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Regione Sardegna

Legge regionale del 6-12-2006 n. 19

 

Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici.
 

(B.U.R. Sardegna n. 41 del 14-12-2006 )

 

 

 

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Capo I
Disposizioni generali

ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione riconosce l’acqua quale patrimonio da tutelare in quanto risorsa limitata di alto valore ambientale, culturale ed economico; considera altresì  l’accesso all’acqua quale diritto umano, individuale e collettivo e ne  regolamenta l’uso, in attuazione dell’articolo 43 della Costituzione, al fine  di salvaguardare i diritti e le aspettative delle generazioni future.

2. La presente legge disciplina funzioni e compiti primari per il governo  delle risorse idriche sotto il profilo quantitativo e qualitativo, promuovendo:

a) l’uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene  pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo,  secondo criteri di solidarietà ed in funzione di obiettivi di  salvaguardia dei diritti delle future generazioni e dell’integrità del  patrimonio ambientale;
b) le azioni necessarie per tutelare le acque destinate prioritariamente al  consumo umano, quindi all’uso agricolo ed infine agli altri usi,  garantendo, quale esigenza fondamentale, nei bacini idrografici di  competenza, il deflusso necessario alla vita negli alvei a salvaguardia  permanente degli ecosistemi interessati;

c) la gestione dei beni del demanio idrico e la determinazione dei relativi  canoni di concessione;

d) l’approvvigionamento primario delle risorse idriche per l’uso civile,  irriguo, agricolo ed industriale;
e) l’organizzazione ed il funzionamento del servizio idrico multisettoriale  regionale per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, degli  impianti e delle opere e per la conservazione dei beni preposti all’uso  ed alla tutela delle acque, secondo principi industriali e criteri di  efficienza, di efficacia e di economicità;

f) il miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo  igienico-sanitario, attraverso la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;
g) il raggiungimento degli obiettivi di qualità, sulla base di un approccio  combinato della gestione delle fonti  puntuali e diffuse di inquinamento e degli usi delle acque;
h) la salvaguardia dell’approvvigionamento idrico dei soggetti socialmente  ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente  svantaggiate;
i) la definizione di politiche per il recupero dei costi dei servizi idrici  per un uso sostenibile delle risorse ed il recupero del costo della  risorsa, del costo ambientale dell’utilizzo e dei costi industriali e  finanziari dei relativi servizi, sulla base dei principi stabiliti  dall’articolo 9 della direttiva n. 2000/60/CE del 23 ottobre 2000; il  livello e le modalità del recupero dei costi a carico delle utenze devono  tener conto delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del  recupero stesso, come pure delle specifiche condizioni geografiche e  climatiche della Sardegna.
3. La presente legge disciplina inoltre funzioni e compiti primari per il  conseguimento dell’equilibrio idrogeologico del suolo, promuovendo:

a) la prevenzione del rischio idraulico e di frana garantendo,  prioritariamente, la sicurezza delle popolazioni e delle infrastrutture;

b) la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua, delle aree limitrofe, delle  zone umide e lacustri;

c) la difesa e il consolidamento dei versanti delle aree instabili e dei  litorali;
d) la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle infrastrutture  idrauliche e degli impianti.

ARTICOLO 2
Delimitazione dei bacini

1. L’intero territorio regionale è delimitato quale unico bacino idrografico  di competenza della Regione e costituisce il distretto idrografico della  Sardegna, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell’articolo 64 del decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

ARTICOLO 3
Definizioni
1. Ai fini della presente legge:
a) per bacino idrografico si intende il territorio nel quale scorrono tutte  le acque superficiali;
b) per distretto idrografico si intende l’area di terra e di mare costituita  da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque  sotterranee e costiere che viene assunto come principale unità di  gestione dei bacini idrografici;

c) per sistema idrico multisettoriale regionale si intende l’insieme delle  opere di approvvigionamento idrico e di adduzione che, singolarmente o  perché parti di un sistema complesso, siano suscettibili di alimentare,  direttamente o indirettamente, più aree territoriali o più categorie  differenti di utenti, contribuendo ad una perequazione delle quantità e  dei costi di approvvigionamento;

d) per sistema regionale di opere idrauliche si intende l’insieme di opere  che concernono le sistemazioni dell’alveo, il contenimento delle acque di  fiumi, torrenti ed altri corsi d’acqua naturali e i manufatti per la  regolazione dei corsi d’acqua;

e) per le restanti infrastrutture si intendono quelle ricomprese nei  distinti sistemi idrici, volti agli usi singoli delle diverse categorie  di utenza;
f) per categorie di utenza si intendono le macrocategorie in cui si  ripartiscono gli usi dei corpi idrici; essi sono:
1) usi civili: quelli relativi al consumo umano e ai servizi d’igiene,  collettivi e privati;
2) usi agricoli: quelli relativi all’utilizzo della risorsa idrica  finalizzata alla produzione di prodotti agricoli;

3) usi industriali: quelli relativi all’utilizzo della risorsa idrica per  scopi industriali;

4) usi ambientali: quelli che assicurano una quota dei deflussi minimi  vitali necessaria a garantire la salvaguardia naturale dei corsi  d’acqua.

