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Decreto 21 Settembre 2007
Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Sicilia.
(GU n. 236 del 10-10-2007)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo
alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 52 del 3 marzo 2001;
Vista la relazione trasmessa dalla regione Sicilia
Viste le motivate richieste della regione Sicilia circa la necessita' di
un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai
provvedimenti necessari per ricondurre i parametri chimici dell'acqua
destinata al consumo umano, distribuita in quella regione, nell'ambito
dei valori tabellari di cui al decreto legislativo n. 31/2001;
Visti i precedenti pareri del Consiglio superiore di sanita' nelle
sedute del 18 gennaio 1995, 15 luglio 1998, 24 ottobre 2002, 18 novembre
2003 e 14 dicembre 2004;
Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di
sanita' nell'ultima seduta del 19 luglio 2007;
Considerato che la valutazione circa eventuali effetti per la salute
umana viene effettuata comprendendo anche la quantita' di sostanza
eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito
domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti
esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di
deroga, e che i dati della letteratura internazionale dimostrano che il
potenziale rischio per l'organismo umano e' riferibile alla forma
pentavalente del vanadio, mentre non sono definiti effetti rilevanti per
la salute delle forme tetra e trivalente e che quindi particolare
attenzione deve essere posta alla concentrazione del metallo in
relazione alla sua speciazione;
Decreta
Art. 1.
1. La regione Sicilia puo' stabilire il rinnovo delle deroghe ai
valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per i comuni per i quali e' stata
fatta esplicita richiesta, per il parametro boro entro il valore massimo
ammissibile (VMA) di 3 &greco;mg/l.
2. La regione Sicilia puo' stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori
di parametro fissati nell'allegato I parte B del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 31, per i comuni per i quali e' stata fatta esplicita
richiesta per il parametro vanadio entro il valore
massimo ammissibile (VMA) di 160 &greco;mg/l fermo restando che il
vanadio pentavalente non deve superare il valore massimo ammissibile di
50 &greco;mg/ l
3. I suddetti valori massimi ammissibili possono essere concessi fino al
31 dicembre 2007.
4. L'eventuale rinnovo e' subordinato alla trasmissione da parte della
regione Sicilia al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente
e tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 31 ottobre
2007, di una circostanziata relazione sulla situazione relativa
all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei
controlli analitici effettuati, che dovranno essere intensificati per i
comuni ai quali la regione ha concesso le deroghe per piu' parametri,
dei risultati degli interventi effettuati nel periodo di deroga
corredato dei costi della copertura finanziaria e dei risultati degli
interventi effettuati dai diversi gestori.
5. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al
rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad
eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto
in ambito locale. Si rimanda alle autorita' competenti la valutazione di
ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.
6. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in
attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione dei
predetti parametri, e deve fornire consigli a gruppi specifici di
popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare anche
in merito all'uso razionale di eventuali prodotti integratori. La
suddetta informazione dovra' essere ancor piu' dettagliata per la
popolazione dei comuni nel cui territorio viene distribuita acqua con
piu' valori di parametro in deroga. Delle iniziative adottate dovra'
essere data informazione al Ministero della salute.
Art. 2.
1. Fermo restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1,
nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' regionale e' tenuta, in
relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che
assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile
comunque non superiore a quelli gia' concessi.
2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di
immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.
Art. 3.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle
prescrizioni degli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle
disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n. 31.
2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:
a) i motivi di deroga;
b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo
pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni
parametro;
c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la
popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie
alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una
maggiore frequenza dei controlli;
e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva,
compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi,
la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f) la durata della deroga.
3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono
trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8,
del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
Art. 4.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 settembre 2007
Il Ministro della salute
Turco
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio