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 Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006

 

Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche.

 

(GU n. 119 del 24-5-2006)

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto in particolare l'art. 14, terzo comma, del predetto testo unico che disciplina l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia autonoma di Trento prevedendo che tale utilizzazione, nell'ambito delle rispettive competenze, ha luogo sulla base di un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche», che disciplina le procedure per l'adozione di detto piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche prevedendo, in particolare:
- che il progetto di piano e' predisposto e adottato in seno ad un apposito comitato, d'intesa fra tre rappresentanti dello Stato e tre rappresentanti della provincia;
- che il progetto di piano adottato dal comitato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione;
- che i comuni e i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
- che il piano e' definitivamente deliberato dal comitato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta, conforme all'intesa raggiunta in seno al comitato medesimo, del Ministro per i lavori pubblici e del presidente della giunta provinciale;
- che il piano e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione;
Visto, l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), che dispone che detto Piano generale vale anche, per il territorio provinciale, quale piano di bacino di rilievo nazionale e che in tal senso il Ministro dei lavori pubblici, nella sua qualita' di presidente del comitato istituzionale delle autorita' di bacino di rilievo nazionale, ed il presidente della provincia assicurino, mediante apposite intese, il coordinamento e l'integrazione delle attivita' di pianificazione nell'ambito delle rispettive attribuzioni;
Visto il capo VIII del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, attuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con decorrenza dal 1° giugno 2001, l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela delle acque in precedenza spettanti al Ministero dei lavori pubblici;
Vista la sentenza della Corte costituzionale del 6-7 novembre 2001, n. 353, che ha dichiarato incostituzionale il seguente periodo del citato art. 5: «Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo nazionale interessate, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a piu' regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale» e motivando tale decisione in considerazione del fatto che «le esigenze di coordinamento e di integrazione, indispensabili in base ad apprezzamento dello stesso legislatore, devono essere realizzate, nell'unitarieta' della pianificazione del bacino di rilievo nazionale, a livello di organo centrale o pluriregionale, con uno degli ipotizzabili sistemi, che assicuri effettiva parita' d'intervento di tutte le regioni e province autonome interessate, in un giusto procedimento di partecipazione equilibrata dei medesimi soggetti, titolari di interessi giuridicamente rilevanti sul piano costituzionale»;
Visto il «Protocollo d'intesa per il coordinamento e l'integrazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche relativo alla provincia autonoma di Trento con i piani di bacino di rilievo nazionale», sottoscritto nell'agosto 2002 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle regioni Lombardia e del Veneto, che disciplina le procedure partecipative in attuazione della citata sentenza della Corte costituzionale;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2003 e la deliberazione della giunta provinciale di Trento del 27 settembre 2002, n. 2315, con i quali sono stati nominati rispettivamente i rappresentanti statali e quelli provinciali in seno al Comitato paritetico di cui al citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974;
Visto il progetto di piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche relativo al territorio della provincia autonoma di Trento, adottato da detto Comitato paritetico con deliberazione del 24 settembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 del 15 ottobre 2004 e nel Bollettino ufficiale della regione n. 42 del 19 ottobre 2004;
Viste le modifiche a detto progetto di piano che lo stesso Comitato di intesa ha approvato con deliberazione del 29 settembre 2005 sulla base delle determinazioni assunte in ordine alle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 8, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;
Visto il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche relativo al territorio della provincia autonoma di Trento che lo stesso Comitato ha poi definitivamente deliberato il successivo 22 dicembre 2005;
Vista la proposta, conforme all'intesa raggiunta, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del presidente della provincia autonoma di Trento;


Decreta:


Art. 1.
E' reso esecutivo, a norma dell'art. 8, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche relativo al territorio della provincia autonoma di Trento, come definitivamente deliberato dall'apposito Comitato costituito ai sensi dello stesso art. 8, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

Art. 2.
Le norme di attuazione di detto piano (parte VII del documento) saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, mentre il testo integrale dello stesso (suddiviso in otto parti con relativi allegati grafici) sara' depositato in visione per chiunque vi abbia interesse, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale qualita' della vita, e presso la provincia autonoma di Trento - Dipartimento protezione civile e tutela del territorio.


Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2006
CIAMPI
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio


Allegato

Omissis


Capo I
Disposizioni generali


Art. 1.
Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche
1. Il presente piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) e' approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e degli articoli 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463.
2. Il piano generale e' diretto a programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contiene le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua, con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, e per la tutela delle risorse idriche.
3. Il piano generale concorre a garantire il governo funzionalmente unitario dei bacini idrografici di rilievo nazionale nei quali ricade il territorio provinciale. Esso tiene luogo dei piani di bacino di rilievo nazionale previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e di qualsiasi altro piano stralcio degli stessi, ivi compresi quelli prescritti da leggi speciali dello Stato.
4. Le specifiche forme di raccordo tra la provincia autonoma di Trento, la provincia autonoma di Bolzano, le regioni Veneto e Lombardia e le Autorita' di bacino interessate sono definite dalle presenti norme di attuazione e dagli elaborati del piano.

 

Art. 2.
Effetti del piano
1. Ferme restando le competenze riservate alla provincia autonoma di Trento dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche determina le direttive, gli indirizzi e i vincoli ai quali devono conformarsi i piani e i programmi provinciali, con riferimento alle materie indicate dall'art. 17, comma 4, della legge n. 183 del 1989, nonche' con riguardo alla tutela dal rischio idrogeologico e alle misure di prevenzione per le aree a rischio.

2. I vincoli e le misure espressamente indicati dal piano generale hanno in ogni caso effetto immediato, qualora siano piu' restrittivi rispetto ai corrispondenti vincoli e misure previsti dai vigenti piani o programmi provinciali ovvero qualora si configurino come vincoli e misure non previsti dai predetti piani o programmi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in relazione al piano urbanistico provinciale ed ai piani urbanistici ad esso subordinati, nonche' con riferimento ai piani e ai programmi degli enti locali.
4. I provvedimenti indicati dall'art. 3, commi da 3 a 8, producono gli effetti previsti dal presente articolo.
5. Il presente piano sostituisce ogni altra disposizione e indicazione, anche cartografica, contenuta nei piani e nei
provvedimenti adottati o approvati dalle Autorita' di bacino di interesse nazionale, eventualmente applicabili nel territorio provinciale fino alla data di entrata in vigore del presente piano.

 

Art. 3.
Modifiche e integrazioni del piano
1. Ai fini delle successive modifiche sostanziali del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche o per
l'approvazione di eventuali piani stralcio del piano medesimo, si osservano le indicazioni procedimentali stabilite dal protocollo d'intesa, datato agosto 2002, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dai presidenti delle province autonome e regioni interessate, in attuazione degli articoli 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974 e in conformita' alla sentenza della Corte costituzionale 6-7 novembre
2001, n. 353.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresi' qualora si renda necessario integrare il piano generale, al fine di conformarne i contenuti alle indicazioni della legislazione statale e comunitaria.
3. La provincia puo' apportare modificazioni e integrazioni al piano generale o ai relativi piani stralcio, in osservanza delle procedure semplificate di cui ai commi da 4 a 8, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) le modificazioni e le integrazioni non siano in contrasto con l'impianto e il disegno complessivi del piano e non comportino variazioni significative al governo funzionalmente unitario o all'assetto dei bacini idrografici di rilievo nazionale;
b) le modificazioni e le integrazioni presentino importanti ripercussioni chiaramente individuabili al di fuori del territorio provinciale o riguardino le norme di piano.
4. Per le finalita' del comma 3, la provincia convoca preventivamente apposita conferenza di servizi alla quale partecipano un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di ciascuna Autorita' di bacino territorialmente interessata e delle regioni Veneto e Lombardia nonche' della provincia autonoma di Bolzano, in quanto interessate. La conferenza valuta se ricorrono le condizioni di cui al comma 3 ed esprime il proprio parere tecnico sulla proposta di modifica o integrazione del piano.
5. La provincia provvede all'approvazione dei provvedimenti di cui al comma 3, qualora la conferenza si esprima favorevolmente all'unanimita' dei presenti.
6. La procedura semplificata di cui ai commi 3, 4 e 5 si applica anche per le modificazioni e le integrazioni delle norme di attuazione del piano generale o dei relativi piani stralcio, anche al fine di conformarne i contenuti alle disposizioni comunitarie e statali che intervengano successivamente.
7. Qualora non ricorra la condizione indicata al comma 3, lettera b), la provincia trasmette le modificazioni e le integrazioni del piano generale e dei relativi piani stralcio, alla provincia autonoma di Bolzano, alle regioni e alle Autorita' di bacino interessate per bacino idrografico di rilievo nazionale. Qualora nessuna di esse esprima dissenso motivato entro i successivi trenta giorni la provincia procede alla loro approvazione prescindendo dalle
modalita' procedurali previste dai commi 4, 5 e 6.