ARTICOLO 4
Competenze della Regione

1. Competono alla Regione, oltre ai compiti e alle funzioni assegnati dalla  legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli  enti locali):
a) la disciplina del sistema idrico multisettoriale regionale e delle opere  che lo costituiscono;
b) la regolazione economica dei servizi idrici e la definizione degli  indirizzi per i riversamenti dei corrispettivi per le forniture idriche  tra i gestori dei diversi servizi idrici organizzati per le diverse parti  del ciclo delle acque ed i diversi usi;

c) il coordinamento delle attività attuate ai fini del perseguimento degli  obiettivi fissati dalla pianificazione regionale in materia di risorse  idriche, tutela delle acque e difesa del suolo, nel rispetto dei principi  generali stabiliti per l’erogazione dei servizi;

d) il potere di vigilanza e di sostituzione nei confronti dei soggetti  responsabili della redazione e dell’attuazione della pianificazione  regionale in materia di risorse idriche, tutela delle acque e difesa del  suolo.

ARTICOLO 5
Autorità di bacino regionale
1. È istituita un’unica Autorità di bacino per l’insieme dei bacini regionali.
2. L’Autorità di bacino regionale, al fine di perseguire l’unitario governo  dei bacini idrografici, indirizza, coordina e controlla le attività  conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione, aventi per  finalità:
a) la conservazione e la difesa del suolo da tutti i fattori negativi di  natura fisica e antropica;
b) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche  qualitative richieste per gli usi programmati;
c) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;
d) la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone  d’interesse naturale, forestale e paesaggistico e  alla promozione di  parchi fluviali, ai fini della valorizzazione e del riequilibrio ambientale.
3. L’Autorità di bacino regionale opera in collaborazione con gli enti locali  territoriali e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nel  bacino idrografico.

ARTICOLO 6
Organi dell’Autorità di bacino
1. Sono organi dell’Autorità di bacino:
a) il Comitato istituzionale;
b) l’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna.

ARTICOLO 7
Comitato istituzionale
1. Il Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino, presieduto dal  Presidente della Regione, è composto da:
a) quattro Assessori regionali competenti in materia di lavori pubblici,  difesa dell’ambiente, agricoltura e sviluppo produttivo;

b) tre amministratori locali indicati, con voto limitato a due, dal  Consiglio delle autonomie locali tra soggetti non facenti parte del  medesimo Consiglio, individuati in modo da assicurare la rappresentanza  rispettivamente delle province, dei comuni con popolazione superiore ai  5.000 abitanti e dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

2. Le adunanze del Comitato istituzionale sono valide con la presenza della  metà più uno dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.
3. Il Comitato istituzionale:
a) definisce i criteri, metodi, tempi e modalità per l’elaborazione del  Piano di bacino distrettuale e lo adotta;
b) approva i programmi d’intervento attuativi del Piano di bacino, degli  schemi previsionali e programmatici e ne controlla l’attuazione;

c) adotta il Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici;

d) adotta il Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna, da  svilupparsi con le modalità e i contenuti previsti dall’articolo 13 della  direttiva n. 2000/60/CE;
e) propone e adotta normative omogenee relative a standard, limiti e  divieti, inerenti alle finalità di cui all’articolo 1;
f) predispone indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli  effetti sull’ambiente degli interventi e delle attività con particolare  riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali;

g) attiva forme di informazione e partecipazione pubblica al fine di  favorire un adeguato coinvolgimento dei portatori di interesse nella  formazione degli atti di pianificazione.

ARTICOLO 8
Piano di bacino distrettuale - Contenuto
1. Il Piano di bacino è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico- operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le  norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione e  alla  corretta utilizzazione del suolo e delle acque, sulla base delle  caratteristiche fisiche e ambientali dei territori interessati. Esso  rappresenta il quadro di riferimento a cui devono adeguarsi e riferirsi tutti  i provvedimenti autorizzativi e concessori inerenti agli interventi comunque  riguardanti il bacino e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di bacino ha i contenuti e l’efficacia di cui all’articolo 65 del  decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Il Piano di bacino è redatto, adottato e approvato per sottobacini o per  stralci relativi a settori funzionali, interessanti anche più bacini  idrografici e costituenti, in ogni caso, fasi sequenziali e interrelate  rispetto ai suoi contenuti.

ARTICOLO 9
Piano di bacino distrettuale - Procedure
1. Il presidente del Comitato istituzionale, al fine di definire criteri,  metodi, tempi e modalità per l’elaborazione del Piano di bacino, entro  sessanta giorni dalla sua prima adunanza convoca una conferenza programmatica  articolata per sezioni provinciali alle quali partecipano le province ed i  comuni interessati.

2. Lo schema preliminare di Piano, predisposto dall’Agenzia regionale del  distretto idrografico della Sardegna di cui all’articolo 12 tenendo conto  della pianificazione territoriale della Regione, è adottato dal Comitato  istituzionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, con  l’indicazione delle modalità di accesso e di consultazione degli elaborati  relativi e contestualmente inviato alle province e ai comuni interessati.

3. Entro sessanta giorni dall’ultima pubblicazione le autonomie locali, le  organizzazioni e associazioni economiche e sociali e tutti i soggetti  interessati possono presentare osservazioni al Comitato istituzionale;  trascorso tale termine il presidente del Comitato istituzionale provvede ad  indire l’istruttoria pubblica articolata per province, ai sensi dell’articolo  18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i  cittadini e l’amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento  dell’attività amministrativa).

