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Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006
Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche.
(GU n. 119 del 24-5-2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che
approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto in particolare l'art. 14, terzo comma, del predetto testo unico che
disciplina l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della
provincia autonoma di Trento prevedendo che tale utilizzazione, nell'ambito
delle rispettive competenze, ha luogo sulla base di un piano generale stabilito
d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un
apposito comitato;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.
381, concernente «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche», che
disciplina le procedure per l'adozione di detto piano generale per
l'utilizzazione delle acque pubbliche prevedendo, in particolare:
- che il progetto di piano e' predisposto e adottato in seno ad un apposito
comitato, d'intesa fra tre rappresentanti dello Stato e tre rappresentanti della
provincia;
- che il progetto di piano adottato dal comitato e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione;
- che i comuni e i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
- che il piano e' definitivamente deliberato dal comitato e reso esecutivo con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta, conforme all'intesa
raggiunta in seno al comitato medesimo, del Ministro per i lavori pubblici e del
presidente della giunta provinciale;
- che il piano e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel
Bollettino ufficiale della regione;
Visto, l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.
381, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n.
463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di
grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia
elettrica), che dispone che detto Piano generale vale anche, per il territorio
provinciale, quale piano di bacino di rilievo nazionale e che in tal senso il
Ministro dei lavori pubblici, nella sua qualita' di presidente del comitato
istituzionale delle autorita' di bacino di rilievo nazionale, ed il presidente
della provincia assicurino, mediante apposite intese, il coordinamento e
l'integrazione delle attivita' di pianificazione nell'ambito delle rispettive
attribuzioni;
Visto il capo VIII del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, attuato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, che
attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con
decorrenza dal 1° giugno 2001, l'esercizio delle funzioni in materia di difesa
del suolo e tutela delle acque in precedenza spettanti al Ministero dei lavori
pubblici;
Vista la sentenza della Corte costituzionale del 6-7 novembre 2001, n. 353, che
ha dichiarato incostituzionale il seguente periodo del citato art. 5: «Ai fini
della definizione della predetta intesa il Ministro dei lavori pubblici, sentiti
i comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo nazionale
interessate, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la
compatibilizzazione degli interessi comuni a piu' regioni e province autonome il
cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale» e motivando
tale decisione in considerazione del fatto che «le esigenze di coordinamento e
di integrazione, indispensabili in base ad apprezzamento dello stesso
legislatore, devono essere realizzate, nell'unitarieta' della pianificazione del
bacino di rilievo nazionale, a livello di organo centrale o pluriregionale, con
uno degli ipotizzabili sistemi, che assicuri effettiva parita' d'intervento di
tutte le regioni e province autonome interessate, in un giusto procedimento di
partecipazione equilibrata dei medesimi soggetti, titolari di interessi
giuridicamente rilevanti sul piano costituzionale»;
Visto il «Protocollo d'intesa per il coordinamento e l'integrazione del piano
generale di utilizzazione delle acque pubbliche relativo alla provincia autonoma
di Trento con i piani di bacino di rilievo nazionale», sottoscritto nell'agosto
2002 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dai presidenti
delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle regioni Lombardia e del
Veneto, che disciplina le procedure partecipative in attuazione della citata
sentenza della Corte costituzionale;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2003 e
la deliberazione della giunta provinciale di Trento del 27 settembre 2002, n.
2315, con i quali sono stati nominati rispettivamente i rappresentanti statali e
quelli provinciali in seno al Comitato paritetico di cui al citato art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974;
Visto il progetto di piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche
relativo al territorio della provincia autonoma di Trento, adottato da detto
Comitato paritetico con deliberazione del 24 settembre 2004 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 del 15 ottobre 2004 e nel Bollettino
ufficiale della regione n. 42 del 19 ottobre 2004;
Viste le modifiche a detto progetto di piano che lo stesso Comitato di intesa ha
approvato con deliberazione del 29 settembre 2005 sulla base delle
determinazioni assunte in ordine alle osservazioni presentate ai sensi dell'art.
8, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.
381;
Visto il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche relativo al
territorio della provincia autonoma di Trento che lo stesso Comitato ha poi
definitivamente deliberato il successivo 22 dicembre 2005;
Vista la proposta, conforme all'intesa raggiunta, del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del presidente della provincia autonoma di Trento;
Decreta:
Art. 1.
E' reso esecutivo, a norma dell'art. 8, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il piano generale per
l'utilizzazione delle acque pubbliche relativo al territorio della provincia
autonoma di Trento, come definitivamente deliberato dall'apposito Comitato
costituito ai sensi dello stesso art. 8, comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
Art. 2.
Le norme di attuazione di detto piano (parte VII del documento) saranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige, mentre il testo integrale dello stesso
(suddiviso in otto parti con relativi allegati grafici) sara' depositato in
visione per chiunque vi abbia interesse, presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio - Direzione generale qualita' della vita, e presso
la provincia autonoma di Trento - Dipartimento protezione civile e tutela del
territorio.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2006
CIAMPI
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Allegato
Omissis
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche
1. Il presente piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP)
e' approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)
e degli articoli 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche), come da ultimo
modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463.
2. Il piano generale e' diretto a programmare l'utilizzazione delle acque per i
diversi usi e contiene le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei
corsi d'acqua, con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, e per
la tutela delle risorse idriche.
3. Il piano generale concorre a garantire il governo funzionalmente unitario dei
bacini idrografici di rilievo nazionale nei quali ricade il territorio
provinciale. Esso tiene luogo dei piani di bacino di rilievo nazionale previsti
dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e di qualsiasi altro piano stralcio degli
stessi, ivi compresi quelli prescritti da leggi speciali dello Stato.
4. Le specifiche forme di raccordo tra la provincia autonoma di Trento, la
provincia autonoma di Bolzano, le regioni Veneto e Lombardia e le Autorita' di
bacino interessate sono definite dalle presenti norme di attuazione e dagli
elaborati del piano.
Art. 2.
Effetti del piano
1. Ferme restando le competenze riservate alla provincia autonoma di Trento
dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, il piano generale
per l'utilizzazione delle acque pubbliche determina le direttive, gli indirizzi
e i vincoli ai quali devono conformarsi i piani e i programmi provinciali, con
riferimento alle materie indicate dall'art. 17, comma 4, della legge n. 183 del
1989, nonche' con riguardo alla tutela dal rischio idrogeologico e alle misure
di prevenzione per le aree a rischio.
2. I vincoli e le misure espressamente indicati dal piano generale hanno in ogni caso effetto immediato, qualora siano piu' restrittivi rispetto ai corrispondenti vincoli e misure previsti dai vigenti piani o programmi provinciali ovvero qualora si configurino come vincoli e misure non previsti dai predetti piani o programmi.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in relazione al
piano urbanistico provinciale ed ai piani urbanistici ad esso subordinati,
nonche' con riferimento ai piani e ai programmi degli enti locali.
4. I provvedimenti indicati dall'art. 3, commi da 3 a 8, producono gli effetti
previsti dal presente articolo.
5. Il presente piano sostituisce ogni altra disposizione e indicazione, anche
cartografica, contenuta nei piani e nei
provvedimenti adottati o approvati dalle Autorita' di bacino di interesse
nazionale, eventualmente applicabili nel territorio provinciale fino alla data
di entrata in vigore del presente piano.
Art. 3.
Modifiche e integrazioni del piano
1. Ai fini delle successive modifiche sostanziali del piano generale per
l'utilizzazione delle acque pubbliche o per
l'approvazione di eventuali piani stralcio del piano medesimo, si osservano le
indicazioni procedimentali stabilite dal protocollo d'intesa, datato agosto
2002, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
dai presidenti delle province autonome e regioni interessate, in attuazione
degli articoli 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974
e in conformita' alla sentenza della Corte costituzionale 6-7 novembre
2001, n. 353.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresi' qualora si renda necessario
integrare il piano generale, al fine di conformarne i contenuti alle indicazioni
della legislazione statale e comunitaria.
3. La provincia puo' apportare modificazioni e integrazioni al piano generale o
ai relativi piani stralcio, in osservanza delle procedure semplificate di cui ai
commi da 4 a 8, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) le modificazioni e le integrazioni non siano in contrasto con l'impianto e il
disegno complessivi del piano e non comportino variazioni significative al
governo funzionalmente unitario o all'assetto dei bacini idrografici di rilievo
nazionale;
b) le modificazioni e le integrazioni presentino importanti ripercussioni
chiaramente individuabili al di fuori del territorio provinciale o riguardino le
norme di piano.
