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Regione Umbria
Legge Regionale n. 12 dell’11.5.2007
Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche.
(B.U.R. Umbria n. 21 del 16.5.2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge detta norme per il rilascio delle licenze
annuali di attingimento delle acque pubbliche di cui all’articolo 56 del
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche e
integrazioni.
2. La disciplina di cui al comma 1 adotta il principio di salvaguardia
delle risorse idriche e favorisce l’uso razionale e consapevole delle
stesse, anche attraverso sistemi di irrigazione a basso consumo.
ARTICOLO 2
(Licenze di attingimento)
1. La Provincia può concedere licenze per l’attingimento di acqua
pubblica da corpi idrici superficiali e sotterranei a mezzo di pompe
mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni posti in
prossimità del punto di prelievo.
2. Le domande per il rilascio delle licenze di attingimento di cui al
comma 1 sono presentate alla Provincia competente per territorio, la
quale ha la facoltà di concederle purchè vengano rispettate le seguenti
condizioni:
a) sia garantito il deflusso minimo vitale (DMV);
b) la dotazione idrica massima concedibile deve essere sempre
commisurata ai reali fabbisogni dell’utente e per l’uso irriguo non deve
comunque superare i 1800 mc/ha;
c) siano installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento
idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua
derivati;
d) non siano intaccati gli argini o le sponde, né pregiudicate le difese
del corso d’acqua;
e) non siano alterate le condizioni del corso d’acqua, con conseguente
riduzione della risorsa disponibile per le concessioni esistenti;
f) la licenza di derivazione ad uso ittiogenico può essere concessa
anche quando la presa d’acqua si effettui con modalità diverse da quelle
stabilite al comma 1, purché siano rispettate le condizioni di cui alle
precedenti lettere e la portata non sia superiore ai 10 l/sec.
3. La licenza rilasciata ai sensi del comma 1 ha validità per il solo
anno solare di riferimento e, per motivi di pubblico generale interesse,
può, in qualsiasi momento, essere revocata o assoggettata a turnazioni
senza che l’utente abbia diritto a compensi o indennizzi. Le licenze
possono essere rilasciate fino all’entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui all’articolo 5.
4. La Provincia, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile dei territori
interessati e di un uso razionale della risorsa, dà priorità ai prelievi
che prevedono le migliori tecnologie per il risparmio idrico, a metodi
di irrigazione a basso consumo e privilegia le colture meno idroesigenti.
5. La Provincia può stabilire i termini per la presentazione delle
domande per il rilascio delle licenze di attingimento, individuare la
documentazione tecnica da allegare alle istanze stesse e definire, nel
rispetto del limite massimo di cui al comma 2, lettera b), dotazioni
idriche massime diverse in relazione ai regimi dei corsi d’acqua.
ARTICOLO 3
(Reti irrigue pubbliche)
1. Le Province non possono rilasciare le licenze di attingimento per uso
irriguo nel caso in cui la dotazione irrigua sia adeguatamente
assicurata e certificata dagli enti gestori, di cui all’articolo 4 della
legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30.
2. La Provincia competente nei comprensori irrigui di cui al comma 1,
entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede con
proprio atto:
a) alla revoca di tutte le concessioni di derivazioni ad uso irriguo,
rilasciate in via precaria;
b) al diniego delle concessioni preferenziali e di riconoscimento di
antico diritto richieste ai sensi degli articoli 3 e 4 del r.d.
1775/1933, previa ricognizione delle medesime.
3. La Provincia provvede, con l’atto di cui al comma 2, lettera b), alla
definizione dei canoni maturati come disposto dall’articolo 96, comma 7
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
ARTICOLO 4
(Controllo)
1. Le Province esercitano le funzioni di controllo sulle licenze di
attingimento rilasciate nel territorio di loro competenza.
ARTICOLO 5
(Norme regolamentari)
1. La Giunta regionale, entro un anno dall’entrata in vigore della
presente legge, emana norme regolamentari per la disciplina
dell’utilizzo delle acque pubbliche.
ARTICOLO 6
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 16 aprile 1984, n. 20;
b) la legge regionale 27 marzo 2002, n. 4.
ARTICOLO 7
(Norma finanziaria)
1. Per il finanziamento delle attività previste dagli articoli 2 e 4 si
provvede con imputazione di spesa alla unità previsionale di base
05.1.017 che assume la nuova denominazione “Funzioni conferite alle
Province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del lago
Trasimeno” (cap. 5009 N.I.).
2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte con
riduzione di pari importo delle disponibilità residue sullo stanziamento
esistente nella unità previsionale di base 05.1.017 del bilancio di
previsione 2007 per il finanziamento della legge regionale 16 aprile
1984, n. 20 (cap. 852).
3. Per gli anni 2008 e successivi l’entità della spesa è determinata
annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo
27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
4. La Giunta regionale, a norma delle vigente legge regionale di
contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui
ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
ARTICOLO 8
(Norma finale)
1. Fino all’entrata in vigore delle norme regolamentari di cui
all’articolo 5, le licenze di attingimento delle acque pubbliche di cui
alla presente legge possono essere rilasciate indipendentemente dalle
licenze già assentite ai sensi della normativa regionale previgente.
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma
1, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 11 maggio 2007
LORENZETTI