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Regione Sardegna
Legge regionale del 6-12-2006 n. 19
Disposizioni in materia di risorse
idriche e bacini idrografici.
(B.U.R. Sardegna n. 41 del 14-12-2006 )
Il Consiglio Regionale ha
approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:
Capo I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione riconosce l’acqua quale patrimonio da tutelare in quanto
risorsa limitata di alto valore ambientale, culturale ed economico; considera
altresì l’accesso all’acqua quale diritto umano, individuale e collettivo
e ne regolamenta l’uso, in attuazione dell’articolo 43 della Costituzione,
al fine di salvaguardare i diritti e le aspettative delle generazioni
future.
2. La presente legge disciplina funzioni e compiti primari per il governo delle risorse idriche sotto il profilo quantitativo e qualitativo, promuovendo:
a) l’uso responsabile e
sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e
fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo, secondo criteri di
solidarietà ed in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti delle
future generazioni e dell’integrità del patrimonio ambientale;
b) le azioni necessarie per tutelare le acque destinate prioritariamente al
consumo umano, quindi all’uso agricolo ed infine agli altri usi,
garantendo, quale esigenza fondamentale, nei bacini idrografici di
competenza, il deflusso necessario alla vita negli alvei a salvaguardia
permanente degli ecosistemi interessati;
c) la gestione dei beni del demanio idrico e la determinazione dei relativi canoni di concessione;
d) l’approvvigionamento
primario delle risorse idriche per l’uso civile, irriguo, agricolo ed
industriale;
e) l’organizzazione ed il funzionamento del servizio idrico multisettoriale
regionale per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, degli
impianti e delle opere e per la conservazione dei beni preposti all’uso ed
alla tutela delle acque, secondo principi industriali e criteri di
efficienza, di efficacia e di economicità;
f) il miglioramento della
qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso
la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;
g) il raggiungimento degli obiettivi di qualità, sulla base di un approccio
combinato della gestione delle fonti puntuali e diffuse di inquinamento e
degli usi delle acque;
h) la salvaguardia dell’approvvigionamento idrico dei soggetti socialmente
ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente
svantaggiate;
i) la definizione di politiche per il recupero dei costi dei servizi idrici
per un uso sostenibile delle risorse ed il recupero del costo della
risorsa, del costo ambientale dell’utilizzo e dei costi industriali e
finanziari dei relativi servizi, sulla base dei principi stabiliti
dall’articolo 9 della direttiva n. 2000/60/CE del 23 ottobre 2000; il
livello e le modalità del recupero dei costi a carico delle utenze devono
tener conto delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del
recupero stesso, come pure delle specifiche condizioni geografiche e
climatiche della Sardegna.
3. La presente legge disciplina inoltre funzioni e compiti primari per il
conseguimento dell’equilibrio idrogeologico del suolo, promuovendo:
a) la prevenzione del rischio idraulico e di frana garantendo, prioritariamente, la sicurezza delle popolazioni e delle infrastrutture;
b) la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua, delle aree limitrofe, delle zone umide e lacustri;
c) la difesa e il
consolidamento dei versanti delle aree instabili e dei litorali;
d) la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle infrastrutture
idrauliche e degli impianti.
ARTICOLO 2
Delimitazione dei bacini
1. L’intero territorio regionale è delimitato quale unico bacino idrografico
di competenza della Regione e costituisce il distretto idrografico della
Sardegna, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell’articolo 64 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
ARTICOLO 3
Definizioni
1. Ai fini della presente legge:
a) per bacino idrografico si intende il territorio nel quale scorrono tutte
le acque superficiali;
b) per distretto idrografico si intende l’area di terra e di mare costituita
da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque
sotterranee e costiere che viene assunto come principale unità di gestione
dei bacini idrografici;
c) per sistema idrico multisettoriale regionale si intende l’insieme delle opere di approvvigionamento idrico e di adduzione che, singolarmente o perché parti di un sistema complesso, siano suscettibili di alimentare, direttamente o indirettamente, più aree territoriali o più categorie differenti di utenti, contribuendo ad una perequazione delle quantità e dei costi di approvvigionamento;
d) per sistema regionale di opere idrauliche si intende l’insieme di opere che concernono le sistemazioni dell’alveo, il contenimento delle acque di fiumi, torrenti ed altri corsi d’acqua naturali e i manufatti per la regolazione dei corsi d’acqua;
e) per le restanti
infrastrutture si intendono quelle ricomprese nei distinti sistemi idrici,
volti agli usi singoli delle diverse categorie di utenza;
f) per categorie di utenza si intendono le macrocategorie in cui si
ripartiscono gli usi dei corpi idrici; essi sono:
1) usi civili: quelli relativi al consumo umano e ai servizi d’igiene,
collettivi e privati;
2) usi agricoli: quelli relativi all’utilizzo della risorsa idrica
finalizzata alla produzione di prodotti agricoli;
3) usi industriali: quelli relativi all’utilizzo della risorsa idrica per scopi industriali;
4) usi ambientali: quelli
che assicurano una quota dei deflussi minimi vitali necessaria a garantire
la salvaguardia naturale dei corsi d’acqua.
