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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006

Regione Puglia

Legge regionale n. 8 del 26-3-2007

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)

 

(B.U.R. Puglia  n. 8 del 26-3-2007)

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifica al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28)
1. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), è sostituito dal seguente: “3. I comuni e le province ricadenti nell’ATO, al fine di garantire la gestione unitaria del Sistema idrico integrato (SII) secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, costituiscono un consorzio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), sulla base dello schema di convenzione approvato dalla Regione”.

ARTICOLO 2

(Integrazione articolo 16 della l.r. 28/1999)
1. All’articolo 16 della l.r. 28/1999, come modificato dall’articolo 47 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
“1 bis L’Autorità d’ambito denominata “ATO Puglia”, costituita con convenzione in data 20 dicembre 2002, è un consorzio di enti locali ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 267/2000”; 
“1 ter Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Regione introduce nello schema di convenzione, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 6 novembre 2002, n. 1724 (Decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia n. 316 dell’8 ottobre 2002. Presa d’atto e approvazione convenzione), le modifiche necessarie intese ad adeguarne il contenuto all’articolo 31, comma 3, del d.lgs. 267/2000. Ai fini della stipula della convenzione nel testo modificato si applica l’articolo 5, comma 4, della presente legge”.


Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 


E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. 


Data a Bari, addì 26 marzo 2007

 
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