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Regione Toscana
Deliberazione 28 febbraio 2005, n. 320

 

Linee guida per l’applicazione del D. lgs 31/2001 relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

 

(B.U.R. Toscana n. 12 del 23.3.2005)

 

 


LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 5 gennaio 1994 n.36 “Disposizioni in materia di risorse idriche” ed il particolare l’art.11, comma 3, in materia di rapporti tra gli enti locali ed i soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato;
Vista la LR n. 81/95, con la quale sono stati delimitati, all’interno del perimetro della Regione Toscana, 6 Ambiti territoriali ottimali per la riorganizzazione del servizio idrico integrato;
Ricordato che tutte le Autorità di Ambito territoriali ottimali della Regione Toscana hanno predisposto, ed approvato, in forma definitiva il Piano di Ambito, comprensivo del programma degli Interventi;
Ricordato che a far data dal 1 gennaio 2002, le Autorità di Ambito territoriale Ottimale n. 3, Medio Valdarno, n. 5 – Toscana Costa e n. 6 – Ombrone hanno affidato la gestione del servizio idrico integrato il gestore unico di Ambito, rispettivamente individuati in Publiacqua S.p.A., ASA S.p.A. e Fiora S.p.A.;
Visto il D.lgs.31/2001 , di attuazione della Direttiva 98/83/CE che disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia;
Visto l’art. 12, comma1 lett. g) che cita:
Competenze delle regioni o province autonome.
1. Alle regioni e alle province autonome compete quanto segue:
a) previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall’allegato I, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali;
b) esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorità locali competenti nell’adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana nel settore dell’approvvigionamento idrico-potabile;
c) concessione delle deroghe ai valori di parametro fissati all’allegato I parte B o fissati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), e gli ulteriori adempimenti di cui all’articolo 13;
d) adempimenti relativi all’inosservanza dei valori di parametro o delle specifiche contenute nell’allegato 1, parte C, di cui all’articolo 14;
e) adempimenti relativi ai casi eccezionali per i quali è necessaria particolare richiesta di proroga di cui all’articolo 16;
f) adozione di piani di intervento per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano;
g) definizione delle competenze delle aziende unità sanitarie locali.
Considerata la necessità di procedere all’attuazione di quanto previsto dal sopra citato articolo;
Ritenuto , rispetto a tale scopo, che vada assicurata la coerenza fra le direttive ed il complessivo quadro di riferimento all’azione del governo regionale scaturente dagli atti di programmazione approvati dalla Regione
Toscana;
Ritenuto pertanto necessario definire le linee guida e le procedure relative all’organizzazione del controllo sulle acque destinate al consumo umano fornite dagli acquedotti pubblici, nonché alla gestione delle risultanze di tale controllo;
Vista la proposta di Linee guida di cui all’allegato 1 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Visto il parere favorevole del CTP, espresso nella seduta del 24.02.05;
A voti unanimi

DELIBERA

1. Di adottare le linee guida , allegate alla presente delibera (Allegato 1), per l’attuazione del D.lgs.31/2001 per tutto ciò che concerne le modalità operative fra gli Enti coinvolti nel controllo della qualità delle acque
destinate al consumo umano;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti gli enti interessati tramite la Direzione generale delle politiche territoriali e ambientali;
3. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge Regionale n. 18/96. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che, per il suo contenuto deve essere
portato a conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero (compreso l’allegato) sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini



ALLEGATO

 

 

Linee guida per l'applicazione del D.lgs. 31/2001 relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano
 



Il presente documento definisce le linee guida e le procedure relative all'organizzazione del controllo sulle acque destinate al consumo umano fornite dagli acquedotti pubblici, nonché alla gestione delle risultanze di tale controllo.

 

 