4. Il Comitato istituzionale, entro i successivi sessanta giorni decorrenti  dall’ultima istruttoria pubblica, adotta la proposta definitiva di Piano e la  trasmette al Consiglio regionale per la sua approvazione finale che deve  avvenire entro i successivi novanta giorni, previa acquisizione - ai sensi  dell’articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del  Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti  locali) - del parere del Consiglio delle autonomie locali.

5. Entro un anno dall’approvazione del Piano di bacino la Regione e gli enti  locali provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti di piano e programmatici  alle sue prescrizioni.

ARTICOLO 10
Misure di salvaguardia
1. Dal momento dell’adozione e fino all’approvazione del Piano di bacino  distrettuale o di un suo stralcio si applica il comma 7 dell’articolo 65 del  decreto legislativo n. 152 del 2006.

ARTICOLO 11
Disposizioni concernenti l’utilizzazione delle risorse idriche
1. La Regione subentra nella sola titolarità di tutte le concessioni di acqua  pubblica, o dei titoli a derivare comunque denominati in corso ovvero di tutte  le domande di concessione in istruttoria, in capo ad enti pubblici o a  partecipazione pubblica, che utilizzino o prevedano l’utilizzo delle  infrastrutture, degli impianti ad essa trasferiti ai sensi dell’articolo 6  della Legge 2 maggio 1976, n. 183 (Disciplina dell’intervento straordinario  nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80), e quelli realizzati con  finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, purché inseriti nel sistema  idrico multisettoriale regionale.

2. Agli attuali utilizzatori è assicurata la possibilità di prelevare, per gli  utilizzi settoriali della risorsa, in qualità di utenti del soggetto gestore  del sistema multisettoriale regionale, un quantitativo d’acqua pari a quello  utilizzato in conformità al preesistente titolo di derivazione rilasciato o in  fase di istruttoria, a condizione che ciò risulti compatibile con le  risultanze della procedura di revisione dei titoli di utilizzazione delle  acque pubbliche.

3. L’Agenzia regionale per le risorse idriche, con l’obiettivo di assicurare  l’equilibrio del bilancio idrico nel rispetto delle priorità di cui al decreto  legislativo n. 152 del 2006 e tenendo conto delle idroesigenze, delle  disponibilità della risorsa, del minimo deflusso vitale, della salvaguardia  delle falde e delle destinazioni d’uso compatibili con le relative  caratteristiche qualitative e quantitative, propone alla Regione prescrizioni  o limitazioni temporali o quantitative di tutti i titoli di utilizzazione di  acque pubbliche, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di  indennizzi, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di  concessione.

4. La Giunta regionale, entro un anno dall’entrata in vigore della presente  legge, emana, su proposta dell’Assessore regionale dei lavori pubblici,  direttive per la disciplina del procedimento di concessione per  l’approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o  artificiale, o da acque sotterranee e sorgenti, sulla base dei criteri e  principi di cui al comma 8 dell’articolo 20 della Legge 15 marzo 1997, n. 59  (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed  enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la  semplificazione amministrativa).

Capo II
Agenzia regionale del distretto idrografico  della Sardegna

ARTICOLO 12
Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna. Istituzione,  finalità e natura giuridica
1. Al fine di garantire l’unitarietà della gestione delle attività di  pianificazione, programmazione, regolazione nei bacini idrografici della  regione è istituita, quale direzione generale della Presidenza della Giunta,  l’Agenzia  regionale del distretto idrografico della Sardegna di seguito denominata Agenzia.

2. L’Agenzia ha la funzione di segreteria tecnico-operativa, di struttura di  supporto logistico-funzionale dell’Autorità di bacino e di struttura tecnica  per l’applicazione delle norme previste dalla direttiva n. 2000/60/CE; a tal  fine svolge compiti istruttori, di supporto tecnico, operativo e progettuale  alle funzioni di regolazione e controllo proprie della Regione e realizza una  attività di ricerca e sviluppo.

3. L’attività dell’Agenzia è finalizzata a:

a) proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli  ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli  ecosistemi acquatici per il fabbisogno idrico;
b) agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo  termine delle risorse idriche sostenibili; c) mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell’ambiente  acquatico;

d) assicurare la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque  sotterranee;

e) contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e delle siccità; f) contribuire a garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e  sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile,  equilibrato ed equo.

ARTICOLO 13
Funzioni

1. L’Agenzia cura gli adempimenti dell’Autorità di bacino fornendo il supporto  tecnico e organizzativo per il suo funzionamento e predispone, per l’adozione   dei successivi provvedimenti di competenza:

a) i progetti di Piano di bacino, dei relativi Piani stralcio e il progetto  del Piano di gestione del distretto idrografico;
b) un’analisi delle caratteristiche del distretto idrografico della  Sardegna, con le modalità e i contenuti previsti dall’articolo 5 della  direttiva n. 2000/60/CE, per procedere ad un esame dell’impatto delle   attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee e per  definire un’analisi economica dell’utilizzo idrico;

c) gli elaborati peristituire e aggiornare i registri delle aree protette,  con le modalità e i contenuti previsti dall’articolo 6 della direttiva n.  2000/60/CE;
d) l’aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti;
e) gli indirizzi e gli obiettivi per l’elaborazione, da parte del soggetto  gestore del sistema idrico multisettoriale, dei  programmi di interventi e del piano finanziario, relativi al servizio di approvvigionamento idrico;

f) la carta dei servizi inerente al servizio idrico multisettoriale  regionale, esercitando inoltre le attività di verifica e controllo  riguardanti il raggiungimento dei requisiti e degli standard in essa  fissati;
g) il sistema regionale dei corrispettivi economici per la fornitura  dell’acqua grezza all’ingrosso per gli usi multisettoriali;

h) le attività operative ed istruttorie relative alle funzioni della Regione  in materia di servizio idrico integrato a’ termini del decreto  legislativo n. 152 del 2006 e della legge regionale 17 ottobre 1997, n.  29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e  organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della  legge 5 gennaio 1994, n. 36) e successive modifiche ed integrazioni;

i) i programmi di monitoraggio dello stato di qualità delle acque, con le  modalità e i contenuti previsti dall’articolo 8 della direttiva n.  2000/60/CE, anche ai fini della determinazione continua del bilancio  idrico e della salvaguardia della sicurezza dei cittadini in condizioni  di crisi e successiva emergenza idrica, concordandone l’attuazione con   l’ARPAS;
l) i pareri sulle domande di concessione idrica di particolare rilevanza, ai  sensi dell’articolo 96 del decreto legislativo n. 152 del 2006, i criteri  e gli obblighi per l’installazione e manutenzione dei dispositivi per la  misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblica derivata o  restituita e le norme sul risparmio idrico con particolare riferimento al  settore agricolo;

m) le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della  risorsa  e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque  destinate al consumo umano, ai sensi del comma 2 dell’articolo 94 del  decreto legislativo n. 152 del 2006;

n) i pareri di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 91 del decreto legislativo  n. 152 del 2006.
2. L’Agenzia inoltre, assicura:
a) l’integrazione e la raccolta unitaria delle informazioni relative al  sistema delle acque interne, compresi gli ambiti fluviali e lacustri;
b) la condivisione delle informazioni da parte di tutti gli enti competenti  in materia, al fine di favorire una gestione coerente e integrata delle  risorse idriche;
c) la raccolta omogenea delle informazioni necessarie per l’alimentazione  delle banche dati nazionali ed europee; d) la realizzazione di strumenti informatici di supporto alle decisioni e di  monitoraggio in ordine all’impatto degli interventi;
e) la realizzazione di servizi informativi per la diffusione di dati ed  elementi conoscitivi del territorio;
f) il raccordo e l’integrazione dei dati e delle informazioni con il Sistema  informativo regionale per il monitoraggio ambientale gestito dall’ARPAS.

ARTICOLO 14
Direttore generale
1. Il direttore generale dell’Agenzia è scelto tra i dirigenti  dell’Amministrazione o degli enti regionali o tra soggetti esterni di cui al  comma 2 dell’articolo 28 e all’articolo 29 della legge regionale 13 novembre  1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli  uffici della Regione), in possesso di comprovata professionalità ed esperienza  acquisita nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie e grandi  dimensioni nei cinque anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato  risolto per demerito o altro fatto imputabile al medesimo soggetto.

2. Il direttore generale redige, in particolare, una relazione annuale sulle  attività svolte, i risultati conseguiti e le criticità emerse nell’anno  precedente e un rapporto annuale sullo stato dei servizi idrici, sulle  caratteristiche quantitative e qualitative dei corpi idrici e sull’assetto  idrogeologico del territorio in Sardegna per la presentazione al Comitato  istituzionale; tale relazione deve essere redatta in collaborazione, per le  materie di competenza, con l’ARPAS.

3. Il direttore generale svolge le funzioni di segretario generale  dell’Autorità di bacino regionale e partecipa alle adunanze del Comitato  istituzionale senza diritto di voto.

ARTICOLO 15
Assegnazione di beni
1. Per l’esercizio delle sue funzioni sono assegnati all’Agenzia, con decreto  del Presidente della Regione, i beni mobili ed immobili, le attrezzature, le  strutture della Regione, degli enti regionali e di altri enti, organismi  pubblici e società di capitali se tali beni sono di proprietà della Regione.

ARTICOLO 16
Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna
1. Il Piano di gestione del distretto idrografico, di seguito Piano di  gestione, da sviluppare con le modalità e i  contenuti previsti dall’articolo  13 della direttiva n. 2000/60/CE, è lo strumento regionale per la  pianificazione della tutela e dell’uso delle acque; esso, in coerenza con la   pianificazione generale della Regione, assunta anche in qualità di Autorità di bacino:
a) individua le misure e gli interventi necessari ad assicurare la tutela  qualitativa e quantitativa dei corpi idrici e il perseguimento delle  finalità di cui all’articolo 1, secondo il modello della programmazione  integrata e nel rispetto del principio di sussidiarietà;
b) contiene il programma di tutela e uso delle acque con il quale sono  individuate le azioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti  nell’atto di indirizzo;
c) contiene l’integrazione della valutazione ambientale condotta secondo i  contenuti e le procedure di cui agli  articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva n. 2001/42/CE.
2. Il Piano di gestione costituisce un piano stralcio di bacino con le  caratteristiche e le procedure di approvazione e attuazione di cui  all’articolo 9.

ARTICOLO 17
Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici
1. Il Comitato istituzionale stabilisce annualmente i criteri per l’attuazione  del sistema di definizione dei contributi  al recupero dei costi dei servizi  idrici a carico dei vari settori di impiego dell’acqua all’ingrosso, sulla  base di quanto previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 2000/60/CE, tenendo  conto:
a) dell’esigenza di incentivare la conservazione ed il risparmio della  risorsa idrica per conseguire l’obiettivo di una gestione sostenibile;
b) degli investimenti infrastrutturali effettuati e da effettuare, che  contribuiscono al miglioramento della produttività,  della qualità e  dell’organizzazione del servizio idrico di gestione del sistema idrico  multisettoriale regionale;

c) dell’obiettivo di unificare i criteri di determinazione dei corrispettivi  economici relativi al servizio di approvvigionamento idrico del sistema  idrico multisettoriale regionale sull’intero territorio per categorie di utenze omogenee;

d) delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero dei  costi per le diverse categorie di utenza; e) dell’esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni dei  contributi territorialmente vigenti al recupero dei costi.
2. L’Agenzia elabora il Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi  idrici per l’acqua all’ingrosso, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e lo  propone all’adozione del Comitato istituzionale che lo trasmette,   successivamente,alla Giunta regionale per la sua approvazione; il Piano   ripartisce i costi tra i diversi settori di utilizzazione suddivisi almeno  nelle categorie di utenza di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 3.

3. I corrispettivi economici per la fornitura dell’acqua all’ingrosso sono  riscossi dal soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale.

4. Gli organismi competenti della distribuzione delle risorse settoriali, che  usufruiscono delle risorse idriche rese disponibili dal sistema idrico  multisettoriale regionale, provvedono di conseguenza ad adeguare i rispettivi  recuperi economici a carico degli utenti in relazione a quanto stabilito dal  Piano di recupero dei costi.

Capo III
Soggetto gestore del sistema idrico  multisettoriale regionale

ARTICOLO 18
Soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale
1. L’Ente autonomo del Flumendosa, dalla data di entrata in vigore della  presente legge, è trasformato in Ente delle risorse idriche della Sardegna, di   seguito denominato ERIS, quale ente strumentale della Regione per la gestione  del sistema idrico multisettoriale regionale.

2. L’ente provvede alla realizzazione, alla gestione e alla manutenzione delle  infrastrutture, degli impianti e delle opere del sistema idrico   multisettoriale regionale affidati in concessione dalla Regione e, a tal fine,  utilizza le risorse ed i beni della Regione per lo svolgimento delle attività di cui all’oggetto sociale, e quelli già di competenza dell’Ente autonomo del  Flumendosa.
3. La titolarità delle reti e delle infrastrutture e la titolarità delle  concessioni ad esse inerenti rimane in capo alla Regione, mentre la relativa  gestione è attribuita all’ERIS.

ARTICOLO 19
Compiti
1. L’attività dell’ERIS ha per oggetto:
a) la gestione unitaria del sistema idrico multisettoriale regionale sia in  modo diretto che indiretto;
b) la progettazione, la realizzazione, la gestione dei relativi impianti ed  opere e la manutenzione ordinaria e straordinaria e la valorizzazione   delle infrastrutture, degli impianti e delle opere, del sistema idrico multisettoriale regionale;

c) la predisposizione dei programmi di interventi ed il relativo piano  finanziario inerenti al servizio di approvvigionamento idrico  multisettoriale regionale; essi sono approvati dalla Giunta regionale;

d) la riscossione dei corrispettivi per il recupero dei costi del servizio  idrico, per il sistema di approvvigionamento multisettoriale dell’acqua  all’ingrosso, dalle utenze idriche settoriali sulla base del Piano di  recupero dei costi;

e) l’espletamento di ulteriori compiti, funzioni ed attività conferiti dalla  Regione, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici e privati  coerenti con la sua attività e con riferimento alle attività di  realizzazione delle opere pubbliche.

2. Le norme statutarie dell’ERIS sono approvate, entro centoventi giorni   dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della  Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici  previo parere della competente Commissione consiliare.

3. Fino all’approvazione delle norme statutarie e regolamentari l’ERIS  conserva lo statuto, il regolamento organico, i regolamenti interni e gli atti  di contrattazione decentrata vigenti per l’EAF. Sono confermate, fino  all’approvazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione  dell’ERIS, le strutture organizzative, le sottoarticolazioni e gli incarichi  vigenti all’EAF alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 20
Modifiche legislative
1. Nella tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14  (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende  regionali), il numero 7) è sostituito dal seguente: “7) Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS);”.

2. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20  (Semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli enti strumentali  della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti  nell’ambito regionale), la lettera n) è sostituita dalla seguente: “n) Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS);”.

3. L’articolo 24 della legge regionale n. 20 del 1995 è sostituito dal  seguente:
“Art. 24 (Ente delle risorse idriche della Sardegna) 1. Il consiglio di amministrazione dell’Ente delle risorse idriche della  Sardegna (ERIS) è composto da tre esperti di elevato livello scientifico in  possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita in materia di  sistemi ed infrastrutture idrauliche, gestione di servizi pubblici e di  sistemi organizzativi complessi; essi sono nominati con decreto del Presidente  della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, secondo le  forme e le procedure di cui all’articolo 3.".
4. Nella tabella A allegata alla legge regionale n. 20 del 1995, l’alinea:
“- Ente autonomo del Flumendosa (EAF)” è sostituito dal seguente: “- Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS)”. 5. La lettera l) del comma 1 dell’articolo 69 della legge regionale n. 31 del  1998 è sostituita dalla seguente: “l) Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS);”.