ARTICOLO 4
Competenze della Regione
1. Competono alla Regione, oltre ai compiti e alle funzioni assegnati dalla
legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli
enti locali):
a) la disciplina del sistema idrico multisettoriale regionale e delle opere
che lo costituiscono;
b) la regolazione economica dei servizi idrici e la definizione degli
indirizzi per i riversamenti dei corrispettivi per le forniture idriche
tra i gestori dei diversi servizi idrici organizzati per le diverse parti
del ciclo delle acque ed i diversi usi;
c) il coordinamento delle attività attuate ai fini del perseguimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale in materia di risorse idriche, tutela delle acque e difesa del suolo, nel rispetto dei principi generali stabiliti per l’erogazione dei servizi;
d) il potere di vigilanza
e di sostituzione nei confronti dei soggetti responsabili della redazione
e dell’attuazione della pianificazione regionale in materia di risorse
idriche, tutela delle acque e difesa del suolo.
ARTICOLO 5
Autorità di bacino regionale
1. È istituita un’unica Autorità di bacino per l’insieme dei bacini
regionali.
2. L’Autorità di bacino regionale, al fine di perseguire l’unitario governo
dei bacini idrografici, indirizza, coordina e controlla le attività
conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione, aventi per
finalità:
a) la conservazione e la difesa del suolo da tutti i fattori negativi di
natura fisica e antropica;
b) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche
qualitative richieste per gli usi programmati;
c) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;
d) la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone
d’interesse naturale, forestale e paesaggistico e alla promozione di
parchi fluviali, ai fini della valorizzazione e del riequilibrio ambientale.
3. L’Autorità di bacino regionale opera in collaborazione con gli enti locali
territoriali e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nel
bacino idrografico.
ARTICOLO 6
Organi dell’Autorità di bacino
1. Sono organi dell’Autorità di bacino:
a) il Comitato istituzionale;
b) l’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna.
ARTICOLO 7
Comitato istituzionale
1. Il Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino, presieduto dal
Presidente della Regione, è composto da:
a) quattro Assessori regionali competenti in materia di lavori pubblici,
difesa dell’ambiente, agricoltura e sviluppo produttivo;
b) tre amministratori locali indicati, con voto limitato a due, dal Consiglio delle autonomie locali tra soggetti non facenti parte del medesimo Consiglio, individuati in modo da assicurare la rappresentanza rispettivamente delle province, dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
2. Le adunanze del
Comitato istituzionale sono valide con la presenza della metà più uno dei
componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di
voti prevale quello del presidente.
3. Il Comitato istituzionale:
a) definisce i criteri, metodi, tempi e modalità per l’elaborazione del
Piano di bacino distrettuale e lo adotta;
b) approva i programmi d’intervento attuativi del Piano di bacino, degli
schemi previsionali e programmatici e ne controlla l’attuazione;
c) adotta il Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici;
d) adotta il Piano di
gestione del distretto idrografico della Sardegna, da svilupparsi con le
modalità e i contenuti previsti dall’articolo 13 della direttiva n.
2000/60/CE;
e) propone e adotta normative omogenee relative a standard, limiti e
divieti, inerenti alle finalità di cui all’articolo 1;
f) predispone indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli
effetti sull’ambiente degli interventi e delle attività con particolare
riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali;
g) attiva forme di
informazione e partecipazione pubblica al fine di favorire un adeguato
coinvolgimento dei portatori di interesse nella formazione degli atti di
pianificazione.
ARTICOLO 8
Piano di bacino distrettuale - Contenuto
1. Il Piano di bacino è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-
operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le
norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione e
alla corretta utilizzazione del suolo e delle acque, sulla base delle
caratteristiche fisiche e ambientali dei territori interessati. Esso
rappresenta il quadro di riferimento a cui devono adeguarsi e riferirsi tutti
i provvedimenti autorizzativi e concessori inerenti agli interventi comunque
riguardanti il bacino e ha valore di piano territoriale di settore.
2. Il Piano di bacino ha i contenuti e l’efficacia di cui all’articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Il Piano di bacino è
redatto, adottato e approvato per sottobacini o per stralci relativi a
settori funzionali, interessanti anche più bacini idrografici e
costituenti, in ogni caso, fasi sequenziali e interrelate rispetto ai suoi
contenuti.
ARTICOLO 9
Piano di bacino distrettuale - Procedure
1. Il presidente del Comitato istituzionale, al fine di definire criteri,
metodi, tempi e modalità per l’elaborazione del Piano di bacino, entro
sessanta giorni dalla sua prima adunanza convoca una conferenza programmatica
articolata per sezioni provinciali alle quali partecipano le province ed i
comuni interessati.
2. Lo schema preliminare di Piano, predisposto dall’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna di cui all’articolo 12 tenendo conto della pianificazione territoriale della Regione, è adottato dal Comitato istituzionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, con l’indicazione delle modalità di accesso e di consultazione degli elaborati relativi e contestualmente inviato alle province e ai comuni interessati.
3. Entro sessanta giorni dall’ultima pubblicazione le autonomie locali, le organizzazioni e associazioni economiche e sociali e tutti i soggetti interessati possono presentare osservazioni al Comitato istituzionale; trascorso tale termine il presidente del Comitato istituzionale provvede ad indire l’istruttoria pubblica articolata per province, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l’amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa).
