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Regione Liguria

Legge Regionale n. 21 del 17-08-2006

 

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, rispascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti

 

(B.U.R. Liguria n. 33 n. 13 del 30 agosto 2006 )

 



Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga
la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1
(Integrazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modifiche ed integrazioni)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 è aggiunto il seguente:
“1bis. Le funzioni relative all’autorizzazione all’immersione in mare di materiali per gli interventi stagionali di ripascimento della fascia costiera, conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale) sono confermate in capo ai medesimi enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.”.

ARTICOLO 2
(Integrazione dell’articolo 8 della l.r. 13/1999 e successive modifiche ed integrazioni)
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 13/1999 sono aggiunte le seguenti lettere:
“d bis) all’adozione da parte della Giunta regionale di direttive e di criteri per assicurare la salvaguardia del settore della pesca professionale marittima e la disciplina dell’acquacoltura marittima comprensiva dei criteri per la localizzazione degli impianti;
d ter) alla verifica di adeguatezza, rispetto alle direttive e ai criteri di cui alla lettera d bis), dei progetti di porti turistici o approdi o dei progetti di utilizzo delle aree demaniali marittime che interessino previsioni di attività di pesca professionale e di acquacoltura marittima. Detta verifica è effettuata sulla base di apposito parere della struttura regionale competente, nell’ambito dei procedimenti di approvazione o rilascio di nulla - osta dei relativi progetti.”.

ARTICOLO 3
(Integrazione dell’articolo 11 della l.r. 13/1999 e successive modifiche e integrazioni)
1. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 11 della l.r. 13/1999 sono aggiunti i seguenti commi:
“1 ter) L’autorizzazione paesaggistica ai sensi della Parte III, Titolo I, Capo IV, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) nei confronti delle opere oggetto di nulla - osta demaniale marittimo è rilasciata dalla Regione, in modifica al riparto di competenze individuato dalla legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 (riordino delle competenze per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali) e successive modificazioni.
1 quater) Il nulla - osta e l’autorizzazione paesaggistica sono resi dalla Regione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti, senza applicazione del silenzio assenso. Entro tale termine la Regione esprime, altresì, il parere sulla idoneità tecnica per le opere marittime ai sensi dell’articolo 12 del d.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 (regolamento per la navigazione marittima).”.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 17 agosto 2006

PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
(Massimiliano Costa)