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Regione Marche
Legge Regionale n. 5 del 9-06-2006
Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico.
(B.U.R. Marche n. 65 del 22 giugno
2006)
Il Consiglio regionale ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative
relative alle concessioni di grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica e
alle licenze di attingimento, nonché le funzioni relative alle concessioni di
aree demaniali.
2. Le acque sotterranee presenti nei sistemi appenninici sono da considerarsi
una risorsa ed una riserva strategica della regione da tutelare. L’utilizzo di
nuove acque sotterranee profonde degli stessi sistemi è consentito per
fronteggiare situazioni di emergenza e carenze idriche gravi per uso
idropotabile, quando questa viene dichiarata ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della
protezione civile). Tali risorse possono essere impiegate solo dopo preventive e
specifiche indagini e studi finalizzati che escludano danni ambientali.
3. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) uso domestico: l’uso potabile ed igienico sanitario ad esclusivo uso
familiare che non configuri un’attività economico-produttiva o con finalità di
lucro, ivi compresi, ai sensi dell’articolo 93 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e sugli impianti elettrici), l’innaffiamento dei giardini e degli orti e
l’abbeveraggio del bestiame ad esclusivo uso familiare, purché la superficie
individuata su mappa catastale non superi complessivamente i mq. 1.000;
b) acque subalvee: gli acquiferi continui a falda libera in stretta
intercomunicazione con un corso d’acqua, al di sotto del quale giacciono o in
cui affiorano. L’acquifero di subalveo è contenuto nei depositi alluvionali
della pianura del corso d’acqua. Gli acquiferi di subalveo sono limitati ai
depositi alluvionali dei terrazzi bassi;
c) prelievi di subalveo, quelli effettuati:
1) all’interno degli alvei e della rappresentazione catastale del demanio
idrico;
2) per i corsi d’acqua arginati, a una distanza dalle due sponde inferiore o
uguale al doppio dell’alveo di piena, misurata dal piede esterno dei medesimi
argini maestri;
3) per i corsi d’acqua naturali non arginati, a una distanza dal ciglio
superiore delle due sponde inferiore o uguale al doppio della larghezza
dell’alveo inciso, come morfologicamente individuato tra i cigli delle sponde
più esterne.
4. Le acque di subalveo, ai fini dell’utilizzo e della relativa concessione,
sono considerate acque superficiali.
ARTICOLO 2
(Esercizio delle funzioni amministrative)
1. Nelle materie di cui alla presente legge, la Regione esercita le funzioni
amministrative di cui all’articolo 51 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino
delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori
dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e
infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché
dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa), e dell’articolo 14 della
l.r. 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo).
2. Nelle stesse materie la Provincia esercita le funzioni amministrative di cui
all’articolo 52 della l.r. 10/1999 e dell’articolo 16 della l.r. 13/1999.
TITOLO I
Derivazioni di acqua pubblica
CAPO I
Grandi derivazioni
ARTICOLO 3
(Domanda di concessione)
1. La domanda di concessione di grande derivazione va presentata alla
struttura organizzativa competente della Regione e contiene:
a) i dati identificativi del richiedente;
b) la denominazione del corpo idrico individuato per il prelievo e la relativa
ubicazione;
c) la descrizione dell’opera di presa e la relativa ubicazione;
d) l’uso della risorsa;
e) la portata di prelievo, e nel caso di portata variabile, l’indicazione del
valore massimo e di quello medio;
f) il volume annuo;
g) la richiesta di perforazione qualora l’opera di presa sia costituita da un
pozzo.
2. Alla domanda vanno allegati i seguenti atti relativi al progetto definitivo
delle opere di captazione principali ed accessorie:
a) relazione tecnica generale;
b) relazione idrogeologica particolareggiata, con speciale riguardo alla
razionale utilizzazione della risorsa idrica, comprendente la valutazione della
compatibilità dell’uso della risorsa in rapporto al bilancio idrico del bacino
idrografico. Nel caso in cui non sia stato predisposto il piano sul bilancio
idrico la valutazione è compiuta secondo i criteri indicati dall’articolo 23 del
d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque
dall’inquinamento e recepimento delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE);
c) cartografia in scala non inferiore a 1:10.000;
d) planimetria catastale in scala 1:2.000;
e) piante, prospetti, sezioni e particolari in scala adeguata delle opere di
presa, adduzione e utilizzazione;
f) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati
ed eventualmente restituiti. I dispositivi dovranno essere realizzati in base
alle norme tecniche vigenti e sigillati con relativa punzonatura in piombo dalla
Regione o enti delegati;
g) caratterizzazione idrogeologica e idrochimica dell’acquifero di riferimento
qualora l’acqua sia destinata al consumo umano;
h) ricevuta di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.
3. Tutti gli elaborati sono firmati da un professionista abilitato ai sensi di
legge.
4. Può essere presentata un’unica domanda qualora:
a) lo stesso richiedente necessiti di più opere di presa anche afferenti a
diverse fonti di prelievo;
b) più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa.
ARTICOLO 4
(Adempimenti istruttori)
1. Il responsabile del procedimento verifica la documentazione presentata e,
qualora ravvisi l’incompletezza della stessa o ritenga necessaria l’acquisizione
di ulteriori elementi integrativi di giudizio, assegna un termine per la sua
regolarizzazione o integrazione, trascorso inutilmente il quale viene dichiarata
l’improcedibilità della domanda.
2. L’avvio del procedimento è comunicato al richiedente, all’Autorità d’ambito,
nonché al Comune territorialmente interessato, ai fini dell’affissione all’albo
pretorio per la durata di trenta giorni. L’avvio del procedimento è altresì
pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, tramite l’avviso di cui al
comma 5.
3. Le domande, corredate dai progetti, sono trasmesse dal responsabile del
procedimento all’Autorità di bacino competente per territorio per l’acquisizione
del parere in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni
del piano di tutela delle acque e in attesa di approvazione dello stesso ai fini
del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico, ai sensi
dell’articolo 7 del r.d. 1775/1933.
4. Il parere dell’Autorità di bacino è espresso nel termine di sessanta giorni
dalla ricezione della richiesta. Decorso il predetto termine senza che sia
intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole.
5. L’avviso di cui al comma 2 contiene:
a) l’indicazione della struttura competente al rilascio della concessione;
b) il nominativo del responsabile del procedimento;
c) i dati identificativi del richiedente;
d) l’uso della risorsa;
e) la località di presa e quella di eventuale restituzione;
f) la portata massima e media di acqua richiesta in moduli (o l/s) e il volume
annuo di prelievo;
g) il termine per la conclusione del procedimento;
h) l’indicazione del termine di quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, entro il quale possono
presentarsi osservazioni ed opposizioni scritte;
i) l’indicazione del giorno e dell’ora della visita locale di istruttoria e del
luogo di ritrovo.
6. Della visita locale viene redatto un verbale contenente i nominativi dei
partecipanti e le operazioni compiute, nel quale, su richiesta degli interessati
o loro rappresentanti, gli intervenuti possono inserire osservazioni e
controdeduzioni relative alle sole risultanze della visita locale.
ARTICOLO 5
(Domande concorrenti)
1. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con
quelle previste da una o più domande anteriori sono accettate e dichiarate
concorrenti se presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di
cui all’articolo 4, comma 2.
2. Tra più domande concorrenti, è preferita quella che, da sola o in connessione
con altre utenze concesse o richieste, presenti la più razionale utilizzazione
delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
a) attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali da parte dei
servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e
destinando prioritariamente all’uso potabile le risorse qualificate;
b) effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all’uso;
c) caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico;
d) quantità e qualità dell’acqua restituita rispetto a quella prelevata.
3. E’ preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior
restituzione d’acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
4. In caso di più domande concorrenti per usi industriali è preferita quella che
aderisce al sistema ISO 14001 o al sistema di cui al regolamento CEE 761/2001
del Consiglio del 19 marzo 2001.
