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Decreto 30 dicembre 2006
Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Sardegna.
(GU n. 57 del 9-3-2007)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla
qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo
2001;
Viste le motivate richieste della regione Sardegna circa la necessita' di un
ulteriore periodo di deroga, al fine di dare completa attuazione ai
provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua;
Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanita'
nella seduta del 13 dicembre 2005;
Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione
interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le
deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la
regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi
specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio
particolare;
Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana
viene effettuata comprendendo anche la quantita' di parametro eventualmente
assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie
alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito
geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;
Decreta:
Art. 1.
1. La regione Sardegna puo' stabilire il rinnovo delle deroghe al valore di
parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 31, al comune per il quale e' stata fatta esplicita richiesta, per il
parametro vanadio, entro il Valore massimo ammissibile (VMA) di 160 &greco;mg/l.
2. Il suddetto valore massimo ammissibile puo' essere concesso fino al 31
dicembre 2007.
3. L'eventuale rinnovo e' subordinato alla trasmissione, da parte della regione
Sardegna, al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, entro e non oltre il 30 settembre 2007, di una
circostanziata relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di
risanamento previsti, comprensiva dei controlli analitici e dei risultati degli
interventi effettuati nel periodo di deroga, e di un dettagliato programma di
quanto previsto ai fini della eventuale nuova deroga, corredato dei costi e
della copertura finanziaria.
4. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al
rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad
eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito
locale. Si rimanda alle autorita' competenti la valutazione di ulteriori
esclusioni e/o limitazioni temporali.
Art. 2.
1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1
nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 31, l'autorita' regionale e' tenuta, in relazione alle
specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di
acqua della migliore qualita' possibile.
2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata
revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.
3. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in
attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto
elemento.
Art. 3.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle
prescrizioni degli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle
disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:
a) i motivi di deroga;
b) il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente ed
il valore massimo ammissibile per la deroga;
c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la popolazione
interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore
frequenza dei controlli;
e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un
calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e
le disposizioni per il riesame;
f) la durata della deroga.
3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi
nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2006
Il Ministro della salute
Turco
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio