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Decreto 21 Novembre 2007
Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla provincia autonoma di Bolzano.
(GU n. 288 del 12-12-2007)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo
alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 52 del 3 marzo 2001;
Viste le motivate richieste della Provincia autonoma di Bolzano circa la
necessita' di un'ulteriore periodo di deroga, al fine di dare completa
attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita'
dell'acqua;
Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di
sanita' nella seduta del 15 novembre 2005;
Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la
popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente
informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le
disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve
provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione
per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;
Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute
umana viene effettuata comprendendo anche la quantita' di parametro
eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito
domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti
esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di
deroga;
Decreta:
Art. 1.
1. La Provincia autonoma di Bolzano puo' stabilire il rinnovo delle
deroghe al valore di parametro fissato nell'allegato 1, parte B del
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ai comuni per i quali e'
stata fatta esplicita richiesta, per il parametro arsenico, entro il
Valore Massimo Ammissibile (VMA) di 50 \mu g/l.
2. Il suddetto valore massimo ammissibile puo' essere concesso fino al
31 dicembre 2008.
3. L'eventuale rinnovo e' subordinato alla trasmissione, da parte della
Provincia autonoma di Bolzano, al Ministero della salute ed al Ministero
dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il
30 settembre 2008, di una circostanziata relazione sulla situazione
relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva
dei controlli analitici e dei risultati degli interventi effettuati nel
periodo di deroga, e di un dettagliato programma di quanto previsto ai
fini della nuova deroga, corredato dei costi e della copertura
finanziaria.
4. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al
rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad
eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto
in ambito locale. Si rimanda alle autorita' competenti la valutazione di
ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.
Art. 2.
1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1
nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' provinciale e' tenuta,
in rela-zione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore
che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di
immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.
3. La Provincia autonoma deve provvedere ad informare la popolazione
interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2
febbraio 2001 n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata
concentrazione del predetto elemento.
Art. 3.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle
prescrizioni degli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle
disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n. 31.
2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:
a) i motivi di deroga;
b) il parametro interessato, i risultati del precedente controllo
pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga;
c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la
popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie
alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una
maggiore frequenza dei controlli;
e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva,
compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa
copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f) la durata della deroga.
3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono
trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8,
del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
Art. 4.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2007
Il Ministro della salute Turco
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
De Castro