Definizione del ruolo degli Enti coinvolti nell’ attuazione del D.lgs.31/2001
 




I rapporti tra gli Enti coinvolti sono definiti dall'Art.10 , comma 2,3,4 del D.lgs.31/2001.
In particolare l'Autorità di Ambito , essendo ente di indirizzo e di controllo , ha il compito di ricercare la soluzione a casi di non conformità strutturale con la programmazione di interventi In questo quadro si delineano nuove e diverse responsabilità degli enti preposti al servizio:
� Il gestore ha la responsabilità della gestione economica, tecnica e commerciale.
� I comuni, tramite le Ato, hanno la responsabilità dell'affidamento del servizio.
� La Regione ha la responsabilità di coordinare tutte le azioni delle Ato.
La riorganizzazione del sistema acqua , principio sul quale si basa la legislazione europea poi nazionale e regionale, si basa sul presupposto che l'acqua interagisce con tutto : le infrastrutture ( bacini, acquedotti,tubazioni) poi le fogne, depurazioni, fino a che l'acqua viene rimessa nel sistema.
I tratti fondamentali del processo di riorganizzazione istituzionale ed industriale del Servizio idrico Integrato, costituito dall’insieme delle infrastrutture e degli impianti connessi al ciclo integrato delle acque ad uso civile, definiti con la legge quadro 5.1.1994 n. 36, e attuati in Regione Toscana mediante la L.R. 81/95 e la L.R. 26/97, sono riassumibili in alcuni passaggi fondamentali :
� I comuni trasferiscono l’esercizio della titolarità del Servizio all’Autorità di Ambito Territoriale ottimale;
� l’Autorità di Ambito definisce il piano di Ambito, costituito dal Programma degli Interventi e dal conseguente Piano Economico e finanziario, e la tariffa del nuovo servizio e provvede all’affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
� l’Autorità di Ambito controlla che il gestore realizzi il piano e verifica l’applicazione della tariffa. Successivamente all’approvazione del Piano d’Ambito e all’affidamento della gestione del servizio al gestore unico a livello di Ambito, il nuovo schema di regolamentazione del servizio e le competenze tra le varie istituzioni sono così riassumibili :
� Il Gestore, quale unico responsabile del Servizio Idrico Integrato, attua il Piano predisposto dall’Autorità di Ambito e percepisce i ricavi dovuti alla riscossione della tariffa;
� L'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale: effettua il controllo diretto sul Gestore, specificatamente in merito all’attuazione del Piano, sull’applicazione della tariffa, sul raggiungimento degli standard di servizio e svolge inoltre attività di tutela per l’utenza; se, dalla verifica del rispetto dell’attuazione del Piano emergono divergenze o ritardi, ridetermina di conseguenza le tariffe idriche; quando si rende necessario od opportuno, predispone le varianti al piano;
� L' Autorità di bacino: predispone il Piano di Bacino, definisce il Bilancio Idrico ed i minimi deflussi vitali necessari nei vari corsi d’acqua significativi per assicurare il mantenimento della flora e della fauna presenti;
� L'Amministrazione Provinciale: rilascia l’autorizzazione al prelievo di acqua da corpi idrici superficiali e da corpi sotterranei ai sensi della L 36/94;
� L'Azienda USL: è responsabile del controllo della qualità delle acque erogate ai sensi del D. Lgs 31/2001 e delle acque prelevate ad uso idropotabile prelevate da corpi idrici sotterranei, ai sensi della L. 36/94;
� Per le attività di laboratorio le Aziende USL si avvalgono dei Laboratori di Biotossicologia e delle ARPAT ai sensi del D.lgs.31/2001,Art. 8 , comma 7.
� L'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale - ARPAT - è responsabile del controllo della qualità delle acque destinate all’uso idropotabile prelevate da corpi idrici superficiali, ai sensi della L 36/
� Al fine dell’applicazione del D.lgs.31/2001 e della L. 36/94 per quanto attiene le attività di supporto analitico e di controllo la Regione Toscana, d’intesa con le Aziende USL, promuove la definizione di una specifica intesa con L'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale – ARPAT per l’ottimizzazione delle risorse tecnico economiche, per lo sviluppo ed omogeneizzazione delle attività stesse nel territorio regionale con l’obiettivo di garantire all’utente un’acqua di migliore qualità distribuita dai gestori del servizio idrico integrato
� La Regione Toscana è responsabile della verifica della conformità del programma degli interventi e del piano economico-finanziario predisposti dalla AATO con gli obiettivi e le priorità stabilite dalla Regione e con la normativa vigente in materia di risorse idriche di tutela ambientale, della ricognizione sullo stato di attuazione del programma degli interventi ed infine del controllo comparativo delle performance dei gestori;
� Si definiscono le procedure suddivise per settori legati alle singole competenze. Si evidenziano pertanto 4 settori principali :
1.Controlli analitici interni ed esterni.
Attività delle USL e dei GESTORI
2.Procedure per la gestione dei laboratori.
Attività delle USL e dei Dipartimenti ARPAT
3.Procedure per la gestione delle non conformità dei parametri chimici e microbiologici parti A e B allegato I
Attività delle USL,Gestori e AATO
4.Procedure per la gestione della non conformità dei parametri indicatori
Attività delle USL, delle AATO e dei GESTORI

 


