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Decreto 30 dicembre 2006
Ministero della salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Lazio.
(G.U. n. 80 del 5-4-2007)
IL IL MINISTRO DELLA
SALUTE di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla
qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo
2001;
Vista la relazione
trasmessa dalla regione Lazio che indica i risultati conseguiti nel triennio
2004-20006;
Viste le motivate richieste della regione Lazio circa la necessita' di un
ulteriore periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti
necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua;
Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanita' nelle sedute del 18 novembre 2003, 6 luglio 2005, 29 settembre 2005 e 13 dicembre 2005;
Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantita' di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia inindustrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;
Decreta:
Art. 1.
1. La regione Lazio puo' stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per i comuni per i quali e' stata fatta esplicita richiesta, per i parametri arsenico, fluoro, vanadio e selenio entro i valori massimi ammissibili (VMA) rispettivamente di 50 µg/l, di 2,5 mg/l, di 160 µg/l e di 20 µg/l.
2. I valori massimi ammissibili possono essere estesi ai territori dei comuni di Civitavecchia, Santa Marinella e Magliano Sabina.
3. I suddetti valori ammissibili possono essere concessi fino al 31 dicembre 2007.
4. L'eventuale rinnovo e' subordinato alla trasmissione da parte della regione Lazio al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il mese di settembre 2007, di una circostanziata relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei controlli analitici effettuati, che dovranno essere intensificati per i comuni ai quali la regione ha concesso le deroghe per due o piu' parametri, dei risultati degli interventi effettuati nel periodo di deroga, e di un dettagliato programma di quanto previsto ai fini della nuova deroga, corredato dei costi e della copertura finanziaria.
5. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorita' competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.
6. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione dei predetti parametri, e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare anche in merito all'uso razionale di eventuali prodotti integratori. La suddetta informazione dovra' essere ancor piu' dettagliata per la popolazione dei comuni nel cui territorio viene distribuita acqua con due o piu' valori di parametro in deroga.
Delle iniziative adottate
dovra' essere data informazione al Ministero della salute. 7. La regione deve
provvedere affinche' siano informate le Autorita' competenti al fine di evitare
l'attivazione di campagne di fluoroprofilassi, affinche' sia avvisata la
popolazione generale interessata sulla opportunita' di limitare il consumo di
alimenti ad elevato apporto di fluoro ed affinche' venga predisposto un opuscolo
informativo da distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili.
Art. 2.
1. Fermo restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' regionale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile comunque non superiore a quelli gia' concessi.
2. Tutti i valori massimi
ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze
scientifiche piu' conservative.
Art. 3.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni
degli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui
all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:
a) i motivi di deroga;
b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed
il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;
c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;
e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f) la durata della deroga.
3. Il provvedimento di
deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle
modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 31.
Art. 4.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2006
Il Ministro della salute
Turco
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Pecoraro
Scanio