questa venga autoclavata, 0.1 ml di tiosolfato di sodio
al 10 % per ogni 100 ml di acqua, per neutralizzare l'azione batteriostatica
degli eventuali residui di clorazione, senza risultare tossica per i
microrganismi eventualmente presenti.
� Prima di effettuare il campionamento occorre verificare che il rubinetto sia
pulito, asportare eventuali rompigetto o altre parti non termoresistenti, fare
scorrere l'acqua almeno per cinque minuti, quindi sterilizzare il rubinetto
utilizzando flambatori portatili.
� La bottiglia sterile deve essere riempita senza toccare la parte interna del
tappo o del collo e senza mai risciacquare, per evitare l'eliminazione del
tiosolfato. Il riempimento non deve essere completo, per consentire poi
un'efficace omogeneizzazione del campione.
Campionamenti per analisi chimiche
Per i campionamenti ai fini delle analisi di tipo chimico è possibile fare
riferimento. 1) manuale n. 157 (Edizione 1997) Acque destinate al consumo umano
–metodi di campionamento UNICHIM; 2) raccolta “Metodi analitici per le acque”
APAT-IRSA-CNR, manuali e linee guida 29/2003; 3) norma ISO 5667-5 Qualità
dell’acqua- Campionamento – Guida la campionamento di acqua potabile e acqua
usata per la preparazione di cibi e bevande. 4) altri manuali riconosciuti a
livello nazionale o internazionale che presentano tecniche di campionamento
coerenti con la materia in oggetto. In particolare:
� I contenitori per campioni da sottoporre ad analisi chimica devono essere
puliti .
In taluni casi è previsto l'utilizzo di contenitori particolari e/o sottoposti
ad un pretrattamento, e seguire specifiche indicazioni fornite dal laboratorio
di riferimento.
� Per il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi chimica vale la
raccomandazione generale di fare scorrere abbondantemente l'acqua prima del
riempimento dei contenitori, salvo che non vi siano ragioni particolari per non
farlo. Non è invece necessario sterilizzare il rubinetto.
� Prima di riempire il contenitore occorre effettuare il risciacquo dello stesso
con l'acqua da campionare.
Modalità di conservazione e di trasporto dei campioni
Le modalità di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni sono
definite secondo la Norma Tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025 del Novembre 2000, e
la Normativa " Metodi analitici per le acque" IRSA/CNR 1994 e successivi
aggiornamenti. L'inosservanza delle modalità di trasporto, può comportare
alterazioni della composizione del campione sia chimica che microbiologica.
Individuazione dei punti di controllo sulla rete idrica
Il controllo deve essere effettuato nei punti significativi e
rappresentativi dell’intero acquedotto.
I punti sono significativi se nell'insieme sono rappresentativi della
variabilità delle caratteristiche dell'acqua nei diversi punti della rete di
distribuzione nell'arco dell'anno. In altri termini la scelta dei punti di
controllo va finalizzata all'esigenza di individuare le situazioni di rischio
che potrebbero interessare anche solo una parte dell'acquedotto, che non
verrebbero evidenziate se il controllo fosse effettuato su punti che
rappresentano solo la qualità media dell'acqua di rete.
I punti individuati come rappresentativi della rete idrica, sono utilizzati sia
per i campioni da sottoporre ad analisi batteriologiche, sia per i campioni da
sottoporre ad analisi chimiche.
Punti di controllo diversi dalla rete acquedottistica
Comprendono:
� le fonti di approvvigionamento che alimentano gli acquedotti;
� gli impianti di trattamento dell'acqua, a valle e a monte degli stessi;
� i serbatoi di accumulo alimentati da fonti di approvvigionamento, a valle e a
monte degli stessi.
I punti di prelievo devono essere situati in posizioni che consentano un accesso
rapido e sicuro per gli operatori, ed inoltre devono garantire la
rappresentatività del campione.
I controlli comprendono l’ispezione dell’opera ed il campionamento dell’acqua;
sono da effettuarsi in caso di indagine a seguito di parametri non conformi
rilevati per l’acqua distribuita, oppure a seguito di programmi annuali o
pluriennali che ogni Azienda USL sviluppa in base a priorità e risorse
disponibili.
Le ispezioni riguarderanno il rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti,
mentre i campioni dell’acqua saranno sottoposti ad analisi batteriologiche e
chimiche o saranno effettuate per la ricerca solo di determinati parametri.