4. Per le finalita' del comma 3, la provincia convoca preventivamente apposita
conferenza di servizi alla quale partecipano un rappresentante del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, di ciascuna Autorita' di bacino
territorialmente interessata e delle regioni Veneto e Lombardia nonche' della
provincia autonoma di Bolzano, in quanto interessate. La conferenza valuta se
ricorrono le condizioni di cui al comma 3 ed esprime il proprio parere tecnico
sulla proposta di modifica o integrazione del piano.
5. La provincia provvede all'approvazione dei provvedimenti di cui al comma 3,
qualora la conferenza si esprima favorevolmente all'unanimita' dei presenti.
6. La procedura semplificata di cui ai commi 3, 4 e 5 si applica anche per le
modificazioni e le integrazioni delle norme di attuazione del piano generale o
dei relativi piani stralcio, anche al fine di conformarne i contenuti alle
disposizioni comunitarie e statali che intervengano successivamente.
7. Qualora non ricorra la condizione indicata al comma 3, lettera b), la
provincia trasmette le modificazioni e le integrazioni del piano generale e dei
relativi piani stralcio, alla provincia autonoma di Bolzano, alle regioni e alle
Autorita' di bacino interessate per bacino idrografico di rilievo nazionale.
Qualora nessuna di esse esprima dissenso motivato entro i successivi trenta
giorni la provincia procede alla loro approvazione prescindendo dalle
modalita' procedurali previste dai commi 4, 5 e 6.
8. Le deliberazioni della Giunta provinciale adottate ai sensi dei commi
da 3 a 7 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige ed entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale.
9. Fatto salvo quanto specificatamente disposto dalle norme di attuazione del
presente piano, per la realizzazione degli interventi e delle misure di
attuazione del presente piano e dei relativi piani stralcio resta ferma
l'applicazione della normativa provinciale, in ragione delle competenze
legislative riservate alla provincia autonoma di Trento dallo Statuto speciale e
dalle relative norme di attuazione.
10. La disciplina stabilita dai commi precedenti non si applica ai fini
dell'adeguamento del piano provinciale di risanamento delle acque ai principi
stabiliti dall'art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. In tal
caso resta fermo quanto stabilito dall'art. 55, comma 5, della legge provinciale
19 febbraio 2002, n. 1 o dalla legislazione provinciale che sara'
successivamente emanata nella corrispondente materia.
11. La provincia approva il piano previsto dal comma 10 in coerenza con il piano
generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche o con i relativi piani
stralcio, tenuto conto dei pareri delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale
territorialmente interessate. Le autorita' di bacino si pronunciano entro
novanta giorni dal ricevimento della richiesta della provincia; decorso tale
termine, la provincia provvede in ogni caso alla conclusione del procedimento
anche in assenza dei pareri richiesti.
12. Resta fermo quanto previsto dall'art. 38, comma 5.
Capo II
Bilancio idrico
Art. 4.
Equilibrio del bilancio idrico
1. L'uso delle risorse idriche, sia superficiali che sotterranee, nonche' lo
svolgimento delle attivita' che si ripercuotono, direttamente o indirettamente,
sulle acque devono garantire che non sia pregiudicato un equilibrato rapporto
tra il regime qualitativo e quello quantitativo delle risorse idriche.
2. Il bilancio idrico e' diretto, in particolare, ad assicurare l'equilibrio tra
la disponibilita' di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed
i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi
stabiliti dagli articoli 1 e 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni
in materia di risorse idriche) e tenendo comunque conto dell'equilibrio tra la
disponibilita' e i fabbisogni valutato complessivamente a scala di bacino di
rilievo nazionale. Esso e' definito in funzione della capacita' di sostenere
ecosistemi acquatici articolati e di assicurare la presenza durevole di riserve
idriche di elevata qualita', omogeneamente distribuite sul territorio.
3. Il presente piano indica misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio
idrico, tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilita', del minimo deflusso
necessario alla vita dei fiumi, delle capacita' di ravvenamento della falda e
delle destinazioni d'uso delle risorse compatibili con le loro caratteristiche
qualitative e quantitative.
4. L'equilibrio del bilancio idrico e' finalizzato alla tutela quantitativa e
qualitativa della risorsa, in modo da consentire un consumo idrico sostenibile e
da concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale definiti
dal piano provinciale di cui all'art. 3, comma 10.
5. L'elaborazione dei bilanci idrici per i corpi idrici superficiali e
sotterranei ha lo scopo di costituire uno strumento
analitico per:
a) la valutazione della disponibilita' delle risorse idriche, al netto delle
risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici, e della
compatibilita' con gli usi delle acque;
b) l'analisi e la comprensione delle interazioni con lo stato di qualita' dei
corpi idrici;
c) lo sviluppo di scenari di gestione delle risorse idriche compatibili con la
tutela qualitativa e quantitativa.
Art. 5.
Bilancio idrico
1. Per le finalita' dell'art. 4, la provincia redige e aggiorna
periodicamente la proposta di bilancio idrico per aree omogenee e, sulla base di
queste, per l'intero territorio provinciale, correlandone le indicazioni con
quelle derivanti dalle azioni di monitoraggio della qualita' delle acque
superficiali e sotterranee.
2. Al fine di definire il bilancio idrico, la provincia procede alla
valutazione:
a) della portata disponibile alla fonte o alle fonti di approvvigionamento, al
netto delle risorse necessarie alla
conservazione degli ecosistemi acquatici;
b) delle portate prelevate dai corpi idrici superficiali e sotterranei e delle
risorse idriche derivanti dal riutilizzo delle
acque reflue, comeregolamentato dal decreto ministeriale n. 185/2003;
c) dei fabbisogni nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 5 della
legge n. 36 del 1994;
d) degli squilibri in atto sulla qualita' delle risorse idriche;
e) delle esigenze idriche e delle eventuali ripercussioni sulle risorse idriche
poste a valle.
3. Ai fini della definizione del bilancio idrico, le strutture organizzative
provinciali e le autorita' di bacino interessate
assicurano reciprocamente la disponibilita', il trasferimento e il costante
aggiornamento dei dati in loro possesso nell'ambito dei propri sistemi
informativi.
4. Il bilancio idrico e i relativi aggiornamenti sono adottati con deliberazione
della giunta provinciale e trasmessi alle autorita' di bacino territorialmente
interessate, alle regioni Veneto e Lombardia nonche' alla provincia autonoma di
Bolzano, in quanto interessate. Il bilancio idrico, individuato in prima stesura
con l'approvazione del presente piano, e' rivisto con cadenza periodica e
comunque in occasione di situazioni siccitose o alluvionali di particolare
criticita'. Con la medesima deliberazione sono definite - al fine di assicurare
l'equilibrio tra risorse e fabbisogni - le misure e le prescrizioni per la
pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le
risorse.
5. Qualora i soggetti di cui al comma 4 non esprimano motivato dissenso
relativamente alle condizioni di cui al comma 2, lettera e), entro i sessanta
giorni successivi alla data di trasmissione del bilancio idrico o dei relativi
aggiornamenti, la provincia approva definitivamente gli stessi. Nel caso sia
espresso motivato dissenso la provincia provvede a detta approvazione previa
convocazione di apposita conferenza di servizi con i soggetti interessati.
Art. 6.
Revisione e adeguamento delle utilizzazioni
1. Sulla base del bilancio idrico e comunque del censimento o del quadro
conoscitivo generale delle utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, la
provincia puo' provvedere, ove necessario, alla loro revisione, disponendo
prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che cio' dia luogo
alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta
salva la riduzione del canone demaniale di concessione.
2. La concessione e l'autorizzazione a derivare acque pubbliche ovvero il loro
rinnovo sono rilasciati nel rispetto dell'equilibrio del bilancio idrico e
purche' non siano pregiudicati il mantenimento o il raggiungimento degli
obiettivi di qualita' definiti per il corso d'acqua interessato, sia garantito
il deflusso minimo vitale, ove previsto, tenuto conto di quanto stabilito dal
piano provinciale di cui all'art. 3, comma 10, e siano rispettati i criteri
dell'art. 7.
Capo III
Utilizzazione delle acque pubbliche
Art. 7.
Criteri per l'utilizzazione delle acque pubbliche
1. Fatto salvo quanto specificamente disposto dalle presenti norme di
attuazione, le concessioni e le autorizzazioni a derivare acque pubbliche
possono essere accordate nel rispetto dei seguenti criteri, determinati in
funzione delle particolari tipologie d'uso:
A) uso potabile e domestico: la dotazione di acqua per usi potabili e domestici
non deve eccedere i seguenti valori medi giornalieri:
- 250 litri/giorno per ciascun residente e per ciascun posto letto turistico e
ospedaliero;
- 100 litri/giorno per ciascun pendolare.