4. Il Comitato istituzionale, entro i successivi sessanta giorni decorrenti dall’ultima istruttoria pubblica, adotta la proposta definitiva di Piano e la trasmette al Consiglio regionale per la sua approvazione finale che deve avvenire entro i successivi novanta giorni, previa acquisizione - ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali) - del parere del Consiglio delle autonomie locali.
5. Entro un anno
dall’approvazione del Piano di bacino la Regione e gli enti locali
provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti di piano e programmatici
alle sue prescrizioni.
ARTICOLO 10
Misure di salvaguardia
1. Dal momento dell’adozione e fino all’approvazione del Piano di bacino
distrettuale o di un suo stralcio si applica il comma 7 dell’articolo 65 del
decreto legislativo n. 152 del 2006.
ARTICOLO 11
Disposizioni concernenti l’utilizzazione delle risorse idriche
1. La Regione subentra nella sola titolarità di tutte le concessioni di
acqua pubblica, o dei titoli a derivare comunque denominati in corso
ovvero di tutte le domande di concessione in istruttoria, in capo ad enti
pubblici o a partecipazione pubblica, che utilizzino o prevedano
l’utilizzo delle infrastrutture, degli impianti ad essa trasferiti ai
sensi dell’articolo 6 della Legge 2 maggio 1976, n. 183 (Disciplina
dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80),
e quelli realizzati con finanziamenti regionali, nazionali e comunitari,
purché inseriti nel sistema idrico multisettoriale regionale.
2. Agli attuali utilizzatori è assicurata la possibilità di prelevare, per gli utilizzi settoriali della risorsa, in qualità di utenti del soggetto gestore del sistema multisettoriale regionale, un quantitativo d’acqua pari a quello utilizzato in conformità al preesistente titolo di derivazione rilasciato o in fase di istruttoria, a condizione che ciò risulti compatibile con le risultanze della procedura di revisione dei titoli di utilizzazione delle acque pubbliche.
3. L’Agenzia regionale per le risorse idriche, con l’obiettivo di assicurare l’equilibrio del bilancio idrico nel rispetto delle priorità di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e tenendo conto delle idroesigenze, delle disponibilità della risorsa, del minimo deflusso vitale, della salvaguardia delle falde e delle destinazioni d’uso compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative, propone alla Regione prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative di tutti i titoli di utilizzazione di acque pubbliche, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
4. La Giunta regionale,
entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, emana, su
proposta dell’Assessore regionale dei lavori pubblici, direttive per la
disciplina del procedimento di concessione per l’approvvigionamento di
acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da
acque sotterranee e sorgenti, sulla base dei criteri e principi di cui al
comma 8 dell’articolo 20 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa).
Capo II
Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
ARTICOLO 12
Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna. Istituzione,
finalità e natura giuridica
1. Al fine di garantire l’unitarietà della gestione delle attività di
pianificazione, programmazione, regolazione nei bacini idrografici della
regione è istituita, quale direzione generale della Presidenza della Giunta,
l’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna di seguito
denominata Agenzia.
2. L’Agenzia ha la funzione di segreteria tecnico-operativa, di struttura di supporto logistico-funzionale dell’Autorità di bacino e di struttura tecnica per l’applicazione delle norme previste dalla direttiva n. 2000/60/CE; a tal fine svolge compiti istruttori, di supporto tecnico, operativo e progettuale alle funzioni di regolazione e controllo proprie della Regione e realizza una attività di ricerca e sviluppo.
3. L’attività dell’Agenzia è finalizzata a:
a) proteggere e
migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi
terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi
acquatici per il fabbisogno idrico;
b) agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo
termine delle risorse idriche sostenibili; c) mirare alla protezione rafforzata
e al miglioramento dell’ambiente acquatico;
d) assicurare la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee;
e) contribuire a mitigare
gli effetti delle inondazioni e delle siccità; f) contribuire a garantire una
fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità
per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo.
