Copyright © Ambiente Diritto.it
Decreto 4 Ottobre 2007
Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lazio.
(GU n. 258 del 6-11-2007 )
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo
alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 52 del 3 marzo 2001;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 30 dicembre
2006, con il quale vengono fissati valori massimi ammissibili per i
parametri arsenico, fluoro, vanadio e selenio, entro i quali la regione
Lazio puo' stabilire deroghe per i comuni per i quali era stata fatta
esplicita richiesta;
Viste le motivate richieste della regione Lazio del 1° agosto 2007 circa
la necessita' di integrazione dei territori gia' oggetto di deroga, con
il comune di S. Oreste (Roma) per il solo parametro arsenico, e, per il
parametro trialometani, dei territori dei comuni di Santa Marinella e
Civitavecchia approvvigionati con acqua proveniente dal fiume Mignone;
Visti i valori massimi ammissibili fissati dal consiglio superiore di
sanita' nelle sedute del 18 novembre 2003, 6 luglio 2005, 29 settembre
2005 e 13 dicembre 2005;
Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute
umana viene effettuata comprendendo anche la quantita' di parametro
eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito
domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti
esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di
deroga;
Decreta:
Art. 1.
1. La regione Lazio puo' stabilire la deroga ai valori di parametro
fissati nell'allegato 1, parte B del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 31, per il comune di S. Oreste (Roma) per il parametro arsenico
entro il valore massimo ammissibile (VMA) di 50 \mug/l e per territori
dei comuni di Santa Marinella e Civitavecchia approvvigionati con acqua
proveniente dal fiume Mignone, per il parametro trialometani-totale
entro un VMA di 80 \mu4/l.
2. I suddetti VMA possono essere concessi fino al 31 dicembre 2007.
3. L'eventuale rinnovo e' subordinato all'inserimento dei dati relativi
all'attuazione dei piani di rientro nei suddetti territori, nella
relazione che la regione Lazio e' tenuta a trasmettere ai sensi del
decreto 30 dicembre 2006, citato in premessa, comprensiva dei controlli
analitici effettuati, che dovranno essere intensificati per i comuni ai
quali la regione ha concesso le deroghe per due o piu' parametri, dei
risultati degli interventi effettuati nel periodo di deroga, e di un
dettagliato programma di quanto previsto ai fini della nuova deroga,
corredato dei costi e della copertura finanziaria.
4. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al
rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad
eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto
in ambito locale. Si rimanda alle autorita' competenti la valutazione di
ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.
5. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in
attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n.
31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione dei
predetti parametri, e deve fornire consigli a gruppi specifici di
popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare anche
in merito all'uso razionale di eventuali prodotti integratori. La
suddetta informazione dovra' essere ancor piu' dettagliata per la
popolazione dei comuni nel cui territorio viene distribuita acqua con
due o piu' valori di parametro in deroga. Delle iniziative adottate
dovra' essere data informazione al Ministero della salute.
Art. 2.
1. Fermi restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1,
nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' regionale e' tenuta, in
relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che
assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile
comunque non superiore a quelli gia' concessi.
2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di
immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.
Art. 3.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle
prescrizioni degli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle
disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n. 31.
2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:
a) i motivi di deroga;
b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo
pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni
parametro;
c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la
popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie
alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una
maggiore frequenza dei controlli;
e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva,
compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa
copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f) la durata della deroga.
3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono
trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8,
del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
Art. 4.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 ottobre 2007
Il Ministro della salute
Turco
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio