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Regione Toscana.
Legge Regionale 21 maggio 2007, n. 29
Norme per l’emergenza idrica per l’anno 2007. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”) e alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo).
(B.U.R. Toscana n. 14 del 24.5.2007)
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta
Promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
TITOLO I
Norme per l’emergenza idrica per l’anno 2007
Art. 1 - Stato di emergenza idrica idropotabile per l’anno 2007
Art. 2 - Piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile per
l’anno 2007
Art. 3 - Disposizioni in materia di procedure espropriative per l’anno 2007
Art. 4 - Disposizioni per l’attuazione del piano operativo per l’emergenza
idrica idropotabile per l’anno 2007
Art. 5 - Disposizioni alle province per l’anno 2007
Art. 6 - Conferenza regionale per l’anno 2007
TITOLO II
Modifiche alla l.r. 81/1995 e alla l.r. 91/1998
Art. 7 - Modifiche all’articolo 7 della l.r. 81/1995
Art. 8 - Inserimento dell’articolo 7 bis della l.r. 81/1995
Art. 9 - Inserimento dell’articolo 7 ter della l.r. 81/1995
Art. 10 - Inserimento dell’articolo 8 bis della l.r. 81/1995
Art. 11 - Inserimento dell’articolo 12 bis della l.r. 91/1998
Art. 12 - Inserimento dell’articolo 14 bis della l.r. 91/1998
Art. 13 - Entrata in vigore
TITOLO I
Norme per l’emergenza idrica per l’anno 2007
Art. 1
Stato di emergenza idrica idropotabile per l’anno 2007
1. Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge è dichiarato, per
l’anno 2007, lo stato di emergenza idrica idropotabile su tutto il territorio
della Regione Toscana.
Art. 2
Piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile per l’anno 2007
1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il piano di cui all’articolo 7 bis della legge regionale 21 luglio 1995,
n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in
materia di risorse idriche”), è predisposto dal gestore del servizio idrico
integrato ed è approvato dall’Autorità di ATO (ambito territoriale ottimale)
competente entro quindici giorni dal suo ricevimento, previa acquisizione del
parere delle province e delle Autorità di bacino, territorialmente interessate,
da rilasciare perentoriamente entro sette giorni dalla richiesta.
2. L’Autorità di ATO trasmette tempestivamente il piano operativo per
l’emergenza idrica idropotabile alla Regione, che ne cura la pubblicazione sul
bollettino ufficiale della Regione Toscana.
3. Restano ferme le previsioni di cui ai piani di prevenzione dell’emergenza
idrica idropotabile previsti dall’articolo 24 bis della deliberazione del
Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 8, già approvati dalle competenti
Autorità di ATO, i quali sono equiparati, per l’anno 2007, ai piani operativi di
emergenza per la crisi
idrica idropotabile.
Art. 3
Disposizioni in materia di procedure espropriative per l’anno 2007
1. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti nei piani operativi
di emergenza per la crisi idrica idropotabile, per l’anno 2007, le Autorità di
ATO costituiscono autorità espropriante.
2. Per l’esercizio dei poteri espropriativi, le Autorità di ATO possono
avvalersi degli uffici dei comuni, delle province e in caso di indisponibilità
degli stessi, in subordine, dei gestori del servizio idrico integrato.
Art. 4
Disposizioni per l’attuazione del piano operativo per l’emergenza idrica
idropotabile per l’anno 2007
1. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 7 bis della l.r.
81/1995 si provvede con procedimento unico, anche mediante apposita conferenza
tra i rappresentanti dei competenti organi delle amministrazioni interessate,
finalizzata alla tempestiva acquisizione dell’assenso alla realizzazione degli
interventi medesimi.
2. Alla convocazione della conferenza ai sensi del comma 1 provvede l’Autorità
di ATO competente, anche su proposta del gestore, che è comunque tenuto a
parteciparvi.
3. Ai fi ni di cui al presente articolo, l’Autorità di ATO competente convoca la
conferenza entro il giorno successivo al ricevimento della richiesta del
gestore; la prima riunione si svolge entro due giorni lavorativi successivi, e
si conclude, entro i successivi cinque, con apposita determinazione.
4. Il provvedimento finale, conforme alla determinazione di cui al comma 3
sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione o atto di
assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o
comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti alla predetta conferenza.
5. In caso di dissenso di una o più amministrazioni, l’Autorità di ATO assume
comunque la determinazione conclusiva del procedimento, dandone adeguata
motivazione.
6. La Giunta regionale detta direttive tecniche a cui le Aziende unità sanitarie
locali (USL) devono attenersi per l’espressione degli atti di loro competenza
per l’effettuazione degli interventi previsti dal piano operativo per
l’emergenza idrica idropotabile.
7. Quanto previsto al comma 5 non si applica se il dissenso è espresso
dall’amministrazione preposta alla tutela della salute o della pubblica
incolumità, dalle amministrazioni competenti in materia di valutazione impatto
ambientale (VIA) e dalle amministrazioni statali.
Art. 5
Disposizioni alle province per l’anno 2007
1. Le province, a seguito della dichiarazione di stato di emergenza idrica
idropotabile di cui all’articolo 1, sono tenute:
a) a sospendere il rilascio di nuove concessioni o autorizzazioni al prelievo
idrico per usi diversi da quello
idropotabile, nelle aree e per i tempi previsti dalla dichiarazione di emergenza
idrica idropotabile;
b) a provvedere tempestivamente all’emanazione dei provvedimenti limitativi di
propria competenza, in materia di usi idrici diversi da quello idropotabile.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle concessioni ad uso
zootecnico per le quali è prescritta la potabilità delle acque, nonché alle
concessioni relative a sistemi di irrigazione che attuano un risparmio
dell’acqua.
3. Le province sono tenute, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni ad esse
attribuite in materia di demanio idrico, a segnalare alla Regione, ovvero, in
caso di fenomeno a carattere esclusivamente locale, ai comuni interessati, i
dati e le informazioni in loro possesso che possano costituire presupposto per
l’emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all’articolo 50,
comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali).
Art. 6
Conferenza regionale per l’anno 2007
1. Ai fini dell’attuazione della presente legge è costituita, per l’anno
2007, la conferenza dei presidenti delle Autorità di ATO e dei presidenti delle
province presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato; alla
conferenza partecipano anche i segretari generali dell’Autorità di bacino.
TITOLO II
Modifiche alla l.r. 81/1995 e alla l.r. 91/1998
Art. 7
Modifiche all’articolo 7 della l.r. 81/1995
1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 81/1995 è
aggiunta la seguente:
“d bis) all’approvazione del piano operativo di emergenza per la crisi idrica
idropotabile, con i contenuti di cui all’articolo 7 bis.”.
2. Dopo la lettera d bis) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 81/1995 è
aggiunta la seguente:
“d ter) all’approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi
previsti dal piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile anche
ai fini di cui all’articolo 9 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30
(Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).”.
Art. 8
Inserimento dell’articolo 7 bis della l.r. 81/1995
1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserito il seguente:
“Art. 7 bis
Contenuti del piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile
1. Il piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile contiene:
a) una relazione dettagliata di analisi del rischio di crisi idrica e dei suoi
effetti redatta secondo i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 4 marzo1996;
b) l’individuazione e la delimitazione delle aree geografiche e dei corpi idrici
interessati;
c) le fonti di approvvigionamento idrico alternative legittimamente
utilizzabili, in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile,
motivando la scelta;
d) gli interventi, le opere ed i lavori, puntualmente localizzati, da porre in
essere, entro i tempi massimi di esecuzione prefissati, motivando le scelte;
e) gli interventi, le opere ed i lavori di carattere temporaneo corredati dei
relativi progetti di rimessa in pristino;
f) le misure e le azioni idonee a fronteggiare situazioni di emergenza idrica
idropotabile, tenuto conto anche della dotazione infrastrutturale disponibile;
g) qualora le aree geografi che o i corpi idrici interessino il territorio di
competenza di due o più Autorità di ATO, i piani operativi di emergenza per la
crisi idrica idropotabile sono predisposti d’intesa tra i gestori, e sono
approvati dalle autorità competenti, ciascuna per il proprio ambito.”.
Art. 9
Inserimento dell’articolo 7 ter della l.r. 81/1995
1. Dopo l’articolo 7 bis della l.r. 81/1995 è inserito il seguente:
“Art. 7 ter
Misure per la riduzione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione
del servizio idrico integrato
1. Le Autorità di ATO provvedono nell’ambito dei propri strumenti di
programmazione e pianificazione, ed anche nel rispetto di quanto stabilito nel
regolamento di cui all’articolo 146, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), a definire la percentuale annua di
investimenti destinata ad interventi finalizzati alla ricerca, riduzione ed
effettiva valutazione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione.
