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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2006

 

 Finanziamento di interventi urgenti da realizzare in attuazione degli «Indirizzi operativi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005.

 

(GU n. 81 del 6-4-2006)
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 dell'11 marzo 2004;
Vista la nota DPC/PRE/0046570 del 20 settembre 2005 del capo del Dipartimento protezione civile, indirizzata alle regioni ed alle province autonome;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005, recante «Indirizzi operativi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 19 ottobre 2005;
Vista la nota DPC/VC/0056200 del 10 novembre 2005 con la quale il capo del Dipartimento della protezione civile ha definito le modalita' per l'attivazione di specifici finanziamenti diretti a favorire l'attuazione della predetta direttiva del 29 settembre 2005;

Viste le richieste di finanziamento inoltrate dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome e pervenute al Dipartimento protezione civile entro il termine del 10 dicembre 2005 allo scopo stabilito nell'allegato alla citata nota DPC/VC/0056200 del 10 novembre 2005;
Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dalle strutture del Dipartimento della protezione civile, sulla base delle modalita' e dei criteri esposti nella richiamata nota DPC/VC/0056200 del 10 novembre 2005;


Decreta:


Art. 1.
1. E' approvato il finanziamento degli interventi indicati nell'allegato al presente provvedimento, negli importi ivi stabiliti per ciascuno.

Art. 2.
1. Gli interventi di cui all'art. 1 devono essere iniziati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli interventi che non abbiano avuto inizio entro il predetto termine decadono dal finanziamento.
2. Entro quindici giorni dal termine di cui al comma 1 le regioni e le province autonome comunicano al Dipartimento della protezione civile la data di inizio di ciascun intervento, ove del caso indicando gli estremi dei provvedimenti adottati per la restituzione al Fondo per la protezione civile delle risorse relative agli eventuali interventi decaduti per effetto del mancato rispetto del termine di cui al comma 1.

Art. 3.
1. Gli interventi di cui all'art. 1 devono essere completati entro centottanta giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di inizio di ciascuno quale risultante dalle comunicazioni di cui all'art. 2.
2. Entro quindici giorni dal termine di cui al comma 1 le regioni e le province autonome comunicano al Dipartimento della protezione civile la data di completamento di ciascun intervento. Nel caso di mancato completamento entro il predetto termine, con provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile e' disposta la revoca del finanziamento concesso per l'intervento. Le risorse rivenienti per effetto dei provvedimenti di revoca sono riversate entro quindici giorni al fondo per la protezione civile.

Art. 4.
1. Le regioni e le province autonome assicurano la vigilanza sulla realizzazione degli interventi assumendo ogni iniziativa ritenuta utile per consentire l'avvio ed il completamento degli interventi stessi entro i termini stabiliti. Nel contesto di tale attivita' le regioni e le province autonome possono proporre in qualunque momento al Dipartimento della protezione civile la revoca di finanziamenti relativi ad interventi per i quali non risulti possibile il rispetto dei termini di completamento stabiliti.

Art. 5.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 42.475.676,79 si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.


Roma, 19 gennaio 2006


Il Presidente: Berlusconi


Allegato

Omissis