 8. Le deliberazioni della Giunta provinciale adottate ai sensi dei commi da 3 a 7 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale.
9. Fatto salvo quanto specificatamente disposto dalle norme di attuazione del presente piano, per la realizzazione degli interventi e delle misure di attuazione del presente piano e dei relativi piani stralcio resta ferma l'applicazione della normativa provinciale, in ragione delle competenze legislative riservate alla provincia autonoma di Trento dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
10. La disciplina stabilita dai commi precedenti non si applica ai fini dell'adeguamento del piano provinciale di risanamento delle acque ai principi stabiliti dall'art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. In tal caso resta fermo quanto stabilito dall'art. 55, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 o dalla legislazione provinciale che sara' successivamente emanata nella corrispondente materia.
11. La provincia approva il piano previsto dal comma 10 in coerenza con il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche o con i relativi piani stralcio, tenuto conto dei pareri delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale territorialmente interessate. Le autorita' di bacino si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta della provincia; decorso tale termine, la provincia provvede in ogni caso alla conclusione del procedimento anche in assenza dei pareri richiesti.
12. Resta fermo quanto previsto dall'art. 38, comma 5.

 

Capo II
Bilancio idrico


Art. 4.
Equilibrio del bilancio idrico
1. L'uso delle risorse idriche, sia superficiali che sotterranee, nonche' lo svolgimento delle attivita' che si ripercuotono, direttamente o indirettamente, sulle acque devono garantire che non sia pregiudicato un equilibrato rapporto tra il regime qualitativo e quello quantitativo delle risorse idriche.
2. Il bilancio idrico e' diretto, in particolare, ad assicurare l'equilibrio tra la disponibilita' di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi stabiliti dagli articoli 1 e 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e tenendo comunque conto dell'equilibrio tra la disponibilita' e i fabbisogni valutato complessivamente a scala di bacino di rilievo nazionale. Esso e' definito in funzione della capacita' di sostenere ecosistemi acquatici articolati e di assicurare la presenza durevole di riserve idriche di elevata qualita', omogeneamente distribuite sul territorio.
3. Il presente piano indica misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico, tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilita', del minimo deflusso necessario alla vita dei fiumi, delle capacita' di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso delle risorse compatibili con le loro caratteristiche qualitative e quantitative.
4. L'equilibrio del bilancio idrico e' finalizzato alla tutela quantitativa e qualitativa della risorsa, in modo da consentire un consumo idrico sostenibile e da concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale definiti dal piano provinciale di cui all'art. 3, comma 10.
5. L'elaborazione dei bilanci idrici per i corpi idrici superficiali e sotterranei ha lo scopo di costituire uno strumento
analitico per:

a) la valutazione della disponibilita' delle risorse idriche, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici, e della compatibilita' con gli usi delle acque;
b) l'analisi e la comprensione delle interazioni con lo stato di qualita' dei corpi idrici;
c) lo sviluppo di scenari di gestione delle risorse idriche compatibili con la tutela qualitativa e quantitativa.


Art. 5.
Bilancio idrico
1. Per le finalita' dell'art. 4, la provincia redige e aggiorna periodicamente la proposta di bilancio idrico per aree omogenee e, sulla base di queste, per l'intero territorio provinciale, correlandone le indicazioni con quelle derivanti dalle azioni di monitoraggio della qualita' delle acque superficiali e sotterranee.
2. Al fine di definire il bilancio idrico, la provincia procede alla valutazione:
a) della portata disponibile alla fonte o alle fonti di approvvigionamento, al netto delle risorse necessarie alla
conservazione degli ecosistemi acquatici;

b) delle portate prelevate dai corpi idrici superficiali e sotterranei e delle risorse idriche derivanti dal riutilizzo delle
acque reflue, comeregolamentato dal decreto ministeriale n. 185/2003;

c) dei fabbisogni nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge n. 36 del 1994;
d) degli squilibri in atto sulla qualita' delle risorse idriche;
e) delle esigenze idriche e delle eventuali ripercussioni sulle risorse idriche poste a valle.
3. Ai fini della definizione del bilancio idrico, le strutture organizzative provinciali e le autorita' di bacino interessate
assicurano reciprocamente la disponibilita', il trasferimento e il costante aggiornamento dei dati in loro possesso nell'ambito dei propri sistemi informativi.
4. Il bilancio idrico e i relativi aggiornamenti sono adottati con deliberazione della giunta provinciale e trasmessi alle autorita' di bacino territorialmente interessate, alle regioni Veneto e Lombardia nonche' alla provincia autonoma di Bolzano, in quanto interessate. Il bilancio idrico, individuato in prima stesura con l'approvazione del presente piano, e' rivisto con cadenza periodica e comunque in occasione di situazioni siccitose o alluvionali di particolare criticita'. Con la medesima deliberazione sono definite - al fine di assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni - le misure e le prescrizioni per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.
5. Qualora i soggetti di cui al comma 4 non esprimano motivato dissenso relativamente alle condizioni di cui al comma 2, lettera e), entro i sessanta giorni successivi alla data di trasmissione del bilancio idrico o dei relativi aggiornamenti, la provincia approva definitivamente gli stessi. Nel caso sia espresso motivato dissenso la provincia provvede a detta approvazione previa convocazione di apposita conferenza di servizi con i soggetti interessati.


Art. 6.
Revisione e adeguamento delle utilizzazioni
1. Sulla base del bilancio idrico e comunque del censimento o del quadro conoscitivo generale delle utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, la provincia puo' provvedere, ove necessario, alla loro revisione, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che cio' dia luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone demaniale di concessione.
2. La concessione e l'autorizzazione a derivare acque pubbliche ovvero il loro rinnovo sono rilasciati nel rispetto dell'equilibrio del bilancio idrico e purche' non siano pregiudicati il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti per il corso d'acqua interessato, sia garantito il deflusso minimo vitale, ove previsto, tenuto conto di quanto stabilito dal piano provinciale di cui all'art. 3, comma 10, e siano rispettati i criteri dell'art. 7.

 

Capo III
Utilizzazione delle acque pubbliche


Art. 7.
Criteri per l'utilizzazione delle acque pubbliche
1. Fatto salvo quanto specificamente disposto dalle presenti norme di attuazione, le concessioni e le autorizzazioni a derivare acque pubbliche possono essere accordate nel rispetto dei seguenti criteri, determinati in funzione delle particolari tipologie d'uso:

A) uso potabile e domestico: la dotazione di acqua per usi potabili e domestici non deve eccedere i seguenti valori medi giornalieri:
- 250 litri/giorno per ciascun residente e per ciascun posto letto turistico e ospedaliero;
- 100 litri/giorno per ciascun pendolare.

Nell'ambito di ciascuna rete acquedottistica la portata complessiva per tali usi va riferita ai valori sopra indicati in rapporto al bacino di utenza effettivo; essa puo' essere ripartita su piu' opere di captazione e su piu' concessioni, facendo riferimento alle previsioni ufficiali di dinamica della popolazione fino ad un arco temporale massimo di trent'anni.
Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse idriche pregiate e di assicurare adeguati standard di servizio va comunque perseguita l'integrazione delle reti potabili su ampi bacini di utenza (servizi idrici integrati).
In correlazione con l'attivazione dei servizi idrici integrati, le concessioni e le autorizzazioni esistenti di utilizzazione delle acque sono adeguate ai parametri indicati dalla presente lettera, secondo quanto stabilito dalla legislazione provinciale in materia.

E' fatta salva la facolta' della provincia di riservare quote eccedenti i valori sopra indicati per esigenze di soccorso o di riserve potabili.
Su richiesta del concessionario la provincia puo' inoltre ammettere, con provvedimento motivato e per periodi di tempo determinati, l'utilizzazione di una quota eccedente i valori sopra indicati per altre tipologie d'uso, subordinatamente al pagamento del canone demaniale fissato per il diverso uso e purche' cio' sia compatibile con le necessita' di tutela del regime idraulico e qualitativo del corpo idrico derivato, con l'equilibrio del bilancio idrico e con il rispetto del deflusso minimo vitale;

B) uso irriguo: l'utilizzazione d'acqua per scopi irrigui non puo' eccedere il valore unitario di 0,5 l/s/ha; e' ammesso il riferimento fino ad un massimo di 2 l/s/ha nei soli casi in cui risulti assolutamente necessario il ricorso a tecniche di irrigazione a scorrimento.
Le concessioni irrigue sono di norma rilasciate a consorzi per tutti i fondi ricadenti nel perimetro degli stessi; e' ammessa l'assegnazione direttamente a soggetti privati per i soli appezzamenti agricoli non irrigabili con la rete consortile.

Negli appezzamenti inferiori a 10 ha irrigati con impianti di sollevamento, e' ammesso il ricorso a portate di punta fino a un massimo di 5 l/s, ferma restando la portata media di 0,5 l/s/ha. Laddove la disponibilita' di risorsa non possa corrispondere ai fabbisogni, si deve prioritariamente provvedere mediante impianti irrigui a basso consumo e/o mediante bacini di accumulo; a tal fine e' raccomandata anche un'attenta verifica in ordine alle possibilita' di attingimento dai serbatoi e dalle condotte degli impianti idroelettrici;
C) uso antibrina: le concessioni d'acqua per contrastare le brinate sono ammesse fino ad una portata unitaria massima di 12 l/s/ha, che puo' essere utilizzata limitatamente allo stretto arco di tempo in cui tali fenomeni si manifestano; e' ammessa la possibilita' di utilizzare un unico impianto di sollevamento per l'utilizzo irriguo e antibrina, ferma restando la portata media di 0,5 l/s/ha;

D) uso zootecnico: la portata di concessione e' determinata secondo i seguenti valori massimi unitari per ciascun capo di allevamento:
- bovini da latte: 100 litri/giorno;
- altri bovini ed equini: 50 litri/giorno;
- ovini, suini e caprini: 15 litri/giorno;
- avicunicoli: 0,5 litri/giorno.
La portata cosi' ottenuta puo' essere maggiorata fino a un massimo del 20% per le attivita' accessorie connesse all'allevamento zootecnico;
E) pescicoltura: la dotazione d'acqua ammessa per gli allevamenti ittiogenici non deve superare la misura necessaria ad assicurare 15 ricambi giornalieri del volume d'acqua presente nelle vasche di allevamento. Sono ammesse dotazioni maggiori nei soli casi in cui gli organi provinciali competenti in base alla legislazione provinciale in materia di fauna ittica ne comprovino l'assoluta necessita';
F) uso idroelettrico: le concessioni di nuove derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico possono essere assentite, ove la Giunta provinciale non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, tenuto conto di quanto stabilito dal piano provinciale di cui all'art. 3, comma 10, nonche' fatte comunque salve le disposizioni della normativa ambientale, nel rispetto dei seguenti criteri:
i. la potenza nominale media dell'impianto deve risultare inferiore a 3000 kW;
ii. la derivazione deve assicurare un rilascio superiore al deflusso minimo vitale; ciascuna opera di captazione deve inoltre sottendere un bacino idrografico di estensione pari ad almeno dieci chilometri quadrati, salvo specifica deroga che la Giunta provinciale puo' autorizzare per la realizzazione di impianti compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunita' locali interessate;

iii. il funzionamento dell'impianto deve essere a portata fluente e non regolato da serbatoi, se non quelli a modulazione giornaliera; esso non deve inoltre comportare diversioni d'acqua tra sottobacini di primo livello;
iv. non devono essere interessate da prelievi le aste dei fiumi Sarca, Chiese, Avisio, Travignolo, Vanoi, Cismon, Grigno e Fersina, salvo che per la realizzazione di impianti ad alto rendimento energetico e ad alta compatibilita' ambientale;
v. le opere non devono ricadere, se non in maniera del tutto marginale, all'interno di aree naturali protette, ne' devono condizionarne l'assetto idraulico e idrogeologico.
E' comunque sempre ammessa la concessione di derivazioni afferenti impianti con potenza nominale media non superiore a 20 KW, al fine di soddisfare esigenze locali e qualora non risulti possibile l'allacciamento alle reti di distribuzione esistenti per motivi di natura tecnica, economica o ambientale. Tali derivazioni devono assicurare il deflusso minimo vitale.

Sono ammessi nuovi impianti di produzione di energia idroelettrica realizzati mediante modesti adeguamenti e/o integrazioni di opere idrauliche e di derivazione esistenti, purche':
a) sia assicurato il minimo deflusso vitale, ove previsto;
b) non comportino variazioni delle concessioni esistenti per quanto riguarda il periodo di derivazione e le portate derivate;
c) sia sentito il Comitato provinciale per l'ambiente, qualora non ricorrano i presupposti di cui alla precedente lettera b). Il Comitato si esprime sulla base di idonea relazione d'impatto ambientale prodotta dal proponente.
Per il rinnovo delle concessioni relative alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico resta fermo quanto disposto dall'art. 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, inserito dall'art. 11 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463.
Ai fini del rinnovo delle concessioni di derivazione relative ad impianti con potenza nominale media compresa tra 220 kW e 3000 kW si provvede sentito il Comitato provinciale per l'ambiente, che si esprime sulla base di idonea relazione d'impatto ambientale prodotta dal proponente.
La disciplina della presente lettera relativa all'uso idroelettrico si applica anche alle richieste di concessione pendenti e non ancora perfezionate alla data di entrata in vigore del presente piano;

G) innevamento: le richieste di utilizzazione di acque per innevamento programmato devono valutare contestualmente l'intera area sciabile e la disponibilita' di risorsa idrica dei bacini idrografici coinvolti, individuando l'insieme dei punti di prelievo, che solo in casi eccezionali possono derivare acque sotterranee.

Va inoltre privilegiato l'accumulo dei prelievi nei periodi di morbida al fine contenere gli stress idrici invernali. La portata di concessione deve essere determinata in riferimento alle superfici di pista da sci effettivamente innevate ed alla quota a cui esse si trovano, facendo a tal fine riferimento ai seguenti valori massimi di altezza cumulata di neve prodotta nell'arco di ciascuna stagione sciistica:
 

=====================================================================
  Altitudine della superficie da  | Altezza massima annuale di neve
        innevare (m.s.m.)         |          prodotta (cm)
=====================================================================
superiore a 2000                  |                40
---------------------------------------------------------------------
fra 1800 e 2000                   |                50
---------------------------------------------------------------------
fra 1600 e 1800                   |                60
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 1600                  |                70


