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Decreto 4 giugno 2009
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Disciplina dei criteri di determinazione del contributo annuo da parte dei concessionari di dighe per le attivita' di vigilanza e controllo svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(GU n. 222 del 24-9-2009)
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che dispone, al comma
1, che i concessionari delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8
agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al Registro Italiano
Dighe (RID) e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le
attivita' di vigilanza e controllo svolte dallo stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136,
recante il regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il
funzionamento del RID, a norma dell'art. 91 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
Visto l'art. 2, commi 170 e 171, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, che dispone la soppressione del RID e il trasferimento dei relativi
compiti e delle relative attribuzioni al Ministero delle infrastrutture;
Visto l'art. 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che
stabilisce che le spese occorrenti per il finanziamento delle attivita'
gia' facenti capo al RID sono finanziate dalla contribuzione a carico
degli utenti dei servizi per la parte non coperta da finanziamento a
carico dello Stato;
Visto l'art. 2, comma 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che
stabilisce che i criteri e i parametri per la quantificazione degli
oneri connessi alle attivita' gia' facenti capo al RID sono stabiliti
con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del 17 dicembre 2004 del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 2005,
recante la disciplina dei criteri di determinazione del contributo annuo
da parte dei concessionari di dighe per l'attivita' di vigilanza e
controllo svolta dal RID;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.
211, con il quale e' stato emanato il regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuto che per la determinazione dei costi relativi allo svolgimento
da parte delle strutture ministeriali competenti in base al citato
decreto n. 211 del 2008, dei compiti e delle attribuzioni concernenti l'attivita'
di vigilanza e controllo gia' facenti capo al soppresso RID, possa farsi
riferimento alle spese sostenute dal medesimo ex RID, per le stesse
attivita', come risultanti dal conto consuntivo dello stesso soppresso
ente per l'anno 2006;
Considerata l'opportunita' di provvedere con separato decreto alla
disciplina dei criteri di determinazione del diritto di istruttoria, di
cui all'art. 6, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, per le
altre attivita' che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed
elettriche e' tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e
costruzione delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto
1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre
1994, n. 584;
Visto il parere della Consulta degli iscritti di cui all'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, espresso
in data 14 ottobre 2008;
Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 gennaio 2009, n. 3736, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del
7 febbraio 2009, recante gli interventi urgenti per la messa in
sicurezza delle grandi dighe ed altre disposizioni
urgenti in materia;
Visto il parere favorevole della Conferenza unificata Stato - regioni,
citta' e autonomie locali espresso nella seduta dell'8 aprile 2009;
Decreta:
Art. 1.
Criteri di determinazione del contributo annuo
1. Il contributo annuo di cui all'art. 6 della legge 1° agosto 2002,
n. 166, compresa la quota aggiuntiva da destinare ad investimenti e
potenziamento, e' costituito, per ogni diga, da una quota base fissa
articolata in funzione dell'utilizzazione prevalente della risorsa
concessa, nonche' da quote variabili in relazione all'altezza dello
sbarramento ed al volume dell'invaso come stabiliti dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584, e riportati nel relativo foglio di condizioni per
l'esercizio e la manutenzione di cui all'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e alla circolare
del Ministero dei lavori pubblici 4 dicembre 1987, n. 352.
Art. 2.
Quota base fissa
1. La quota base fissa, articolata in funzione dell'utilizzazione
prevalente della risorsa concessa, e' stabilita come segue:
utilizzazione idroelettrica, euro 12.000,00;
utilizzazione industriale, euro 12.000,00;
utilizzazione potabile, euro 8.000,00;
utilizzazione irrigua, euro 4.000,00;
utilizzazione diversa dalle precedenti, euro 4.000,00.
2. Per le dighe utilizzate a scopo prevalente di laminazione la quota
base fissa e' determinata in misura pari al 50% di quella stabilita per
la utilizzazione irrigua. Per le dighe utilizzate a scopo esclusivo di
laminazione la quota prevista al presente comma non e' dovuta.