ARTICOLO 13
Funzioni
1. L’Agenzia cura gli adempimenti dell’Autorità di bacino fornendo il supporto
tecnico e organizzativo per il suo funzionamento e predispone, per l’adozione
dei successivi provvedimenti di competenza:
a) i progetti di Piano di
bacino, dei relativi Piani stralcio e il progetto del Piano di gestione
del distretto idrografico;
b) un’analisi delle caratteristiche del distretto idrografico della
Sardegna, con le modalità e i contenuti previsti dall’articolo 5 della
direttiva n. 2000/60/CE, per procedere ad un esame dell’impatto delle
attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee e per
definire un’analisi economica dell’utilizzo idrico;
c) gli elaborati
peristituire e aggiornare i registri delle aree protette, con le modalità
e i contenuti previsti dall’articolo 6 della direttiva n. 2000/60/CE;
d) l’aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti;
e) gli indirizzi e gli obiettivi per l’elaborazione, da parte del soggetto
gestore del sistema idrico multisettoriale, dei programmi di interventi e
del piano finanziario, relativi al servizio di approvvigionamento idrico;
f) la carta dei servizi
inerente al servizio idrico multisettoriale regionale, esercitando inoltre
le attività di verifica e controllo riguardanti il raggiungimento dei
requisiti e degli standard in essa fissati;
g) il sistema regionale dei corrispettivi economici per la fornitura
dell’acqua grezza all’ingrosso per gli usi multisettoriali;
h) le attività operative ed istruttorie relative alle funzioni della Regione in materia di servizio idrico integrato a’ termini del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) e successive modifiche ed integrazioni;
i) i programmi di
monitoraggio dello stato di qualità delle acque, con le modalità e i
contenuti previsti dall’articolo 8 della direttiva n. 2000/60/CE, anche ai
fini della determinazione continua del bilancio idrico e della
salvaguardia della sicurezza dei cittadini in condizioni di crisi e
successiva emergenza idrica, concordandone l’attuazione con l’ARPAS;
l) i pareri sulle domande di concessione idrica di particolare rilevanza, ai
sensi dell’articolo 96 del decreto legislativo n. 152 del 2006, i criteri
e gli obblighi per l’installazione e manutenzione dei dispositivi per la
misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblica derivata o
restituita e le norme sul risparmio idrico con particolare riferimento al
settore agricolo;
m) le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano, ai sensi del comma 2 dell’articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
n) i pareri di cui ai
commi 4 e 5 dell’articolo 91 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. L’Agenzia inoltre, assicura:
a) l’integrazione e la raccolta unitaria delle informazioni relative al
sistema delle acque interne, compresi gli ambiti fluviali e lacustri;
b) la condivisione delle informazioni da parte di tutti gli enti competenti
in materia, al fine di favorire una gestione coerente e integrata delle
risorse idriche;
c) la raccolta omogenea delle informazioni necessarie per l’alimentazione
delle banche dati nazionali ed europee; d) la realizzazione di strumenti
informatici di supporto alle decisioni e di monitoraggio in ordine
all’impatto degli interventi;
e) la realizzazione di servizi informativi per la diffusione di dati ed
elementi conoscitivi del territorio;
f) il raccordo e l’integrazione dei dati e delle informazioni con il Sistema
informativo regionale per il monitoraggio ambientale gestito dall’ARPAS.
ARTICOLO 14
Direttore generale
1. Il direttore generale dell’Agenzia è scelto tra i dirigenti
dell’Amministrazione o degli enti regionali o tra soggetti esterni di cui al
comma 2 dell’articolo 28 e all’articolo 29 della legge regionale 13 novembre
1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli
uffici della Regione), in possesso di comprovata professionalità ed esperienza
acquisita nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie e grandi
dimensioni nei cinque anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato
risolto per demerito o altro fatto imputabile al medesimo soggetto.
2. Il direttore generale redige, in particolare, una relazione annuale sulle attività svolte, i risultati conseguiti e le criticità emerse nell’anno precedente e un rapporto annuale sullo stato dei servizi idrici, sulle caratteristiche quantitative e qualitative dei corpi idrici e sull’assetto idrogeologico del territorio in Sardegna per la presentazione al Comitato istituzionale; tale relazione deve essere redatta in collaborazione, per le materie di competenza, con l’ARPAS.
3. Il direttore generale
svolge le funzioni di segretario generale dell’Autorità di bacino
regionale e partecipa alle adunanze del Comitato istituzionale senza
diritto di voto.
ARTICOLO 15
Assegnazione di beni
1. Per l’esercizio delle sue funzioni sono assegnati all’Agenzia, con
decreto del Presidente della Regione, i beni mobili ed immobili, le
attrezzature, le strutture della Regione, degli enti regionali e di altri
enti, organismi pubblici e società di capitali se tali beni sono di
proprietà della Regione.
ARTICOLO 16
Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna
1. Il Piano di gestione del distretto idrografico, di seguito Piano di
gestione, da sviluppare con le modalità e i contenuti previsti
dall’articolo 13 della direttiva n. 2000/60/CE, è lo strumento regionale
per la pianificazione della tutela e dell’uso delle acque; esso, in
coerenza con la pianificazione generale della Regione, assunta anche
in qualità di Autorità di bacino:
a) individua le misure e gli interventi necessari ad assicurare la tutela
qualitativa e quantitativa dei corpi idrici e il perseguimento delle
finalità di cui all’articolo 1, secondo il modello della programmazione
integrata e nel rispetto del principio di sussidiarietà;
b) contiene il programma di tutela e uso delle acque con il quale sono
individuate le azioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti
nell’atto di indirizzo;
c) contiene l’integrazione della valutazione ambientale condotta secondo i
contenuti e le procedure di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della
direttiva n. 2001/42/CE.
2. Il Piano di gestione costituisce un piano stralcio di bacino con le
caratteristiche e le procedure di approvazione e attuazione di cui
all’articolo 9.