Nell'ambito di ciascuna rete acquedottistica la portata complessiva per tali usi
va riferita ai valori sopra indicati in rapporto al bacino di utenza effettivo;
essa puo' essere ripartita su piu' opere di captazione e su piu' concessioni,
facendo riferimento alle previsioni ufficiali di dinamica della popolazione fino
ad un arco temporale massimo di trent'anni.
Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse idriche pregiate e di assicurare
adeguati standard di servizio va comunque perseguita l'integrazione delle reti
potabili su ampi bacini di utenza (servizi idrici integrati).
In correlazione con l'attivazione dei servizi idrici integrati, le concessioni e
le autorizzazioni esistenti di utilizzazione delle acque sono adeguate ai
parametri indicati dalla presente lettera, secondo quanto stabilito dalla
legislazione provinciale in materia.
E' fatta salva la facolta' della provincia di riservare quote eccedenti i valori
sopra indicati per esigenze di soccorso o di riserve potabili.
Su richiesta del concessionario la provincia puo' inoltre ammettere, con
provvedimento motivato e per periodi di tempo determinati, l'utilizzazione di
una quota eccedente i valori sopra indicati per altre tipologie d'uso,
subordinatamente al pagamento del canone demaniale fissato per il diverso uso e
purche' cio' sia compatibile con le necessita' di tutela del regime idraulico e
qualitativo del corpo idrico derivato, con l'equilibrio del bilancio idrico e
con il rispetto del deflusso minimo vitale;
B) uso irriguo: l'utilizzazione d'acqua per scopi irrigui non puo' eccedere il
valore unitario di 0,5 l/s/ha; e' ammesso il riferimento fino ad un massimo di 2
l/s/ha nei soli casi in cui risulti assolutamente necessario il ricorso a
tecniche di irrigazione a scorrimento.
Le concessioni irrigue sono di norma rilasciate a consorzi per tutti i fondi
ricadenti nel perimetro degli stessi; e' ammessa l'assegnazione direttamente a
soggetti privati per i soli appezzamenti agricoli non irrigabili con la rete
consortile.
Negli appezzamenti inferiori a 10 ha irrigati con impianti di sollevamento, e'
ammesso il ricorso a portate di punta fino a un massimo di 5 l/s, ferma restando
la portata media di 0,5 l/s/ha. Laddove la disponibilita' di risorsa non possa
corrispondere ai fabbisogni, si deve prioritariamente provvedere mediante
impianti irrigui a basso consumo e/o mediante bacini di accumulo; a tal fine e'
raccomandata anche un'attenta verifica in ordine alle possibilita' di
attingimento dai serbatoi e dalle condotte degli impianti idroelettrici;
C) uso antibrina: le concessioni d'acqua per contrastare le brinate sono ammesse
fino ad una portata unitaria massima di 12 l/s/ha, che puo' essere utilizzata
limitatamente allo stretto arco di tempo in cui tali fenomeni si manifestano; e'
ammessa la possibilita' di utilizzare un unico impianto di sollevamento per
l'utilizzo irriguo e antibrina, ferma restando la portata media di 0,5 l/s/ha;
D) uso zootecnico: la portata di concessione e' determinata secondo i seguenti
valori massimi unitari per ciascun capo di allevamento:
- bovini da latte: 100 litri/giorno;
- altri bovini ed equini: 50 litri/giorno;
- ovini, suini e caprini: 15 litri/giorno;
- avicunicoli: 0,5 litri/giorno.
La portata cosi' ottenuta puo' essere maggiorata fino a un massimo del 20% per
le attivita' accessorie connesse all'allevamento zootecnico;
E) pescicoltura: la dotazione d'acqua ammessa per gli allevamenti ittiogenici
non deve superare la misura necessaria ad assicurare 15 ricambi giornalieri del
volume d'acqua presente nelle vasche di allevamento. Sono ammesse dotazioni
maggiori nei soli casi in cui gli organi provinciali competenti in base alla
legislazione provinciale in materia di fauna ittica ne comprovino l'assoluta
necessita';
F) uso idroelettrico: le concessioni di nuove derivazioni d'acqua ad uso
idroelettrico possono essere assentite, ove la Giunta provinciale non ritenga
sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque,
tenuto conto di quanto stabilito dal piano provinciale di cui all'art. 3, comma
10, nonche' fatte comunque salve le disposizioni della normativa ambientale, nel
rispetto dei seguenti criteri:
i. la potenza nominale media dell'impianto deve risultare inferiore a 3000 kW;
ii. la derivazione deve assicurare un rilascio superiore al deflusso minimo
vitale; ciascuna opera di captazione deve inoltre sottendere un bacino
idrografico di estensione pari ad almeno dieci chilometri quadrati, salvo
specifica deroga che la Giunta provinciale puo' autorizzare per la realizzazione
di impianti compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle
comunita' locali interessate;
iii. il funzionamento dell'impianto deve essere a portata fluente e non regolato
da serbatoi, se non quelli a modulazione giornaliera; esso non deve inoltre
comportare diversioni d'acqua tra sottobacini di primo livello;
iv. non devono essere interessate da prelievi le aste dei fiumi Sarca, Chiese,
Avisio, Travignolo, Vanoi, Cismon, Grigno e Fersina, salvo che per la
realizzazione di impianti ad alto rendimento energetico e ad alta compatibilita'
ambientale;
v. le opere non devono ricadere, se non in maniera del tutto marginale,
all'interno di aree naturali protette, ne' devono condizionarne l'assetto
idraulico e idrogeologico.
E' comunque sempre ammessa la concessione di derivazioni afferenti impianti con
potenza nominale media non superiore a 20 KW, al fine di soddisfare esigenze
locali e qualora non risulti possibile l'allacciamento alle reti di
distribuzione esistenti per motivi di natura tecnica, economica o ambientale.
Tali derivazioni devono assicurare il deflusso minimo vitale.
Sono ammessi nuovi impianti di produzione di energia idroelettrica realizzati
mediante modesti adeguamenti e/o integrazioni di opere idrauliche e di
derivazione esistenti, purche':
a) sia assicurato il minimo deflusso vitale, ove previsto;
b) non comportino variazioni delle concessioni esistenti per quanto riguarda il
periodo di derivazione e le portate derivate;
c) sia sentito il Comitato provinciale per l'ambiente, qualora non ricorrano i
presupposti di cui alla precedente lettera b). Il Comitato si esprime sulla base
di idonea relazione d'impatto ambientale prodotta dal proponente.
Per il rinnovo delle concessioni relative alle grandi derivazioni a scopo
idroelettrico resta fermo quanto disposto dall'art. 1-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, inserito dall'art. 11 del
decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463.
Ai fini del rinnovo delle concessioni di derivazione relative ad impianti con
potenza nominale media compresa tra 220 kW e 3000 kW si provvede sentito il
Comitato provinciale per l'ambiente, che si esprime sulla base di idonea
relazione d'impatto ambientale prodotta dal proponente.
La disciplina della presente lettera relativa all'uso idroelettrico si applica
anche alle richieste di concessione pendenti e non ancora perfezionate alla data
di entrata in vigore del presente piano;
G) innevamento: le richieste di utilizzazione di acque per innevamento programmato devono valutare contestualmente l'intera area sciabile e la disponibilita' di risorsa idrica dei bacini idrografici coinvolti, individuando l'insieme dei punti di prelievo, che solo in casi eccezionali possono derivare acque sotterranee.
