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Regione Liguria
Legge Regionale n. 21 del 17-08-2006
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, rispascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti
(B.U.R. Liguria n. 33 n. 13 del 30 agosto 2006 )
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Integrazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1999 n. 13
(disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli
arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio
marittimo e porti) e successive modifiche ed integrazioni)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 è
aggiunto il seguente:
“1bis. Le funzioni relative all’autorizzazione all’immersione in mare di
materiali per gli interventi stagionali di ripascimento della fascia costiera,
conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia
ambientale) sono confermate in capo ai medesimi enti e con effetti dalla data di
entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.”.
ARTICOLO 2
(Integrazione dell’articolo 8 della l.r. 13/1999 e successive modifiche ed
integrazioni)
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 13/1999 sono
aggiunte le seguenti lettere:
“d bis) all’adozione da parte della Giunta regionale di direttive e di criteri
per assicurare la salvaguardia del settore della pesca professionale marittima e
la disciplina dell’acquacoltura marittima comprensiva dei criteri per la
localizzazione degli impianti;
d ter) alla verifica di adeguatezza, rispetto alle direttive e ai criteri di cui
alla lettera d bis), dei progetti di porti turistici o approdi o dei progetti di
utilizzo delle aree demaniali marittime che interessino previsioni di attività
di pesca professionale e di acquacoltura marittima. Detta verifica è effettuata
sulla base di apposito parere della struttura regionale competente, nell’ambito
dei procedimenti di approvazione o rilascio di nulla - osta dei relativi
progetti.”.
ARTICOLO 3
(Integrazione dell’articolo 11 della l.r. 13/1999 e successive modifiche e
integrazioni)
1. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 11 della l.r. 13/1999 sono aggiunti i
seguenti commi:
“1 ter) L’autorizzazione paesaggistica ai sensi della Parte III, Titolo I, Capo
IV, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e
del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) nei
confronti delle opere oggetto di nulla - osta demaniale marittimo è rilasciata
dalla Regione, in modifica al riparto di competenze individuato dalla legge
regionale 21 agosto 1991 n. 20 (riordino delle competenze per l’esercizio delle
funzioni amministrative in materia di bellezze naturali) e successive
modificazioni.
1 quater) Il nulla - osta e l’autorizzazione paesaggistica sono resi dalla
Regione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti, senza
applicazione del silenzio assenso. Entro tale termine la Regione esprime,
altresì, il parere sulla idoneità tecnica per le opere marittime ai sensi
dell’articolo 12 del d.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 (regolamento per la
navigazione marittima).”.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 17 agosto 2006
PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
(Massimiliano Costa)