Tale percentuale dovrà essere definita in rapporto all’estensione della rete ed
in riferimento a criteri di efficienza gestionale e salvaguardia ambientale con
l’obiettivo dell’effettiva riduzione delle perdite almeno fino ai limiti
stabiliti dal d.p.c.m. 4 marzo 1996.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Autorità di ATO provvedono tempestivamente
all’eventuale adeguamento degli strumenti di programmazione.”.
Art. 10
Inserimento dell’articolo 8 bis della l.r. 81/1995
1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 81/1995 è inserito il seguente:
“Art. 8 bis
Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a
terzi dal gestore del servizio idrico integrato
1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi idropotabili, per
il risparmio idrico nonché per la costituzione di riserve idriche.
2. La Giunta regionale emana un regolamento finalizzato all’adozione, da parte
degli utenti del servizio idrico integrato, di comportamenti miranti al
conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al
consumo umano.
3. Il regolamento di cui al presente articolo definisce altresì i criteri per la
costituzione di riserve di acqua da parte di privati, per usi domestici diversi
da quello destinato al consumo umano.
4. La violazione degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al
comma 2 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro
100,00 a euro 600,00.
5. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti
contenuti nel regolamento di cui al presente articolo, nonché le funzioni di
applicazione della sanzione amministrativa, e l’introito dei relativi proventi
spettano alle Autorità di ATO competenti, ai sensi degli articoli 9 e 10 della
legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni
amministrative).
6. Per l’esercizio delle funzioni di accertamento delle violazioni degli
obblighi e divieti posti ai sensi del presente articolo, le Autorità di ATO si
avvalgono degli organi di vigilanza comunale e provinciale; possono altresì
avvalersi del personale del gestore del servizio idrico integrato, espressamente
incaricato e munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dallo
stesso gestore, che è tenuto a comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati
del controllo all’Autorità di ATO.
7. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di
accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti
leggi.”.
Art. 11
Inserimento dell’articolo 12 bis della l.r. 91/1998
1. Dopo l’articolo 12 della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:
“Art. 12 bis
Disposizioni regionali per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua
erogata per usi diversi da quello idropotabile
1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi irrigui e
produttivi e per il risparmio idrico, nonché per la costituzione di riserve
idriche.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere delle province e delle Autorità di
bacino, emana un regolamento finalizzato alla riduzione dei consumi da parte dei
soggetti che utilizzano acque a scopi diversi da quelli idropotabili, con
particolare riferimento agli usi irrigui e produttivi.
3. Il regolamento persegue la riduzione dei consumi, la tutela della risorsa, la
prevenzione delle crisi idriche, anche incidendo sulle concessioni di
derivazione e sui relativi canoni; definisce i criteri per la costituzione di
riserve di acqua e per il riutilizzo delle acque.
4. La violazione degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al
comma 2 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro
1.000,00 a 6.000,00.
5. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti
contenuti nel regolamento di cui al presente articolo, nonché le funzioni di
applicazione delle sanzioni amministrative e l’introito dei relativi proventi,
spettano alle province competenti, ai sensi degli articoli 9 e 10 della
l.r.81/2000.
6. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di
accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti
leggi.
Art. 12
Inserimento dell’articolo 14 bis della l.r. 91/1998
1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:
“Art. 14 bis
Piano provinciale per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica
1. Le province predispongono un piano di regolazione degli usi delle acque
superficiali e sotterranee, finalizzato
a garantire un’equilibrata distribuzione della risorsa disponibile, tenuto conto
di quanto stabilito dall’Autorità di bacino ai sensi degli articoli 65 e 145 del
d.lgs. 152/2006, degli indirizzi, degli obiettivi e delle misure definite dal
piano di tutela delle acque (PTA), nonché delle esigenze idropotabili,
ambientali e produttivi del territorio di riferimento.
2. Il piano di cui al comma 1 contiene altresì le linee strategiche per la
tempestiva adozione delle misure necessarie a fronteggiare situazioni di crisi
idrica e a mitigarne gli effetti sull’intero sistema territoriale, ambientale e
produttivo.
3. Il piano può essere sviluppato per stralci o approfondimenti successivi sulla
base delle criticità ed è aggiornato annualmente.”.
Art. 13
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 21 maggio 2007
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del
16.05.2007.