Copyright © Ambiente Diritto.it
Decreto 14 aprile 2009, n. 56
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare. Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo».
(GU n. 124 del 30-5-2009 - Suppl. Ordinario n.83)
IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria
in materia di acque e, in particolare l'Allegato II;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia
ambientale» e successive modifiche ed integrazioni e in particolare, l'articolo
75, comma 3, che prevede l'adozione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n, 400, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, per modificare gli allegati alla parte terza dello stesso decreto
legislativo 3 aprile 2006;
Viste le linee guida emanate dalla Commissione Europea che forniscono criteri
tecnici sulle modalita' di svolgimento dei programmi di monitoraggio e per la
definizione delle condizioni di riferimento dei corpi idrici superficiali;
Tenuto conto della necessita' di adeguare gli allegati 1 e 3 della parte terza
del citato decreto legislativo n. 152/2006;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 19 febbraio 2009;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata
con nota prot. n. 6687 del 19 marzo 2009 ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'Allegato 1 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' sostituito con l'Allegato 1 del presente decreto;
2. Per effetto dell'entrata in vigore delle lettere A.2.6.1 e A.2.7.1 di cui
all'Allegato 1 del presente decreto cessa di avere efficacia la Tab. 2 del
decreto ministeriale del 6 novembre 2003, n. 367.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono
forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea. (GUUE)
Note alle premesse:
- La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 327 del 22 dicembre 2000, pag.
0001-0073.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia
ambientale», e successive modifiche ed integrazioni, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006.
- Si riporta il comma 3, dell'articolo 75, del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152:
«3. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte terza del
presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o
piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi
regolamenti possono altresi' essere modificati gli Allegati alla parte terza del
presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni
scientifiche o tecnologiche.».
- Si riporta il comma 3, dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n. 214, supplemento ordinario:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione.».
Art. 2.
1. All'Allegato 3 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, il punto 1.1.1 e' sostituito dal punto 1.1.1 di cui all'Allegato 2 del
presente decreto.
Nota all'art. 2:
- Si riporta l'allegato 3 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, punto 1.1.1 come modificato dall'articolo 2 del presente
regolamento:
1.1.1 - FISSAZIONE DELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO TIPO-SPECIFICHE PER I CORPI
IDRICI SUPERFICIALI
D.1. Premessa
Per ciascun tipo di corpo idrico superficiale, individuato in base a quanto
riportato nella precedente sezione A al presente punto, sono definite:
a) le condizioni idromorfologiche e fisico-chimiche tipo-specifiche che
rappresentano i valori degli elementi di qualita' idromorfologica e
fisico-chimica che l'Allegato 1, punto A.1 alla parte terza del presente decreto
legislativo, stabilisce per tale tipo di corpo idrico superficiale in stato
ecologico elevato, quale definito nella pertinente tabella dell'Allegato 1,
punto A.2;
b) le condizioni biologiche di riferimento tipo-specifiche che rappresentano i
valori degli elementi di qualita' biologica che l'Allegato 1, punto A.1
specifica per tale tipo di corpo idrico supediciale in stato ecologico elevato,
quale definito nella pertinente tabella dell'Allegato 1, punto A.2.
Nell'applicare le procedure previste nella presente sezione ai corpi idrici
superficiali fortemente modificati o corpi idrici artificiali, i riferimenti
allo stato ecologico elevato sono considerati riferimenti al potenziale
ecologico massimo definito nell'Allegato 1, tabella A.2.5. I valori relativi al
potenziale ecologico massimo per un corpo idrico sono riveduti ogni sei anni.
D.2. Funzione delle condizioni di riferimento:
Le condizioni di riferimento:
• rappresentano uno stato corrispondente a pressioni molto basse senza gli
effetti dell'industrializzazione di massa, dell'urbanizzazione e
dell'agricoltura intensiva e con modificazioni molto lievi degli elementi di
qualita' biologica, idro-morfologica e chimico-fisica;
• sono stabilite per ogni tipo individuato all'interno delle categorie di acque
superficiali, esse sono pertanto tipo-specifiche;
• non coincidono necessariamente con le condizioni originarie indisturbate e
possono includere disturbi molto lievi, cioe' la presenza di pressioni
antropiche e' ammessa purche' non siano rilevabili alterazioni a carico degli
elementi di qualita' o queste risultino molto lievi;
• consentono di derivare i valori degli elementi di qualita' biologica necessari
per la classificazione dello stato ecologico del corpo idrico;
• vengono espresse come intervallo di valori, in modo tale da rappresentare la
variabilita' naturale degli ecosistemi.
D.21. Condizioni di riferimento e Rapporto di Qualita' Ecologica (RQE)
L'individuazione delle condizioni di riferimento consente di calcolare, sulla
base dei risultati del monitoraggio biologico per ciascun elemento di qualita',
il «rapporto di qualita' ecologica» (RQE). L'RQE viene espresso come un valore
numerico che varia tra 0 e 1, dove lo stato elevato e' rappresentato dai valori
vicino ad 1, mentre lo stato pessimo e' rappresentato da valori numerici vicino
allo 0.