1. Controlli analitici interni ed esterni
Attività delle USL e dei Gestori
 


� Obiettivi del controllo
� Controlli analitici interni
� Scelta dei modelli analitici e delle frequenze di controllo
� Gestione delle risultanze analitiche
� Controllo di acque erogate ad utenze private

Obiettivi del controllo
Il controllo è finalizzato alla tutela della salute pubblica, dai rischi derivanti dal consumo di acque non conformi agli standard di qualità fissati dalle vigenti norme.
L’obiettivo principale del controllo interno del gestore è quello di garantire la distribuzione di acqua potabile di ottima qualità, che al minimo deve rispettare gli standard di qualità fissati dalle vigenti norme. Detto controllo interno, oltre a verificare la qualità dell’acqua distribuita, deve favorire azioni preventive tese ad ottimizzare la captazione, il trattamento e la distribuzione delle acque .
Riguarda, innanzitutto, l'acqua fornita dai pubblici acquedotti, ma anche l'acqua delle fonti di approvvigionamento sfruttate a scopo potabile, in relazione alle conseguenze dirette o indirette che una loro contaminazione potrebbe determinare sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano.
Il controllo dei Servizi delle Aziende USL, definito esterno, non è sostitutivo di quello definito interno ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 31/2001 che il titolare dell'acquedotto è tenuto ad effettuare, e non deve quindi essere organizzato in modo da supplire ad eventuali inadempienze.
Sia i controlli interni che quelli esterni devono essere eseguiti con prove conformi alla Norma tecnica UNI CEI EN ISL/IEC 17025 del Novembre 2000 "Requisiti generali per la competenza dei Laboratori di prova e taratura" e di conseguenza i risultati, quando hanno un valore critico, devono essere espressi con la stima dell'incertezza.

Controlli analitici interni
Ai sensi dall'Art. 7 , D.lgs.31/2001, sono definiti controlli interni le analisi effettuate concordemente con le Aziende USL, ed eseguite in ottemperanza alla Norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025 del Novembre 2000, "Requisiti gestionali per la competenza dei Laboratori di prova e taratura".

Scelta dei modelli analitici e delle frequenze di controllo
La programmazione dei controlli all’acqua distribuita, dovrà essere strutturata in modo da garantire quanto più efficacemente possibile la tempestiva individuazione di situazioni di rischio, siano esse causate dall'immissione in rete di acqua priva dei requisiti di potabilità, oppure dalla perdita di tali requisiti per cause legate alla fase di distribuzione.
Ciò significa che è opportuno:
� privilegiare il controllo più frequente dei parametri più significativi nei punti più significativi, piuttosto che il controllo meno frequente di un maggior numero di parametri in tutti i punti di prelievo, basando quindi la programmazione su un'attenta valutazione delle serie analitiche storiche;
� I controlli di verifica potranno escludere alcuni parametri qualora l'Azienda USL stabilisca , anche dopo una valutazione di almeno un triennio di campionamenti che è improbabile che quel parametro si ritrovi in concentrazioni tali da rappresentare un rischio per la salute pubblica.
Tale valutazione dovrà tener conto dello stato ambientale e delle probabili fonti di inquinamento avvalendosi dei dati e delle conoscenze dei Dipartimenti ARPAT competenti per il territorio
� mantenere costante la periodicità del campionamento, salvo i casi in cui vi siano motivi per concentrare il controllo in un determinato periodo dell'anno.
Fermo restando l'obbligo di rispettare le disposizioni contenute nella tabella B1 dell'allegato II del D.Lgs.31/2001, il piano annuale di controllo , sentita il Dipartimento locale Arpat, dovrà quindi essere adeguato a conseguire l'obiettivo indicato in premessa a questo capitolo. Ciò significa che la frequenza minima dei controlli indicata nella tabella di cui sopra potrà essere variata non solo in diminuzione, ove sussistano i presupposti di cui alla nota 4 della tabella citata, ma anche in aumento, ove se ne configuri la necessità.
La variazione, in aumento o in diminuzione, delle frequenze di controllo si intende riferita al singolo parametro e non al modello analitico che prevede la ricerca di quel parametro.
Ugualmente si intende riferita al singolo punto di controllo e non all'insieme dei punti di controllo.
Ciò significa che se la ricerca di un determinato composto viene effettuata all'interno di un particolare modello analitico, un'eventuale riduzione della frequenza di controllo, sempre che ne sussistano i presupposti, potrà
effettivamente attuarsi solo se gli stessi presupposti sussistono anche per tutti gli altri parametri ricompresi in quel modello analitico. Altrimenti si potrà avere solo una riduzione del numero di parametri ricercati, ma
non una riduzione della frequenza di campionamento.
I criteri per attuare una riduzione delle frequenze di controllo di un determinato parametro sono quelli indicati nella nota 4 alla tabella B1 dell'allegato II al D.Lgs.31/2001, e cioè:
� non devono sussistere fattori che possano peggiorare la qualità delle acque;
� i risultati dei campioni prelevati negli anni precedenti (almeno due anni) devono essere sempre significativamente migliori dei limiti previsti dall'allegato I del D.Lgs.31/2001.
Per l'applicazione dei criteri di cui sopra, ove in sede locale non sussistano elementi per una più accurata valutazione delle risultanze analitiche e degli eventuali fattori di rischio, si raccomanda di attenersi alle seguenti indicazioni, che si intendono riferite ai parametri chimici di cui all'allegato I, parte B, del D.Lgs.31/2001:
� se disponibili, è opportuno che le serie analitiche storiche per il parametro di interesse coprano un periodo di cinque anni;
� la consistenza delle serie storiche non deve essere inferiore a due controlli per anno, opportunamente distanziati tra loro;
� nei due anni precedenti la concentrazione del parametro considerato non deve aver mai superato il 50% del valore limite nei due terzi dei campioni, e il 75% del valore limite nel terzo restante;
� nei cinque anni precedenti la concentrazione del parametro considerato non deve aver mai superato il valore limite in alcun campione.
In ogni caso l'eventuale riduzione delle frequenze di controllo non dovrà mai comportare l'effettuazione di meno di un controllo per semestre nell'anno solare.
È per contro opportuno prevedere un aumento della frequenza di controllo dei parametri chimici rispetto a quelle minime previste dall'allegato II, tabella B1, del D.Lgs.31/2001 quando:
� la concentrazione sia risultata superiore al 90% del valore limite nella metà dei campioni prelevati nell'anno precedente.
La programmazione del controllo basata sull'analisi del rischio richiede comunque, oltre che la disponibilità di serie analitiche storiche adeguate, sia in termini di numerosità che di qualità dei dati, anche una buona conoscenza delle caratteristiche dell'acquedotto e del territorio. Ove quindi anche uno solo di questi due elementi fosse carente, è necessario che la programmazione sia ispirata a criteri prudenziali. Un elemento ulteriore da tenere presente nella programmazione dei campionamenti è il grado di affidabilità della gestione dell’acquedotto, soprattutto per quanto attiene ai controlli analitici cosiddetti interni. La verifica delle caratteristiche qualitative dell’acqua erogata può, infatti, essere effettuata anche sulle risultanze di questi ultimi, a condizione che essi siano ritenuti affidabili, siano cioè coerenti con i criteri sopra indicati, siano affidati a strutture certificate, e siano comunicati nei tempi previsti dal D.M.26/03/91.
In tal caso la frequenza dei controlli effettuati dall’organo sanitario potrà essere sensibilmente ridotta, e mirata piuttosto alla verifica dell’affidabilità dei controlli effettuati dal gestore.

Gestione delle risultanze analitiche
Ai sensi del comma 4, art. 7 del D.Lgs 31/2001 e s.m.i., i risultati dei controlli interni effettuati dai gestori devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l’eventuale consultazione da parte dell’amministrazione che effettua i controlli esterni. E' opportuno che l'organo sanitario di controllo invii in modo puntuale o con relazione annuale i dati analitici al gestore possibilmente su supporto informatico. E' altrettanto necessario che i Dipartimenti ARPAT competenti concordino con gli organismi sanitari con riferimento modalità univoche di comunicazione tempestiva dei dati analitici.

Controllo di acque erogate ad utenze private
Come già stabilito il controllo routinario degli acquedotti avviene prelevando l’acqua alla rete e comunque sempre a monte di utenze private. Questo perché l’ente gestore è responsabile della qualità dell’acqua erogata fino al punto di consegna di ogni utenza, sia pubblica che privata. A valle di ogni punto di consegna, la responsabilità della qualità dell’acqua, è a carico dell’utenza stessa.
Le utenze private possono essere:
� civili abitazioni
� industrie alimentari di cui al D.lgs.155/97 art. 2, lett. B).
Il controllo delle civili abitazioni avviene solo a seguito di segnalazione compatibilmente con i piani di lavoro.
Per quanto riguarda la utenze pubbliche (scuole, alberghi, ospedali, carceri, ecc.), ogni Azienda USL effettuerà quanto previsto dall'Art.5 comma 2 del D.lgs.31/2001
Se vengono riscontrate irregolarità all’interno di utenze private, non dovute alla gestione della rete idrica pubblica (eventuale controllo in doppio prima e dopo il contatore), gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati dall’utenza privata, nel rispetto di quanto indicato dall'Art. 5 comma 3 .

 


2. Procedure per la gestione dei laboratori.
Attività delle USL e dei Dipartimenti ARPAT



� Operazioni di campionamento
� Controlli analitici
� Campionamenti per analisi microbiologiche
� Campionamenti per analisi chimiche
� Modalità di trasporto dei campioni
� Modalità di conservazione e di trasporto dei campioni
� Individuazioni dei punti di controllo sulla rete idrica
� Punti di controllo diversi dalla rete acquedottistica


Operazioni di campionamento
L’effettuazione delle operazioni di campionamento riveste importanza non inferiore a quella dell'analisi vera e propria e può talvolta condizionarne il risultato; è quindi necessario attenersi scrupolosamente alle modalità di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni definite secondo la Norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025 del Novembre 2000, "Requisiti gestionali per la competenza dei Laboratori di prova e taratura", integrate ove necessario dalle direttive impartite dai laboratori competenti per le determinazioni analitiche E' di fondamentale importanza la corretta identificazione del punto di prelievo, essenziale per l’adozione di eventuali provvedimenti e per l’elaborazione successiva dei dati, che è garantita solo dall’utilizzo di un codice identificativo composto da un numero di caratteri alfanumerici stabiliti univocamente degli organismi competenti ( Aziende USL e Gestore del Servizio Idrico Integrato ); altrettanta cura dovrà essere posta nell’indicazione della denominazione del punto di prelievo, utilizzando quella codificata ed evitando il ricorso a nomi alternativi che possono ingenerare confusione
Tutti i campioni prelevati devono essere etichettati in modo chiaro con tutte le indicazioni necessarie alla loro identificazione. Le stesse indicazioni andranno riportate sul verbale di accompagnamento del campione al laboratorio.Il campionamento costituisce una delle fasi preanalitiche che concorrono a determinare l'esito analitico finale. Una modalità di campionamento scorretta può produrre un risultato analitico errato e quindi la presa di provvedimenti errati. Quando si prelevano campioni per le analisi sia microbiologiche che chimiche, occorre che sia evitata ogni possibile contaminazione accidentale durante la fase di prelievo.


Controlli analitici
Il controllo analitico di un’acqua per uso potabile ha come scopo fondamentale la tutela della salute pubblica con la frequenza prevista dalla normativa vigente.
Ai fini della sorveglianza routinaria dei requisiti di qualità delle acque, un numero elevato di controlli, anche se mirato solo ad alcuni parametri, ha talora molto più significato dell’esecuzione di pochi controlli volti al rilevamento di numerosi parametri, spesso non giustificati dalla storia della fonte di approvvigionamento ed onerosi in termini di costo ed utilizzo delle risorse umane deputate all’esecuzione delle analisi.
Le risultanze analitiche e la verifica dello stato delle fonti di approvvigionamento e degli impianti di captazione e distribuzione, effettuate al momento del prelievo, soprattutto in relazione con sversamenti industriali, agricoli od urbani, nelle diverse condizioni di portata e piovosità, sono di fondamentale importanza per prevenire il degrado delle risorse idriche e tutelare la qualità delle acque.
A livello locale saranno previsti disciplinari d’intesa tra ASL e Dipartimenti ARPAT aventi ad oggetto le modalità di esecuzione delle attività di laboratorio nell’ambito del piano di monitoraggio acque destinate al consumo umano.
Il disciplinare dovrà prevedere:
� il numero di campioni di routine e di verifica per ogni singolo acquedotto,
� il numero di campioni su fonti di approvvigionamento, accumulo e impianti di potabilizzazione con definizione dei controlli di routine e di verifica,
� il numero di campioni su strutture di ricezione pubbliche e private con definizione dei controlli di routine e di verifica,
� il numero di campioni su attività di produzione di alimenti origine animale con definizione dei controlli di routine e di verifica.
� definizione delle prove previste nel controllo di routine, di verifica e su specifica richiesta, indicando metodo e unità di misura,
� modalità di costituzione del campione (numero di aliquote, volume per singola aliquota, eventuali pretrattamenti delle aliquote in fase di prelievo),
� modalità di conservazione e trasporto dei campioni al laboratorio in relazione ai metodi di prova adottati,
� eventuali prove su campo da eseguire al momento del prelievo
� informazioni da riportare sul verbale di campionamento,
� modalità di emissione dei rapporti di prova,
� modalità di comunicazione eventuali campioni fuori dai limiti di legge,
durata temporale: di norma annuale con possibilità di rinnovo su richiesta motivata di una delle parti.


Campionamenti per analisi microbiologiche
Per i campionamenti ai fini delle analisi di tipo microbiologico è possibile fare riferimento. 1) manuale n. 157 (Edizione 1997) Acque destinate al consumo umano –metodi di campionamento UNICHIM; 2) raccolta “Metodi analitici per le acque”APAT-IRSA-CNR, manuali e linee guida 29/2003; 3) norma ISO 5667-5 Qualità dell’acqua- Campionamento – Guida la campionamento di acqua potabile e acqua usata per la preparazione di cibi e bevande. 4) altri manuali riconosciuti a livello nazionale o internazionale che presentano tecniche di campionamento coerenti con la materia in oggetto.
In particolare:
� I contenitori da utilizzare sono costituiti da bottiglie sterilizzate provviste di tappi che garantiscano la perfetta chiusura.
� Se l'acqua contiene tracce di cloro, occorre aggiungere all'interno della bottiglia, e prima che questa venga autoclavata, 0.1 ml di tiosolfato di sodio al 10 % per ogni 100 ml di acqua, per neutralizzare l'azione batteriostatica degli eventuali residui di clorazione, senza risultare tossica per i microrganismi eventualmente presenti.
� Prima di effettuare il campionamento occorre verificare che il rubinetto sia pulito, asportare eventuali rompigetto o altre parti non termoresistenti, fare scorrere l'acqua almeno per cinque minuti, quindi sterilizzare il rubinetto utilizzando flambatori portatili.
� La bottiglia sterile deve essere riempita senza toccare la parte interna del tappo o del collo e senza mai risciacquare, per evitare l'eliminazione del tiosolfato. Il riempimento non deve essere completo, per consentire poi un'efficace omogeneizzazione del campione.

Campionamenti per analisi chimiche
Per i campionamenti ai fini delle analisi di tipo chimico è possibile fare riferimento. 1) manuale n. 157 (Edizione 1997) Acque destinate al consumo umano –metodi di campionamento UNICHIM; 2) raccolta “Metodi analitici per le acque” APAT-IRSA-CNR, manuali e linee guida 29/2003; 3) norma ISO 5667-5 Qualità dell’acqua- Campionamento – Guida la campionamento di acqua potabile e acqua usata per la preparazione di cibi e bevande. 4) altri manuali riconosciuti a livello nazionale o internazionale che presentano tecniche di campionamento coerenti con la materia in oggetto. In particolare:
� I contenitori per campioni da sottoporre ad analisi chimica devono essere puliti .
In taluni casi è previsto l'utilizzo di contenitori particolari e/o sottoposti ad un pretrattamento, e seguire specifiche indicazioni fornite dal laboratorio di riferimento.
� Per il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi chimica vale la raccomandazione generale di fare scorrere abbondantemente l'acqua prima del riempimento dei contenitori, salvo che non vi siano ragioni particolari per non farlo. Non è invece necessario sterilizzare il rubinetto.
� Prima di riempire il contenitore occorre effettuare il risciacquo dello stesso con l'acqua da campionare.

Modalità di conservazione e di trasporto dei campioni
Le modalità di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni sono definite secondo la Norma Tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025 del Novembre 2000, e la Normativa " Metodi analitici per le acque" IRSA/CNR 1994 e successivi aggiornamenti. L'inosservanza delle modalità di trasporto, può comportare alterazioni della composizione del campione sia chimica che microbiologica.

Individuazione dei punti di controllo sulla rete idrica
Il controllo deve essere effettuato nei punti significativi e rappresentativi dell’intero acquedotto.
I punti sono significativi se nell'insieme sono rappresentativi della variabilità delle caratteristiche dell'acqua nei diversi punti della rete di distribuzione nell'arco dell'anno. In altri termini la scelta dei punti di controllo va finalizzata all'esigenza di individuare le situazioni di rischio che potrebbero interessare anche solo una parte dell'acquedotto, che non verrebbero evidenziate se il controllo fosse effettuato su punti che rappresentano solo la qualità media dell'acqua di rete.
I punti individuati come rappresentativi della rete idrica, sono utilizzati sia per i campioni da sottoporre ad analisi batteriologiche, sia per i campioni da sottoporre ad analisi chimiche.

Punti di controllo diversi dalla rete acquedottistica
Comprendono:
� le fonti di approvvigionamento che alimentano gli acquedotti;
� gli impianti di trattamento dell'acqua, a valle e a monte degli stessi;
� i serbatoi di accumulo alimentati da fonti di approvvigionamento, a valle e a monte degli stessi.
I punti di prelievo devono essere situati in posizioni che consentano un accesso rapido e sicuro per gli operatori, ed inoltre devono garantire la rappresentatività del campione.
I controlli comprendono l’ispezione dell’opera ed il campionamento dell’acqua; sono da effettuarsi in caso di indagine a seguito di parametri non conformi rilevati per l’acqua distribuita, oppure a seguito di programmi annuali o pluriennali che ogni Azienda USL sviluppa in base a priorità e risorse disponibili.
Le ispezioni riguarderanno il rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti, mentre i campioni dell’acqua saranno sottoposti ad analisi batteriologiche e chimiche o saranno effettuate per la ricerca solo di determinati parametri.

 


3. Procedure per la gestione delle non conformità.
Attività delle USL, dei GESTORI, e delle AATO
 


� Gestione dei casi di non conformità
� Procedura in caso di non conformità rilevata dall'Azienda USL dell’acqua in rete
� Deroghe in corso ai sensi dell'Art.13 del D.lgs.31/2001

Gestione dei casi di non conformità
Alle Aziende USL, attraverso i Servizi preposti al controllo, compete:
� formulare il giudizio di qualità e di idoneità all’uso
� proporre al Sindaco l'adozione di provvedimenti cautelativi, contingibili ed urgenti avvertendo nel contempo il Gestore
� proporre al Gestore gli interventi eventuali atti necessari a salvaguardare e/o promuovere la qualità dell’acqua che devono essere commisurati all'entità del rischio per la salute.
Il giudizio di qualità e di idoneità d'uso delle acque destinate al consumo umano è fondato sulle risultanze dei controlli analitici, eventualmente integrate anche dalle valutazioni dei laboratori competenti per le determinazioni analitiche, e deve basarsi su una valutazione globale delle caratteristiche qualitative dell'acqua che tenga conto dei caratteri organolettici e del riscontro analitico dei parametri chimici, chimico-fisici e microbiologici, e sulla loro rispondenza ai limiti tabellari previsti dall'Allegato I del D.lgs.31/2001.
La valutazione è effettuata anche in relazione ai dati forniti dall'esame ispettivo alle fonti di approvvigionamento, agli impianti e alle reti, nonché sulla base della serie storica delle analisi eseguite e degli eventuali interventi nel contempo eseguiti dal Gestore.
La formulazione di tali giudizi, nel caso di conformità ai requisiti di qualità fissati dal D. Lgs. 31/2001, costituisce un momento importante per la valutazione dello stato della qualità delle risorse idriche e per la previsione di cambiamenti che possono subire nel tempo.
Maggiore rilevanza tuttavia riveste la gestione degli esiti di non conformità, per l’impatto che può avere sulla salute pubblica e per gli oneri che possono derivare.
Fermo restando che il superamento dei valori parametrici indicati nelle parti A, B e C del D. Lgs. 31/2001 comporta l'emissione di un giudizio di non conformità, tuttavia, non tutti i casi di non conformità sono indicativi di rilevante rischio per la salute.
In ogni caso è l'Azienda Usl che informerà ,in tempi brevi, e comunque non oltre le 24 ore, il Sindaco, l’AATO e il gestore dell'acquedotto della non conformità correlata ad una valutazione sulla potenziale pericolosità per la salute umana.
L'effetto immediato della comunicazione sarà quello di far intraprendere al gestore l’azione correttiva necessaria, cui seguirà la comunicazione di tutte le informazioni (controlli analitici interni, controlli di gestione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, …), utili per una ulteriore valutazione del dato.
Le informazioni acquisite potranno eventualmente orientare o modificare le successive azioni dell'ente di controllo.

Procedura in caso di non conformità rilevata dall'Azienda USL dell’acqua in rete
La procedura consigliata nel caso in cui dagli accertamenti analitici risulti che l’acqua erogata per il consumo umano non sia conforme ai requisiti di qualità previsti dalla vigente normativa sarà la seguente:
� l'Azienda USL comunica al gestore il prelievo dei campioni per il controllo della potabilità. Al fine di consentire una migliore e tempestiva operatività dei controlli si consiglia alle Aziende USL di dare comunicazione al gestore in modo consentire la possibilità di assistere al prelievo
� Nel caso di situazioni non conformi ,nelle quali non si determina un immediato rischio sanitario per la popolazione , come nel superamento dei parametri previsti dall'All. I parte C,per cui l'Azienda USL trasmetterà al gestore la comunicazione di avvenuto superamento; le modalità della comunicazione potranno essere diverse a seconda del grado di gravità dell’evento e quindi dell’urgenza
Il gestore è tenuto a individuare tempestivamente, le cause che hanno determinato la non conformità, e a comunicare con una nota di risposta all'Azienda USL la “comunicazione di analisi di intervento” relazionando sulle origini del fenomeno e sulle eventuali ripercussioni nel sistema di distribuzione (estensione dell'area eventualmente coinvolta), descrivendo gli interventi che intende attuare nel caso di interventi complessi, nonché indicando i tempi tecnici strettamente necessari previsti per riportare nella norma il prima possibile la qualità delle acque: il gestore è tenuto ad effettuare determinazioni analitiche di verifica della efficacia di tali azioni e a tenere informato AATO, USL e Sindaco relativamente a quanto rilevato, alle azioni correttive, ai tempi, alle risultanze analitiche e ad ogni altra notizia che possa caratterizzare la situazione fino al ripristino della qualità delle acque erogate
� USL, Sindaco, AATO e gestore, per quanto di propria competenza, informano i consumatori della problematica e dei provvedimenti adottati.
� Il gestore indicherà anche le proprie modalità di controllo interno e si impegna a fornire, non appena disponibili, i risultati del proprio controllo effettuato a seguito del ripristino delle condizioni di conformità.
L'Azienda USL, considerata la risposta del gestore, valuterà la situazione dal punto di vista del rischio effettivo e quindi della tutela sanitaria della popolazione tenendo conto dell’entità del superamento del valore e dei potenziali rischi per la salute umana, nonché i rischi che potrebbero derivare dalla interruzione dall’approvvigionamento o limitazione d’uso.
Pertanto a seguito della valutazione comunicherà :
- al gestore le cessate condizioni di attenzione.
- al sindaco e al gestore la necessità di adottare i provvedimenti di divieto o limitazione d’uso.
Rimane salva la potestà del sindaco , anche su richiesta della Azienda USL, e solo in caso di mancata risposta del gestore, di procedere di procedere alla dichiarazione dello stato di potabilità.
Al momento in cui il gestore ritiene superato il momento di non conformità dovrà darne dimostrazione all'Azienda USL e al Sindaco con una nota sugli interventi effettivamente effettuati e con una analisi di controllo interno con esito conforme.
Nel caso di superamenti dei parametri previsti dall' All.I , parte A e B, l'Azienda USL comunicherà l’avvenuto superamento al gestore e chiederà al sindaco l’adozione dei provvedimenti di divieto o di limitazione d'uso. Nel contempo saranno avviate le procedure di contestazione dell'illecito amministrativo, di cui all'art.19 comma 1, nei confronti del gestore del servizio idrico.
Si segnala in proposito che con l'abrogazione del D.P.R. 236/88 cessa di avere efficacia la disposizione di cui all'art. 26 della Legge 36/94.
Per la revoca da parte del Sindaco di eventuali ordinanze che impongono limitazioni dell’uso dell’acqua erogata, il Gestore può produrre un referto analitico sul rientro dei valori stabiliti dal D.lgs.31/2001 che attivi l’Azienda USL per l’emissione tempestiva del giudizio di potabilità
Nel caso di sanzioni amministrative previste dall’art.19 derivanti da non conformità riscontrate nei laboratori ARPAT tramite accertamenti chimici o microbiologici il laboratorio provvede a comunicare alla ASL di competenza la non conformità.
La ASL in quanto organismo responsabile del controllo della qualità delle acque erogate secondo i disposti di cui al D.Lgs 31/01 è individuato anche come organismo titolare del procedimento amministrativo. E’ pertanto demandato alla ASL la comunicazione della sanzione amministrativa e degli adempimenti conseguenti agli enti responsabili, inviando per conoscenza copia della stessa la Dipartimento ARPAT che ha accertato la non conformità. Al Dipartimento ARPAT dovrà essere altresì comunicata la conclusione del procedimento .

 


4. Procedure per la gestione della non conformità dei parametri indicatori
Attività delle USL, delle AATO e dei GESTORI
 


Per la gestione dei superamenti dei parametri indicatori i gestori concordemente con le Aato possono promuovere specifiche intese con le Aziende Usl . A tale proposito i gestori propongono delle relazioni contenenti almeno:
� La definizione dell'area critica
� La definizione dei parametri i cui superamenti sono dovuti a cause naturali
� Il programma di interventi
� I tempi necessari per il rientro ai valori di parametro previsti dal D.lgs.31/2001
� Le modalità di informazione alla popolazione servita.