Detti valori possono essere aumentati del 20 per cento per le porzioni di superfici da innevare poste in condizioni di esposizione particolarmente sfavorevoli;
Nei casi di assoluta necessita' ed urgenza la provincia puo' assentire l'utilizzo temporaneo di risorse aggiuntive rispetto a quelle stabilite dalle presenti disposizioni, purche' cio' sia compatibile con le necessita' di tutela del regime idraulico e qualitativo del corpo idrico derivato, con l'equilibrio del bilancio idrico e con il rispetto del DMV;
H) uso industriale: la determinazione della quantita' d'acqua concedibile per finalita' produttive deve essere effettuata, tenuto conto delle specifiche esigenze di processo o di raffreddamento, in rapporto agli standard tecnologici che consentono la massima  riduzione dei consumi. Si deve inoltre assicurare, in ogni possibile caso, l'uso di acque poco pregiate ed il ricorso a sistemi di ricircolo delle acque utilizzate;
I) altri usi: la determinazione della quantita' d'acqua concedibile per finalita' diverse da quelle sopra elencate deve
essere effettuata, tenuto conto delle specifiche esigenze, privilegiando l'uso di acque poco pregiate e le soluzioni tecniche che consentano la massima riduzione dei consumi.
2. I provvedimenti di rinnovo delle concessioni o autorizzazioni di piccole derivazioni idroelettriche e delle derivazioni per altri usi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, dispongono l'adeguamento dei prelievi ai parametri quantitativi previsti dal comma 1 entro un termine non superiore a dieci anni e comunque commisurato alla rilevanza delle derivazioni interessate rispetto all'equilibrio del bilancio idrico ed al mantenimento o al raggiungimento degli obiettivi di qualita' eventualmente definiti per il corso d'acqua.
3. Per quanto non disposto ai commi 1 e 2, va fatto riferimento alla parte terza dell'elaborato di piano.


Art. 8.
Ghiacciai
1. E' vietata l'utilizzazione diretta delle acque di ghiacciaio, sia in forma solida che liquida - ivi compresa la neve accumulatasi - in ragione della loro funzione strategica di riserva idrica pregiata e di alimentazione delle falde acquifere, nonche' in relazione ai marcati fenomeni di scioglimento in corso negli ultimi decenni.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, e' tuttavia ammessa l'utilizzazione delle acque di naturale fusione dei ghiacciai all'esclusivo servizio di strutture esistenti in loco per le quali non risultino attuabili forme alternative di approvvigionamento.


Art. 9.
Laghi e fasce lacuali
1. In relazione alle molteplici funzioni idrogeologiche, ecologiche e paesaggistiche degli oltre trecento laghi naturali presenti nel territorio provinciale, il prelievo d'acqua dagli stessi e' ammesso - in quanto compatibile con le esigenze ambientali - nel rispetto dei seguenti limiti e modalita':
a) nei laghi posti al di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare, il prelievo d'acqua e' ammesso per l'approvvigionamento di strutture esistenti in loco; nella fascia di 500 metri dal limite demaniale e' vietato l'emungimento delle acque di falda per usi diversi da quelli potabile e potabile-domestico;
b) nei laghi posti al di sotto dei 1.500 metri sul livello del mare, il prelievo e' ammesso solo se il volume dell'invaso supera i 50.000 metri cubi; nella fascia di 50 metri del limite demaniale e' vietato l'emungimento delle acque di falda per usi diversi da quelli potabile e potabile-domestico;
c) sono comunque ammessi i prelievi che non comportano decremento dei livelli idrometrici e che non vanno a detrimento della qualita' del lago e degli ecosistemi da esso alimentati.
2. Le derivazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, in contrasto con i divieti e le prescrizioni del comma 1, possono essere esercitate fino alla scadenza del provvedimento di concessione o di autorizzazione alla derivazione.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche alle derivazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come sostituito dall'art. 25 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, fino alla scadenza ivi prevista.


Art. 10.
Acque sotterranee
1. Le concessioni e le autorizzazioni di derivazione d'acque sotterranee possono essere assentite in via subordinata rispetto ad altre forme di approvvigionamento, esse devono inoltre privilegiare gli usi potabili e non devono arrecare pregiudizio alle falde acquifere. A tal fine, puo' essere richiesta la redazione di una specifica relazione idrogeologica secondo le modalita' stabilite dalla giunta provinciale.
2. Nelle aree in cui risultino alterate le condizioni quali-quantitative delle risorse idriche, con particolare riguardo a
quelle sotterranee, puo' essere vietata o limitata l'estrazione di acque dal sottosuolo. All'individuazione di dette aree e dei relativi divieti e limitazioni provvede la Giunta provinciale con propria deliberazione, fatti salvi i divieti o le limitazioni prescritti da altre disposizioni normative o dai provvedimenti amministrativi assunti in base alle predette disposizioni.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle derivazioni rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina provinciale concernente l'utilizzazione di acque per usi potabili-domestici ovvero alle derivazioni disciplinate dall'art. 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come sostituito dall'art. 25 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.


Art. 11.
Deflusso minimo vitale
1. Al fine di assicurare il minimo deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi, nonche' allo scopo di garantire gli equilibri degli ecosistemi interessati e di assicurare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici ai sensi delle norme statali e provinciali vigenti, le derivazioni di acque da corpi idrici superficiali sono soggette al rilascio del deflusso minimo vitale (DMV).
2. La determinazione del DMV e' effettuata dalla provincia per ambiti idrografici omogenei nell'ambito del piano provinciale di cui all'art. 3, comma 10. Modeste variazioni ai valori di DMV determinati dal predetto piano provinciale possono essere disposte direttamente dalla provincia, nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1, in esito alle attivita' di cui al comma 6.

3. Il piano provinciale di cui all'art. 3, comma 10, determina i valori di DMV e stabilisce i termini e le modalita' di adeguamento a detti valori per le derivazioni esistenti; le nuove derivazioni, incluse quelle relative ad istanze ancora pendenti alla data di entrata in vigore del piano provinciale anzidetto, sono soggette al rilascio del DMV fin dalla attivazione della derivazione.

4. Per i fini dei commi 2 e 3, il piano provinciale di cui all'art. 3, comma 10, si attiene ai seguenti indirizzi e criteri tecnici:

a) il piano provinciale tiene conto dei criteri metodologici utilizzati dal piano generale per la determinazione del DMV e dei valori tendenziali previsti dalla cartografia georeferenziata di cui al capitolo III.6.3.;
b) il DMV, costante negli anni, e' di norma modulato nell'arco di ciascun anno solare secondo le indicazioni derivanti dai commi precedenti. Nei casi in cui il valore minimo invernale di DMV risulti inferiore a 30 litri al secondo, puo' essere assentito, invece del DMV, un rilascio di entita' pari alla media dei valori modulati;
c) fermo restando quanto disposto dall'art. 9, i prelievi d'acqua dai laghi non devono compromettere la sussistenza del DMV alla sezione di sbocco nel relativo emissario;

d) nel caso di impianti alimentati da una pluralita' di punti di prelievo, la provincia puo' disporre - all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione alla derivazione o al rinnovo di esse - il riparto del DMV complessivo su una o su parte delle opere di presa o di sbarramento;
e) la Giunta provinciale puo' disporre - in via temporanea - valori di DMV superiori a quelli previsti dai commi precedenti, qualora si renda necessario migliorare o risanare situazioni di particolare inquinamento o di degrado idraulico, nonche' per altre motivate esigenze di carattere ambientale;
f) non sono soggette al rilascio del deflusso minimo vitale le derivazioni gravanti su sorgenti non significative per il regime idraulico dei corsi d'acqua, mentre per quelle risultanti significative in tal senso va assicurato un rilascio pari almeno al venti per cento della portata istantanea.
5. In attesa della conformazione ai sensi del comma 3, continuano ad applicarsi per le derivazioni esistenti le disposizioni di cui all'art. 16-novies, commi 1, 2 e 3, della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, la disciplina prevista dalle norme di attuazione dello Statuto per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, nonche' ogni
altra prescrizione normativa o amministrativa, vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente piano, in base alla quale sia stato imposto il rilascio del DMV o di eventuali portate di rispetto. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla normativa provinciale, continuano ad applicarsi con riferimento a quanto previsto dal presente articolo le disposizioni di cui all'art. 16-novies, commi 4 e 5, della legge provinciale n. 18 del 1976, in materia di sanzioni per la violazione dell'obbligo di rilascio.
6. La provincia attua le necessarie attivita' di verifica, di studio e di sperimentazione per il monitoraggio degli effetti
derivanti dall'applicazione del presente articolo.

