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Decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.
(GU n. 284 del 06-12-2006)
testo in vigore dal: 21-12-2006
IL IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del
Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Visto il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista
dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
12 ottobre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, per le politiche europee e dell'economia e
delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Testo 9 ottobre 2006
Modificazioni all'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di energia), in materia di grandi derivazioni a
scopo idroelettrico.
1. All'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977,
n. 235, come introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo 11 novembre
1999, n. 463, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1 e 2 sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti: «1. Spetta alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, secondo quanto disposto
dall'articolo 01 e nel rispetto degli obblighi comunitari, l'esercizio delle
funzioni già esercitate dallo Stato in materia di grandi derivazioni a scopo
idroelettrico.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con legge provinciale, nel
rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e degli accordi
internazionali, dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonché dei
principi fondamentali delle leggi dello Stato, sono disciplinate le grandi
derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico.»;
b) l'ultimo periodo del comma 14 e' soppresso;
c) dopo il comma 15 e' inserito il seguente: «15-bis. Le concessioni diverse da
quelle previste dai commi 14 e 15 scadono alla data risultante dai rispettivi
provvedimenti di concessione.»;
d) nel comma 16 le parole: «nel rispetto dei principi della legislazione statale
e degli obblighi comunitari.» sono sostituite dalla seguenti: «nel rispetto
dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonché dei principi
fondamentali delle leggi dello Stato e degli obblighi comunitari.»;
e) i commi 3, 5, e da 6 a 12 sono abrogati. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 novembre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lanzillotta,
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Bersani,
Ministro dello sviluppo economico Bonino,
Ministro per le politiche europee Padoa Schioppa,
Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente
per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
- Il decreto legislativo
11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e
di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e
distribuzione di energia elettrica) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 dicembre 1999, n. 289.
- Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige -
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1972, n. 301) e' il
seguente: «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di
attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di
dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio
regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano.
Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto del Presidente della Repubbica
26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di energia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 31 maggio 1977, n. 146), come modificato dal presente decreto: «Art. 1-bis.
- 1. Spetta alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo
territorio, secondo quanto disposto dall'art. 01 e nel rispetto degli obblighi
comunitari, l'esercizio delle funzioni già esercitate dallo Stato in materia di
grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con legge provinciale, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e degli accordi internazionali, dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, nonché dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, sono disciplinate le grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico.
3. (Abrogato).
4. Gli organi statali competenti consegnano allaProvincia interessata, entro il 31 dicembre 1999, gli archivi e i documenti degli uffici statali concernenti le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e le opere ad esse funzionali interessanti il territorio di ciascuna Provincia; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381. 5. - 12. (Abrogati). 13. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, al concessionario uscente spetta un'indennità stabilita con le modalità e i criteri di cui all'art. 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 14. Salvo quanto disposto dal comma 15 le concessioni per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadute, entro il 31 dicembre 1998 sono prorogate fino al 31 dicembre 2001 e i titolari di concessione interessati proseguono l'attività senza necessità di alcun atto amministrativo dandone comunicazione alla amministrazione concedente nonché alla provincia interessata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.15. Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. e quelle scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 rilasciate alle aziende o società degli enti locali per grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadono il 31 dicembre 2010 ovvero sono prorogate alla medesima data. Resta fermo quanto previsto dalle convenzioni in atto tra ENEL e Province autonome in materia di subingresso nella titolarità di concessioni idroelettriche e nell'esercizio dei relativi impianti acquisiti dall'ENEL da autoproduttori, prescindendo dai compiti affidati dalle medesime convenzioni al soppresso Comitato di coordinamento delle attività elettriche di cui all'art. 9 del presente decreto nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'art. 18 del decreto di approvazione del presente articolo. 15-bis. Le concessioni diverse da quelle previste dai commi 14 e 15 scadono alla data risultante dai rispettivi provvedimenti di concessione. 16. I proventi derivanti dall'utilizzo delle acque pubbliche, ivi compresi i canoni demaniali di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, spettano alla provincia competente per territorio. Le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, ivi compresi i canoni demaniali di concessione, sono disciplinati con legge provinciale nel rispetto dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, nonché dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e degli obblighi comunitari.».