L'RQE mette in relazione i valori dei parametri biologici osservati in un dato
corpo idrico e il valore per quegli stessi parametri riferiti alle condizioni di
riferimento applicabili al corrispondente tipo di corpo idrico e serve a
quantificare lo scostamento dei valori degli elementi di qualita' biologica,
osservati in un dato sito, dalle condizioni biologiche di riferimento
applicabili al corrispondente tipo di corpo idrico. L'entita' di tale
scostamento concorre ad effettuare la classificazione dello stato ecologico di
un corpo idrico secondo lo schema a 5 classi di cui Allegato 1 punto A2 del
presente decreto legislativo.
D.3. Metodi per stabilire le condizioni di riferimento I principali metodi per
la definizione delle condizioni di riferimento sono:
• Metodo spaziale, basato sull'uso dei dati provenienti da siti di monitoraggio;
• Metodo teorico, basato su modelli statistici, deterministici o empirici di
previsione dello stato delle condizioni naturali indisturbate;
• Metodo temporale, basato sull'utilizzazione di dati di serie storiche o
paleoricostruzione o una combinazione di entrambi;
• Una combinazione dei precedenti approcci.
Tra i metodi citati e' utilizzato prioritariamente quello spaziale. Qualora tale
approccio non risulti applicabile si ricorre agli altri metodi elencati. Puo'
essere inoltre utilizzato un metodo basato sul giudizio degli esperti solo nel
caso in cui sia comprovata l'impossibilita' dell'applicazione dei metodi sopra
riportati.
D.3.1 Metodo spaziale
Il metodo spaziale si basa sui dati di monitoraggio qualora siano disponibili
siti, indisturbati o solo lievemente disturbati, idonei a delineare le
«condizioni di riferimento» e pertanto identificati come «siti di riferimento».
I siti di riferimento sono individuati attraverso l'applicazione dei criteri di
selezione basati sull'analisi delle pressioni esistenti e dalla successiva
validazione biologica. Possono essere individuati siti diversi per ogni elemento
di qualita' biologica. Per l'individuazione dei siti si fa riferimento alle
metodologie riportate nei manuali ISPRA, per le acque marino-costiere e di
transizione, e CNR-IRSA, per i corsi d'acqua e le acque lacustri.
D.4. Processo per la determinazione delle Condizioni di Riferimento
Le regioni, sentite le Autorita' di bacino, all'interno del proprio territorio,
individuano, per ciascuna categoria e tipo di corpo idrico, i potenziali siti di
riferimento sulla base dei dati e delle conoscenze relative al proprio
territorio in applicazione delle metodologie richiamate al punto D.3 e
provvedono a inviare le relative informazioni al MATTM.
Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente punto D.1, tenendo
conto dei siti di riferimento e dei relativi dati comunicati dalle regioni, sono
stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, da emanarsi ai sensi dell'art. 75, comma 3, del presente decreto
legislativo. Se non risulta possibile stabilire, per un elemento qualitativo in
un determinato tipo di corpo idrico superficiale, condizioni di riferimento
tipo-specifiche attendibili a causa della grande variabilita' naturale cui
l'elemento e' soggetto (non soltanto in conseguenza delle variazioni stagionali)
detto elemento puo' essere escluso dalla valutazione dello stato ecologico per
tale tipo di acque superficiali. In questo caso i motivi dell'esclusione sono
specificati nel piano di gestione del bacino idrografico.
Un numero sufficiente di siti in condizioni di riferimento, per ogni tipo
individuato, nelle varie categorie di corpi idrici, sono identificati, dal MATIM
con il supporto dell'ISPRA e degli altri istituti scientifici, per la
costituzione di una rete di controllo, che costituisce parte integrante della
rete nucleo di cui al punto A.3.2.4. dell'Allegato 1 al presente decreto
legislativo, per lo studio della variazioni, nel tempo, dei valori delle
condizioni di riferimento per i diversi tipi. Le condizioni di riferimento sono
aggiornate qualora si presentano variazioni per cause naturali nei siti di
riferimento.
Art. 3.
1. Le Regioni sentite le Autorita' di bacino, e comunque entro novanta
giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, adeguano e attuano i
programmi di monitoraggio per la valutazione dello stato delle acque
superficiali, sulla base delle modalita' e dei criteri tecnici riportati
nell'Allegato 1;
2. Entro i successivi trenta giorni, vengono individuati i siti di riferimento
tipo-specifici secondo le modalita' riportate nel punto 1.1.1 dell'Allegato 2
del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 aprile 2009
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2009 Ufficio di controllo atti
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio
n. 278
Allegati omessi
(a breve disponibili)