 

Art. 12.
Adeguamento delle reti
1. Le opere di captazione, di raccolta, di adduzione e di distribuzione delle risorse idriche devono essere mantenute in costante efficienza, curando in particolare l'eliminazione delle perdite e delle disfunzioni.
2. Il rinnovo della concessione o dell'autorizzazione alla derivazione o la loro modifica comportante aumento della portata derivata sono comunque subordinati alla verifica di funzionalita' della rete alimentata e al risanamento della stessa ove siano accertate dispersioni di risorsa idrica.


Art. 13.
Misuratori di portata
1. Gli utenti di acqua pubblica devono installare dispositivi per la misurazione dei quantitativi di acqua derivata, nonche' eventualmente di quella restituita, nei casi, nei tempi e secondo le modalita' e i criteri tecnici stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente piano.
2. La deliberazione di cui al comma 1 puo' essere periodicamente aggiornata. In tal caso essa definisce i tempi per l'adeguamento delle derivazioni esistenti.
3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.
4. In ogni caso, i dispositivi di misurazione devono essere installati, entro un anno dalla data di pubblicazione delle
deliberazione di cui al comma 1 nel bollettino ufficiale, con riferimento alle grandi derivazioni idroelettriche, ivi compresi gli impianti idroelettrici ad esse funzionalmente collegati nonche' ad altre derivazioni, anche ad uso diverso, che utilizzano un volume annuo di acqua superiore a un milione di metri cubi.


Art. 14.
Disposizioni per il risparmio
e per i1 riutilizzo delle risorse idriche 1. L'uso delle acque e' informato al principio dello sviluppo sostenibile; in particolare e' indirizzato al risparmio, al riutilizzo e al rinnovo della risorsa, per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. I singoli usi devono garantire una fornitura globalmente sufficiente di acque di buona qualita' per un utilizzo durevole, equilibrato ed equo, con priorita' per il consumo umano.

2. Chiunque gestisca e utilizzi la risorsa idrica e' tenuto ad adottare le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi, nonche' ad incrementare il riciclo e il riutilizzo, applicando a tal fine le migliori tecnologie disponibili.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' fatto obbligo ai soggetti pubblici o privati interessati di:
a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate, al fine di ridurre le perdite;
b) realizzare, nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, nei casi, nei tempi e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della giunta provinciale, reti duali di adduzione funzionali all'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili con la loro qualita';
c) promuovere l'informazione, la diffusione e l'applicazione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori produttivo, terziario e agricolo;
d) installare, nei casi e nei tempi indicati con deliberazione della giunta provinciale ed ove non sia previsto dalle norme vigenti, contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unita' abitativa nonche' contatori differenziati per le attivita' produttive e terziarie;
e) realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue.
4. Con apposita deliberazione della giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le direttive per il riutilizzo delle acque
reflue, tenuto conto del decreto ministeriale n. 185/2003, e sono indicate le migliori tecnologie disponibili per la progettazione e l'esecuzione delle relative infrastrutture.
5. Il riutilizzo di acque reflue nelle matrici ambientali e' soggetto ad autorizzazione preventiva della provincia, nel rispetto dei criteri e delle direttive di cui al comma 4.

6. Gli atti che consentono l'utilizzazione delle acque pubbliche o sono finalizzati alla modificazione, alla limitazione o all'interdizione delle utilizzazioni, nonche' la valutazione dell'impatto ambientale, gli strumenti di programmazione settoriale e i provvedimenti di incentivazione previsti dalle norme vigenti, sono adottati nel rispetto dei criteri e dei principi stabiliti dal presente articolo.


Capo IV
Aree a rischio idrogeologico


Art. 15.
Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica, se non e' diversamente disposto, alle aree a rischio idrogeologico indicate nella cartografia informatizzata e georeferenziata (GIS) descritta nella parte IV dell'elaborato di piano con riferimento al rischio idraulico, di frana e di valanga.

2. Costituiscono aree a rischio idrogeologico le porzioni di territorio nelle quali sono presenti persone e/o beni esposti agli effetti dannosi o distruttivi di esondazioni, frane o valanghe. Le aree a rischio sono suddivise in quattro classi di gravosita' crescente (R1, R2, R3 ed R4) in funzione del livello di pericolosita' dell'evento, della possibilita' di perdita di vite umane e del valore dei beni presenti.
3. L'individuazione, la perimetrazione e la classificazione delle aree a rischio idrogeologico sono effettuate dal presente piano in attuazione dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e in conformita' all'atto di indirizzo e coordinamento emanato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998.
4. La provincia assicura, nel rispetto dei principi generali fissati dal presente piano, l'aggiornamento delle metodologie per la classificazione della pericolosita' idrogeologica ed il conseguente adeguamento della cartografia del rischio.

 

Art. 16.
Interventi consentiti nelle aree R4
1. Nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato - contrassegnate R4 nella cartografia del piano - sono consentiti
esclusivamente:
a) gli interventi di sistemazione volti alla riduzione o all'eliminazione del rischio, approvati dagli organi competenti in
base alla legislazione provinciale, sulla base di uno specifico studio che analizzi le condizioni di rischio precedenti e successive alla realizzazione dell'opera;
b) gli interventi di demolizione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di mitigazione della vulnerabilita' degli edifici e delle infrastrutture. Tali interventi sono consentiti a condizione che non aggravino la vulnerabilita' dei luoghi rispetto al rischio esistente e che non precludano la possibilita' di ridurre o eliminare il rischio stesso. Essi non devono inoltre comportare variazione di superficie e di volume, nonche' cambi di destinazione d'uso peggiorativi ai fini del rischio.
2. Nelle aree a rischio molto elevato la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o la modifica di quelle esistenti sono consentite, purche':
a) non risultino delocalizzabili;
b) non concorrano ad incrementare il carico insediativo esposto a rischio;
c) non pregiudichino gli interventi di riduzione o eliminazione del rischio e risultino coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile;
d) il relativo progetto includa le opere di messa in sicurezza per la riduzione del rischio, sia corredato da apposito studio di compatibilita' e risulti approvato dagli organi competenti in base alla legislazione provinciale.
3. Nelle aree a rischio molto elevato di esondazione sono altresi' consentite la costruzione o la demolizione e ricostruzione di opere e manufatti - pubblici e privati - ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) gli interventi siano conformi agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale o ai piani e ai
programmi con effetti equivalenti;

b) preventivamente all'adozione del provvedimento finale cui e' subordinata la realizzazione dell'intervento sia approvato, da parte della provincia, anche su proposta degli interessati, un programma di misure per la messa in sicurezza dell'area volto alla riduzione o all'eliminazione del rischio di esondazione, anche sulla base di specifici studi e approfondimenti delle dinamiche idrauliche;

c) il programma di cui alla lettera b) indichi:
i. le misure di messa in sicurezza indispensabili;
ii. le priorita' e i tempi di realizzazione delle stesse, comunque non superiori ai cinque anni decorrenti dalla data di
adozione del provvedimento finale che consente l'attuazione dell'intervento;
iii. i finanziamenti occorrenti per l'esecuzione delle misure di messa in sicurezza dell'area;
iv. i soggetti - pubblici o privati - cui compete la realizzazione delle predette misure.
4. L'approvazione del programma di misure per la messa in sicurezza di cui al comma 3 consente l'inizio dei lavori per la realizzazione delle opere e dei manufatti contemplati dal medesimo comma anche precedentemente alla esecuzione delle misure di messa in sicurezza, che devono in ogni caso essere realizzate prima della fine dei lavori o del relativo collaudo, qualora necessario.
5. Lungo i tratti d'alveo posti in fregio ad aree a rischio molto elevato non sono ammesse deroghe alla fascia di rispetto idraulico prevista dalla legislazione provinciale.


