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Decreto 29 dicembre 2008
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lombardia.
(GU n. 67 del 21-3-2009)
IL MINISTRO
DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo
alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 52 del 3 marzo 2001;
Viste le motivate richieste della regione Lombardia circa la necessita'
di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare completa attuazione
ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua;
Visti i Valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di
sanita' nella seduta del 18 dicembre 2008;
Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la
popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente
informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le
disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso
quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti.
Ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare
raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga
possa costituire un rischio particolare;
Considerato che, il Consiglio superiore di sanita' ha fatto presente che
il 25 dicembre 2009 scadra' il secondo triennio previsto dall'art. 13,
comma 4, del decreto legislativo n. 31/2001 e che pertanto, al fine
dell'acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, sara'
necessario predisporre un dossier completo ed esaustivo che contenga
tutte le informazioni dettagliate sugli interventi effettuati e le
motivazioni che rendano eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di
deroga;
Decreta:
Art. 1.
1. La regione Lombardia puo' stabilire il rinnovo delle deroghe al
valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ai comuni per i quali e' stata fatta
esplicita richiesta, per il parametro arsenico, entro il Valore
massimo ammissibile (VMA) di 50 Î1/4g/l.
2. Il suddetto Valore massimo ammissibile puo' essere concesso fino al
31 dicembre 2009.
3. E' rimessa all'autorita' regionale la verifica, per quanto concerne
le industrie alimentari presenti nel territorio interessato dal
provvedimento di deroga, degli effetti sui prodotti finali, soprattutto
se destinati alla distribuzione oltre i confini del suddetto territorio
e la tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro della salute e
delle politiche sociali qualora dai controlli effettuati risultasse un
potenziale rischio per la salute umana.
4. L'eventuale rinnovo e' subordinato alla trasmissione, da parte della
regione Lombardia, al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, entro e non oltre il 30 giugno 2009, di una
circostanziata relazione sui risultati degli interventi effettuati
nell'ultimo anno e un programma dettagliato di quanto e' previsto per il
prossimo anno corredato dei costi, della copertura finanziaria e di un
quadro esaustivo della presenza degli elementi in deroga in tutto il
territorio regionale.
5. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in
attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del
predetto valore e deve fornire consigli a gruppi specifici di
popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare.
Delle iniziative adottate dovra' essere data informazione al Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Art. 2.
1. Fermo restando il Valore massimo ammissibile di cui all'art. 1
nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' regionale e' tenuta, in
relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che
assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
2. Tutti i Valori massimi ammissibili possono essere oggetto di
immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.
Art. 3.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle
prescrizioni degli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle
disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n. 31.
2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:
a) i motivi di deroga;
b) il parametro interessato, i risultati del precedente controllo
pertinente ed il Valore massimo ammissibile per la deroga;
c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la
popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie
alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una
maggiore frequenza dei controlli;
e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva,
compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa
copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f) la durata della deroga.
3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono
trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8,
del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
Art. 4.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2008
p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Il Sottosegretario di Stato
Fazio
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo