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Decreto 28 Gennaio 2008
Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Campania.
(GU n. 48 del 26-2-2008)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo
alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 52 del 3 marzo 2001;
Viste le motivate richieste della Regione Campania;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 13
dicembre 2007;
Visto che l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31
consente alle regioni o province autonome di stabilire deroghe ai valori
di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi
dell'art. 11, comma 1, lettera b), entro i valori massimi ammissibili,
purche' nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana
e nei casi in cui l'approvvigionamento di acque destinate al consumo
umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con
nessun altro mezzo congruo;
Premesso che tali misure devono essere applicate in una area geografica
ben delimitata e per un periodo di tempo definito;
Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la
popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente
informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le
disciplinano e che, ove occorra, la Regione o Provincia autonoma deve
provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione
per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;
Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute
umana viene effettuata comprendendo anche la quantita' di parametro
eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito
domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti
esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di
deroga;
Decreta:
Art. 1.
1. Per il parametro fluoro la Regione Campania puo' stabilire fino
al 31 dicembre 2008 il rinnovo della deroga al valore di parametro
fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 31, non superiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 2,5
mg/l per i comuni, o parte di essi, di Cercola, Ercolano, Massa di
Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, S. Anastasia, S. Giorgio a
Cremano, S. Giuseppe Vesuviano, S. Sebastiano al Vesuvio, Somma
Vesuviana, Torre del Greco, Volla, e Nola.
2. L'eventuale rinnovo e' vincolato alla presentazione di documentazione
dettagliata dello stato di avanzamento delle misure correttive e
relativi interventi sul territorio compreso il calendario dei lavori, la
stima dei costi, la relativa copertura finanziaria, le metodiche e le
tecnologie adottate.
3. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al
rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad
eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto
in ambito locale. Si rimanda alle autorita' competenti la valutazione di
ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.
4. La Regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in
attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n.
3 1, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del
predetto parametro.
5. Le deroghe al valore del parametro fluoro possono essere concesse
dalla Regione Campania a condizione che in tutte le zone interessate:
siano state informate le Autorita' competenti al fine di evitare
l'attivazione di campagne di fluoro profilassi;
sia avvisata la popolazione generale sulla opportunita' di limitare il
consumo di alimenti ad elevato apporto di fluoro;
venga predisposto un opuscolo informativo in merito al fluoro da
distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili;
sia informata la popolazione, in via precauzionale, che il consumo
dell'acqua da bere in distribuzione non e' consigliato ai soggetti di
eta' inferiore ai 14 anni.
Art. 2.
1. Fermo restano il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1,
nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'Autorita' regionale e' tenuta, in
relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che
assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di
immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.
Art. 3.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle
prescrizioni degli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle
disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n. 31.
2. La regione entro il 30 giugno 2008 deve presentare ai Ministeri della
salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una
relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di
risanamento previsti, comprensiva dei risultati degli interventi
effettuati nell'anno precedente ed un dettagliato programma di quanto
previsto negli anni seguenti, corredata dei costi e della copertura
finanziaria.
Art. 4.
1. Il provvedimento di deroga con i relativi piani di intervento
sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma
8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2008
Il Ministro della salute
Turco
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio