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Regione Abruzzo
Legge Regionale n. 15 del 12-05-2006
Norme per il rilascio di concessioni demaniali marittime per attività turistiche e ricreative a carattere stagionale o temporaneo.
(B.U.R. Abruzzo n. 32 del 31
maggio 2006)
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Concessioni stagionali e temporanee
1. Nei Comuni privi di Piano Spiaggia, per l’anno 2006, possono essere
rilasciate concessioni demaniali marittime per attività turistiche e ricreative
esclusivamente ai soggetti ai quali sono state rilasciate per l’anno 2005 e per
il medesimo lotto, previa domanda dell’interessato al Comune.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1 si applicano, esclusivamente per l’anno
2006, anche ai Comuni che, pur avendo approvato il Piano Demaniale Comunale, non
abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste.
3. Le concessioni rilasciate sono senza diritto di insistenza, con un fronte
mare non superiore a mt. 50, limitate alla sola stagione balneare 2006 e
pertanto non danno alcun diritto a titoli di preferenza per l’assegnazione di
aree demaniali.
ARTICOLO 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della
Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 23 Maggio 2006