ARTICOLO 6
(Immediato inizio dei lavori)
1. La struttura organizzativa regionale competente autorizza, in assenza di
opposizioni e per motivi di accertata urgenza, l’immediato inizio dei lavori.
2. Il richiedente la concessione è obbligato a versare una cauzione non
inferiore al cinque per cento delle opere da realizzare, da prestare anche
mediante fidejussione bancaria o assicurativa, e ad eseguire le prescrizioni e
condizioni stabilite nell’atto di autorizzazione all’immediato inizio dei
lavori.
ARTICOLO 7
(Disciplinare di concessione)
1. Il disciplinare di concessione specifica le condizioni e le prescrizioni
che regolano il rapporto tra l’amministrazione concedente e il concessionario e
contiene:
a) i dati identificativi del concessionario;
b) la quantità ed uso dell’acqua da derivare, espressa in moduli o in l/s e,
quando coerente con le destinazioni d’uso, in mc annui. Nel caso di portata
variabile vanno precisati i valori assentiti di portata massima e media e la
curva di portata;
c) l’uso cui la risorsa è destinata;
d) il luogo e il modo di presa dell’acqua;
e) le modalità e condizioni di raccolta dell’acqua ed eventuale restituzione;
f) il termine iniziale e finale per la realizzazione delle opere e quello di
inizio dell’esercizio della derivazione;
g) le prescrizioni da osservarsi per il rispetto del minimo deflusso vitale del
corso d’acqua e dell’equilibrio del bilancio idrico. E’ consentito apportare, da
parte degli organi competenti, deroghe al minimo deflusso vitale, solo dopo la
valutazione di soluzioni alternative, per limitati e definiti periodi di tempo,
quando sussistano esigenze di approvvigionamento per il consumo umano o esigenze
di approvvigionamento per utilizzi diversi dal consumo umano, limitatamente ad
aree preventivamente individuate nel piano di tutela delle acque o nel caso di
crisi idrica dichiarata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 225/1992;
h) la durata della concessione;
i) l’importo del canone annuo e la sua decorrenza;
l) le modalità ed i termini per la richiesta del rinnovo della concessione;
m) l’importo della cauzione definitiva, non inferiore alla metà del canone
annuale e comunque non inferiore a euro 1.000,00, da versare a garanzia degli
obblighi e condizioni della concessione, anche mediante fideiussione bancaria e
assicurativa;
n) le eventuali condizioni speciali e prescrizioni cui è subordinata la
concessione ai fini della tutela dell’interesse pubblico e di quello di terzi;
o) l’obbligo della installazione e manutenzione in regolare stato di
funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione della portata e dei
volumi d’acqua pubblica derivati in corrispondenza di punti di prelievo e, ove
necessario, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione
delle misurazioni alla struttura regionale di cui all’articolo 3, comma 1, anche
informatizzate e per via telematica, per il successivo inoltro all’Autorità di
bacino;
p) gli obblighi del concessionario, anche in relazione alla rimozione delle
opere ed al ripristino dei luoghi, dell’alveo, delle sponde e delle pertinenze
demaniali, qualora le stesse non siano acquisite al demanio idrico.
2. Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle
tipologie delle culture in funzione della disponibilità della risorsa idrica,
nonché della quantità minima necessaria alle colture stesse, prevedendo se
necessario specifiche modalità di irrigazione.
3. Il responsabile del procedimento assegna al concessionario un termine per la
sottoscrizione del disciplinare. Alla stipula del disciplinare viene effettuato
il versamento di una annualità del canone.
4. Ai dispositivi di captazione deve essere attaccata, ben visibile e ad opera
del concessionario, copia plastificata dei dati salienti del disciplinare.
ARTICOLO 8
(Rilascio della concessione)
1. Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso di rilascio o
diniego della concessione.
2. Il decreto di concessione approva il progetto definitivo delle opere di
derivazione ed il disciplinare di concessione. E’ pubblicato per estratto nel
bollettino ufficiale della Regione e indica: i dati del richiedente la
concessione; la quantità di acqua concessa; il luogo di presa e di eventuale
restituzione; l’uso e la durata della concessione; eventuali condizioni speciali
previste dal disciplinare.
3. Il provvedimento di concessione è notificato all’intestatario mediante
raccomandata con avviso di ricevimento e indica i termini e le autorità cui è
possibile ricorrere.
4. Il provvedimento è trasmesso inoltre: all’Autorità di bacino competente;
all’ARPAM; al Comune dove ha luogo la captazione; alla Provincia interessata;
all’ASUR per le derivazioni destinate al consumo umano, ai sensi dell’articolo 2
del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa
alla qualità delle acque destinate a consumo umano); all’Autorità d’ambito di
cui alla l.r. 22 giugno 1998, n. 18 (Disciplina delle risorse idriche); agli
enti e al gestore del servizio idrico integrato dell’ambito interessati dalla
domanda di concessione.
ARTICOLO 9
(Durata della concessione)
1. La durata della concessione non può essere superiore a venti anni, o
venticinque in caso di uso irriguo, decorrenti dalla data del provvedimento di
concessione.
2. Per le grandi derivazioni ad uso industriale la durata della concessione non
può essere superiore a quindici anni ed è condizionata all’attuazione di
risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell’acqua nei termini
quantitativi e temporali stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle
migliori tecnologie applicabili al caso specifico.
ARTICOLO 10
(Termini di inizio e fine lavori. Collaudo)
1. La ditta concessionaria, ricevuto il decreto di concessione, comunica
alla struttura regionale competente la data di inizio dei lavori.
2. Il responsabile del procedimento sorveglia l’esecuzione dei lavori e ne può
ordinare la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni espresse nel
provvedimento di concessione.
3. Ultimati i lavori, il concessionario ne dà avviso alla struttura regionale,
la quale, attraverso un funzionario incaricato, procede alla visita delle opere
e, se conformi alle prescrizioni della concessione, ne attesta la regolarità con
un certificato, da emettere entro sei mesi dalla data di comunicazione
dell’ultimazione dei lavori, del quale è rilasciata copia al concessionario. Le
operazioni di collaudo hanno natura e finalità di atto di riconoscimento e di
accertamento circa l’ultimazione dei lavori, la funzionalità delle opere, la
conformità e la rispondenza di esse al progetto posto a base della concessione.
4. Il concessionario non può fare uso della derivazione se non dopo il collaudo
delle opere.
5. La struttura regionale competente, su richiesta del concessionario e valutate
le circostanze, può autorizzare l’esercizio delle opere ultimate in via
provvisoria e a rischio del concessionario stesso.
ARTICOLO 11
(Rinnovo della concessione)
1. Le concessioni di grandi derivazioni, qualora persistano i fini delle
medesime e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, sono rinnovate
alla scadenza su domanda dei precedenti concessionari, da presentarsi almeno un
anno prima della scadenza medesima con le modalità di cui all’articolo 3, senza
obbligo di presentare gli elaborati tecnici ivi previsti.
2. La concessione è rinnovata con le modificazioni che l’amministrazione ritiene
di apportare in caso di variate condizioni dei luoghi e dei corsi d’acqua, se
necessarie. L’amministrazione concedente può prevedere ulteriori
prescrizioni da disporre tramite un disciplinare aggiuntivo.
3. Le domande di rinnovo che introducono varianti non sostanziali ai sensi
dell’articolo 22 o che comportano una riduzione del prelievo sono soggette a
istruttoria breve, senza acquisizione di pareri. L’istruttoria in ogni caso
prevede la visita locale a tutela degli interessi dei terzi. Alla domanda di
variante non sostanziale va allegata l’attestazione di pagamento delle spese
d’istruttoria e una relazione descrittiva delle modifiche che si intendono
apportare.
4. Se con il rinnovo si introducono varianti sostanziali, di cui all’articolo
22, alla concessione d’origine, si provvede al rilascio di una nuova
concessione.
5. Qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse relative alla tutela,
qualità, quantità e uso di risorsa idrica, oppure ricorrano i motivi ostativi di
cui all’articolo 10, la concessione non è rinnovata.
