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Decreto 28 Gennaio 2008
Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Toscana.
(GU n. 48 del 26-2-2008)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo
alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 52 del 3 marzo 2001;
Viste le motivate richieste della Regione Toscana circa la necessita' di
un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai
provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua;
Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio Superiore di
Sanita' nella seduta del 13 dicembre 2007;
Visto che l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31
consente alle regioni o province autonome di stabilire deroghe ai valori
di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi
dell'art. 11, comma 1, lettera b), entro i valori massimi ammissibili,
purche' nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana
e nei casi in cui l'approvvigionamento di acque destinate al consumo
umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con
nessun altro mezzo congruo;
Premesso che tali misure devono essere applicate in una area geografica
ben delimitata e per un periodo di tempo definito;
Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la
popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente
informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le
disciplinano e che, ove occorra, la Regione o Provincia autonoma deve
provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione
per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;
Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute
umana viene effettuata comprendendo anche la quantita' di parametro
eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito
domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti
esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di
deroga;
Decreta:
Art. 1.
1. La regione Toscana puo' stabilire il rinnovo delle deroghe ai
valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per i parametri boro, arsenico,
clorito e trialometani, entro i Valori Massimi Ammissibili (VMA)
rispettivamente di 3 mg/l, di 50 µg/l, di 1,3 mg/l e di 80 µg/l ai
comuni di cui alla nota del 27 novembre 2007 n. 312465.
Per il comune di Piombino, frazione di Riotorto, il Valore Massimo
Ammissibile per il parametro boro puo' essere innalzato a 3,5 mg/l.
2. I suddetti valori massimi ammissibili possono essere concessi fino al
31 dicembre 2008.
3. L'eventuale rinnovo e' subordinato alla trasmissione da parte della
regione Toscana al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente
e tutela del territorio e del mare, entro il mese di giugno 2008, di una
circostanziata relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei
piani di risanamento previsti, comprensiva dei controlli analitici
effettuati, che dovranno essere intensificati per i comuni ai quali la
Regione ha concesso deroghe per due o piu' parametri, dei risultati
degli interventi effettuati nel periodo di deroga, e di un dettagliato
programma di quanto previsto ai fini della nuova deroga, corredato dei
costi e della copertura finanziaria.
4. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al
rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad
eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto
in ambito locale. Si rimanda alle autorita' competenti la valutazione di
ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.
5. La Regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata,
in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001
n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione dei
predetti parametri, e deve fornire consigli a gruppi specifici di
popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare. La
suddetta informazione dovra' essere ancor piu' dettagliata per la
popolazione dei comuni nel cui territorio viene distribuita acqua con
due o piu' valori di parametro in deroga.
6. Relativamente al parametro boro, la popolazione deve essere
informata, in via precauzionale che il consumo dell'acqua da bere non e'
consigliato ai soggetti di eta' inferiore a 14 anni. Delle iniziative
adottate dovra' essere data informazione al Ministero della salute.
Art. 2.
1. Fermo restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1,
nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'Autorita' regionale e' tenuta, in
relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che
assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile e
comunque non superiore a quelli gia' concessi.
2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di
immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.
Art. 3.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle
prescrizioni degli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle
disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n. 31.
2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:
a) i motivi di deroga;
b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo
pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni
parametro;
c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la
popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie
alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una
maggiore frequenza dei controlli;
e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva,
compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa
copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f) la durata della deroga.
3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono
trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8,
del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
Art. 4.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2008
Il Ministro della salute
Turco
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio