Copyright © Ambiente Diritto.it
Decreto 16 giugno 2008, n. 131
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto.
(GU n. 187 del 11-8-2008 - Suppl. Ordinario n.189)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque e, in particolare l'allegato II e
l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia
ambientale», e successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare, l'articolo 75, comma 3 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» che dispone che
attraverso i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n, 400, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio previa intesa con la
Conferenza Stato-regioni possono essere modificati gli allegati alla
parte terza dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006;
Considerato che, nell'ambito del processo di caratterizzazione delle
acque superficiali, dei fiumi, dei laghi, delle acque marino-costiere e
delle acque di transizione, si deve procedere alla loro tipizzazione e
all'individuazione dei corpi idrici;
Considerato altresi' che la definizione dei diversi tipi deve avvenire
secondo una metodologia comune, basata su alcune caratteristiche
naturali, geomorfologiche, idrodinamiche e chimico-fisiche, che
identificano i tipi per ciascuna categoria di acque superficiali;
Considerato che e' stato individuato per la caratterizzazione delle
acque superficiali, dal gruppo di lavoro costituito da esperti dagli
Istituti scientifici, rappresentanti del Ministero dell'ambiente della
tutela del territorio e del mare, delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano, il sistema B, della direttiva 2000/60/CE,
che consente la possibilita' di utilizzare descrittori piu' adattabili
alle caratteristiche del territorio italiano;
Tenuto conto che il territorio nazionale, in relazione alle acque
marino-costiere, ricade all'interno dell'Ecoregione mediterranea;
Considerato che il gruppo di lavoro «Coast» per l'Ecoregione
mediterranea, ha preso in considerazione, quali fattori rilevanti per la
caratterizzazione delle tipologie costiere mediterranee: la composizione
del substrato, la profondita' e l'esposizione al moto ondoso;
Considerato, altresi', che per l'Ecoregione mediterranea sono stati
identificati quali fattori rilevanti per la caratterizzazione delle
tipologie delle acque di transizione mediterranee, la geomorfologia, la
superficie e la salinita';
Considerato che devono essere raccolte e aggiornate informazioni sul
tipo e la grandezza delle pressioni antropiche significative, cui i
corpi idrici superficiali di ciascun distretto idrografico rischiano di
essere sottoposti, ed essere effettuate valutazioni della vulnerabilita'
dello stato dei corpi idrici superficiali rispetto alle pressioni
individuate e del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di
qualita' ambientale;
Tenuto conto della necessita' di identificare, sulla base dei criteri
geografici e idrologici, i corpi idrici che rappresentano le unita'
fisiche di riferimento per la verifica del raggiungimento degli
obiettivi ambientali;
Acquisiti i pareri dell'Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR-IRSA), dell'Istituto centrale della
Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata al mare (ICRAM) con le note
rispettivamente prot. n. 0001162 del 23 aprile 2007, prot. n. 5687/07
del 1° giugno 2007, dell'Istituto Superiore di Sanita' prot. n. 29537/AMPP.IA.12
dell'11 giugno 2007;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata Stato-regioni, delle
citta' e delle autorita' locali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 aprile 2008;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota prot. UL/2008/4414 del 6 maggio 2008 ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Il presente decreto apporta le seguenti modifiche agli allegati 1 e
3 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
le premesse dell'allegato 1 sono cosi' sostituite: «Il presente allegato
stabilisce i criteri per il monitoraggio e la classificazione dei corpi
idrici superficiali e sotterranei.»;
il titolo e i contenuti del punto 1.1 dell'allegato 1 sono sostituiti
rispettivamente da «CORPI IDRICI SUPERFICIALI» e «I corpi idrici
superficiali vengono caratterizzati e individuati secondo quanto
riportato in allegato 3.»;
il titolo del punto 1 dell'allegato 3 e' sostituito come segue
«CARATTERIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI»;
dopo il punto 1.1 dell'allegato 3 sono inserite le sezioni A, B e C
dell'allegato 1 al presente decreto;
i punti 1.1.2 e 1.1.3 dell'allegato 3 sono abrogati;
le disposizioni di cui al punto 1.2 dell'allegato 3 sono sostituite
dalle seguenti «Per ciascun corpo idrico e' predisposta una scheda
informatizzata che contenga: i dati derivati dalle attivita' di cui alle
sezioni A, B e C, del punto 1.1 del presente allegato;
i dati derivanti dalle azioni di monitoraggio e classificazione di cui
all'allegato 1 del presente decreto legislativo.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio.
Restano delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in
materia di acque e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 327 del 22
dicembre 2000 pag. 0001 - 0073.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in
materia ambientale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14
aprile 2006.
Il comma 3, dell'art. 75, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e' il seguente:
«3. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte terza
del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e
con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio previa intesa con la
Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono
altresi' essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente
decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni
scientifiche o tecnologiche.».
Il comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima
della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Si riportano le premesse ed il punto 1.1 dell'Allegato 1 della parte
terza del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificati dal presente decreto:
«Allegato 1
Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi
di qualita' ambientale
Il presente allegato stabilisce i criteri per il monitoraggio e la
classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
Sono corpi idrici significativi quelli che le autorita' competenti
individuano sulla base delle indicazionicontenute nel presente allegato
e che conseguentemente vanno monitorati e classificati al fine del
raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale.
Le caratteristiche dei corpi idrici significativi sono indicate nei
punti 1.1 e 1.2.
Sono invece da monitorare e classificare:
a) tutti quei corpi idrici che, per valori naturalistici e/o
paesaggistici o per particolari utilizzazioni in atto, hanno rilevante
interesse ambientale.
b) tutti quei corpi idrici che, per il carico inquinante da essi
convogliato, possono avere una influenza negativa rilevante sui corpi
idrici significativi.
1.1 Corpi idrici superficiali.
I corpi idrici superficiali vengono caratterizzati e individuati secondo
quanto riportato in Allegato 3.».
- Si riporta l'Allegato 3 della parte terza del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Allegato 3
Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e analisi
dell'impatto esercitato dall'attivita' antropica
Per la redazione dei piani di tutela, le Regioni devono raccogliere ed
elaborare i dati relativi alle caratteristiche dei bacini idrografici
secondo i criteri di seguito indicati.
A tal fine si ritiene opportuno che le Regioni si coordinino, anche con
il supporto delle autorita' di bacino, per individuare, per ogni bacino
idrografico, un Centro di Documentazione cui attribuire il compito di
raccogliere, catalogare e diffondere le informazioni relative alle
caratteristiche dei bacini idrografici ricadenti nei territori di
competenza.
Devono essere in particolare considerati gli elementi geografici,
geologici, idrogeologici, fisici, chimici e biologici dei corpi idrici
superficiali e sotterranei, nonche' quelli socioeconomici presenti nel
bacino idrografico di propria competenza.
1. Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali.
Le regioni, nell'ambito del territorio di competenza, individuano
l'ubicazione e il perimetro dei corpi idrici superficiali ed effettuano
di tutti una caratterizzazione iniziale, seguendo la metodologia
indicata in appresso. Ai fini di tale caratterizzazione iniziale le
regioni possono raggruppare i corpi idrici superficiali.
i) Individuare i corpi idrici superficiali all'interno del bacino
idrografico come rientranti in una delle seguenti categorie di acque
superficiali - fiumi, laghi, acque di transizione o acque costiere -
oppure come corpi idrici superficiali artificiali o corpi idrici
superficiali fortemente modificati.
ii) Per i corpi idrici superficiali artificiali o fortemente modificati,
la classificazione si effettua secondo i descrittori relativi a una
delle categorie di acque superficiali che maggiormente somigli al corpo
idrico artificiale o fortemente modificato di cui trattasi.
1.1 Acquisizione delle conoscenze disponibili.
La fase iniziale, finalizzata alla prima caratterizzazione dei bacini
idrografici, serve a raccogliere le informazioni relative a:
a) gli aspetti geografici: estensione geografica ed estensione
attitudinale, latitudinale e longitudinale;
b) le condizioni geologiche: informazioni sulla tipologia dei substrati,
almeno in relazione al contenuto calcareo, siliceo ed organico;
c) le condizioni idrologiche: bilanci idrici, compresi i volumi, i
regimi di flusso nonche' i trasferimenti e le deviazioni idriche e le
relative fluttuazioni stagionali e, se del caso, la salinita';
d) le condizioni climatiche: tipo di precipitazioni e, ove possibile,
evaporazione ed evapotraspirazione. Tali informazioni sono integrate con
gli aspetti relativi a:
a) caratteristiche socioeconomiche utilizzo del suolo,
industrializzazione dell'area, ecc.
b) individuazione e tipizzazione di aree naturali protette,
c) eventuale caratterizzazione faunistica e vegetazionale dell'area del
bacino idrografico.
Allegato 1
omesso
Art. 2.
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento
le regioni, sentite le Autorita' di Bacino, identificano, nell'ambito
del territorio di propria competenza, le acque superficiali appartenenti
alle diverse categorie di fiume, lago, acqua marino-costiera e acqua di
transizione, definendone i tipi sulla base dei criteri tecnici di cui
all'allegato 1, sezione A.
2. Entro i successivi trenta giorni le regioni individuano i corpi
idrici sulla base dei criteri riportati nell'allegato 1, sezione B per
ciascuna classe di tipo, tenendo conto dell'analisi delle pressioni e
degli impatti effettuata secondo la metodologia di cui allo stesso
allegato, sezione C.
3. Le regioni sottopongono la tipizzazione e l'individuazione dei corpi
idrici alla revisione in funzione di elementi imprevisti o sopravvenuti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 giugno 2008
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2008 Ufficio controllo atti
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8,
foglio n. 19
Allegato omesso