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Decreto 30 giugno 2006
Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Toscana.
(GU n. 230 del 3-10-2006)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla
qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo
2001;
Viste le motivate richieste della regione Toscana e la documentazione relativa
allo stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul
territorio;
Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanita'
nelle sedute del 24 ottobre 2002, 18 dicembre 2003, 12 ottobre 2004, 15 giugno
2005 e 13 dicembre 2005;
Visto che l'art 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, consente alle
regioni o provincia autonoma di stabilire deroghe ai valori di parametro fissati
nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b),
entro i valori massimi ammissibili, purche' nessuna deroga presenti potenziale
pericolo per la salute umana e nei casi in cui l'approvvigionamento di acque
destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere
assicurato con nessun altro mezzo congruo;
Premesso che tali misure devono essere applicate in una area geografica ben
delimitata e per un periodo di tempo definito;
Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione
interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le
deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la
regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi
specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio
particolare;
Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana
viene effettuata comprendendo anche la quantita' di parametro eventualmente
assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie
alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito
geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;
Decreta:
Art. 1.
1. La regione Toscana puo' stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di
parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 31, gia' concesse per i parametri boro, arsenico, clorito e
trialometani, entro i valori massimi ammissibili (VMA) rispettivamente di 3
mg/l, di 50 mg/l, di 1,3 mg/l e di 80 mg/l.
Per il comune di Piombino il valore massimo ammissibile per il parametro boro
puo' essere innalzato a 3,5 mg/l.
2. I suddetti valori massimi ammissibili possono essere concessi fino al 31
dicembre 2006.
3. L'eventuale rinnovo e' subordinato alla trasmissione da parte della regione
Toscana al Ministero della sanita' ed al Ministero dell'ambiente e tutela del
territorio, entro e non oltre il 30 settembre 2006, di una circostanziata
relazione sui risultati conseguiti nell'intero triennio 2004-2005 e 2006,
durante il quale sono state concesse le deroghe, in ordine alla qualita' delle
acque, comunicando e documentando altresi' l'eventuale necessita' di un
ulteriore periodo di deroga.
4. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al
rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad
eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito
locale. Si rimanda alle autorita' competenti la valutazione di ulteriori
esclusioni e/o limitazioni temporali.
5. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in
attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto
parametro.
Art. 2.
1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1,
nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 31, l'autorita' regionale e' tenuta, in relazione alle
specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di
acqua della migliore qualita' possibile e comunque non superiore a quello gia'
concesso, da ultimo, con il decreto dirigenziale della regione Toscana n. 7199
del 29 dicembre 2005.
2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata
revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.
Art. 3.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle
prescrizioni degli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle
disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:
a) motivi di deroga;
b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed
il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;
c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la popolazione
interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore
frequenza dei controlli;
e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un
calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e
le disposizioni per il riesame;
f) la durata della deroga.
3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi
nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2006
Il Ministro della salute
Turco
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Pecoraro Scanio