ARTICOLO 21
Entrate del soggetto gestore
1. Le entrate del soggetto gestore sono costituite da:
a) i contributi al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari  settori di impiego dell’acqua all’ingrosso;
b) i finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici  commissionati al soggetto gestore;
c) gli introiti derivanti dall’effettuazione di prestazioni erogate a favore  di altri enti e organismi pubblici;
d) i finanziamenti statali e comunitari;
e) ogni altro finanziamento acquisito in conformità alle norme che ne  disciplinano l’attività.
2. La Regione, sulla base delle risultanze dei Piani di bacino, del Piano di  gestione o di documenti pianificatori preliminari predisposti dall’Agenzia e  in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, può concedere  incentivi e contributi al soggetto gestore, a parziale copertura dei costi del  servizio idrico multisettoriale, al fine di tener conto delle conseguenze  sociali, ambientali, economiche del recupero dei costi a carico dei soggetti  utilizzatori delle risorse idriche e delle specifiche condizioni geografiche e  climatiche della Sardegna.
3. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici fissati nel Piano  regionale di sviluppo e dei programmi operativi elaborati dall’Agenzia e in  conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, può concedere incentivi e  contributi a favore dell’ente per l’attività di progettazione preliminare,  definitiva ed esecutiva e di realizzazione di opere infrastrutturali, nonché  per ricerche e studi, attinenti alla gestione delle risorse idriche  multisettoriali del distretto idrografico della Sardegna.

4. Il rilascio della concessione degli incentivi avviene secondo le seguenti  priorità:
a) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti  multisettoriali;
b) attivazione di risorse pubbliche con strumenti e tecniche che comportino minori costi per la pubblica amministrazione;

c) attivazione di progetti che tendano al risparmio ed al recupero della  qualità idrica;
d) adozione di tecnologie a elevato contenuto innovativo, finalizzate al  risparmio idrico.

Capo IV
Norme per la trasparenza dei costi


ARTICOLO 22
Finalità

1. Le presenti norme perseguono la trasparenza dei costi sostenuti dai  soggetti gestori dei sistemi di approvvigionamento idrico per le diverse  categorie di utenza mediante un appropriato sistema di individuazione e di  separazione, amministrativa e contabile, degli oneri afferenti alle attività  svolte per garantire il servizio idrico. Gli oneri del servizio idrico devono  essere totalmente distinti dagli oneri afferenti ad altre attività ed altri  servizi svolti dai soggetti gestori, comprese le attività connesse alla difesa  idraulica del territorio.
2. La separazione amministrativa e contabile persegue l’obiettivo di rendere  trasparenti e omogenei i bilanci dei soggetti operanti nel settore della  gestione dei sistemi idrici e di consentire la verifica dei costi delle   singole prestazioni assicurando, in particolare, la loro corretta  disaggregazione ed imputazione per attività svolta per area geografica e per categoria di utenza.

3. Le presenti norme dettano altresì le regole della corretta imputazione dei  costi che i soggetti che operano nel settore della gestione dei sistemi idrici  devono applicare anche al fine della promozione dell’efficienza  nell’erogazione dei servizi di pubblica utilità e per garantire adeguati  livelli di qualità dei servizi in condizioni di economicità ed efficacia.

ARTICOLO 23
Ambito soggettivo di applicazione
1. Le presenti norme si applicano ad ogni soggetto, indipendentemente dalla  sua forma giuridica, che operi in favore di una pluralità di categorie di  utenza di risorse idriche, ovvero che operi nel campo della gestione delle  risorse idriche ed in altre e diverse attività; esse non si applicano a  soggetti affidatari della gestione del servizio idrico integrato da parte  dell’Autorità d’ambito.

ARTICOLO 24
Attività e comparti di separazione contabile
1. Con riferimento alle attività nel campo della gestione delle risorse  idriche, costituiscono attività e comparti di separazione contabile:

a) l’attività di produzione delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
1) opere di presa e derivazione ad acqua fluente;
2) dighe e relativi serbatoi di accumulo;
3) pozzi e sorgenti;
4) impianti non convenzionali;
b) l’attività di adduzione delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
1) adduzioni a pelo libero;
2) adduzioni in pressione;
3) impianti di sollevamento;
c) l’attività di trattamento delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
1) trattamento delle acque per l’utilizzo;
2) depurazione delle acque per lo scarico;
3) depurazione delle acque per il riuso;
d) l’attività di distribuzione delle risorse idriche, con i seguenti
comparti:
1) trasporto, accumulo e consegna;
2) impianti di sollevamento;
e) l’attività di misura delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
1) installazione e manutenzione dei misuratori;
2) rilevazione e registrazione dei flussi e dei consumi;
f) l’attività di controllo della qualità delle risorse idriche, con i  seguenti comparti:
1) installazione e manutenzione delle apparecchiature di monitoraggio;
2) campionamento;
3) analisi chimico-fisiche e biologiche.
2. Tali attività comprendono le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle opere e degli impianti.


ARTICOLO 25
Servizi comuni e condivisi

1. Le componenti non attribuibili dal soggetto in modo diretto alle attività  di cui all’articolo 24, sono imputate ai servizi comuni.