Art. 17.
Interventi consentiti nelle aree R3
1. Nelle aree a rischio idrogeologico elevato - contrassegnate R3 nella cartografia di piano - oltre agli interventi consentiti nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, sono consentite esclusivamente:
a) le opere di infrastrutturazione del territorio, di bonifica e di sistemazione del terreno a fini agricoli, i cui progetti siano corredati da appositi studi di compatibilita' e risultino approvati dagli organi competenti in base alla legislazione provinciale nelle materie idraulica e geologica;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, con ampliamenti non superiori al 10% del volume esistente e al fine esclusivo di garantirne la funzionalita', ove specifica perizia attesti il non aggravamento dei livelli di rischio. Essi non devono inoltre comportare cambi di destinazione d'uso peggiorativi ai fini del rischio.
2. Nelle aree a rischio elevato di valanga e' inoltre ammessa la realizzazione di opere o impianti a carattere stagionale, purche' una specifica perizia tecnica e una idonea convenzione, in ordine alle modalita' operative e ai tempi di esercizio, attestino l'assenza di pericolo per l'incolumita' delle persone. La compatibilita' di detti opere o impianti rispetto alle condizioni di pericolo deve essere approvata dagli organi competenti in base alla legislazione
provinciale. In ogni caso il valore delle nuove opere compatibili con i contenuti di cui al presente comma, non potra' essere computato nella valutazione dei danni derivanti dal verificarsi di un eventuale fenomeno di valanga.
3. Le disposizioni di cui all'art. 16, commi 3 e 4, si applicano anche relativamente alle aree a rischio elevato di esondazione.


Art. 18.
Aree a rischio medio e moderato (R2 e R1)
1. La definizione degli interventi ammissibili nelle aree a rischio idrogeologico medio, contrassegnate R2, e moderato, contrassegnate R1, e' demandata ai piani regolatori generali dei comuni, che vi provvedono mediante approfondimenti a scala locale riferiti anche alle possibili alternative di localizzazione delle previsioni urbanistiche nel loro insieme.


Art. 19.
Modifica delle aree a rischio
1. La modifica della perimetrazione o del livello di rischio delle aree di cui al presente capo e' effettuata sulla base di:

a) variazioni della pericolosita' dovute al miglioramento delle conoscenze inerenti alle dinamiche idrogeologiche;
b) realizzazione o adeguamento di opere di difesa in grado di mitigare il livello di rischio o il grado di esposizione allo stesso dei beni interessati;
c) variazioni del valore d'uso del suolo.
2. Gli aggiornamenti cartografici che non comportano una revisione del Piano e che risultano conseguenti alle attivita' di cui al precedente comma, non costituiscono modifiche o integrazioni ai sensi dell'art. 3 e sono deliberati dalla provincia.


Art. 20.
Manutenzione delle opere
1. Le opere di difesa destinate alla mitigazione del rischio idrogeologico devono essere mantenute in efficienza a cura del proprietario o del gestore delle stesse, secondo aggiornati criteri di buona tecnica e di buona pratica riferiti alla natura dell'opera e del contesto territoriale in cui essa e' inserita.


Art. 21.
Rapporti con la pianificazione urbanistica e forestale
1. La disciplina delle aree a rischio idrogeologico dettata dal presente piano prevale sulla corrispondente disciplina stabilita dal piano urbanistico provinciale, dagli strumenti urbanistici ad esso subordinati e da ogni altri piano o programma adottato in base alla legislazione provinciale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 e qualora ricorrano le condizioni ivi previste.
2. Nell'ambito del riordino del vincolo idrogeologico effettuato in attuazione dall'art. 3, comma 1, lettera p) della legge 18 maggio 1989, n. 183, le attivita' di pianificazione forestale sono subordinate alla disciplina del presente capo, con particolare riguardo alla determinazione della sensibilita' dei bacini idrografici rispetto alle trasformazioni d'uso dei suoli di carattere non conservativo.

 

Capo V
Sistemazione dei corsi d'acqua e dei versanti


Art. 22.
Finalita'
1. Le opere di sistemazione e di manutenzione dei corsi d'acqua e dei versanti sono finalizzate alla prevenzione degli effetti indotti dal dissesto idrogeologico e dalle esondazioni. Esse comprendono tutti gli interventi sia estensivi che intensivi volti al consolidamento ed alla protezione dei suoli, al miglioramento delle funzioni protettive dei boschi e dei pascoli, nonche' alla conformazione degli alvei e delle loro pertinenze.
2. La conformazione degli alvei deve assicurare adeguate condizioni di deflusso, laminazione e/o sedimentazione delle componenti liquide e solide delle piene, contemperando contestualmente le esigenze ecologiche e paesaggistiche del corso d'acqua.

3. Le opere di sistemazione dei corsi d'acqua sono realizzate con particolare attenzione a non incrementare il pericolo di esondazioni nelle porzioni di bacino poste a valle del territorio provinciale, nell'ambito di quest'ultimo si deve inoltre preservare, e laddove possibile incrementare, la capacita' di invaso complessiva dei bacini idrografici.
4. In virtu' di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e fermo restando quanto stabilito dall'art. 5, comma 5 dello stesso decreto, la realizzazione delle opere di difesa idrogeologica di competenza provinciale, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla tutela delle aree a rischio elevato e molto elevato, e' effettuata, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 36, commi 5 e 6, sulla base di programmi pluriennali e annuali di intervento che sono trasmessi di volta in volta, su specifica
richiesta, alle autorita' di bacino interessate.


Art. 23.
Portate di piena
1. Al fine di una corretta caratterizzazione idraulica dei corsi d'acqua, la stima delle portate di piena e dei relativi tempi di ritorno che negli stessi possono verificarsi e' effettuata mediante studi idrologici basati su criteri geomorfologici, assumendo condizioni di variabilita' spaziale e temporale delle precipitazioni.

Fino a quando saranno disponibili studi sufficientemente affidabili in tal senso e' comunque ammesso il ricorso a metodologie operanti su basi statistiche.
2. L'ipotesi di distribuzione uniforme nello spazio e costante nel tempo delle precipitazioni puo' essere assunta solo nei casi in cui il bacino idrografico in esame abbia un'estensione inferiore a 200 chilometri quadrati.
3. In funzione dell'estensione, della morfologia e dell'assetto geologico del bacino idrografico deve inoltre essere stimata la componente solida della portata di piena dovuta al trasporto dei sedimenti.


Art. 24.
Portate di progetto
1. La progettazione delle opere di sistemazione e di ponti o di altri attraversamenti aerei sui corsi d'acqua e' effettuata sulla base di una portata di riferimento che puo' variare in funzione dello specifico contesto territoriale. La portata di progetto e' individuata in relazione al tempo di ritorno dell'evento cui la stessa e' associata in base alle analisi svolte secondo quanto indicato dall'art. 23.
2. Il tempo di ritorno e' individuato secondo le indicazioni tecniche riportate nel capitolo V.3.2 dell'elaborato del piano e puo' assumere valori compresi nei seguenti intervalli:

a) opere di sistemazione: da 30 a 200 o piu' anni, in base al tipo di fenomeno che puo' verificarsi nel corso d'acqua ed alla destinazione d'uso dei suoli ad esso circostanti;
b) ponti e altri attraversamenti aerei: da 100 a 200 o piu' anni, in funzione degli stessi parametri della lettera a). Per tali opere va inoltre assicurato un franco pari ad almeno 1 metro.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono derogabili con riferimento agli attraversamenti leggeri che non provochino ostacolo al regolare deflusso delle portate di piena, nonche' per quelli posti al di sopra di arginature gia' esistenti.


Art. 25.
Gestione programmata dei livelli di invaso dei serbatoi
1. Fermo restando quanto disposto dalle norme in materia di protezione civile e di deflusso minimo vitale, ai fini della laminazione delle piene dei corsi d'acqua, la provincia puo' adottare misure, anche prescritte, nei confronti dei titolari di diritti di derivazione e di utilizzazione a qualsiasi titolo di acque pubbliche, volte alla regolarizzazione permanente, temporanea o periodica, dei livelli d'invaso dei serbatoi di accumulo idrico e della portata dei corsi d'acqua, secondo quanto disposto dalla legislazione provinciale. Le operazioni di apertura degli scarichi devono
iniziare, ove tecnicamente possibile, prima del completo riempimento del serbatoio, al fine di escludere onde di piena improvvise a valle degli sbarramenti.
2. La provincia puo' disporre, sentiti i concessionari interessati, l'adozione di misure e prescrizioni finalizzate alla regolazione - permanente, temporanea o periodica - dei livelli di invaso dei serbatoi, dei rilasci o delle restituzioni anche per motivate ragioni di salvaguardia e di ripristino ambientale o paesaggistico.

3. Ove sia consentito dalla legislazione vigente o dai disciplinari di concessione, possono essere assunte misure di regolazione dei livelli di invaso - anche ricorrendo agli strumenti di coordinamento di cui all'art. 36 - in presenza di emergenza idrica nei territori, anche rurali, posti a valle delle opere di ritenuta.

4. Per la diminuita utilizzazione delle opere di ritenuta ai sensi del comma 1, la provincia riconosce un indennizzo nella misura e secondo le modalita' determinate ai sensi della legislazione provinciale, ferma restando la non indennizzabilita' del rilascio del deflusso minimo vitale.


Art. 26.
Estrazione di inerti dagli alvei
1. Le estrazioni di materiale inerte dagli alvei sono ammesse per finalita' di sicurezza e di manutenzione idraulica, e sono eseguite a cura o su autorizzazione della competente autorita' idraulica provinciale nelle piazze di deposito all'uopo predisposte, negli invasi, nei tratti d'alveo sovralluvionati ed in quelli con sezioni idrauliche insufficienti per il contenimento delle piene di progetto.

2. Le operazioni del comma 1 si configurano, in base alla tipologia di intervento, come opere di sistemazione o di manutenzione dei corsi d'acqua e come tali devono essere realizzate nel rispetto di quanto disposto dall'art. 22.


Art. 27.
Interventi sulla vegetazione in alveo
1. Al fine di assicurare un adeguato rapporto tra la funzionalita' idraulica e quella ecologica dei corsi d'acqua, e' prestata costante attenzione allo sviluppo della vegetazione arborea, attuando specifiche forme di intervento sulla stessa in base alla natura e all'estensione delle portate ordinarie e di piena.
2. Il trattamento della vegetazione costituisce opera di manutenzione dell'alveo da effettuarsi, per quanto non previsto dal presente articolo, anche con riguardo alle indicazioni tecniche di cui al capitolo V.4.2.2. dell'elaborato del piano.


Art. 28.
Tutela del demanio idrico
1. Nell'ambito delle aree del demanio idrico che possono essere interessate, anche solo occasionalmente, al deflusso dei corsi d'acqua, possono essere rilasciate concessioni d'uso solo per le colture erbacee e per le attivita' che non comportino la presenza di ostacoli di qualsiasi natura, fatte salve particolari iniziative che l'autorita' idraulica puo' motivatamente autorizzare.
2. In sede di rinnovo delle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, la provincia promuove la dismissione graduale delle attivita' in contrasto con quanto previsto  al comma 1.


Art. 29.
Salvaguardia dei corsi d'acqua
1. Al fine di assicurare un'adeguata sicurezza al deflusso dei corsi d'acqua superficiali nonche' per preservarne le funzioni in rapporto all'ambiente ed al territorio circostanti, deve essere assicurato lo scorrimento delle acque a cielo aperto negli stessi.
2. Non sono ammesse nuove opere di intubazione o di copertura, fatta eccezione per quelle strettamente necessarie agli attraversamenti viari e ferroviari o alla realizzazione di opere pubbliche non delocalizzabili.
3. La provincia promuove, ove possibile, la graduale eliminazione delle intubazioni e delle coperture d'alveo esistenti.


Art. 30.
Smaltimento delle acque di pioggia
1. Fatta salva la disciplina in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e quella di salvaguardia delle acque ad uso potabile, al fine di contrastare la rapidita' di conferimento delle acque di pioggia nel reticolo idrografico, e' privilegiata un'adeguata dispersione delle stesse nel terreno, in tutti i casi in cui cio' risulti possibile per via diretta ovvero mediante l'apprestamento di apposite aree disperdenti. In alternativa deve essere comunque perseguita la realizzazione di idonee vasche di smorzamento e laminazione.
2. Per le stesse finalita' del comma 1 deve essere evitata, ove possibile, l'impermeabilizzazione dei suoli, privilegiando le pavimentazioni ad elevata capacita' drenante.

 

Capo VI
Ambiti fluviali


Art. 31.
Ambito di applicazione
1. Il presente capo reca la disciplina per la tutela delle tre tipologie di ambiti fluviali descritte nella parte VI dell'elaborato di piano e delimitate nell'apposita cartografia ad esso allegata.

 

Art. 32.
Ambiti fluviali di interesse idraulico
1. Gli ambiti fluviali di interesse idraulico sono costituiti dalle aree nelle quali assume un ruolo preminente la possibilita' di espansione dei corsi d'acqua e quindi di invaso delle piene.

2. Nella prima applicazione del presente piano, gli ambiti fluviali di interesse idraulico sono costituiti dalle aree soggette ad esondazione con tempo di ritorno fino a 200 anni e poste al di fuori dei centri abitati, quali risultano dalla cartografia del presente piano.
I centri abitati sono soggetti alla disciplina del Capo IV e formano oggetto di idonei interventi di difesa.
3. La giunta provinciale assicura, in armonia con quanto disposto dal terzo comma dell'art. 22, il mantenimento o l'incremento della capacita' di invaso complessiva del territorio provinciale, provvedendo in tal senso anche ad aggiornare periodicamente la perimetrazione degli ambiti fluviali di interesse idraulico in base all'evoluzione delle metodologie analitiche e dei modelli idraulici.
4. La realizzazione di qualsiasi intervento o manufatto negli ambiti fluviali di interesse idraulico e' ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) non si riduca apprezzabilmente la capacita' di invaso complessiva dell'ambito o si prevedano interventi idraulicamente compensativi, fermo restando lo specifico assenso della competente autorita' idraulica;
b) non si determini l'incremento delle condizioni di rischio idrogeologico.


Art. 33.
Ambiti fluviali di interesse ecologico
1. Allo scopo di garantire adeguata funzionalita' agli ambiti fluviali di interesse ecologico, anche per i fini della
corrispondente disciplina stabilita dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, i piani regolatori generali dei comuni recepiscono la relativa delimitazione determinata dal presente piano.
2. I piani regolatori generali dei comuni dettano la disciplina d'uso anche con riguardo ai criteri di tutela e di valorizzazione riportati nella parte VI dell'elaborato di piano.


Art. 34.
Ambiti fluviali di interesse paesaggistico
1. Allo scopo di salvaguardare i paesaggi fluviali, con particolare riguardo ai loro caratteri di continuita', naturalita' e fruibilita', il Piano urbanistico provinciale individua gli ambiti fluviali di interesse paesaggistico, anche con riferimento a quelli rappresentati in prima stesura nella cartografia allegata alla parte VI del presente piano.
2. Il piano urbanistico provinciale stabilisce i termini e le modalita' di recepimento degli ambiti di cui al comma 1 nei piani regolatori generali dei comuni, anche con riguardo ai criteri di tutela e di valorizzazione riportati nella parte VI dell'elaborato del presente piano.


Art. 35.
Aggiornamenti
1. Le attivita' di aggiornamento degli ambiti fluviali in termini di mera riperimetrazione effettuata nel rispetto dei principi generali fissati dal presente piano non costituiscono modifiche o integrazioni ai sensi dell'art. 3 e sono svolte direttamente dalla provincia.


Capo VII
Norme finali e abrogazione


Art. 36.
Misure di coordinamento interregionale
1. La provincia esercita le funzioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974 secondo il principio della leale collaborazione con le regioni e la provincia autonoma confinanti, promuovendo con esse appositi accordi, ai sensi dell'art.