6. Qualora la domanda di rinnovo sia presentata fuori termine, è soggetta al
rilascio di nuova concessione.
7. Con la presentazione della domanda di rinnovo è consentito continuare il
prelievo sino all’adozione del provvedimento, nel rispetto di tutte le
prescrizioni della concessione in corso, salvo prescrizioni dell’amministrazione
concedente in forza della normativa vigente.
CAPO II
Piccole derivazioni
ARTICOLO 12
(Domanda di nuove derivazioni)
1. Le domande per nuove concessioni relative a piccole derivazioni sono
presentate alla Provincia competente per territorio, nonché in copia, ai sensi
dell’articolo 7, comma 2, del r.d. 1775/1933, all’Autorità di bacino
territorialmente competente, corredate dei seguenti elaborati:
a) relazione tecnica particolareggiata a firma di un tecnico indicante:
1) la localizzazione dell’opera di presa;
2) la portata del prelievo (in moduli o l/sec);
3) la valutazione circa l’incidenza del prelievo sulla risorsa idrica
utilizzata;
4) l’uso dell’acqua derivata;
5) il tipo di colture praticate e la superficie del terreno interessato se si
tratta di uso irriguo;
6) il tipo di impianto e le modalità di presa, di esercizio e di restituzione;
7) il periodo di prelievo espresso in mesi, giorni ed ore;
8) in caso di emungimento da falda, la stratigrafia del terreno accertata in
sito e le caratteristiche tecnico-costruttive del pozzo;
9) nel caso in cui il volume prelevato è determinante per la formazione del
canone, le caratteristiche del contatore volumetrico da istallare a valle del
dispositivo di sollevamento;
b) visura catastale;
c) corografia in scala 1:10.000 con indicato il punto di presa o di escavazione
del pozzo;
d) estratto di mappa catastale 1:2.000 con indicato il punto di presa o di
escavazione del pozzo.
2. In caso di incompletezza o irregolarità della domanda, la struttura
provinciale competente, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa,
assegna un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per il
completamento o la regolarizzazione. Le domande sprovviste di documentazione o
non integrate, nei termini fissati dalla struttura provinciale competente, sono
dichiarate improcedibili.
3. Il richiedente deve depositare, nel termine assegnatogli, non superiore a
trenta giorni, la somma per le spese di istruttoria.
4. Nel caso in cui, fra più domande aventi per oggetto in tutto o in parte la
stessa concessione, sia preferita una di quelle ammesse successivamente ad
istruttoria, la concessione è subordinata alla condizione che il concessionario
rifondi tutte le spese d’istruttoria e di esame delle domande anteriori.
5. La domanda viene rigettata quando, al fine di garantire il risparmio idrico
ed il minimo deflusso vitale, è possibile assicurare l’approvvigionamento
richiesto per gli usi compatibili a mezzo di impianti esistenti di riutilizzo
delle acque reflue.
6. In caso di emungimento da falda, deve essere preventivamente richiesta
apposita autorizzazione alla perforazione del pozzo e alla ricerca delle acque
sotterranee.
ARTICOLO 13
(Istruttoria)
1. L’avvio del procedimento è comunicato al richiedente ed all’Autorità
d’ambito, nonché al Comune territorialmente interessato, ai fini dell’affissione
all’albo pretorio per la durata di trenta giorni. Inoltre è pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione, tramite avviso nel quale sono indicati il
nome del richiedente, il luogo di presa, l’uso della
derivazione, la quantità d’acqua e il luogo della restituzione, nonché il luogo
di deposito del progetto.
2. Nel periodo di affissione nell’albo pretorio dell’avviso di cui al comma 1
possono essere presentate osservazioni e opposizioni scritte.
3. Il responsabile del procedimento raccoglie e istruisce le opposizioni e le
osservazioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il
richiedente e gli interessati, stende un verbale di sopralluogo sottoscritto dai
presenti e redige una relazione su tutta l’istruttoria. Nella relazione sono
messe in evidenza le caratteristiche della derivazione in connessione con le
finalità di tutela, uso ed equilibrio del bilancio idrico di cui alla legge 5
gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e sono espressi
i pareri sulle opposizioni ed osservazioni presentate.
4. Il termine per la conclusione del procedimento, salvo sospensione dei
termini, è fissato in centottanta giorni.
ARTICOLO 14
(Provvedimento di concessione)
1. La struttura provinciale competente adotta il provvedimento di
concessione sulla base di apposito disciplinare, redatto con le modalità
indicate dagli articoli 16 e seguenti del r.d. 14 agosto 1920, n. 1285
(Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque
pubbliche).
2. Il disciplinare è sottoposto alla firma del richiedente e successivamente
viene emesso il provvedimento di concessione, che è pubblicato, per estratto,
nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Il concessionario deve:
a) eseguire a sue spese le variazioni che, a giudizio della struttura
provinciale, si rendano necessarie, per circostanze sopravvenute, nelle opere
relative alla concessione per l’incolumità dell’alveo o bacino, dei canali,
strade ed altri beni laterali, e dei diritti acquisiti dai terzi in tempo
anteriore alla concessione;
b) pagare i canoni totali o parziali di annualità anticipate quando anche non
faccia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il
diritto di rinunciare alla concessione con pagamento del canone allo spirare
dell’annualità in corso al tempo in cui sia stata fatta la rinuncia;
c) agevolare tutte le verifiche che la struttura provinciale e l’amministrazione
comunale eseguano per garantire l’esatta osservanza delle leggi e dei
regolamenti, nonché delle disposizioni speciali regolanti la concessione.
4. Sono a carico del concessionario, oltre alle spese di sorveglianza e di
collaudo indicate nel disciplinare, tutte le altre spese derivanti dalla
concessione.
ARTICOLO 15
(Adempimenti successivi al provvedimento di concessione)
1. Il concessionario deve presentare alla struttura provinciale, nel termine
indicato nel provvedimento di concessione, il progetto esecutivo dei lavori,
compilato secondo le modalità stabilite dal servizio stesso.
2. Approvato il progetto esecutivo, il concessionario comunica il giorno in cui
intende iniziare i lavori.
3. La struttura provinciale sorveglia l’esecuzione dei lavori e può ordinarne la
sospensione ogniqualvolta non siano osservate le condizioni alle quali è
vincolata la concessione.
4. Ultimati i lavori, il concessionario ne dà avviso alla struttura provinciale,
la quale procede alla visita delle opere e, trovandole conformi alle condizioni
della concessione ed eseguite a regola d’arte, provvede all’approvazione del
certificato di collaudo, rilasciandone copia al concessionario.
5. Il concessionario non può fare uso della derivazione se non dopo approvato il
collaudo delle opere della concessione, da effettuare entro sei mesi dalla data
di comunicazione di ultimazione dei lavori o di ciascun periodo di essa, salvo
che il servizio provinciale, valutate le circostanze, non abbia autorizzato, in
via provvisoria e a rischio del concessionario, l’esercizio delle opere
ultimate.
6. Fatte salve le finalità di tutela, uso ed equilibrio del bilancio idrico di
cui alla legge 36/1994, dalla data del provvedimento di concessione decorre la
durata della medesima che non può essere superiore a quindici anni.
7. Se il pagamento del canone è ritardato oltre il primo mese dalla sua
scadenza, il concessionario è tenuto a corrispondere, oltre il canone, gli
interessi legali di mora decorrenti dalla data di scadenza del canone.
8. Nel caso in cui gli utenti di acqua pubblica non mantengano in regolare stato
di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, nonché le
chiuse costruite nel corso di acqua agli effetti della derivazione, la struttura
provinciale diffida l’utente con indicazione dei lavori da farsi entro un
termine perentorio. In caso di inadempimento, viene avviato il procedimento per
la riduzione delle cose al pristino stato, per la prevenzione
dei danni e per la rimozione dei pericoli che possano derivare
dall’inadempimento.
ARTICOLO 16
(Rinnovo delle concessioni)
1. Almeno tre mesi prima della scadenza, il concessionario che intende
ottenere il rinnovo della concessione presenta la relativa domanda alla
competente struttura provinciale per gli adempimenti di cui all’articolo 13.
ARTICOLO 17
(Licenze di attingimento)
1. La struttura provinciale rilascia licenze per l’attingimento di acqua
superficiale esercitato mediante opere di prelievo mobili o semifisse, purché:
a) il prelievo abbia carattere di provvisorietà, conseguente a fabbisogno idrico
legato a situazioni contingenti, e sia di durata temporale limitata e definita;
b) la portata dell’acqua attinta non sia di rilevante entità;
c) non siano intaccati gli argini né pregiudicate le difese del corso d’acqua;
d) non siano alterate le condizioni del corso d’acqua con pericolo per le utenze
esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso vitale del corso d’acqua.
2. La licenza è accordata, salvo rinnovo, per non più di cinque volte, per una
durata non superiore ad un anno e può essere revocata per motivi di pubblico
interesse.
3. Prima del rilascio della licenza, la struttura provinciale stabilisce
l’ammontare del canone dovuto a norma di legge, da pagarsi anticipatamente.
CAPO III
Autorizzazioni alla perforazione dei pozzi ed alla ricerca di acque sotterranee
ARTICOLO 18
(Domanda di autorizzazione alla perforazione e ricerca)
1. Le domande per il rilascio dell’autorizzazione alla perforazione dei
pozzi ai fini del prelievo di acque sotterranee, con esclusione di quelle di cui
al comma 3, sono presentate alla struttura provinciale competente.
2. Nella domanda sono precisate le modalità di esecuzione degli eventuali
assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva, nonché le modalità
di realizzazione della perforazione, con particolare riferimento alla
profondità massima raggiungibile ed alla falda captabile.
3. Le domande per il rilascio dell’autorizzazione alla perforazione dei pozzi ai
fini del prelievo di acque sotterranee ad uso domestico sono presentate al
Comune competente per territorio, secondo le modalità stabilite dal Comune
medesimo.
ARTICOLO 19
(Autorizzazione)
1. Espletati gli adempimenti di cui agli articoli 13 e seguenti, la
struttura provinciale provvede al rilascio dell’autorizzazione alla ricerca, se
non ostino motivi di pubblico interesse o ciò non contrasti con i diritti di
terzi.
2. L’autorizzazione comprende anche la ricerca di acque sotterranee tramite
trivellazione, la costruzione del pozzo e l’effettuazione delle prove di
emungimento.
3. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:
a) l’obbligo di comunicare alla Provincia la data di inizio e conclusione dei
lavori;
b) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull’equilibrio
idrogeologico e per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
c) l’eventuale obbligo di installazione di apparecchiature idonee a rilevare il
livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della
pubblica amministrazione.
4. L’autorizzazione alla perforazione ha durata massima di un anno, prorogabile
una sola volta per un periodo di sei mesi previa constatazione dei lavori
eseguiti.
5. L’autorizzazione alla perforazione può essere revocata, senza che il
richiedente abbia diritto a compensi o indennità, in caso di inosservanza delle
prescrizioni in essa stabilite, qualora si manifestino effetti negativi
sull’assetto idrogeologico della zona o per motivi di pubblico interesse.
6. Ultimati i lavori, il concessionario avvisa la struttura provinciale, che
procede al sopralluogo delle opere, entro tre mesi, e trovandole conformi alle
condizioni dell’autorizzazione ed eseguite a regola d’arte, provvede
all’approvazione del certificato di collaudo, restituendone copia al
concessionario.
7. Il richiedente, contestualmente alla relazione finale ed ai fini del rilascio
della concessione, è tenuto a presentare, anche sulla base dei risultati della
perforazione, il progetto esecutivo delle opere per l’estrazione e
l’utilizzazione delle acque rinvenute.
8. Il Comune competente ai sensi dell’articolo 18, comma 3, provvede a
comunicare alla Provincia le autorizzazioni rilasciate.
CAPO IV
Norme comuni
ARTICOLO 20
(Opere assoggettate a valutazione d’impatto ambientale)
1. Qualora per la realizzazione delle opere sia necessario attivare la
procedura di valutazione impatto ambientale (VIA) ai sensi delle vigenti
disposizioni, il richiedente presenta direttamente la domanda di concessione
alla struttura competente in materia di VIA, che trasmette il provvedimento
conclusivo alla struttura competente al rilascio della concessione, fatti salvi
gli adempimenti relativi all’affissione all’albo pretorio del Comune
territorialmente competente e alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione, già effettuati nel corso della procedura di VIA.
ARTICOLO 21
(Rigetto della domanda in fase di istruttoria)
1. La domanda di concessione viene rigettata per incompatibilità del
prelievo richiesto:
a) con le previsioni del piano di tutela delle acque;
b) con il bilancio idrico;
c) con il minimo deflusso vitale;
d) con le previsioni del piano regolatore generale degli acquedotti;
e) con la capacità di ricarica dell’acquifero;
f) con l’assetto idraulico del corso d’acqua;
g) con le caratteristiche dell’area di localizzazione.
2. La domanda di concessione può essere altresì rigettata qualora vi sia la
possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l’uso richiesto con reti
idriche, civili o industriali contigue o limitrofe alle quali allacciarsi e
destinate all’approvvigionamento per lo stesso uso, oppure qualora sia
riscontrata la possibilità di utilizzare impianti utili a consentire il riciclo,
riuso e risparmio della risorsa idrica nei casi in cui la destinazione d’uso
della risorsa lo consente.
ARTICOLO 22
(Varianti sostanziali alla concessione)
1. Ai fini della concessione sono considerate sostanziali le varianti che
prevedono:
a) modificazioni significative delle opere di raccolta, regolazione, presa e
restituzione;
b) una nuova ubicazione delle opere di cui alla lettera a);
c) un uso diverso dell’acqua captata;
d) un aumento del prelievo con modifica delle opere di derivazione.
2. Quando le varianti, pur aumentando la quantità di acqua o di forza motrice
utilizzata, non modificano le opere di raccolta, regolazione, presa o
restituzione dell’acqua, la loro ubicazione e l’uso dell’acqua,
l’amministrazione competente può accordare la concessione senza altre condizioni
o formalità, salvo il pagamento del canone per il maggior quantitativo di acqua
utilizzata.
3. Ogni variante alle opere e ai meccanismi destinati alla produzione o uso
della forza motrice deve essere notificata all’amministrazione competente. La
mancata notificazione comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00 salvo il diritto dell’amministrazione
di ordinare la riduzione in pristino a spese del contravventore.
ARTICOLO 23
(Cambio di titolarità)
1. La richiesta di cambio di titolarità va inoltrata all’amministrazione
concedente entro sessanta giorni dal verificarsi dell’evento.
2. L’amministrazione adotta il provvedimento di modifica ed assegna un termine
per il deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario.
3. Il deposito cauzionale non va effettuato nel caso di semplice cambio di
denominazione o ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di
società o conferimento di azienda.
ARTICOLO 24
(Decadenza e revoca della concessione)
1. L’amministrazione dichiara decaduto il diritto a derivare e a utilizzare
l’acqua pubblica se il concessionario, diffidato a regolarizzare la situazione,
non vi provvede entro il termine perentorio di sessanta giorni, nel caso di:
a) destinazione d’uso diversa da quella concessa;
b) non uso durante un biennio consecutivo;
c) mancato pagamento di due annualità del canone;
d) inadempimento delle condizioni essenziali di cui al disciplinare di
concessione;
e) grave inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari;
f) sub concessione a terzi;
g) mancato rispetto del minimo deflusso vitale;
h) mancato rispetto del piano di tutela delle acque;
i) verificarsi degli eventi che avrebbero determinato il rigetto della domanda.
2. La decadenza è immediata nel caso di sub concessione a terzi.
3. L’amministrazione dispone la revoca della concessione per ragioni di pubblico
interesse.
ARTICOLO 25
(Sospensione temporanea della concessione. Mutamento del regime idrologico)
1. La concessione è temporaneamente sospesa per motivi di pubblico
interesse, quali:
a) grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire l’uso idropotabile e
il minimo deflusso vitale;
b) anomalo abbassamento del livello delle falde acquifere;
c) perdita dei requisiti qualitativi dell’acqua in relazione all’uso assentito;
d) realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del
corso d’acqua o di opere di pubblico interesse.
2. Il provvedimento indica il periodo della sospensione.
3. Il canone è proporzionalmente ridotto per periodi di sospensione superiori a
tre mesi.
4. Qualora il regime idrologico di un corso d’acqua venga modificato per cause
naturali, l’autorità concedente non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo
agli utenti, fatta salva, su domanda documentata dell’interessato, la riduzione
o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione
dell’acqua. Qualora il regime idrologico di un corso d’acqua venga modificato
permanentemente per l’esecuzione di opere di pubblico interesse, l’utente, oltre
all’eventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto ad una indennità,
qualora non gli sia possibile, senza spese eccessive, adattare la derivazione al
corso d’acqua modificato.
5. Nei casi di cui al comma 4, gli utenti, se le mutate condizioni dei luoghi lo
consentono, sono autorizzati dall’autorità concedente ad eseguire, a loro spese,
le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.
ARTICOLO 26
(Rinuncia della concessione)
1. L’utente che intende rinunciare alla concessione deve darne comunicazione
scritta all’amministrazione concedente indicando:
a) i dati identificativi del titolare;
b) i dati utili per l’individuazione della concessione;
c) la dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione in relazione
allo smantellamento o meno delle opere di presa, al tombamento del pozzo e
all’eventuale ripristino dei luoghi.
2. Il pagamento del canone è dovuto per l’annualità in corso alla data di
ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. L’amministrazione prende atto della rinuncia e prescrive le modalità e i
tempi per il ripristino dei luoghi.
ARTICOLO 27
(Cessazione di utenza e rimozione delle opere di derivazione)
1. Con la cessazione dell’utenza, l’amministrazione concedente acquisisce
senza compenso tutte le opere di raccolta e di derivazione principali ed
accessorie, i canali adduttori dell’acqua, gli impianti di sollevamento, le
principali condotte. L’amministrazione può ordinare al concessionario di
rimuovere le opere ed eseguire a proprie spese i lavori di ripristino dell’alveo
e delle sponde. In caso di inadempienza, l’amministrazione procede d’ufficio
all’esecuzione dei lavori, ponendo le relative spese a carico del
concessionario.
2. Alla cessazione della concessione, i pozzi eventualmente presenti devono
essere tombati e dotati di sistemi di sicurezza al fine di impedire
l’inquinamento delle falde e garantire il confinamento dell’acqua nel sito
originario.
ARTICOLO 28
(Sottensione)
1. Si ha sottensione totale in presenza di una domanda di concessione di
acqua quando si verifica incompatibilità tecnica con una o più utenze
legittimamente concesse, nel senso sia di impossibilità di coesistenza fra le
opere di presa o di restituzione sia di inconciliabilità di esercizio delle
derivazioni in rapporto alla risorsa idrica disponibile.
2. Si ha sottensione parziale, in presenza di una nuova domanda, quando si
verificano le seguenti condizioni:
a) necessità, per ragioni tecniche od economiche, di avvalersi delle opere di
presa di utenze concesse legittimamente per attuare la nuova utenza;
b) possibilità di accordare parte della risorsa idrica spettante ad una
preesistente concessione per consentire l’esercizio della nuova utenza.
3. In caso di sottensione, le parti interessate stipulano una convenzione
regolante i rapporti derivanti dalla sottensione stessa.
4. L’autorità concedente, sentiti gli interessati, può rilasciare il
provvedimento di concessione, nei casi di sottensione totale o parziale, qualora
ritenga che ciò risponda al miglior utilizzo della risorsa o comunque
all’interesse pubblico.
5. L’utente sottendente deve garantire a quello sotteso una quantità di acqua o
di energia corrispondente a quella utilizzata dallo stesso o corrispondere una
indennità, ai sensi del r.d. 1775/1933.
6. Nel disciplinare di concessione si dà atto dell’eventuale accordo tra gli
interessati in merito alla fornitura di acqua o di energia o all’ammontare
dell’indennizzo. In assenza di un tale accordo l’amministrazione è competente
a decidere.
7. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione parziale
costituisce modifica alla concessione precedentemente rilasciata all’utente
sotteso.
ARTICOLO 29
(Catasto regionale dei prelievi di acqua pubblica)
1. E’ istituito, d’intesa con le Province, il catasto regionale dei prelievi
di acqua pubblica, nel quale vengono archiviati ed informatizzati, con relativo
codice identificativo definitivo, tutti i provvedimenti, le prese d’atto ed i
riconoscimenti rilasciati in materia, suddivisi per provincia.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Provincia trasmette alla struttura regionale
competente l’elenco dei provvedimenti, delle prese d’atto e dei riconoscimenti
rilasciati in materia, nonché delle autorizzazioni comunali di cui al comma 8
dell’articolo 19, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. Al 31 dicembre di ogni anno i Comuni e le Comunità montane ricevono per via
informatica o cartacea l’aggiornamento della situazione nei rispettivi
territori.
TITOLO II
Occupazioni del demanio idrico
ARTICOLO 30
(Concessioni idrauliche)
1. La concessione idraulica è richiesta alla struttura provinciale
competente da coloro che intendono realizzare le opere e manufatti di cui alle
lettere a), b), c), d), h) ed o) della tabella allegata alla presente legge,
occupando aree del demanio idrico così come definito dalla normativa vigente.
2. La domanda è corredata dai seguenti elaborati:
a) estratto di mappa catastale aggiornata della zona interessata
dall’intervento;
b) relazione tecnica descrittiva;
c) adeguata documentazione progettuale redatta da un professionista abilitato ai
sensi di legge;
d) documentazione fotografica;
e) ricevuta di versamento delle spese di istruttoria.
3. In caso di incompletezza o irregolarità della domanda, la struttura
provinciale competente assegna un termine per il completamento o la
regolarizzazione. Le domande sprovviste di documentazione, o non integrate nei
termini fissati dal servizio provinciale, sono respinte.
4. Una volta verificata l’assentibilità dal punto di vista idraulico il
richiedente viene autorizzato a realizzare le opere previa presentazione di
un’idonea cauzione che ne garantisca l’esatta esecuzione e della somma
necessaria per le spese di istruttoria.
5. Il richiedente è tenuto a fornire alla struttura provinciale, entro sessanta
giorni dal completamento delle opere, una relazione del direttore dei lavori che
attesti la conformità delle opere realizzate al progetto ed alle varianti
autorizzate e specifichi le superfici effettivamente occupate.
6. Una volta ricevuta la documentazione di cui al comma 5, la struttura
definisce il canone e invita il richiedente alla formale stipula dell’atto di
concessione, ovvero gli trasmette l’atto motivato di diniego.
7. In deroga a quanto previsto dalla presente legge, per le infrastrutture di
pubblico servizio o di pubblica utilità, le Province stipulano apposite
Convenzioni con i rispettivi concessionari, sulla base di una Convenzione tipo
approvata dalla Giunta regionale e contenente le modalità amministrative,
tecniche ed economiche.
ARTICOLO 31
(Concessione di aree demaniali)
1. Debbono richiedere la concessione di aree demaniali al servizio
provinciale competente coloro che intendono utilizzare porzioni di aree
appartenenti al demanio idrico di cui alle lettere e), f), g), i) e l) della
tabella allegata.
2. La domanda è corredata fra l’altro dei seguenti elaborati:
a) estratto di mappa catastale aggiornata della zona interessata
dall’intervento;
b) relazione tecnica descrittiva;
c) documentazione fotografica.
3. In caso di incompletezza o irregolarità della domanda, la struttura
provinciale competente assegna un termine per il completamento o la
regolarizzazione. Le domande sprovviste di documentazione o non integrate nei
termini sono dichiarate improcedibili.
4. Le domande di concessione sono pubblicate mediante affissione all’albo della
Provincia, con invito a chiunque vi abbia interesse a presentare per iscritto,
entro trenta giorni dalla pubblicazione, eventuali opposizioni e osservazioni o
domande concorrenti.
5. Nel caso di presentazione di più domande riguardanti la stessa area demaniale
idrica, è preferita la domanda che offra maggiori garanzie in ordine all’uso
economico richiesto, privilegiando l’uso agricolo del proprietario o affittuario
di terreni confinanti, nonché all’interesse pubblico sotteso alla natura
demaniale del bene. Nelle fattispecie inerenti le concessioni di derivazioni per
uso industriale, è preferita quella del richiedente che aderisce al Sistema ISO
14001 oppure al sistema di cui al regolamento CEE 761/2001 del Consiglio del 19
marzo 2001 (Adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un
sistema comunitario di ecogestione ed audit).
6. Quando non ricorrono le ragioni di preferenza di cui al comma 5, la scelta
del concessionario avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, salva
l’ipotesi di esistenza del diritto d’insistenza sul bene ove concorra il
precedente concessionario in sede di rinnovo.
7. In caso di rilascio di concessioni demaniali che interessano aree golenali si
applica il disposto di cui all’articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37
(Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti,
dei laghi e delle altre acque pubbliche).
TITOLO III
Disposizioni transitorie e finali
ARTICOLO 32
(Utilizzazioni in atto)
1. Il presente capo disciplina gli adempimenti conseguenti:
a) alle domande, presentate dai soggetti interessati, di riconoscimento di
prelievo in atto di acque dichiarate pubbliche successivamente al prelievo
stesso e alle domande di concessione in sanatoria di cui all’articolo 23 del
d.lgs. 152/1999;
b) alle denunce, presentate dai proprietari o possessori o utilizzatori, dei
pozzi esistenti a qualunque uso adibiti oppure non utilizzati.
2. Il richiedente che utilizza più pozzi o più opere di presa, anche afferenti a
diverse fonti di prelievo, può presentare un’unica domanda o denuncia, purché
l’utilizzazione sia finalizzata all’approvvigionamento della stessa
unità aziendale, dello stesso impianto o della stessa rete.
3. Più soggetti che utilizzano il medesimo pozzo o la medesima opera di presa
possono presentare un’unica domanda o denuncia.
4. Fatte salve le domande e le denunce di cui al comma 1 già presentate nei
termini previsti dalla legislazione vigente, nuove istanze possono essere
presentate alla Provincia competente per territorio entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Le domande presentate fuori termine
sono rigettate.
5. Il richiedente deve depositare, nel termine assegnatogli comunque non
superiore a trenta giorni, la somma per le spese di istruttoria.
ARTICOLO 33
(Istruttoria)
1. La struttura amministrativa competente attribuisce alle domande e denunce
di cui all’articolo 32 un codice identificativo provvisorio e le suddivide in
funzione dell’atto o provvedimento finale da rilasciare, secondo i criteri
stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Al titolare dell’utenza vengono inviati i moduli per l’autocertificazione con
le schede tecniche, provvisti dello stesso codice identificativo di cui al comma
1.
3. I moduli e le schede devono essere restituiti compilati e sottoscritti entro
sessanta giorni dal ricevimento.
4. In mancanza della restituzione di cui al comma 3, la struttura provinciale
competente dichiara l’improcedibilità della domanda. Se gli elementi forniti dal
richiedente richiedono un completamento o una regolarizzazione, la
struttura medesima assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci e
non superiore a trenta giorni, per i necessari adempimenti, decorso inutilmente
il quale il procedimento si conclude con il rigetto della domanda.
5. In caso di rigetto della domanda, la struttura provinciale competente,
valutate le circostanze, ordina la rimozione di tutte le opere di derivazione
fissando il relativo termine e, qualora non si ottemperi alla rimozione nel
termine prescritto, provvede d’ufficio a spese dell’utente.
ARTICOLO 34
(Presa d’atto dell’uso domestico)
1. Per le domande relative al prelievo per uso domestico la struttura
provinciale competente predispone una presa d’atto dopo la restituzione
dell’autocertificazione con le allegate schede di cui all’articolo 33. La presa
d’atto è cumulativa nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 32.
2. La struttura provinciale trasmette gli elenchi delle utenze domestiche al
Comune ove ricadono le opere di presa, che provvede a pubblicarli mediante
affissione all’albo pretorio.
3. Gli accertamenti sulla conformità di quanto dichiarato dall’utente possono
essere effettuati mediante visite sopralluogo su un campione sorteggiato tra le
domande e le denunce presentate. Gli accertamenti possono essere eseguiti
d’intesa con le Province anche dal personale comunale.
4. E’ fatto obbligo agli utenti di comunicare ogni variazione o modifica
dell’uso domestico e di versare il canone corrispondente al nuovo uso.
5. Nel caso in cui le condizioni previste per l’uso domestico risultino diverse
da quanto autocertificato o successivamente comunicato o accertato, i prelievi
vengono assoggettati al provvedimento di riconoscimento dell’utenza o di
concessione in sanatoria secondo le modalità previste dalla presente legge.
Resta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal d.p.r. 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa. Testo A).
ARTICOLO 35
(Pozzi)
1. I proprietari, possessori o utilizzatori hanno l’obbligo di denunciare
tutti i pozzi, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati e non
assoggettati alla disciplina delle utenze di acqua pubblica in atto.
2. La struttura provinciale competente predispone una presa d’atto dopo la
restituzione dell’autocertificazione con le allegate schede di cui all’articolo
33. La presa d’atto è cumulativa nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3
dell’articolo 32.
3. L’ inserimento da parte della struttura provinciale competente dei dati
relativi al pozzo nel catasto regionale di cui all’articolo 29, comunicato ai
richiedenti, equivale alla presa d’atto.
4. Il provvedimento di riconoscimento per derivazioni da pozzi ricadenti in
comprensori nei quali la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle acque
sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione, il cui
elenco è contenuto nel r.d. 18 ottobre 1934, n. 2174 (Disciplina delle acque
sotterranee), o negli elenchi suppletivi approvati con successivi decreti,
sprovvisti dell’autorizzazione prevista dall’articolo 95 del r.d. 1775/1933 per
la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle acque ad uso non domestico, è
emanato secondo le modalità dell’articolo 37 ed è applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria nei casi e secondo le modalità indicate
nell’articolo 43.
ARTICOLO 36
(Invasi e cisterne)
1. L’uso dell’acqua piovana convogliata su piccole scoline artificiali o
raccolta in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici
è libero e non è soggetto a licenza o concessione di derivazione. Resta ferma
l’osservanza delle norme edilizie e di sicurezza e di altre norme speciali per
la realizzazione dei relativi manufatti.
2. Se l’alimentazione dell’invaso o della cisterna avviene mediante derivazione
di acqua pubblica superficiale o sotterranea, la derivazione, anche se al
servizio di fondi agricoli o di singoli edifici, è soggetta a concessione e i
soggetti interessati debbono presentare domanda alla struttura provinciale
competente.
3. Al titolare dell’utenza vengono inviati i moduli per l’autocertificazione con
le schede tecniche, provvisti dello stesso codice identificativo attribuito alla
domanda.
4. I moduli e le schede compilati e sottoscritti dagli interessati, devono
essere restituiti entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.
ARTICOLO 37
(Riconoscimento di utenze esistenti)
1. La struttura provinciale competente invia ai soggetti che effettuavano
prelievi in zone in cui l’acqua sotterranea o superficiale è divenuta pubblica
in seguito all’entrata in vigore della legge 36/1994 e del d.p.r. 18 febbraio
1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni
della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche), e che hanno
presentato domanda di concessione o di riconoscimento dell’utenza, i moduli per
l’autocertificazione con le schede tecniche, provvisti dello stesso codice
identificativo attribuito alla domanda.
2. I moduli e le schede devono essere restituiti compilati e sottoscritti entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento.
3. L’utenza in atto viene riconosciuta, purché non in contrasto con le leggi
vigenti, limitatamente al quantitativo di acqua utilizzato, ai sensi
dell’articolo 4 del r.d. 1775/1933 e dell’articolo 1, comma 4, del d.p.r.
238/1999.
4. Le domande di concessione o riconoscimento già presentate, ai sensi della
l.r. 6 aprile 1998, n. 11 (Semplificazione degli adempimenti relativi ad utenze
di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni), ma non complete degli
elaborati di cui alla l.r. 11/1998, sono assoggettate agli adempimenti previsti
dal presente articolo.
5. Per le finalità di cui al comma 3, la struttura provinciale trasmette gli
elenchi delle domande al Comune nel cui territorio ricadono le opere di presa,
che provvede a pubblicarli all’albo pretorio. Nel caso in cui le opere di presa
ricadano nell’ambito di aree naturali protette, i relativi elenchi di domande
sono trasmessi all’ente gestore per l’espressione del parere previsto
dall’articolo 25, comma 2, della legge 36/1994, come sostituito dall’articolo
23, comma 9 quater, del d.lgs. 152/1999.
6. Il provvedimento di riconoscimento è rilasciato per una durata non superiore
ad anni cinque, al termine dei quali l’interessato deve presentare domanda di
concessione secondo la normativa vigente.
7. Il canone decorre dal 10 agosto 1999, ai sensi della normativa statale
vigente. Per quanto di competenza della Regione, il canone da corrispondere alla
medesima decorre dal 10 gennaio 2001 e può essere rateizzato. Sono fatti salvi
gli introiti già incassati per le licenze di attingimento e per i provvedimenti
di concessione rilasciati.
8. La struttura provinciale competente può svolgere accertamenti mediante visite
sopralluogo su un campione, debitamente sorteggiato tra le domande e le denunce
presentate. Gli accertamenti possono essere eseguiti, d’intesa con le Province,
anche dal personale comunale.
9. E’ fatto salvo il rispetto degli obblighi, dei vincoli e dei limiti previsti
o derivanti dall’applicazione della disciplina sul riutilizzo dell’acqua reflua
e sugli scarichi di cui agli articoli 26 e seguenti del d.lgs. 152/1999.
ARTICOLO 38
(Sanatoria di utenze abusive di acque già pubbliche)
1. Il provvedimento di concessione in sanatoria, per le utenze abusive di
acqua sotterranea o superficiale ed iscritta negli appositi elenchi delle acque
pubbliche, viene rilasciato nel rispetto della legislazione vigente e delle
utenze regolarmente assentite.
2. Al titolare dell’utenza vengono inviati i moduli per l’autocertificazione con
le schede tecniche, provvisti dello stesso codice identificativo attribuito alla
domanda.
3. I moduli e le schede devono essere restituiti compilati e sottoscritti entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento.
4. Gli elenchi delle domande, distinti per Comune ove ricadono le opere di
presa, sono pubblicati mediante avviso nel bollettino ufficiale della Regione,
ove sono indicati: il nome del richiedente, il luogo di presa, l’uso della
derivazione, la quantità d’acqua e l’eventuale luogo della restituzione. 5. La
struttura provinciale competente trasmette gli elenchi delle domande al Comune
ove ricadono le opere di presa per la pubblicazione nell’albo pretorio. Nel caso
in cui le opere di presa ricadano nell’ambito di aree naturali protette, gli
elenchi delle relative domande sono trasmessi all’ente gestore per l’espressione
del parere previsto dall’articolo 25, comma 2, della legge 36/1994, come
sostituito dall’articolo 23, comma 9 quater, del d.lgs. 152/1999.
6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle domande all’albo pretorio del
Comune possono essere presentate opposizioni e osservazioni circa le derivazioni
richieste.
7. Il responsabile del procedimento raccoglie e istruisce le opposizioni e le
osservazioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il
richiedente e gli interessati, stende un verbale di sopralluogo sottoscritto dai
presenti e redige una relazione su tutta l’istruttoria. Nella relazione sono
messe in evidenza le caratteristiche della derivazione in connessione con le
finalità di tutela, uso ed equilibrio del bilancio idrico, di cui alla legge
36/1994, e sono espressi i pareri sulle opposizioni ed osservazioni presentate.
8. Ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del d.lgs. 152/1999, è in ogni caso
dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. Per quanto di competenza della
Regione, il canone da corrispondere alla medesima decorre dal 10 gennaio 2001.
Sono fatti salvi gli introiti già incassati per le licenze di attingimento e per
i provvedimenti di concessione rilasciati.
9. Si osserva quanto disposto dai commi 8 e 9 dell’articolo 37.
ARTICOLO 39
(Provvedimento di concessione in sanatoria)
1. La struttura provinciale competente rilascia il provvedimento di
concessione in sanatoria sulla base di apposito disciplinare, redatto con le
modalità indicate agli articoli 16 e seguenti del r.d. 1285/1920.
2. Per le utenze già munite di concessione scaduta, i cui titolari, possessori o
utilizzatori avevano chiesto nei termini il rinnovo o la proroga, la struttura
provinciale competente provvede alla regolarizzazione d’ufficio.
3. Ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del d.lgs 152/1999, in pendenza del
procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l’utilizzazione può
proseguire, fermo restando l’obbligo del pagamento del canone per l’uso
effettuato e il potere dell’autorità concedente di sospendere in qualsiasi
momento l’utilizzazione qualora contrasti con i diritti di terzi o con il
raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e quantità e
dell’equilibrio e disponibilità della risorsa idrica.
4. La durata della concessione non può essere superiore a cinque anni ed è
commisurata alla destinazione d’uso, compatibilmente con l’equilibrio e la
disponibilità della risorsa e le relative caratteristiche qualitative e
quantitative, in conformità con i principi di cui alla legge 36/1994.
5. Le Province, una volta adottato il piano di tutela delle acque e le misure volte ad assicurare il bilancio idrico ai sensi dell’articolo 22, commi 1, 2 e 6, del d.lgs 152/1999, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, provvedono, ove necessario, alla loro revisione, disponendo prescrizioni o estensioni temporali o quantitative, fatta salva la relativa variazione del canone demaniale di concessione.
6. L’utente è assoggettato all’obbligo dell’installazione di idonei strumenti di
misurazione delle portate e dei volumi nei casi in cui il volume prelevato è
determinante per la formazione del canone, nonché all’obbligo del rispetto
del minimo deflusso vitale.
ARTICOLO 40
(Spese istruttorie)
1. L’inizio dell’istruttoria è subordinato al versamento anticipato della
somma relativa alle spese di istruttoria. Resta altresì fermo l’obbligo del
pagamento dei canoni arretrati nel caso di rilascio di concessioni in sanatoria
di utenze abusive o di riconoscimento delle utenze di acque che hanno assunto
natura pubblica a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.p.r. 238/1999.
2. La Giunta regionale e le Province determinano, per quanto di rispettiva
competenza, l’entità delle somme da corrispondere per le spese di istruttoria di
cui alla presente legge.
ARTICOLO 41
(Sanzioni per prelievi abusivi)
1. Ai sensi dell’articolo 17 del r.d. 1775/1933 è vietato derivare o
utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio
rilasciato dall’amministrazione competente, la quale, con espresso provvedimento
nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire
la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di
interesse pubblico generale, purché l’utilizzazione non risulti in palese
contrasto con i diritti dei terzi e con il buon regime delle acque. Nel caso di
violazione, l’amministrazione dispone
l’immediata cessazione dell’utenza abusiva ed il contravventore è tenuto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 23
del d.lgs 152/1999.
ARTICOLO 42
(Sanzioni per prelievi abusivi in sanatoria)
1. Ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del d.lgs. 152/1999, come modificato
dall’articolo 7, comma 3, lettera c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, e in
virtù della proroga concessa dall’articolo 14 della legge 27 marzo 2001, n. 122
(Disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il
settore agricolo e forestale), non sono soggetti al pagamento della sanzione
coloro che abbiano presentato, entro il 31 ottobre 2001, domanda di concessione
in sanatoria, o denuncia del singolo pozzo.
2. Coloro che abbiano presentato domanda di concessione in sanatoria per l’uso
non domestico di acque pubbliche, successivamente al 31 ottobre 2001 ed entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti al
pagamento di una sanzione amministrativa ridotta ad un quinto del minimo della
sanzione pecuniaria stabilita per i casi di particolare tenuità dall’articolo 17
del r.d. 1775/1933. La sanzione è applicata in proporzione alle quantità ed ai
canoni, con il minimo importo della stessa riferito alle utenze minori ed
irrigue.
3. Non sono soggetti al pagamento della sanzione coloro che titolari, possessori
o utilizzatori in forza di concessione scaduta, abbiano chiesto nei termini il
rinnovo o la proroga ed abbiano regolarmente pagato i canoni.
ARTICOLO 43
(Sanzioni per pozzi ricadenti in comprensori sotto tutela)
1. La mancanza dell’autorizzazione prevista dall’articolo 95 del r.d.
1775/1933 per la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle acque
sotterranee, ad uso non domestico, per i pozzi ricadenti in comprensori sotto
tutela, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a
euro 10.000,00.
2. Coloro che abbiano presentato denuncia entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge sono soggetti al pagamento della sanzione
amministrativa in misura fissa pari a 51,65 euro.
ARTICOLO 44
(Sanzioni per omessa denuncia del pozzo)
1. L’omessa denuncia del pozzo è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui all’articolo 10 del d.lgs. 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in
materia di concessione di acque pubbliche). La struttura competente dispone il
sequestro del pozzo e, una volta divenuto definitivo il provvedimento che irroga
la sanzione, ne dispone la chiusura a spese del trasgressore.
ARTICOLO 45
(Competenza in materia di sanzioni amministrative. Proventi)
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della l.r. 10 agosto 1998, n. 33
(Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative
di competenza regionale), le funzioni inerenti all’irrogazione delle sanzioni
amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alla Provincia
territorialmente competente.
2. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative previste
dal d.lgs. 152/1999 sono versati alla Provincia per le finalità previste
dall’articolo 57 del medesimo decreto.
ARTICOLO 46
(Canoni)
1. La legge finanziaria regionale determina annualmente:
a) la misura dei canoni delle utenze di acqua pubblica;
b) la quota dei canoni relativi all’esercizio delle funzioni di competenza
regionale da destinare ad iniziative di solidarietà internazionale ai sensi
della l.r. 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei
diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della
solidarietà internazionale).
2. La misura dei canoni di occupazione del demanio idrico è stabilita dalla
tabella allegata.
3. A decorrere dal 2006, la Regione trasferisce alle Province risorse
finanziarie pari al cinquanta per cento del valore dei canoni riscossi di cui al
comma 1, lettera a) e al comma 2, relativi all’esercizio delle funzioni ad esse
conferite, da destinare alla tutela delle risorse idriche e dell’assetto
idrogeologico. Le predette risorse finanziarie sono trasferite alle Province
entro sessanta giorni dalla presentazione da parte delle stesse di un elenco
completo delle concessioni rilasciate.
4. Le Province, sentite le Comunità montane, devono destinare ad interventi nei
territori montani nei quali ricadono le concessioni una quota non inferiore al
60 per cento delle risorse di cui al comma 3, con vincolo di utilizzo per la
tutela e la manutenzione del reticolo idrografico, anche minore, e per la
diminuzione del dissesto idrogeologico.
ARTICOLO 47
(Addizionale regionale sui canoni di acqua pubblica)
1. L’addizionale regionale, di cui all’articolo 18, comma 4, della legge
36/1994, è fissata nella misura del dieci per cento dell’ammontare dei canoni
annui relativi alle utenze di acqua pubblica.
2. L’addizionale è dovuta dal concessionario della derivazione di acqua pubblica
ed è versata dallo stesso alla Regione.
3. La Regione, tramite intese o convenzioni, può provvedere alla riscossione
dell’addizionale avvalendosi degli uffici competenti a riscuotere il canone di
concessione. L’addizionale è riscossa contestualmente e con le stesse modalità
del canone.
4. Per l’accertamento e la liquidazione dell’addizionale e per quanto non
previsto nel presente articolo si osservano, in quanto compatibili, le norme
dello Stato che regolano i canoni relativi alle utenze di acqua pubblica.
5. Per la riscossione coattiva dell’addizionale si applicano le disposizioni del
d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei
tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657) e della l.r. 20 febbraio
1995, n. 15 (Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle sanzioni
amministrative, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate
della Regione Marche).
6. I proventi derivanti dall’addizionale sono integralmente destinati ad
interventi nel campo della tutela e salvaguardia delle risorse idriche ed
ambientali localizzati in misura pari al 50 per cento nei Comuni dove ricade
la concessione.
ARTICOLO 48
(Norme transitorie e finali)
1. In attesa dell’istituzione del catasto di cui all’articolo 29, è
istituito l’archivio informatizzato regionale delle denunce dei pozzi, nel quale
vengono archiviate, con relativo codice identificativo provvisorio, tutte le
domande
pervenute ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 275/1993, nei termini previsti
dalla legislazione vigente.
2. I procedimenti già iniziati alla data di entrata in vigore della presente
legge si concludono nel rispetto delle normative previgenti.
3. Le Province disciplinano i procedimenti di loro competenza nel rispetto di
quanto stabilito dalla presente legge.
4. Sono abrogati:
a) le l.r. 2 novembre 1984, n. 32, 6 aprile 1998, n. 11 e 23 novembre 1998, n.
41;
b) l’articolo 16 della l.r. 22 giugno 1998, n. 18;
c) il comma 9 dell’articolo 40 della l.r. 11 maggio 1999, n. 7.
5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la normativa statale
vigente.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 09 giugno 2006.
ALLEGATO 1
ALLEGATO
H) Copertura di corsi d’acqua |
250 € |
Definito in relazione all’uso della superficie coperta |
|
I) Deposito materiali inerti, agiamento, piazzali di servizio,piste carrabili, piazzali di asservimento, strade, parcheggio, impianti mobili per frantoio, vasche di sedimentazione inerti |
Fino a 150 mq 125 € |
> 150 mq fino a 400 +0,15 €/mq |
Oltre 400 mq + 0,50 €/mq |
L) USO RICREATIVO 1- Attività sportive (impianti, pesca sportiva, campo volo a vela, addestramento cani). 2- Appostamento fisso da caccia 3- Parco fluviale, verde pubblico attrezzato |
Fino a 1000 mq 125 € 125 € Fino a 5000 mq 125 € |
Oltre 1000 mq +0,05 €/mq Oltre 5000 mq +0,014 €/mq |
|
M) Taglio legname |
50 % del valore di mercato del legname |
||
N) Estrazione inerti |
Valore di mercato del materiale inerte |
||
O) Immissioni e convogliamento di acque bianche e reflue |
125 € |
||
P) uso mulini storici attivi e non che permettono anche le visite didattico turistiche e ricreative |
70 € |
1) Note:
o Nei casi di cui alle lettere a1, B), c1, c2 della tabella la misurazione è
effettuata come proiezione effettiva dell’ opera sullasuperficie dell’ alveo e
delle pertinenze,maggiorata della porzione corrispondente al franco laterale di
rispetto autorizzato.
o Nei casi di cui alla lettera H) della tabella il canone per l’uso della superficie coperta è maggiorato del cento per cento
o L’ammontare dei canoni dovuti da pubbliche amministrazioni è ridotto del venti
per cento, salvo il pagamento degli importi minimi.