2. Costituiscono servizi comuni:
a) la pianificazione e il controllo di gestione, la contabilità generale e  di gestione, la revisione contabile interna ed esterna;
b) la gestione finanziaria;
c) il funzionamento degli organi legali e societari, inclusi presidenza,  direzione generale, segreteria generale e protocollo, servizi legale e  fiscale, studi economici, marketing e relazioni esterne;
d) i servizi del personale e delle risorse umane;
e) gli approvvigionamenti, acquisti, trasporti e logistica;
f) la ricerca e sviluppo;
g) i servizi di ingegneria e di costruzione;
h) i servizi immobiliari;
i) i servizi informatici;
l) i servizi di telecomunicazione;
m) eventuali altri servizi non compresi nel presente elenco.
3. Quando i costi di una funzione svolta da un servizio comune sono  attribuibili in modo diretto e quantificabile alle attività, il soggetto  gestore assegna detti costi direttamente alle attività cui si riferiscono.
4. Quando i costi di una funzione svolta da un servizio comune non sono  attribuibili in modo diretto alle attività, il soggetto gestore assegna detti  costi alle attività cui si riferiscono in modo proporzionale ai costi diretti  imputati alle diverse attività.

ARTICOLO 26
Categorie di utenza
1. Quando il costo complessivo di una attività svolta, distinto per comparti e  gravato dei costi dei servizi comuni, è attribuibile in modo diretto a una  categoria di utenza, il soggetto gestore assegna detto costo direttamente alla  categoria cui si riferisce.

2. Quando il costo di una attività svolta, distinto per comparti e gravato dei  costi dei servizi comuni, non è attribuibile in modo diretto a una categoria  di utenza, il soggetto gestore ripartisce detto costo fra le categorie di  utenze interessate in modo proporzionale al volume annuo di acqua movimentato  per ciascuna categoria di utenza.

ARTICOLO 27
Gestione separata
1. Ai fini delle norme del presente capo il soggetto gestore organizza le  attività di cui all’articolo 24 come se le stesse attività fossero svolte da  imprese separate.

Capo V
Norme transitorie e finali

ARTICOLO 28
Personale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
1. L’Agenzia si avvale per le proprie funzioni prioritariamente del personale  di cui al comma 3 dell’articolo 2 della  legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici  regionali al servizio idrico integrato). L’Agenzia può, inoltre, avvalersi di personale dell’Amministrazione e degli  enti regionali.
2. In sede di prima applicazione il direttore generale dell’Agenzia è nominato  entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge.
3. Entro due mesi dalla data della nomina di cui al comma 2, il direttore  generale provvede:
a) alla ricognizione del personale necessario per lo svolgimento a regime  delle attività inerenti le competenze dell’Agenzia e dei relativi beni ed  attrezzature;
b) alla presentazione alla Giunta regionale, che l’approva entro quindici  giorni, di una relazione sui risultati della ricognizione contenente la  definizione della dotazione organica e dei beni e delle attrezzature  necessarie per il funzionamento.
4. Entro i successivi due mesi la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore  competente in materia di personale, procede alla valutazione delle domande di  assegnazione pervenute e alla contestuale attivazione delle procedure di  mobilità.

5. I posti in organico, non coperti dopo l’attivazione dei provvedimenti di  mobilità, sono assegnati mediante concorsi pubblici. Al personale dell’Agenzia  è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento nell’ente  di provenienza.

ARTICOLO 29
Personale dell’Ente delle risorse idriche della Sardegna
1. Il personale di ruolo dell’Ente autonomo del Flumendosa, alla data di  entrata in vigore della presente legge, è assegnato all’Ente delle risorse   idriche della Sardegna ed incluso nei suoi ruoli organici mantenendo  l’inquadramento, lo status giuridico, economico, previdenziale in godimento e  l’anzianità di servizio maturata che viene interamente riconosciuta nel ruolo  dell’ERIS. Alle eventuali carenze di organico, in sede di prima  applicazione, si fa fronte con il personale e secondo le modalità di cui al comma 1  dell’articolo 28.

2. In sede di prima applicazione il consiglio di amministrazione dell’ERIS è  nominato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della  presente legge.
3. Entro due mesi dalla data della nomina di cui al comma 2 il consiglio di  amministrazione provvede:
a) alla ricognizione del personale necessario per lo svolgimento a regime  delle attività inerenti le competenze dell’Ente;

b) alla presentazione alla Giunta regionale, che l’approva entro quindici  giorni, di una relazione sui risultati della ricognizione contenente la  definizione della dotazione organica necessaria per il funzionamento.
4. Entro i successivi due mesi la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore  competente in materia di personale, procede alla valutazione delle domande di  assegnazione pervenute e alla contestuale attivazione delle procedure di  mobilità.
5. I posti in organico, non coperti dopo l’attivazione dei provvedimenti di  mobilità, sono assegnati mediante concorsi pubblici. Al personale dell’ERIS è  conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento nell’ente di  provenienza.
6. Ai soggetti che partecipino a concorsi pubblici banditi  dall’Amministrazione regionale per le finalità di cui al comma 5, impiegati  presso l’EAF, a qualunque titolo, alla data del 1° novembre 2006, per profili  professionali corrispondenti alle mansioni da essi effettivamente svolte, è  attribuito, qualora conseguano l’idoneità nelle prove d’esame, un punteggio  aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli non superiore al 25 per cento del  punteggio complessivo finale conseguito da ciascun candidato, in relazione  alla durata del servizio prestato.
7. In sede di prima applicazione sono disposte analoghe selezioni concorsuali  anche per le qualifiche “A” e “B” del vigente ordinamento professionale del  personale regionale. Ai candidati idonei che abbiano, a qualunque titolo,  prestato servizio negli ultimi quattro anni presso l’EAF sono riconosciuti i  medesimi punteggi aggiuntivi di cui al comma 6; le relative graduatorie hanno  validità triennale.

ARTICOLO 30
Trasferimento di gestione
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge  gestiscono singoli impianti del sistema idrico multisettoriale regionale   cessano nell’attività di gestione a decorrere dall’effettiva operatività del  nuovo soggetto gestore delle opere rientranti nel sistema idrico multisettoriale regionale.
2. L’ERIS prosegue nella gestione di tutte le opere e di tutti gli impianti ad  uso multisettoriale di competenza dell’Ente autonomo del Flumendosa.

3. In sede di prima applicazione l’Assessorato regionale dei lavori pubblici  procede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge,  alla ricognizione e identificazione delle opere del sistema idrico  multisettoriale regionale di competenza della Regione da affidare al soggetto  gestore e del personale adibito alla gestione delle opere, individuato sulla  base delle certificazioni dei rappresentanti legali dei soggetti gestori di  cui al comma 1.
4. Le opere identificate ai sensi del comma 3 sono dichiarate di competenza  regionale con appositi decreti del Presidente della Regione, previa  deliberazione della Giunta regionale.
5. I decreti di cui al comma 4, nell’individuare e disciplinare le procedure  attraverso cui realizzare in concreto il trasferimento delle opere  dall’attuale gestore al nuovo gestore unico regionale, devono prevedere:
a) l’individuazione cartografica delle opere e le caratteristiche tecniche  principali;
b) l’individuazione della tipologia gestionale in atto, con riferimento alla  natura giuridica e alle caratteristiche del servizio esercitato;

c) l’illustrazione dei costi di gestione e delle strutture gestionali in  atto;
d) l’individuazione del personale necessario per la gestione dell’opera da trasferire all’ERIS.
6. Il Presidente della Regione, entro trenta giorni dalla costituzione dell’Autorità di bacino trasmette al Comitato istituzionale i risultati della  ricognizione di cui al comma 3.
7. Il personale trasferito è inquadrato dall’ERIS con le garanzie  dell’articolo 2112 del Codice civile, facendo esclusivo riferimento alla  posizione giuridica ricoperta nell’ente di provenienza; in ogni caso a tale  personale è garantito un trattamento economico non inferiore a quello  corrisposto presso l’ente di provenienza all’atto del trasferimento.

8. L’ente di provenienza provvede alla liquidazione di tutti i crediti  esigibili che il prestatore di lavoro ha maturato all’atto del trasferimento.

9. Il personale trasferito ha facoltà di esercitare l’opzione di cui alla  lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della Legge 8 agosto 1991, n. 274  (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle  ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle casse  pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale  della direzione generale degli istituti stessi) e successive modificazioni,  per il mantenimento del trattamento previdenziale goduto presso l’ente di  appartenenza.

ARTICOLO 31
Procedure transitorie
1. Le integrazioni e modifiche puntuali ai piani stralcio di bacino di cui al  comma 4 dell’articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4  (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa,  politiche sociali e di sviluppo), già approvati e in corso di attuazione alla  data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate dal Comitato  istituzionale dell’Autorità di bacino e successivamente approvate con decreto  del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

ARTICOLO 32
Relazione di verifica
1. Al fine della migliore ed unitaria gestione pubblica del sistema idrico  integrato, multisettoriale ed idropotabile la Giunta regionale, entro dodici  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al  Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione delle normative  regionali concernenti il governo della risorsa idrica e i soggetti gestori e  sulla loro efficacia proponendo, inoltre, le eventuali integrazioni e  modifiche necessarie alla legislazione vigente.

ARTICOLO 33
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono determinati  in euro 300.000 per l’anno 2006; alla determinazione degli oneri per gli anni  successivi si provvede con legge finanziaria; gli stessi oneri fanno carico  alla UPB S01.014 di nuova istituzione del bilancio regionale per l’anno 2006 e  alla UPB corrispondente dei bilanci per gli anni successivi e, a decorrere  dall’esercizio finanziario 2007, all’UPB S08.014.
2. Nel bilancio della Regione per l’anno 2006 sono introdotte le seguenti  variazioni:

in diminuzione
03 - Programmazione
UPB S03.006
Fondo speciale per nuovi oneri legislativi di parte corrente 2006 euro 300.000 mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata  alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006)  in aumento
01 - Presidenza
Direzione 01 Servizio 01 UPB S01.014 - NI Titolo I (01.01)
Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna 2006 euro 300.000
08 - Lavori Pubblici UPB S08.014 (NI) Contributi ed incentivi ad ERIS per il parziale recupero dei costi del  servizio idrico multisettoriale regionale (comma 2 dell’articolo 21 della  presente legge). 2007 PM

Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione.
 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 dicembre 2006

Soru