15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ai sensi delle altre norme vigenti, finalizzati alla regolazione di aspetti procedimentali di coordinamento e di ogni altro aspetto gestionale afferente la derivazione. In particolare, le predette forme di collaborazione hanno ad oggetto la tutela dell'ambiente, del patrimonio idrico, nonche' degli interessi e della sicurezza delle popolazioni coinvolte, con riferimento agli aspetti tecnico-gestionali, patrimoniali e finanziari nonche' di vigilanza connessi con l'utilizzazione delle acque pubbliche, e sono dirette a garantire l'unitarieta' dell'azione amministrativa e l'armonizzazione degli interessi espressi dai territori sui quali incide la derivazione.
2. Parimenti la provincia esercita, in osservanza dei principi e delle modalita' indicati al comma 1, le funzioni ad essa riservate in materia di concessioni di derivazioni di acque, qualora:
a) le predette derivazioni incidano significativamente sul regime dei corpi idrici, dei bacini e dei laghi a carattere interregionale;
b) i medesimi corpi idrici, bacini e laghi a carattere interregionale siano interessati da molteplici utilizzazioni, anche a scopo potabile, o richiedano speciali misure di regolazione dei livelli di invaso o di ricambio dei volumi idrici o altre particolari azioni di controllo e di salvaguardia, anche ambientali;
c) sia espressamente previsto, in altre fattispecie, dalle presenti norme di attuazione.
3. Gli accordi di cui al comma 1 possono prevedere il supporto tecnico, a favore delle regioni e province autonome interessate, delle autorita' di bacino di rilievo nazionale, nonche' l'esercizio coordinato delle attivita' tecnico-scientifiche e di controllo delle rispettive agenzie provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente.
4. Qualora i vincoli, le limitazioni o le prescrizioni - imposti, per effetto degli accordi di cui ai commi 1 e 2, nei confronti dei concessionari di derivazioni esistenti o di altri destinatari - comportino l'obbligo di indennizzo, quest'ultimo e' posto a carico delle regioni o province autonome in ragione del rispettivo interesse all'adozione della misura.
5. La provincia autonoma di Trento approva i progetti di opere idrauliche che presentino importanti ripercussioni chiaramente individuabili sul regime dei corpi idrici al di fuori del territorio provinciale, tenuto conto dei pareri delle autorita' di bacino interessate. Dette autorita' si esprimono entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di progetto; decorso tale termine la provincia procede in ogni caso alla conclusione del relativo procedimento anche in assenza del parere richiesto.
6. Le disposizioni previste dal comma 5 non trovano applicazione relativamente ai progetti approvati dalla provincia autonoma di Trento antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente piano.
7. Le Autorita' di bacino di rilievo nazionale dei fiumi Adige e Po e dell'Alto Adriatico assicurano, nell'ambito della rispettiva competenza, che le regioni Veneto e Lombardia, nonche' la Provincia autonoma di Bolzano sottopongano i relativi progetti di opere idrauliche che presentino i requisiti di cui al comma 5 a procedure di verifica preventiva equivalenti a quelle ivi previste.

8. Le Province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni del Veneto e Lombardia, in quanto interessate, stipulano accordi entro un anno dall'entrata in vigore del presente piano, tenuto conto dei pareri delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale interessate nei modi e nel termine di cui al comma 5, per far fronte a stati di emergenza dovuti a fenomeni di siccita', di piena o di inquinamento delle risorse idriche. Qualora ne ricorrano le condizioni gli accordi di cui al presente comma sono definiti anche di concerto con le competenti autorita' idrauliche e di protezione civile. Fra gli accordi di cui al presente comma rientra anche la convenzione per l'uso della galleria Adige-Garda stipulata il 1° luglio 2002 tra la Provincia autonoma di Trento, la Regione del Veneto, la Regione
Lombardia, l'Agenzia interregionale per il fiume Po, l'Autorita' di bacino del fiume Adige e l'Autorita' di bacino del fiume Po.
9. Qualora la messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico nei territori non ricadenti nell'ambito della provincia di Trento richieda la realizzazione di interventi strutturali e non strutturali nel territorio della suddetta provincia, le Autorita' di bacino interessate propongono, ai sensi dell'art. 3, comma 3, l'inserimento degli interventi nei programmi pluriennali ed annuali di cui all'art. 22.


Art. 37.
Rilevazioni idriche
1. La Provincia autonoma di Trento provvede - in osservanza delle norme di attuazione dello statuto - alle misurazioni idrometriche, idrologiche e meteorologiche, alle osservazioni climatologiche, glaciologiche e al catasto dei ghiacciai, curando l'espletamento di ogni altro adempimento ad essa attribuito per le attivita' di rilevamento dei dati nelle predette materie.
2. In particolare, la Provincia cura l'elaborazione e l'automazione dei dati afferenti le risorse idriche, assicurandone la compatibilita' all'interno del sistema informativo elettronico provinciale e garantendo - secondo criteri di unitarieta' e razionalita' - un appropriato flusso ed interscambio di dati e di informazioni con le istituzioni statali, regionali e interregionali, ivi comprese le autorita' di bacino di rilievo nazionale. Essa provvede alla pubblicazione e divulgazione delle informazioni  acquisite e, in particolare, degli annali idrologici, dei dati meteo-nivometrici, dei rilievi morfologici dei bacini imbriferi, delle acque superficiali e sotterranee.


Art. 38.
Entrata in vigore e attuazione del piano
1. Il presente piano ha effetto il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che lo rende esecutivo, ai sensi dell'art. 8, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
2. Con decorrenza dalla data di cui al comma 1, cessa di applicarsi il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, fatti salvi gli effetti e gli atti da esso derivanti.

3. La Provincia autonoma di Trento svolge attivita' di monitoraggio sullo stato di attuazione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche.
4. All'attuazione del presente piano la provincia puo' inoltre provvedere, secondo quanto previsto dal proprio ordinamento, con apposite disposizioni legislative e amministrative che disciplinano, in particolare, le procedure amministrative e i profili sanzionatori eventualmente necessari nonche' le misure di carattere organizzativo
e finanziario. In particolare, nel quadro delle competenze ad essa riconosciute dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, la Provincia provvede, con proprie risorse finanziarie, alla realizzazione di opere e interventi attuativi del presente Piano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5. Resta inoltre fermo quanto stabilito dall'art. 5, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 e quanto gia' specificamente demandato alla normativa provinciale dal presente piano, la provincia puo' disciplinare con propria normativa:
a) la deroga di cui all'art. 8, comma 2, purche' non risultino attuabili forme alternative di approvvigionamento e si tratti di utilizzazioni di entita' limitata e destinata ad usi di carattere prioritario;
b) la disciplina transitoria di cui all'art. 9, commi 2 e 3, ferme restando le scadenze ivi previste;
c) la disciplina dei divieti e delle limitazioni di cui all'art. 10, comma 2, nel rispetto delle finalita' previste dal medesimo comma;
d) la disciplina dell'installazione dei misuratori di portata di cui all'art. 13, nel rispetto delle fasce di portata previste dal medesimo articolo; ove siano previste scadenze diverse da quelle ivi stabilite, tale previsione e' accompagnata da disposizioni che introducano un adeguato presidio sanzionatorio.
6. Nel caso in cui le presenti norme di attuazione si riferiscano a specifici organi, enti o strumenti pianificatori riconducibili alla potesta' legislativa della provincia autonoma, resta ferma la possibilita' di modificare tali riferimenti con legge provinciale.
7. Al fine di garantire la considerazione sistemica del territorio, la Provincia autonoma di Trento collabora con le autorita' di bacino di rilievo nazionale per:
a) la definizione di un quadro pianificatorio integrato e coordinato;
b) il monitoraggio sullo stato di attuazione degli strumenti di pianificazione di bacino e sulla loro efficacia complessiva;
c) l'interscambio delle conoscenze;
d) la condivisione delle strategie di aggiornamento o di adeguamento degli strumenti di pianificazione.