3. Procedure per la gestione delle
non conformità.
Attività delle USL, dei GESTORI, e delle AATO
� Gestione dei casi di non conformità
� Procedura in caso di non conformità rilevata dall'Azienda USL dell’acqua in
rete
� Deroghe in corso ai sensi dell'Art.13 del D.lgs.31/2001
Gestione dei casi di non conformità
Alle Aziende USL, attraverso i Servizi preposti al controllo, compete:
� formulare il giudizio di qualità e di idoneità all’uso
� proporre al Sindaco l'adozione di provvedimenti cautelativi, contingibili ed
urgenti avvertendo nel contempo il Gestore
� proporre al Gestore gli interventi eventuali atti necessari a salvaguardare
e/o promuovere la qualità dell’acqua che devono essere commisurati all'entità
del rischio per la salute.
Il giudizio di qualità e di idoneità d'uso delle acque destinate al consumo
umano è fondato sulle risultanze dei controlli analitici, eventualmente
integrate anche dalle valutazioni dei laboratori competenti per le
determinazioni analitiche, e deve basarsi su una valutazione globale delle
caratteristiche qualitative dell'acqua che tenga conto dei caratteri
organolettici e del riscontro analitico dei parametri chimici, chimico-fisici e
microbiologici, e sulla loro rispondenza ai limiti tabellari previsti
dall'Allegato I del D.lgs.31/2001.
La valutazione è effettuata anche in relazione ai dati forniti dall'esame
ispettivo alle fonti di approvvigionamento, agli impianti e alle reti, nonché
sulla base della serie storica delle analisi eseguite e degli eventuali
interventi nel contempo eseguiti dal Gestore.
La formulazione di tali giudizi, nel caso di conformità ai requisiti di qualità
fissati dal D. Lgs. 31/2001, costituisce un momento importante per la
valutazione dello stato della qualità delle risorse idriche e per la previsione
di cambiamenti che possono subire nel tempo.
Maggiore rilevanza tuttavia riveste la gestione degli esiti di non conformità,
per l’impatto che può avere sulla salute pubblica e per gli oneri che possono
derivare.
Fermo restando che il superamento dei valori parametrici indicati nelle parti A,
B e C del D. Lgs. 31/2001 comporta l'emissione di un giudizio di non conformità,
tuttavia, non tutti i casi di non conformità sono indicativi di rilevante
rischio per la salute.
In ogni caso è l'Azienda Usl che informerà ,in tempi brevi, e comunque non oltre
le 24 ore, il Sindaco, l’AATO e il gestore dell'acquedotto della non conformità
correlata ad una valutazione sulla potenziale pericolosità per la salute umana.
L'effetto immediato della comunicazione sarà quello di far intraprendere al
gestore l’azione correttiva necessaria, cui seguirà la comunicazione di tutte le
informazioni (controlli analitici interni, controlli di gestione, interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, …), utili per una ulteriore valutazione
del dato.
Le informazioni acquisite potranno eventualmente orientare o modificare le
successive azioni dell'ente di controllo.
Procedura in caso di non conformità rilevata dall'Azienda USL dell’acqua in
rete
La procedura consigliata nel caso in cui dagli accertamenti analitici
risulti che l’acqua erogata per il consumo umano non sia conforme ai requisiti
di qualità previsti dalla vigente normativa sarà la seguente:
� l'Azienda USL comunica al gestore il prelievo dei campioni per il controllo
della potabilità. Al fine di consentire una migliore e tempestiva operatività
dei controlli si consiglia alle Aziende USL di dare comunicazione al gestore in
modo consentire la possibilità di assistere al prelievo
� Nel caso di situazioni non conformi ,nelle quali non si determina un immediato
rischio sanitario per la popolazione , come nel superamento dei parametri
previsti dall'All. I parte C,per cui l'Azienda USL trasmetterà al gestore la
comunicazione di avvenuto superamento; le modalità della comunicazione potranno
essere diverse a seconda del grado di gravità dell’evento e quindi dell’urgenza
Il gestore è tenuto a individuare tempestivamente, le cause che hanno
determinato la non conformità, e a comunicare con una nota di risposta
all'Azienda USL la “comunicazione di analisi di intervento” relazionando sulle
origini del fenomeno e sulle eventuali ripercussioni nel sistema di
distribuzione (estensione dell'area eventualmente coinvolta), descrivendo gli
interventi che intende attuare nel caso di interventi complessi, nonché
indicando i tempi tecnici strettamente necessari previsti per riportare nella
norma il prima possibile la qualità delle acque: il gestore è tenuto ad
effettuare determinazioni analitiche di verifica della efficacia di tali azioni
e a tenere informato AATO, USL e Sindaco relativamente a quanto rilevato, alle
azioni correttive, ai tempi, alle risultanze analitiche e ad ogni altra notizia
che possa caratterizzare la situazione fino al ripristino della qualità delle
acque erogate
� USL, Sindaco, AATO e gestore, per quanto di propria competenza, informano i
consumatori della problematica e dei provvedimenti adottati.
� Il gestore indicherà anche le proprie modalità di controllo interno e si
impegna a fornire, non appena disponibili, i risultati del proprio controllo
effettuato a seguito del ripristino delle condizioni di conformità.
L'Azienda USL, considerata la risposta del gestore, valuterà la situazione dal
punto di vista del rischio effettivo e quindi della tutela sanitaria della
popolazione tenendo conto dell’entità del superamento del valore e dei
potenziali rischi per la salute umana, nonché i rischi che potrebbero derivare
dalla interruzione dall’approvvigionamento o limitazione d’uso.
Pertanto a seguito della valutazione comunicherà :
- al gestore le cessate condizioni di attenzione.
- al sindaco e al gestore la necessità di adottare i provvedimenti di divieto o
limitazione d’uso.
Rimane salva la potestà del sindaco , anche su richiesta della Azienda USL, e
solo in caso di mancata risposta del gestore, di procedere di procedere alla
dichiarazione dello stato di potabilità.
Al momento in cui il gestore ritiene superato il momento di non conformità dovrà
darne dimostrazione all'Azienda USL e al Sindaco con una nota sugli interventi
effettivamente effettuati e con una analisi di controllo interno con esito
conforme.
Nel caso di superamenti dei parametri previsti dall' All.I , parte A e B,
l'Azienda USL comunicherà l’avvenuto superamento al gestore e chiederà al
sindaco l’adozione dei provvedimenti di divieto o di limitazione d'uso. Nel
contempo saranno avviate le procedure di contestazione dell'illecito
amministrativo, di cui all'art.19 comma 1, nei confronti del gestore del
servizio idrico.
Si segnala in proposito che con l'abrogazione del D.P.R. 236/88 cessa di avere
efficacia la disposizione di cui all'art. 26 della Legge 36/94.
Per la revoca da parte del Sindaco di eventuali ordinanze che impongono
limitazioni dell’uso dell’acqua erogata, il Gestore può produrre un referto
analitico sul rientro dei valori stabiliti dal D.lgs.31/2001 che attivi
l’Azienda USL per l’emissione tempestiva del giudizio di potabilità
Nel caso di sanzioni amministrative previste dall’art.19 derivanti da non
conformità riscontrate nei laboratori ARPAT tramite accertamenti chimici o
microbiologici il laboratorio provvede a comunicare alla ASL di competenza la
non conformità.
La ASL in quanto organismo responsabile del controllo della qualità delle acque
erogate secondo i disposti di cui al D.Lgs 31/01 è individuato anche come
organismo titolare del procedimento amministrativo. E’ pertanto demandato alla
ASL la comunicazione della sanzione amministrativa e degli adempimenti
conseguenti agli enti responsabili, inviando per conoscenza copia della stessa
la Dipartimento ARPAT che ha accertato la non conformità. Al Dipartimento ARPAT
dovrà essere altresì comunicata la conclusione del procedimento .
4. Procedure per la gestione della
non conformità dei parametri indicatori
Attività delle USL, delle AATO e dei GESTORI
Per la gestione dei superamenti dei parametri indicatori i gestori concordemente
con le Aato possono promuovere specifiche intese con le Aziende Usl . A tale
proposito i gestori propongono delle relazioni contenenti almeno:
� La definizione dell'area critica
� La definizione dei parametri i cui superamenti sono dovuti a cause naturali
� Il programma di interventi
� I tempi necessari per il rientro ai valori di parametro previsti dal
D.lgs.31/2001
� Le modalità di informazione alla popolazione servita.