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Decreto 30 dicembre 2006
Ministero della salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla provincia autonoma di Trento.
(G.U. n. 80 del 5-4-2007)
IL IL MINISTRO DELLA
SALUTE di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla
qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo
2001;
Vista la relazione trasmessa dalla provincia autonoma di Trento che indica i risultati conseguiti nel triennio 2004- 2006;
Viste le motivate richieste della provincia autonoma di Trento circa la necessita' di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua;
Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 20 ottobre 2005; Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;
Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantita' di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;
Decreta:
Art. 1.
1. La provincia autonoma di Trento puo' stabilire il rinnovo delle deroghe al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ai comuni per i quali e' stata fatta esplicita richiesta, per il parametro arsenico, entro il Valore Massimo Ammissibile (VMA) di 50 µg/l.
2. Il suddetto valore massimo ammissibile puo' essere concesso fino al 31 dicembre 2007.
3. L'eventuale rinnovo e' subordinato alla trasmissione, da parte della provincia autonoma di Trento, al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 30 settembre 2007, di una circostanziata relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei controlli analitici e dei risultati degli interventi effettuati nel periodo di deroga, e di un dettagliato programma di quanto previsto ai fini della nuova deroga, corredato dei costi e della copertura finanziaria.
4. Sono escluse dai
provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti
previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo
artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle
autorita' competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni
temporali.
Art. 2.
1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art 1. nell'esercizio
dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n. 31, l'Autorita' provinciale e' tenuta, in relazione alle specifiche
situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua
della migliore qualita' possibile.
2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata
revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.
3. La provincia autonoma
deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del
disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma
11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto elemento.
Art. 3.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:
a) i motivi di deroga;
b) il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente ed
il valore massimo ammissibile per la deroga;
c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;
e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f) la durata della deroga.
3. Il provvedimento di
deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle
modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 31.
Art. 4.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2006
Il Ministro della salute
Turco
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Pecoraro
Scanio