ARTICOLO 17
Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici
1. Il Comitato istituzionale stabilisce annualmente i criteri per
l’attuazione del sistema di definizione dei contributi al recupero
dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego
dell’acqua all’ingrosso, sulla base di quanto previsto dall’articolo 9
della direttiva n. 2000/60/CE, tenendo conto:
a) dell’esigenza di incentivare la conservazione ed il risparmio della
risorsa idrica per conseguire l’obiettivo di una gestione sostenibile;
b) degli investimenti infrastrutturali effettuati e da effettuare, che
contribuiscono al miglioramento della produttività, della qualità e
dell’organizzazione del servizio idrico di gestione del sistema idrico
multisettoriale regionale;
c) dell’obiettivo di unificare i criteri di determinazione dei corrispettivi economici relativi al servizio di approvvigionamento idrico del sistema idrico multisettoriale regionale sull’intero territorio per categorie di utenze omogenee;
d) delle conseguenze
sociali, ambientali ed economiche del recupero dei costi per le diverse
categorie di utenza; e) dell’esigenza di graduare nel tempo le eventuali
variazioni dei contributi territorialmente vigenti al recupero dei costi.
2. L’Agenzia elabora il Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi
idrici per l’acqua all’ingrosso, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e lo
propone all’adozione del Comitato istituzionale che lo trasmette,
successivamente,alla Giunta regionale per la sua approvazione; il Piano
ripartisce i costi tra i diversi settori di utilizzazione suddivisi almeno
nelle categorie di utenza di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 3.
3. I corrispettivi economici per la fornitura dell’acqua all’ingrosso sono riscossi dal soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale.
4. Gli organismi
competenti della distribuzione delle risorse settoriali, che usufruiscono
delle risorse idriche rese disponibili dal sistema idrico multisettoriale
regionale, provvedono di conseguenza ad adeguare i rispettivi recuperi
economici a carico degli utenti in relazione a quanto stabilito dal Piano
di recupero dei costi.
Capo III
Soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale
ARTICOLO 18
Soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale
1. L’Ente autonomo del Flumendosa, dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è trasformato in Ente delle risorse idriche della Sardegna, di
seguito denominato ERIS, quale ente strumentale della Regione per la gestione
del sistema idrico multisettoriale regionale.
2. L’ente provvede alla
realizzazione, alla gestione e alla manutenzione delle infrastrutture,
degli impianti e delle opere del sistema idrico multisettoriale
regionale affidati in concessione dalla Regione e, a tal fine, utilizza le
risorse ed i beni della Regione per lo svolgimento delle attività di cui
all’oggetto sociale, e quelli già di competenza dell’Ente autonomo del
Flumendosa.
3. La titolarità delle reti e delle infrastrutture e la titolarità delle
concessioni ad esse inerenti rimane in capo alla Regione, mentre la relativa
gestione è attribuita all’ERIS.
ARTICOLO 19
Compiti
1. L’attività dell’ERIS ha per oggetto:
a) la gestione unitaria del sistema idrico multisettoriale regionale sia in
modo diretto che indiretto;
b) la progettazione, la realizzazione, la gestione dei relativi impianti ed
opere e la manutenzione ordinaria e straordinaria e la valorizzazione
delle infrastrutture, degli impianti e delle opere, del sistema idrico
multisettoriale regionale;
c) la predisposizione dei programmi di interventi ed il relativo piano finanziario inerenti al servizio di approvvigionamento idrico multisettoriale regionale; essi sono approvati dalla Giunta regionale;
d) la riscossione dei corrispettivi per il recupero dei costi del servizio idrico, per il sistema di approvvigionamento multisettoriale dell’acqua all’ingrosso, dalle utenze idriche settoriali sulla base del Piano di recupero dei costi;
e) l’espletamento di ulteriori compiti, funzioni ed attività conferiti dalla Regione, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici e privati coerenti con la sua attività e con riferimento alle attività di realizzazione delle opere pubbliche.
2. Le norme statutarie dell’ERIS sono approvate, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici previo parere della competente Commissione consiliare.
3. Fino all’approvazione
delle norme statutarie e regolamentari l’ERIS conserva lo statuto, il
regolamento organico, i regolamenti interni e gli atti di contrattazione
decentrata vigenti per l’EAF. Sono confermate, fino all’approvazione delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione dell’ERIS, le strutture
organizzative, le sottoarticolazioni e gli incarichi vigenti all’EAF alla
data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 20
Modifiche legislative
1. Nella tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14
(Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende
regionali), il numero 7) è sostituito dal seguente: “7) Ente delle risorse
idriche della Sardegna (ERIS);”.
2. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale), la lettera n) è sostituita dalla seguente: “n) Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS);”.
3. L’articolo 24 della
legge regionale n. 20 del 1995 è sostituito dal seguente:
“Art. 24 (Ente delle risorse idriche della Sardegna) 1. Il consiglio di
amministrazione dell’Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS) è
composto da tre esperti di elevato livello scientifico in possesso di
comprovata professionalità ed esperienza acquisita in materia di sistemi
ed infrastrutture idrauliche, gestione di servizi pubblici e di sistemi
organizzativi complessi; essi sono nominati con decreto del Presidente
della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, secondo le
forme e le procedure di cui all’articolo 3.".
4. Nella tabella A allegata alla legge regionale n. 20 del 1995, l’alinea:
“- Ente autonomo del Flumendosa (EAF)” è sostituito dal seguente: “- Ente delle
risorse idriche della Sardegna (ERIS)”. 5. La lettera l) del comma 1
dell’articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituita dalla
seguente: “l) Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS);”.
ARTICOLO 21
Entrate del soggetto gestore
1. Le entrate del soggetto gestore sono costituite da:
a) i contributi al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari
settori di impiego dell’acqua all’ingrosso;
b) i finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici
commissionati al soggetto gestore;
c) gli introiti derivanti dall’effettuazione di prestazioni erogate a favore
di altri enti e organismi pubblici;
d) i finanziamenti statali e comunitari;
e) ogni altro finanziamento acquisito in conformità alle norme che ne
disciplinano l’attività.
2. La Regione, sulla base delle risultanze dei Piani di bacino, del Piano di
gestione o di documenti pianificatori preliminari predisposti dall’Agenzia e
in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, può concedere
incentivi e contributi al soggetto gestore, a parziale copertura dei costi del
servizio idrico multisettoriale, al fine di tener conto delle conseguenze
sociali, ambientali, economiche del recupero dei costi a carico dei soggetti
utilizzatori delle risorse idriche e delle specifiche condizioni geografiche e
climatiche della Sardegna.
3. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici fissati nel Piano
regionale di sviluppo e dei programmi operativi elaborati dall’Agenzia e in
conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, può concedere incentivi e
contributi a favore dell’ente per l’attività di progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva e di realizzazione di opere infrastrutturali, nonché
per ricerche e studi, attinenti alla gestione delle risorse idriche
multisettoriali del distretto idrografico della Sardegna.
4. Il rilascio della
concessione degli incentivi avviene secondo le seguenti priorità:
a) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti
multisettoriali;
b) attivazione di risorse pubbliche con strumenti e tecniche che comportino
minori costi per la pubblica amministrazione;
c) attivazione di
progetti che tendano al risparmio ed al recupero della qualità idrica;
d) adozione di tecnologie a elevato contenuto innovativo, finalizzate al
risparmio idrico.
Capo IV
Norme per la trasparenza dei costi
ARTICOLO 22
Finalità
1. Le presenti norme perseguono la trasparenza dei costi sostenuti dai
soggetti gestori dei sistemi di approvvigionamento idrico per le diverse
categorie di utenza mediante un appropriato sistema di individuazione e di
separazione, amministrativa e contabile, degli oneri afferenti alle attività
svolte per garantire il servizio idrico. Gli oneri del servizio idrico devono
essere totalmente distinti dagli oneri afferenti ad altre attività ed altri
servizi svolti dai soggetti gestori, comprese le attività connesse alla difesa
idraulica del territorio.
2. La separazione amministrativa e contabile persegue l’obiettivo di rendere
trasparenti e omogenei i bilanci dei soggetti operanti nel settore della
gestione dei sistemi idrici e di consentire la verifica dei costi delle
singole prestazioni assicurando, in particolare, la loro corretta
disaggregazione ed imputazione per attività svolta per area geografica e per
categoria di utenza.
3. Le presenti norme
dettano altresì le regole della corretta imputazione dei costi che i
soggetti che operano nel settore della gestione dei sistemi idrici devono
applicare anche al fine della promozione dell’efficienza nell’erogazione
dei servizi di pubblica utilità e per garantire adeguati livelli di
qualità dei servizi in condizioni di economicità ed efficacia.
ARTICOLO 23
Ambito soggettivo di applicazione
1. Le presenti norme si applicano ad ogni soggetto, indipendentemente dalla
sua forma giuridica, che operi in favore di una pluralità di categorie di
utenza di risorse idriche, ovvero che operi nel campo della gestione delle
risorse idriche ed in altre e diverse attività; esse non si applicano a
soggetti affidatari della gestione del servizio idrico integrato da parte
dell’Autorità d’ambito.
ARTICOLO 24
Attività e comparti di separazione contabile
1. Con riferimento alle attività nel campo della gestione delle risorse
idriche, costituiscono attività e comparti di separazione contabile:
a) l’attività di
produzione delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
1) opere di presa e derivazione ad acqua fluente;
2) dighe e relativi serbatoi di accumulo;
3) pozzi e sorgenti;
4) impianti non convenzionali;
b) l’attività di adduzione delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
1) adduzioni a pelo libero;
2) adduzioni in pressione;
3) impianti di sollevamento;
c) l’attività di trattamento delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
1) trattamento delle acque per l’utilizzo;
2) depurazione delle acque per lo scarico;
3) depurazione delle acque per il riuso;
d) l’attività di distribuzione delle risorse idriche, con i seguenti
comparti:
1) trasporto, accumulo e consegna;
2) impianti di sollevamento;
e) l’attività di misura delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
1) installazione e manutenzione dei misuratori;
2) rilevazione e registrazione dei flussi e dei consumi;
f) l’attività di controllo della qualità delle risorse idriche, con i
seguenti comparti:
1) installazione e manutenzione delle apparecchiature di monitoraggio;
2) campionamento;
3) analisi chimico-fisiche e biologiche.
2. Tali attività comprendono le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione
e sviluppo delle opere e degli impianti.
ARTICOLO 25
Servizi comuni e condivisi
1. Le componenti non attribuibili dal soggetto in modo diretto alle attività
di cui all’articolo 24, sono imputate ai servizi comuni.
2. Costituiscono servizi
comuni:
a) la pianificazione e il controllo di gestione, la contabilità generale e
di gestione, la revisione contabile interna ed esterna;
b) la gestione finanziaria;
c) il funzionamento degli organi legali e societari, inclusi presidenza,
direzione generale, segreteria generale e protocollo, servizi legale e
fiscale, studi economici, marketing e relazioni esterne;
d) i servizi del personale e delle risorse umane;
e) gli approvvigionamenti, acquisti, trasporti e logistica;
f) la ricerca e sviluppo;
g) i servizi di ingegneria e di costruzione;
h) i servizi immobiliari;
i) i servizi informatici;
l) i servizi di telecomunicazione;
m) eventuali altri servizi non compresi nel presente elenco.
3. Quando i costi di una funzione svolta da un servizio comune sono
attribuibili in modo diretto e quantificabile alle attività, il soggetto
gestore assegna detti costi direttamente alle attività cui si riferiscono.
4. Quando i costi di una funzione svolta da un servizio comune non sono
attribuibili in modo diretto alle attività, il soggetto gestore assegna detti
costi alle attività cui si riferiscono in modo proporzionale ai costi diretti
imputati alle diverse attività.
ARTICOLO 26
Categorie di utenza
1. Quando il costo complessivo di una attività svolta, distinto per comparti
e gravato dei costi dei servizi comuni, è attribuibile in modo diretto a
una categoria di utenza, il soggetto gestore assegna detto costo
direttamente alla categoria cui si riferisce.
2. Quando il costo di una
attività svolta, distinto per comparti e gravato dei costi dei servizi
comuni, non è attribuibile in modo diretto a una categoria di utenza, il
soggetto gestore ripartisce detto costo fra le categorie di utenze
interessate in modo proporzionale al volume annuo di acqua movimentato per
ciascuna categoria di utenza.
ARTICOLO 27
Gestione separata
1. Ai fini delle norme del presente capo il soggetto gestore organizza le
attività di cui all’articolo 24 come se le stesse attività fossero svolte da
imprese separate.
Capo V
Norme transitorie e finali
ARTICOLO 28
Personale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
1. L’Agenzia si avvale per le proprie funzioni prioritariamente del
personale di cui al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 12
luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori
dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato). L’Agenzia può,
inoltre, avvalersi di personale dell’Amministrazione e degli enti
regionali.
2. In sede di prima applicazione il direttore generale dell’Agenzia è nominato
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Entro due mesi dalla data della nomina di cui al comma 2, il direttore
generale provvede:
a) alla ricognizione del personale necessario per lo svolgimento a regime
delle attività inerenti le competenze dell’Agenzia e dei relativi beni ed
attrezzature;
b) alla presentazione alla Giunta regionale, che l’approva entro quindici
giorni, di una relazione sui risultati della ricognizione contenente la
definizione della dotazione organica e dei beni e delle attrezzature
necessarie per il funzionamento.
4. Entro i successivi due mesi la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore
competente in materia di personale, procede alla valutazione delle domande di
assegnazione pervenute e alla contestuale attivazione delle procedure di
mobilità.
5. I posti in organico,
non coperti dopo l’attivazione dei provvedimenti di mobilità, sono
assegnati mediante concorsi pubblici. Al personale dell’Agenzia è
conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento nell’ente
di provenienza.
ARTICOLO 29
Personale dell’Ente delle risorse idriche della Sardegna
1. Il personale di ruolo dell’Ente autonomo del Flumendosa, alla data di
entrata in vigore della presente legge, è assegnato all’Ente delle risorse
idriche della Sardegna ed incluso nei suoi ruoli organici mantenendo
l’inquadramento, lo status giuridico, economico, previdenziale in godimento e
l’anzianità di servizio maturata che viene interamente riconosciuta nel ruolo
dell’ERIS. Alle eventuali carenze di organico, in sede di prima
applicazione, si fa fronte con il personale e secondo le modalità di cui al
comma 1 dell’articolo 28.
2. In sede di prima
applicazione il consiglio di amministrazione dell’ERIS è nominato entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Entro due mesi dalla data della nomina di cui al comma 2 il consiglio di
amministrazione provvede:
a) alla ricognizione del personale necessario per lo svolgimento a regime
delle attività inerenti le competenze dell’Ente;
b) alla presentazione
alla Giunta regionale, che l’approva entro quindici giorni, di una
relazione sui risultati della ricognizione contenente la definizione della
dotazione organica necessaria per il funzionamento.
4. Entro i successivi due mesi la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore
competente in materia di personale, procede alla valutazione delle domande di
assegnazione pervenute e alla contestuale attivazione delle procedure di
mobilità.
5. I posti in organico, non coperti dopo l’attivazione dei provvedimenti di
mobilità, sono assegnati mediante concorsi pubblici. Al personale dell’ERIS è
conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento nell’ente di
provenienza.
6. Ai soggetti che partecipino a concorsi pubblici banditi
dall’Amministrazione regionale per le finalità di cui al comma 5, impiegati
presso l’EAF, a qualunque titolo, alla data del 1° novembre 2006, per profili
professionali corrispondenti alle mansioni da essi effettivamente svolte, è
attribuito, qualora conseguano l’idoneità nelle prove d’esame, un punteggio
aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli non superiore al 25 per cento del
punteggio complessivo finale conseguito da ciascun candidato, in relazione
alla durata del servizio prestato.
7. In sede di prima applicazione sono disposte analoghe selezioni concorsuali
anche per le qualifiche “A” e “B” del vigente ordinamento professionale del
personale regionale. Ai candidati idonei che abbiano, a qualunque titolo,
prestato servizio negli ultimi quattro anni presso l’EAF sono riconosciuti i
medesimi punteggi aggiuntivi di cui al comma 6; le relative graduatorie hanno
validità triennale.
ARTICOLO 30
Trasferimento di gestione
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge
gestiscono singoli impianti del sistema idrico multisettoriale regionale
cessano nell’attività di gestione a decorrere dall’effettiva operatività del
nuovo soggetto gestore delle opere rientranti nel sistema idrico multisettoriale
regionale.
2. L’ERIS prosegue nella gestione di tutte le opere e di tutti gli impianti ad
uso multisettoriale di competenza dell’Ente autonomo del Flumendosa.
3. In sede di prima
applicazione l’Assessorato regionale dei lavori pubblici procede, entro un
mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla
ricognizione e identificazione delle opere del sistema idrico
multisettoriale regionale di competenza della Regione da affidare al soggetto
gestore e del personale adibito alla gestione delle opere, individuato sulla
base delle certificazioni dei rappresentanti legali dei soggetti gestori di
cui al comma 1.
4. Le opere identificate ai sensi del comma 3 sono dichiarate di competenza
regionale con appositi decreti del Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale.
5. I decreti di cui al comma 4, nell’individuare e disciplinare le procedure
attraverso cui realizzare in concreto il trasferimento delle opere
dall’attuale gestore al nuovo gestore unico regionale, devono prevedere:
a) l’individuazione cartografica delle opere e le caratteristiche tecniche
principali;
b) l’individuazione della tipologia gestionale in atto, con riferimento alla
natura giuridica e alle caratteristiche del servizio esercitato;
c) l’illustrazione dei
costi di gestione e delle strutture gestionali in atto;
d) l’individuazione del personale necessario per la gestione dell’opera da
trasferire all’ERIS.
6. Il Presidente della Regione, entro trenta giorni dalla costituzione
dell’Autorità di bacino trasmette al Comitato istituzionale i risultati della
ricognizione di cui al comma 3.
7. Il personale trasferito è inquadrato dall’ERIS con le garanzie
dell’articolo 2112 del Codice civile, facendo esclusivo riferimento alla
posizione giuridica ricoperta nell’ente di provenienza; in ogni caso a tale
personale è garantito un trattamento economico non inferiore a quello
corrisposto presso l’ente di provenienza all’atto del trasferimento.
8. L’ente di provenienza provvede alla liquidazione di tutti i crediti esigibili che il prestatore di lavoro ha maturato all’atto del trasferimento.
9. Il personale
trasferito ha facoltà di esercitare l’opzione di cui alla lettera b) del
comma 1 dell’articolo 5 della Legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento
delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni,
modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle casse pensioni degli
istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della
direzione generale degli istituti stessi) e successive modificazioni, per
il mantenimento del trattamento previdenziale goduto presso l’ente di
appartenenza.
ARTICOLO 31
Procedure transitorie
1. Le integrazioni e modifiche puntuali ai piani stralcio di bacino di cui
al comma 4 dell’articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4
(Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa,
politiche sociali e di sviluppo), già approvati e in corso di attuazione alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate dal Comitato
istituzionale dell’Autorità di bacino e successivamente approvate con decreto
del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
ARTICOLO 32
Relazione di verifica
1. Al fine della migliore ed unitaria gestione pubblica del sistema idrico
integrato, multisettoriale ed idropotabile la Giunta regionale, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al
Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione delle normative
regionali concernenti il governo della risorsa idrica e i soggetti gestori e
sulla loro efficacia proponendo, inoltre, le eventuali integrazioni e
modifiche necessarie alla legislazione vigente.
ARTICOLO 33
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono
determinati in euro 300.000 per l’anno 2006; alla determinazione degli
oneri per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria; gli
stessi oneri fanno carico alla UPB S01.014 di nuova istituzione del
bilancio regionale per l’anno 2006 e alla UPB corrispondente dei bilanci
per gli anni successivi e, a decorrere dall’esercizio finanziario 2007,
all’UPB S08.014.
2. Nel bilancio della Regione per l’anno 2006 sono introdotte le seguenti
variazioni:
in diminuzione
03 - Programmazione
UPB S03.006
Fondo speciale per nuovi oneri legislativi di parte corrente 2006 euro 300.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata
alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006) in
aumento
01 - Presidenza
Direzione 01 Servizio 01 UPB S01.014 - NI Titolo I (01.01)
Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna 2006 euro 300.000
08 - Lavori Pubblici UPB S08.014 (NI) Contributi ed incentivi ad ERIS per il
parziale recupero dei costi del servizio idrico multisettoriale regionale
(comma 2 dell’articolo 21 della presente legge). 2007 PM
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 6 dicembre 2006
Soru