3. Per le dighe ad uso non idroelettrico ne' industriale aventi volume
di invaso inferiore a 500.000 metri cubi o altezza inferiore a 10 metri
la quota base fissa e' individuata in misura pari al 50% di quella
stabilita per la relativa utilizzazione.
4. La quota base fissa si riferisce alle dighe di altezza inferiore a
16,00 metri e che determinano un volume d'invaso inferiore a 2.000.000
metri cubi.
Art. 3.
Quota variabile in relazione all'altezza dello sbarramento ed al volume
di invaso
1. Per le dighe aventi caratteristiche dimensionali superiori o
uguali a quelle indicate all'art. 2, la quota base fissa e' incrementata
di una quota variabile dipendente dall'altezza dello sbarramento e dal
volume d'invaso, cosi' determinata:
1) in relazione all'altezza, da arrotondarsi al metro inferiore:
per ogni metro superiore a m 15 sino a m 100, euro 180,00;
per ogni metro superiore a m 100, euro 0,00;
2) in relazione al volume d'invaso, da arrotondarsi al Mm3 inferiore:
per ogni Mm3 superiore a Mm3 1 sino a Mm3 100, euro 80,00;
per ogni Mm3 superiore a Mm3 100 sino a Mm3 200, euro 60,00;
per ogni Mm3 superiore a Mm3 200 sino a Mm3 300, euro 30,00;
per ogni Mm3 superiore a Mm3 300, euro 0,00.
2. Per le dighe utilizzate a scopo prevalente di laminazione nonche' per
quelle ad uso non idroelettrico ne' industriale aventi volume di invaso
inferiore a 500.000 metri cubi o altezza inferiore a 10 metri, le quote
variabili di cui sopra sono ridotte del 50%. In caso di invaso
realizzato da piu' di una diga iscritta al Registro, le quote variabili
per volume e per altezza sono dovute dalla sola diga di maggiore
altezza. Per le dighe utilizzate a scopo esclusivo di laminazione la
quota prevista al presente comma non e' dovuta.
Art. 4.
Modalita' di riscossione del contributo annuo
1. L'importo del contributo annuo dovuto per ciascuna diga e'
quantificato dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture
idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sulla base di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 3 ed e'
comunicato ai concessionari delle dighe di cui all'art. 1 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. L'importo del contributo di cui al comma 1 e' versato in due rate
semestrali di pari importo anticipate entro il 31 gennaio ed il 31
luglio di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato sul
capitolo 3395, capo XV, con causale: «contributo annuo attivita' di
vigilanza e controllo sulle grandi dighe», per essere riassegnato come
previsto dall'art. 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
3. Per i contributi ancora dovuti per i periodi antecedenti alla
comunicazione di cui al comma 1 e disciplinati dal presente decreto, i
concessionari di cui al medesimo comma 1, sono tenuti al versamento
degli stessi a decorrere dal primo gennaio del secondo anno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5.
Sanzioni
1. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al
comma 1 dell'art. 4, il concessionario potra' segnalare e chiedere alla
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed
elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
motivatamente la revisione del contributo calcolato, evidenziando
eventuali discordanze anche in relazione all'utilizzazione delle acque
invasate. In tal caso il termine di trenta giorni di cui al primo
periodo si intende sospeso sino alle nuove determinazioni da parte della
predetta Direzione generale. La medesima Direzione generale in sede di
autotutela adottera' i provvedimenti conseguenti.
2. Ferma restando la corresponsione degli interessi legali, di mora ed
il rimborso di eventuali spese per il ritardato pagamento delle rate
semestrali del contributo, i concessionari che non ottemperino, previa
formale messa in mora, al versamento del contributo per una intera
annualita' sono soggetti alle sanzioni previste dal citato art. 6, comma
1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto disciplina il contributo annuo dovuto a
partire dal 1° gennaio 2007 ed e' soggetto a revisione, secondo le
modalita' di cui all'art. 2, comma 173, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, con periodicita' triennale a partire dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Roma, 4 giugno 2009
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 8, foglio n. 375