Va inoltre privilegiato l'accumulo dei prelievi nei periodi di morbida al fine
contenere gli stress idrici invernali. La portata di concessione deve essere
determinata in riferimento alle superfici di pista da sci effettivamente
innevate ed alla quota a cui esse si trovano, facendo a tal fine riferimento ai
seguenti valori massimi di altezza cumulata di neve prodotta nell'arco di
ciascuna stagione sciistica:
=====================================================================
Altitudine della superficie da | Altezza massima annuale di neve
innevare (m.s.m.) | prodotta (cm)
=====================================================================
superiore a 2000 | 40
---------------------------------------------------------------------
fra 1800 e 2000 | 50
---------------------------------------------------------------------
fra 1600 e 1800 | 60
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 1600 | 70
Detti valori possono essere aumentati del 20 per cento per le porzioni di
superfici da innevare poste in condizioni di esposizione particolarmente
sfavorevoli;
Nei casi di assoluta necessita' ed urgenza la provincia puo' assentire
l'utilizzo temporaneo di risorse aggiuntive rispetto a quelle stabilite dalle
presenti disposizioni, purche' cio' sia compatibile con le necessita' di tutela
del regime idraulico e qualitativo del corpo idrico derivato, con l'equilibrio
del bilancio idrico e con il rispetto del DMV;
H) uso industriale: la determinazione della quantita' d'acqua concedibile per
finalita' produttive deve essere effettuata, tenuto conto delle specifiche
esigenze di processo o di raffreddamento, in rapporto agli standard tecnologici
che consentono la massima riduzione dei consumi. Si deve inoltre
assicurare, in ogni possibile caso, l'uso di acque poco pregiate ed il ricorso a
sistemi di ricircolo delle acque utilizzate;
I) altri usi: la determinazione della quantita' d'acqua concedibile per
finalita' diverse da quelle sopra elencate deve
essere effettuata, tenuto conto delle specifiche esigenze, privilegiando l'uso
di acque poco pregiate e le soluzioni tecniche che consentano la massima
riduzione dei consumi.
2. I provvedimenti di rinnovo delle concessioni o autorizzazioni di piccole
derivazioni idroelettriche e delle derivazioni per altri usi, esistenti alla
data di entrata in vigore del presente Piano, dispongono l'adeguamento dei
prelievi ai parametri quantitativi previsti dal comma 1 entro un termine non
superiore a dieci anni e comunque commisurato alla rilevanza delle derivazioni
interessate rispetto all'equilibrio del bilancio idrico ed al mantenimento o al
raggiungimento degli obiettivi di qualita' eventualmente definiti per il corso
d'acqua.
3. Per quanto non disposto ai commi 1 e 2, va fatto riferimento alla parte terza
dell'elaborato di piano.
Art. 8.
Ghiacciai
1. E' vietata l'utilizzazione diretta delle acque di ghiacciaio, sia in
forma solida che liquida - ivi compresa la neve accumulatasi - in ragione della
loro funzione strategica di riserva idrica pregiata e di alimentazione delle
falde acquifere, nonche' in relazione ai marcati fenomeni di scioglimento in
corso negli ultimi decenni.
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, e' tuttavia ammessa l'utilizzazione delle acque di naturale fusione dei ghiacciai all'esclusivo servizio di strutture esistenti in loco per le quali non risultino attuabili forme alternative di approvvigionamento.
Art. 9.
Laghi e fasce lacuali
1. In relazione alle molteplici funzioni idrogeologiche, ecologiche e
paesaggistiche degli oltre trecento laghi naturali presenti nel territorio
provinciale, il prelievo d'acqua dagli stessi e' ammesso - in quanto compatibile
con le esigenze ambientali - nel rispetto dei seguenti limiti e modalita':
a) nei laghi posti al di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare, il prelievo
d'acqua e' ammesso per l'approvvigionamento di strutture esistenti in loco;
nella fascia di 500 metri dal limite demaniale e' vietato l'emungimento delle
acque di falda per usi diversi da quelli potabile e potabile-domestico;
b) nei laghi posti al di sotto dei 1.500 metri sul livello del mare, il prelievo
e' ammesso solo se il volume dell'invaso supera i 50.000 metri cubi; nella
fascia di 50 metri del limite demaniale e' vietato l'emungimento delle acque di
falda per usi diversi da quelli potabile e potabile-domestico;
c) sono comunque ammessi i prelievi che non comportano decremento dei livelli
idrometrici e che non vanno a detrimento della qualita' del lago e degli
ecosistemi da esso alimentati.
2. Le derivazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano,
in contrasto con i divieti e le prescrizioni del comma 1, possono essere
esercitate fino alla scadenza del provvedimento di concessione o di
autorizzazione alla derivazione.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche alle derivazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come sostituito dall'art. 25 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, fino alla scadenza ivi prevista.
Art. 10.
Acque sotterranee
1. Le concessioni e le autorizzazioni di derivazione d'acque sotterranee
possono essere assentite in via subordinata rispetto ad altre forme di
approvvigionamento, esse devono inoltre privilegiare gli usi potabili e non
devono arrecare pregiudizio alle falde acquifere. A tal fine, puo' essere
richiesta la redazione di una specifica relazione idrogeologica secondo le
modalita' stabilite dalla giunta provinciale.
2. Nelle aree in cui risultino alterate le condizioni quali-quantitative delle
risorse idriche, con particolare riguardo a
quelle sotterranee, puo' essere vietata o limitata l'estrazione di acque dal
sottosuolo. All'individuazione di dette aree e dei relativi divieti e
limitazioni provvede la Giunta provinciale con propria deliberazione, fatti
salvi i divieti o le limitazioni prescritti da altre disposizioni normative o
dai provvedimenti amministrativi assunti in base alle predette disposizioni.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle derivazioni rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina provinciale concernente l'utilizzazione di acque per usi potabili-domestici ovvero alle derivazioni disciplinate dall'art. 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come sostituito dall'art. 25 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.
Art. 11.
Deflusso minimo vitale
1. Al fine di assicurare il minimo deflusso necessario alla vita negli alvei
sottesi, nonche' allo scopo di garantire gli equilibri degli ecosistemi
interessati e di assicurare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi
di qualita' dei corpi idrici ai sensi delle norme statali e provinciali vigenti,
le derivazioni di acque da corpi idrici superficiali sono soggette al rilascio
del deflusso minimo vitale (DMV).
2. La determinazione del DMV e' effettuata dalla provincia per ambiti
idrografici omogenei nell'ambito del piano provinciale di cui all'art. 3, comma
10. Modeste variazioni ai valori di DMV determinati dal predetto piano
provinciale possono essere disposte direttamente dalla provincia, nel rispetto
delle finalita' di cui al comma 1, in esito alle attivita' di cui al comma 6.
3. Il piano provinciale di cui all'art. 3, comma 10, determina i valori di DMV e stabilisce i termini e le modalita' di adeguamento a detti valori per le derivazioni esistenti; le nuove derivazioni, incluse quelle relative ad istanze ancora pendenti alla data di entrata in vigore del piano provinciale anzidetto, sono soggette al rilascio del DMV fin dalla attivazione della derivazione.
4. Per i fini dei commi 2 e 3, il piano provinciale di cui all'art. 3, comma 10, si attiene ai seguenti indirizzi e criteri tecnici:
a) il piano provinciale tiene conto dei criteri metodologici utilizzati dal
piano generale per la determinazione del DMV e dei valori tendenziali previsti
dalla cartografia georeferenziata di cui al capitolo III.6.3.;
b) il DMV, costante negli anni, e' di norma modulato nell'arco di ciascun anno
solare secondo le indicazioni derivanti dai commi precedenti. Nei casi in cui il
valore minimo invernale di DMV risulti inferiore a 30 litri al secondo, puo'
essere assentito, invece del DMV, un rilascio di entita' pari alla media dei
valori modulati;
c) fermo restando quanto disposto dall'art. 9, i prelievi d'acqua dai laghi non
devono compromettere la sussistenza del DMV alla sezione di sbocco nel relativo
emissario;
d) nel caso di impianti alimentati da una pluralita' di punti di prelievo, la
provincia puo' disporre - all'atto del rilascio della concessione o
dell'autorizzazione alla derivazione o al rinnovo di esse - il riparto del DMV
complessivo su una o su parte delle opere di presa o di sbarramento;
e) la Giunta provinciale puo' disporre - in via temporanea - valori di DMV
superiori a quelli previsti dai commi precedenti, qualora si renda necessario
migliorare o risanare situazioni di particolare inquinamento o di degrado
idraulico, nonche' per altre motivate esigenze di carattere ambientale;
f) non sono soggette al rilascio del deflusso minimo vitale le derivazioni
gravanti su sorgenti non significative per il regime idraulico dei corsi
d'acqua, mentre per quelle risultanti significative in tal senso va assicurato
un rilascio pari almeno al venti per cento della portata istantanea.
5. In attesa della conformazione ai sensi del comma 3, continuano ad applicarsi
per le derivazioni esistenti le disposizioni di cui all'art. 16-novies, commi 1,
2 e 3, della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, la disciplina prevista
dalle norme di attuazione dello Statuto per le grandi derivazioni a scopo
idroelettrico, nonche' ogni
altra prescrizione normativa o amministrativa, vigente antecedentemente alla
data di entrata in vigore del presente piano, in base alla quale sia stato
imposto il rilascio del DMV o di eventuali portate di rispetto. Fatto salvo
quanto diversamente disposto dalla normativa provinciale, continuano ad
applicarsi con riferimento a quanto previsto dal presente articolo le
disposizioni di cui all'art. 16-novies, commi 4 e 5, della legge provinciale n.
18 del 1976, in materia di sanzioni per la violazione dell'obbligo di rilascio.
6. La provincia attua le necessarie attivita' di verifica, di studio e di
sperimentazione per il monitoraggio degli effetti
derivanti dall'applicazione del presente articolo.
Art. 12.
Adeguamento delle reti
1. Le opere di captazione, di raccolta, di adduzione e di distribuzione
delle risorse idriche devono essere mantenute in costante efficienza, curando in
particolare l'eliminazione delle perdite e delle disfunzioni.
2. Il rinnovo della concessione o dell'autorizzazione alla derivazione o la loro
modifica comportante aumento della portata derivata sono comunque subordinati
alla verifica di funzionalita' della rete alimentata e al risanamento della
stessa ove siano accertate dispersioni di risorsa idrica.
Art. 13.
Misuratori di portata
1. Gli utenti di acqua pubblica devono installare dispositivi per la
misurazione dei quantitativi di acqua derivata, nonche' eventualmente di quella
restituita, nei casi, nei tempi e secondo le modalita' e i criteri tecnici
stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, da adottarsi entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente piano.
2. La deliberazione di cui al comma 1 puo' essere periodicamente aggiornata. In
tal caso essa definisce i tempi per l'adeguamento delle derivazioni esistenti.
3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel bollettino
ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.
4. In ogni caso, i dispositivi di misurazione devono essere installati, entro un
anno dalla data di pubblicazione delle
deliberazione di cui al comma 1 nel bollettino ufficiale, con riferimento alle
grandi derivazioni idroelettriche, ivi compresi gli impianti idroelettrici ad
esse funzionalmente collegati nonche' ad altre derivazioni, anche ad uso
diverso, che utilizzano un volume annuo di acqua superiore a un milione di metri
cubi.
Art. 14.
Disposizioni per il risparmio
e per i1 riutilizzo delle risorse idriche 1. L'uso delle acque e' informato
al principio dello sviluppo sostenibile; in particolare e' indirizzato al
risparmio, al riutilizzo e al rinnovo della risorsa, per non pregiudicare il
patrimonio idrico, la vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la
flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. I
singoli usi devono garantire una fornitura globalmente sufficiente di acque di
buona qualita' per un utilizzo durevole, equilibrato ed equo, con priorita' per
il consumo umano.
2. Chiunque gestisca e utilizzi la risorsa idrica e' tenuto ad adottare le
misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi,
nonche' ad incrementare il riciclo e il riutilizzo, applicando a tal fine le
migliori tecnologie disponibili.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' fatto obbligo ai soggetti pubblici
o privati interessati di:
a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di
acque a qualsiasi uso destinate, al fine di ridurre le perdite;
b) realizzare, nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di
rilevanti dimensioni, nei casi, nei tempi e secondo i criteri stabiliti con
deliberazione della giunta provinciale, reti duali di adduzione funzionali
all'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili con la loro qualita';
c) promuovere l'informazione, la diffusione e l'applicazione di metodi e
tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori produttivo, terziario e
agricolo;
d) installare, nei casi e nei tempi indicati con deliberazione della giunta
provinciale ed ove non sia previsto dalle norme vigenti, contatori per il
consumo dell'acqua in ogni singola unita' abitativa nonche' contatori
differenziati per le attivita' produttive e terziarie;
e) realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di collettamento differenziati per
le acque piovane e per le acque reflue.
4. Con apposita deliberazione della giunta provinciale sono stabiliti i criteri
e le direttive per il riutilizzo delle acque
reflue, tenuto conto del decreto ministeriale n. 185/2003, e sono indicate le
migliori tecnologie disponibili per la progettazione e l'esecuzione delle
relative infrastrutture.
5. Il riutilizzo di acque reflue nelle matrici ambientali e' soggetto ad
autorizzazione preventiva della provincia, nel rispetto dei criteri e delle
direttive di cui al comma 4.
6. Gli atti che consentono l'utilizzazione delle acque pubbliche o sono finalizzati alla modificazione, alla limitazione o all'interdizione delle utilizzazioni, nonche' la valutazione dell'impatto ambientale, gli strumenti di programmazione settoriale e i provvedimenti di incentivazione previsti dalle norme vigenti, sono adottati nel rispetto dei criteri e dei principi stabiliti dal presente articolo.
Capo IV
Aree a rischio idrogeologico
Art. 15.
Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica, se non e' diversamente disposto, alle aree a
rischio idrogeologico indicate nella cartografia informatizzata e
georeferenziata (GIS) descritta nella parte IV dell'elaborato di piano con
riferimento al rischio idraulico, di frana e di valanga.
2. Costituiscono aree a rischio idrogeologico le porzioni di territorio nelle
quali sono presenti persone e/o beni esposti agli effetti dannosi o distruttivi
di esondazioni, frane o valanghe. Le aree a rischio sono suddivise in quattro
classi di gravosita' crescente (R1, R2, R3 ed R4) in funzione del livello di
pericolosita' dell'evento, della possibilita' di perdita di vite umane e del
valore dei beni presenti.
3. L'individuazione, la perimetrazione e la classificazione delle aree a rischio
idrogeologico sono effettuate dal presente piano in attuazione dell'art. 1,
comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e in conformita' all'atto di
indirizzo e coordinamento emanato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998.
4. La provincia assicura, nel rispetto dei principi generali fissati dal
presente piano, l'aggiornamento delle metodologie per la classificazione della
pericolosita' idrogeologica ed il conseguente adeguamento della cartografia del
rischio.
Art. 16.
Interventi consentiti nelle aree R4
1. Nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato - contrassegnate R4
nella cartografia del piano - sono consentiti
esclusivamente:
a) gli interventi di sistemazione volti alla riduzione o all'eliminazione del
rischio, approvati dagli organi competenti in
base alla legislazione provinciale, sulla base di uno specifico studio che
analizzi le condizioni di rischio precedenti e successive alla realizzazione
dell'opera;
b) gli interventi di demolizione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di mitigazione della vulnerabilita'
degli edifici e delle infrastrutture. Tali interventi sono consentiti a
condizione che non aggravino la vulnerabilita' dei luoghi rispetto al rischio
esistente e che non precludano la possibilita' di ridurre o eliminare il rischio
stesso. Essi non devono inoltre comportare variazione di superficie e di volume,
nonche' cambi di destinazione d'uso peggiorativi ai fini del rischio.
2. Nelle aree a rischio molto elevato la realizzazione di nuove infrastrutture
pubbliche o la modifica di quelle esistenti sono consentite, purche':
a) non risultino delocalizzabili;
b) non concorrano ad incrementare il carico insediativo esposto a rischio;
c) non pregiudichino gli interventi di riduzione o eliminazione del rischio e
risultino coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile;
d) il relativo progetto includa le opere di messa in sicurezza per la riduzione
del rischio, sia corredato da apposito studio di compatibilita' e risulti
approvato dagli organi competenti in base alla legislazione provinciale.
3. Nelle aree a rischio molto elevato di esondazione sono altresi' consentite la
costruzione o la demolizione e ricostruzione di opere e manufatti - pubblici e
privati - ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) gli interventi siano conformi agli strumenti urbanistici subordinati al piano
urbanistico provinciale o ai piani e ai
programmi con effetti equivalenti;
b) preventivamente all'adozione del provvedimento finale cui e' subordinata la realizzazione dell'intervento sia approvato, da parte della provincia, anche su proposta degli interessati, un programma di misure per la messa in sicurezza dell'area volto alla riduzione o all'eliminazione del rischio di esondazione, anche sulla base di specifici studi e approfondimenti delle dinamiche idrauliche;
c) il programma di cui alla lettera b) indichi:
i. le misure di messa in sicurezza indispensabili;
ii. le priorita' e i tempi di realizzazione delle stesse, comunque non superiori
ai cinque anni decorrenti dalla data di
adozione del provvedimento finale che consente l'attuazione dell'intervento;
iii. i finanziamenti occorrenti per l'esecuzione delle misure di messa in
sicurezza dell'area;
iv. i soggetti - pubblici o privati - cui compete la realizzazione delle
predette misure.
4. L'approvazione del programma di misure per la messa in sicurezza di cui al
comma 3 consente l'inizio dei lavori per la realizzazione delle opere e dei
manufatti contemplati dal medesimo comma anche precedentemente alla esecuzione
delle misure di messa in sicurezza, che devono in ogni caso essere realizzate
prima della fine dei lavori o del relativo collaudo, qualora necessario.
5. Lungo i tratti d'alveo posti in fregio ad aree a rischio molto elevato non
sono ammesse deroghe alla fascia di rispetto idraulico prevista dalla
legislazione provinciale.
Art. 17.
Interventi consentiti nelle aree R3
1. Nelle aree a rischio idrogeologico elevato - contrassegnate R3 nella
cartografia di piano - oltre agli interventi consentiti nelle aree a rischio
idrogeologico molto elevato, sono consentite esclusivamente:
a) le opere di infrastrutturazione del territorio, di bonifica e di sistemazione
del terreno a fini agricoli, i cui progetti siano corredati da appositi studi di
compatibilita' e risultino approvati dagli organi competenti in base alla
legislazione provinciale nelle materie idraulica e geologica;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, con ampliamenti non superiori al 10% del volume esistente e al
fine esclusivo di garantirne la funzionalita', ove specifica perizia attesti il
non aggravamento dei livelli di rischio. Essi non devono inoltre comportare
cambi di destinazione d'uso peggiorativi ai fini del rischio.
2. Nelle aree a rischio elevato di valanga e' inoltre ammessa la realizzazione
di opere o impianti a carattere stagionale, purche' una specifica perizia
tecnica e una idonea convenzione, in ordine alle modalita' operative e ai tempi
di esercizio, attestino l'assenza di pericolo per l'incolumita' delle persone.
La compatibilita' di detti opere o impianti rispetto alle condizioni di pericolo
deve essere approvata dagli organi competenti in base alla legislazione
provinciale. In ogni caso il valore delle nuove opere compatibili con i
contenuti di cui al presente comma, non potra' essere computato nella
valutazione dei danni derivanti dal verificarsi di un eventuale fenomeno di
valanga.
3. Le disposizioni di cui all'art. 16, commi 3 e 4, si applicano anche
relativamente alle aree a rischio elevato di esondazione.
Art. 18.
Aree a rischio medio e moderato (R2 e R1)
1. La definizione degli interventi ammissibili nelle aree a rischio
idrogeologico medio, contrassegnate R2, e moderato, contrassegnate R1, e'
demandata ai piani regolatori generali dei comuni, che vi provvedono mediante
approfondimenti a scala locale riferiti anche alle possibili alternative di
localizzazione delle previsioni urbanistiche nel loro insieme.
Art. 19.
Modifica delle aree a rischio
1. La modifica della perimetrazione o del livello di rischio delle aree di
cui al presente capo e' effettuata sulla base di:
a) variazioni della pericolosita' dovute al miglioramento delle conoscenze
inerenti alle dinamiche idrogeologiche;
b) realizzazione o adeguamento di opere di difesa in grado di mitigare il
livello di rischio o il grado di esposizione allo stesso dei beni interessati;
c) variazioni del valore d'uso del suolo.
2. Gli aggiornamenti cartografici che non comportano una revisione del Piano e
che risultano conseguenti alle attivita' di cui al precedente comma, non
costituiscono modifiche o integrazioni ai sensi dell'art. 3 e sono deliberati
dalla provincia.
Art. 20.
Manutenzione delle opere
1. Le opere di difesa destinate alla mitigazione del rischio idrogeologico
devono essere mantenute in efficienza a cura del proprietario o del gestore
delle stesse, secondo aggiornati criteri di buona tecnica e di buona pratica
riferiti alla natura dell'opera e del contesto territoriale in cui essa e'
inserita.
Art. 21.
Rapporti con la pianificazione urbanistica e forestale
1. La disciplina delle aree a rischio idrogeologico dettata dal presente
piano prevale sulla corrispondente disciplina stabilita dal piano urbanistico
provinciale, dagli strumenti urbanistici ad esso subordinati e da ogni altri
piano o programma adottato in base alla legislazione provinciale, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 2 e qualora ricorrano le condizioni ivi previste.
2. Nell'ambito del riordino del vincolo idrogeologico effettuato in attuazione
dall'art. 3, comma 1, lettera p) della legge 18 maggio 1989, n. 183, le
attivita' di pianificazione forestale sono subordinate alla disciplina del
presente capo, con particolare riguardo alla determinazione della sensibilita'
dei bacini idrografici rispetto alle trasformazioni d'uso dei suoli di carattere
non conservativo.
Capo V
Sistemazione dei corsi d'acqua e dei versanti
Art. 22.
Finalita'
1. Le opere di sistemazione e di manutenzione dei corsi d'acqua e dei
versanti sono finalizzate alla prevenzione degli effetti indotti dal dissesto
idrogeologico e dalle esondazioni. Esse comprendono tutti gli interventi sia
estensivi che intensivi volti al consolidamento ed alla protezione dei suoli, al
miglioramento delle funzioni protettive dei boschi e dei pascoli, nonche' alla
conformazione degli alvei e delle loro pertinenze.
2. La conformazione degli alvei deve assicurare adeguate condizioni di deflusso,
laminazione e/o sedimentazione delle componenti liquide e solide delle piene,
contemperando contestualmente le esigenze ecologiche e paesaggistiche del corso
d'acqua.
3. Le opere di sistemazione dei corsi d'acqua sono realizzate con particolare
attenzione a non incrementare il pericolo di esondazioni nelle porzioni di
bacino poste a valle del territorio provinciale, nell'ambito di quest'ultimo si
deve inoltre preservare, e laddove possibile incrementare, la capacita' di
invaso complessiva dei bacini idrografici.
4. In virtu' di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e fermo restando quanto
stabilito dall'art. 5, comma 5 dello stesso decreto, la realizzazione delle
opere di difesa idrogeologica di competenza provinciale, con particolare
riguardo a quelle finalizzate alla tutela delle aree a rischio elevato e molto
elevato, e' effettuata, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 36,
commi 5 e 6, sulla base di programmi pluriennali e annuali di intervento che
sono trasmessi di volta in volta, su specifica
richiesta, alle autorita' di bacino interessate.
Art. 23.
Portate di piena
1. Al fine di una corretta caratterizzazione idraulica dei corsi d'acqua, la
stima delle portate di piena e dei relativi tempi di ritorno che negli stessi
possono verificarsi e' effettuata mediante studi idrologici basati su criteri
geomorfologici, assumendo condizioni di variabilita' spaziale e temporale delle
precipitazioni.
Fino a quando saranno disponibili studi sufficientemente affidabili in tal senso
e' comunque ammesso il ricorso a metodologie operanti su basi statistiche.
2. L'ipotesi di distribuzione uniforme nello spazio e costante nel tempo delle
precipitazioni puo' essere assunta solo nei casi in cui il bacino idrografico in
esame abbia un'estensione inferiore a 200 chilometri quadrati.
3. In funzione dell'estensione, della morfologia e dell'assetto geologico del
bacino idrografico deve inoltre essere stimata la componente solida della
portata di piena dovuta al trasporto dei sedimenti.
Art. 24.
Portate di progetto
1. La progettazione delle opere di sistemazione e di ponti o di altri
attraversamenti aerei sui corsi d'acqua e' effettuata sulla base di una portata
di riferimento che puo' variare in funzione dello specifico contesto
territoriale. La portata di progetto e' individuata in relazione al tempo di
ritorno dell'evento cui la stessa e' associata in base alle analisi svolte
secondo quanto indicato dall'art. 23.
2. Il tempo di ritorno e' individuato secondo le indicazioni tecniche riportate
nel capitolo V.3.2 dell'elaborato del piano e puo' assumere valori compresi nei
seguenti intervalli:
a) opere di sistemazione: da 30 a 200 o piu' anni, in base al tipo di fenomeno
che puo' verificarsi nel corso d'acqua ed alla destinazione d'uso dei suoli ad
esso circostanti;
b) ponti e altri attraversamenti aerei: da 100 a 200 o piu' anni, in funzione
degli stessi parametri della lettera a). Per tali opere va inoltre assicurato un
franco pari ad almeno 1 metro.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono derogabili con riferimento agli
attraversamenti leggeri che non provochino ostacolo al regolare deflusso delle
portate di piena, nonche' per quelli posti al di sopra di arginature gia'
esistenti.
Art. 25.
Gestione programmata dei livelli di invaso dei serbatoi
1. Fermo restando quanto disposto dalle norme in materia di protezione
civile e di deflusso minimo vitale, ai fini della laminazione delle piene dei
corsi d'acqua, la provincia puo' adottare misure, anche prescritte, nei
confronti dei titolari di diritti di derivazione e di utilizzazione a qualsiasi
titolo di acque pubbliche, volte alla regolarizzazione permanente, temporanea o
periodica, dei livelli d'invaso dei serbatoi di accumulo idrico e della portata
dei corsi d'acqua, secondo quanto disposto dalla legislazione provinciale. Le
operazioni di apertura degli scarichi devono
iniziare, ove tecnicamente possibile, prima del completo riempimento del
serbatoio, al fine di escludere onde di piena improvvise a valle degli
sbarramenti.
2. La provincia puo' disporre, sentiti i concessionari interessati, l'adozione
di misure e prescrizioni finalizzate alla regolazione - permanente, temporanea o
periodica - dei livelli di invaso dei serbatoi, dei rilasci o delle restituzioni
anche per motivate ragioni di salvaguardia e di ripristino ambientale o
paesaggistico.
3. Ove sia consentito dalla legislazione vigente o dai disciplinari di concessione, possono essere assunte misure di regolazione dei livelli di invaso - anche ricorrendo agli strumenti di coordinamento di cui all'art. 36 - in presenza di emergenza idrica nei territori, anche rurali, posti a valle delle opere di ritenuta.
4. Per la diminuita utilizzazione delle opere di ritenuta ai sensi del comma 1, la provincia riconosce un indennizzo nella misura e secondo le modalita' determinate ai sensi della legislazione provinciale, ferma restando la non indennizzabilita' del rilascio del deflusso minimo vitale.
Art. 26.
Estrazione di inerti dagli alvei
1. Le estrazioni di materiale inerte dagli alvei sono ammesse per finalita'
di sicurezza e di manutenzione idraulica, e sono eseguite a cura o su
autorizzazione della competente autorita' idraulica provinciale nelle piazze di
deposito all'uopo predisposte, negli invasi, nei tratti d'alveo sovralluvionati
ed in quelli con sezioni idrauliche insufficienti per il contenimento delle
piene di progetto.
2. Le operazioni del comma 1 si configurano, in base alla tipologia di intervento, come opere di sistemazione o di manutenzione dei corsi d'acqua e come tali devono essere realizzate nel rispetto di quanto disposto dall'art. 22.
Art. 27.
Interventi sulla vegetazione in alveo
1. Al fine di assicurare un adeguato rapporto tra la funzionalita' idraulica
e quella ecologica dei corsi d'acqua, e' prestata costante attenzione allo
sviluppo della vegetazione arborea, attuando specifiche forme di intervento
sulla stessa in base alla natura e all'estensione delle portate ordinarie e di
piena.
2. Il trattamento della vegetazione costituisce opera di manutenzione dell'alveo
da effettuarsi, per quanto non previsto dal presente articolo, anche con
riguardo alle indicazioni tecniche di cui al capitolo V.4.2.2. dell'elaborato
del piano.
Art. 28.
Tutela del demanio idrico
1. Nell'ambito delle aree del demanio idrico che possono essere interessate,
anche solo occasionalmente, al deflusso dei corsi d'acqua, possono essere
rilasciate concessioni d'uso solo per le colture erbacee e per le attivita' che
non comportino la presenza di ostacoli di qualsiasi natura, fatte salve
particolari iniziative che l'autorita' idraulica puo' motivatamente autorizzare.
2. In sede di rinnovo delle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore
del presente piano, la provincia promuove la dismissione graduale delle
attivita' in contrasto con quanto previsto al comma 1.
Art. 29.
Salvaguardia dei corsi d'acqua
1. Al fine di assicurare un'adeguata sicurezza al deflusso dei corsi d'acqua
superficiali nonche' per preservarne le funzioni in rapporto all'ambiente ed al
territorio circostanti, deve essere assicurato lo scorrimento delle acque a
cielo aperto negli stessi.
2. Non sono ammesse nuove opere di intubazione o di copertura, fatta eccezione
per quelle strettamente necessarie agli attraversamenti viari e ferroviari o
alla realizzazione di opere pubbliche non delocalizzabili.
3. La provincia promuove, ove possibile, la graduale eliminazione delle
intubazioni e delle coperture d'alveo esistenti.
Art. 30.
Smaltimento delle acque di pioggia
1. Fatta salva la disciplina in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento e quella di salvaguardia delle acque ad uso potabile, al fine
di contrastare la rapidita' di conferimento delle acque di pioggia nel reticolo
idrografico, e' privilegiata un'adeguata dispersione delle stesse nel terreno,
in tutti i casi in cui cio' risulti possibile per via diretta ovvero mediante
l'apprestamento di apposite aree disperdenti. In alternativa deve essere
comunque perseguita la realizzazione di idonee vasche di smorzamento e
laminazione.
2. Per le stesse finalita' del comma 1 deve essere evitata, ove possibile,
l'impermeabilizzazione dei suoli, privilegiando le pavimentazioni ad elevata
capacita' drenante.
Capo VI
Ambiti fluviali
Art. 31.
Ambito di applicazione
1. Il presente capo reca la disciplina per la tutela delle tre tipologie di
ambiti fluviali descritte nella parte VI dell'elaborato di piano e delimitate
nell'apposita cartografia ad esso allegata.
Art. 32.
Ambiti fluviali di interesse idraulico
1. Gli ambiti fluviali di interesse idraulico sono costituiti dalle aree
nelle quali assume un ruolo preminente la possibilita' di espansione dei corsi
d'acqua e quindi di invaso delle piene.
2. Nella prima applicazione del presente piano, gli ambiti fluviali di interesse
idraulico sono costituiti dalle aree soggette ad esondazione con tempo di
ritorno fino a 200 anni e poste al di fuori dei centri abitati, quali risultano
dalla cartografia del presente piano.
I centri abitati sono soggetti alla disciplina del Capo IV e formano oggetto di
idonei interventi di difesa.
3. La giunta provinciale assicura, in armonia con quanto disposto dal terzo
comma dell'art. 22, il mantenimento o l'incremento della capacita' di invaso
complessiva del territorio provinciale, provvedendo in tal senso anche ad
aggiornare periodicamente la perimetrazione degli ambiti fluviali di interesse
idraulico in base all'evoluzione delle metodologie analitiche e dei modelli
idraulici.
4. La realizzazione di qualsiasi intervento o manufatto negli ambiti fluviali di
interesse idraulico e' ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) non si riduca apprezzabilmente la capacita' di invaso complessiva dell'ambito
o si prevedano interventi idraulicamente compensativi, fermo restando lo
specifico assenso della competente autorita' idraulica;
b) non si determini l'incremento delle condizioni di rischio idrogeologico.
Art. 33.
Ambiti fluviali di interesse ecologico
1. Allo scopo di garantire adeguata funzionalita' agli ambiti fluviali di
interesse ecologico, anche per i fini della
corrispondente disciplina stabilita dalle norme di attuazione del piano
urbanistico provinciale, i piani regolatori generali dei comuni recepiscono la
relativa delimitazione determinata dal presente piano.
2. I piani regolatori generali dei comuni dettano la disciplina d'uso anche con
riguardo ai criteri di tutela e di valorizzazione riportati nella parte VI
dell'elaborato di piano.
Art. 34.
Ambiti fluviali di interesse paesaggistico
1. Allo scopo di salvaguardare i paesaggi fluviali, con particolare riguardo
ai loro caratteri di continuita', naturalita' e fruibilita', il Piano
urbanistico provinciale individua gli ambiti fluviali di interesse
paesaggistico, anche con riferimento a quelli rappresentati in prima stesura
nella cartografia allegata alla parte VI del presente piano.
2. Il piano urbanistico provinciale stabilisce i termini e le modalita' di
recepimento degli ambiti di cui al comma 1 nei piani regolatori generali dei
comuni, anche con riguardo ai criteri di tutela e di valorizzazione riportati
nella parte VI dell'elaborato del presente piano.
Art. 35.
Aggiornamenti
1. Le attivita' di aggiornamento degli ambiti fluviali in termini di mera
riperimetrazione effettuata nel rispetto dei principi generali fissati dal
presente piano non costituiscono modifiche o integrazioni ai sensi dell'art. 3 e
sono svolte direttamente dalla provincia.
Capo VII
Norme finali e abrogazione
Art. 36.
Misure di coordinamento interregionale
1. La provincia esercita le funzioni di cui all'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 381 del 1974 secondo il principio della leale
collaborazione con le regioni e la provincia autonoma confinanti, promuovendo
con esse appositi accordi, ai sensi dell'art.
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ai sensi delle altre norme vigenti,
finalizzati alla regolazione di aspetti procedimentali di coordinamento e di
ogni altro aspetto gestionale afferente la derivazione. In particolare, le
predette forme di collaborazione hanno ad oggetto la tutela dell'ambiente, del
patrimonio idrico, nonche' degli interessi e della sicurezza delle popolazioni
coinvolte, con riferimento agli aspetti tecnico-gestionali, patrimoniali e
finanziari nonche' di vigilanza connessi con l'utilizzazione delle acque
pubbliche, e sono dirette a garantire l'unitarieta' dell'azione amministrativa e
l'armonizzazione degli interessi espressi dai territori sui quali incide la
derivazione.
2. Parimenti la provincia esercita, in osservanza dei principi e delle modalita'
indicati al comma 1, le funzioni ad essa riservate in materia di concessioni di
derivazioni di acque, qualora:
a) le predette derivazioni incidano significativamente sul regime dei corpi
idrici, dei bacini e dei laghi a carattere interregionale;
b) i medesimi corpi idrici, bacini e laghi a carattere interregionale siano
interessati da molteplici utilizzazioni, anche a scopo potabile, o richiedano
speciali misure di regolazione dei livelli di invaso o di ricambio dei volumi
idrici o altre particolari azioni di controllo e di salvaguardia, anche
ambientali;
c) sia espressamente previsto, in altre fattispecie, dalle presenti norme di
attuazione.
3. Gli accordi di cui al comma 1 possono prevedere il supporto tecnico, a favore
delle regioni e province autonome interessate, delle autorita' di bacino di
rilievo nazionale, nonche' l'esercizio coordinato delle attivita'
tecnico-scientifiche e di controllo delle rispettive agenzie provinciali e
regionali per la protezione dell'ambiente.
4. Qualora i vincoli, le limitazioni o le prescrizioni - imposti, per effetto
degli accordi di cui ai commi 1 e 2, nei confronti dei concessionari di
derivazioni esistenti o di altri destinatari - comportino l'obbligo di
indennizzo, quest'ultimo e' posto a carico delle regioni o province autonome in
ragione del rispettivo interesse all'adozione della misura.
5. La provincia autonoma di Trento approva i progetti di opere idrauliche che
presentino importanti ripercussioni chiaramente individuabili sul regime dei
corpi idrici al di fuori del territorio provinciale, tenuto conto dei pareri
delle autorita' di bacino interessate. Dette autorita' si esprimono entro
sessanta giorni dal ricevimento della proposta di progetto; decorso tale termine
la provincia procede in ogni caso alla conclusione del relativo procedimento
anche in assenza del parere richiesto.
6. Le disposizioni previste dal comma 5 non trovano applicazione relativamente
ai progetti approvati dalla provincia autonoma di Trento antecedentemente alla
data di entrata in vigore del presente piano.
7. Le Autorita' di bacino di rilievo nazionale dei fiumi Adige e Po e dell'Alto
Adriatico assicurano, nell'ambito della rispettiva competenza, che le regioni
Veneto e Lombardia, nonche' la Provincia autonoma di Bolzano sottopongano i
relativi progetti di opere idrauliche che presentino i requisiti di cui al comma
5 a procedure di verifica preventiva equivalenti a quelle ivi previste.
8. Le Province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni del Veneto e
Lombardia, in quanto interessate, stipulano accordi entro un anno dall'entrata
in vigore del presente piano, tenuto conto dei pareri delle Autorita' di bacino
di rilievo nazionale interessate nei modi e nel termine di cui al comma 5, per
far fronte a stati di emergenza dovuti a fenomeni di siccita', di piena o di
inquinamento delle risorse idriche. Qualora ne ricorrano le condizioni gli
accordi di cui al presente comma sono definiti anche di concerto con le
competenti autorita' idrauliche e di protezione civile. Fra gli accordi di cui
al presente comma rientra anche la convenzione per l'uso della galleria
Adige-Garda stipulata il 1° luglio 2002 tra la Provincia autonoma di Trento, la
Regione del Veneto, la Regione
Lombardia, l'Agenzia interregionale per il fiume Po, l'Autorita' di bacino del
fiume Adige e l'Autorita' di bacino del fiume Po.
9. Qualora la messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico nei
territori non ricadenti nell'ambito della provincia di Trento richieda la
realizzazione di interventi strutturali e non strutturali nel territorio della
suddetta provincia, le Autorita' di bacino interessate propongono, ai sensi
dell'art. 3, comma 3, l'inserimento degli interventi nei programmi pluriennali
ed annuali di cui all'art. 22.
Art. 37.
Rilevazioni idriche
1. La Provincia autonoma di Trento provvede - in osservanza delle norme di
attuazione dello statuto - alle misurazioni idrometriche, idrologiche e
meteorologiche, alle osservazioni climatologiche, glaciologiche e al catasto dei
ghiacciai, curando l'espletamento di ogni altro adempimento ad essa attribuito
per le attivita' di rilevamento dei dati nelle predette materie.
2. In particolare, la Provincia cura l'elaborazione e l'automazione dei dati
afferenti le risorse idriche, assicurandone la compatibilita' all'interno del
sistema informativo elettronico provinciale e garantendo - secondo criteri di
unitarieta' e razionalita' - un appropriato flusso ed interscambio di dati e di
informazioni con le istituzioni statali, regionali e interregionali, ivi
comprese le autorita' di bacino di rilievo nazionale. Essa provvede alla
pubblicazione e divulgazione delle informazioni acquisite e, in
particolare, degli annali idrologici, dei dati meteo-nivometrici, dei rilievi
morfologici dei bacini imbriferi, delle acque superficiali e sotterranee.
Art. 38.
Entrata in vigore e attuazione del piano
1. Il presente piano ha effetto il quindicesimo giorno successivo dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della
Repubblica che lo rende esecutivo, ai sensi dell'art. 8, commi quinto e sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
2. Con decorrenza dalla data di cui al comma 1, cessa di applicarsi il piano
generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, reso esecutivo con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, fatti salvi gli effetti e gli
atti da esso derivanti.
3. La Provincia autonoma di Trento svolge attivita' di monitoraggio sullo stato
di attuazione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche.
4. All'attuazione del presente piano la provincia puo' inoltre provvedere,
secondo quanto previsto dal proprio ordinamento, con apposite disposizioni
legislative e amministrative che disciplinano, in particolare, le procedure
amministrative e i profili sanzionatori eventualmente necessari nonche' le
misure di carattere organizzativo
e finanziario. In particolare, nel quadro delle competenze ad essa riconosciute
dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, la Provincia
provvede, con proprie risorse finanziarie, alla realizzazione di opere e
interventi attuativi del presente Piano, fatto salvo quanto previsto dall'art.
36, comma 5. Resta inoltre fermo quanto stabilito dall'art. 5, quinto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 e quanto gia' specificamente
demandato alla normativa provinciale dal presente piano, la provincia puo'
disciplinare con propria normativa:
a) la deroga di cui all'art. 8, comma 2, purche' non risultino attuabili forme
alternative di approvvigionamento e si tratti di utilizzazioni di entita'
limitata e destinata ad usi di carattere prioritario;
b) la disciplina transitoria di cui all'art. 9, commi 2 e 3, ferme restando le
scadenze ivi previste;
c) la disciplina dei divieti e delle limitazioni di cui all'art. 10, comma 2,
nel rispetto delle finalita' previste dal medesimo comma;
d) la disciplina dell'installazione dei misuratori di portata di cui all'art.
13, nel rispetto delle fasce di portata previste dal medesimo articolo; ove
siano previste scadenze diverse da quelle ivi stabilite, tale previsione e'
accompagnata da disposizioni che introducano un adeguato presidio sanzionatorio.
6. Nel caso in cui le presenti norme di attuazione si riferiscano a specifici
organi, enti o strumenti pianificatori riconducibili alla potesta' legislativa
della provincia autonoma, resta ferma la possibilita' di modificare tali
riferimenti con legge provinciale.
7. Al fine di garantire la considerazione sistemica del territorio, la Provincia
autonoma di Trento collabora con le autorita' di bacino di rilievo nazionale
per:
a) la definizione di un quadro pianificatorio integrato e coordinato;
b) il monitoraggio sullo stato di attuazione degli strumenti di pianificazione
di bacino e sulla loro efficacia complessiva;
c) l'interscambio delle conoscenze;
d) la condivisione delle strategie di aggiornamento o di adeguamento degli
strumenti di pianificazione.