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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2009
Interventi urgenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe ed altre disposizioni urgenti in materia. (Ordinanza n. 3736).
(GU n. 31 del 7-2-2009)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, recante «Disposizioni
urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici
istituzionali»;
Visto, in particolare, l'articolo 2 del predetto decreto-legge che
dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza
sulle grandi dighe si provvede, laddove sussistano le condizioni per la
dichiarazione dello stato di emergenza, mediante l'adozione di ordinanze
di protezione civile ex articolo 5, comma 2 della legge 24 febbraio
1992, n. 225;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio
2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e
funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il
rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
novembre 2004 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano
(Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e
Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e
Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte
(Calabria), fino al 31 dicembre 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di
emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
gennaio 2006, di proroga dello stato di emergenza in precedenza
richiamato, fino al 31 dicembre 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
gennaio 2007, di proroga dello stato di emergenza in precedenza
richiamato, fino al 31 dicembre 2007;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
febbraio 2008 e del 22 aprile 2008, di ulteriore proroga degli stati di
emergenza in argomento, fino al 31 dicembre 2008;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3418/2005, n. 3437/2005, n. 3438/05, n. 3461/2005, n. 3485/2005, n.
3527/06, e n. 3578/07 per la messa in sicurezza di grandi dighe fuori
esercizio delle regioni Piemonte, Sicilia, Liguria, Marche, Lazio,
Toscana, Basilicata, Umbria e Calabria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
dicembre 2008 con il quale, da ultimo, e' stato prorogato lo stato di
emergenza in argomento, nonche' dichiarato lo stato di emergenza per le
dighe di Sterpeto (Lazio) e per le dighe di La Para e Rio Grande
(Umbria), fino al 31 dicembre 2009;
Viste le note del 16 maggio 2008 e del 22 luglio 2008 del Direttore
generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indirizzate al Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' la nota
del 7 novembre 2008 indirizzata al Presidente del Consiglio superiore
dei lavori pubblici;
Visto il verbale della riunione del 26 novembre 2008 del Comitato di
alta sorveglianza nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29
marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2004, n. 139;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione coordinata degli
interventi urgenti finalizzati a fronteggiare le emergenze in atto
connesse alla messa in sicurezza delle grandi dighe fuori esercizio
prive di soggetto concessionario;
Ravvisata, altresi', la necessita' di promuovere azioni volte al
recupero della piena funzionalita' delle grandi dighe, anche con
riferimento alla capacita' di laminazione delle piene;
Ravvisata l'opportunita' di avvalersi anche della Direzione generale
delle dighe e delle infrastrutture idriche ed elettriche nonche' delle
sue strutture periferiche, tenuto conto delle funzioni istituzionali
alla stessa riconosciute, nonche' delle conoscenze e competenze proprie
del soppresso Registro italiano dighe, ora Direzione generale ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2007, necessari al
perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza;
Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di disporre in termini di somma urgenza l'attuazione
coordinata degli interventi finalizzati a fronteggiare le emergenze in
atto connesse alla messa in sicurezza delle grandi dighe fuori esercizio
prive di soggetto concessionario, il prof. ing. Roberto Guercio e'
nominato Commissario delegato, in sostituzione dei commissari delegati
gia' nominati con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3418/2005 e n. 3527/06 per la messa in sicurezza delle dighe di La
Spina, Zerbino, Pasquasia e Cuba, n. 3437/2005 per la messa in sicurezza
delle dighe di Molinaccio, Sterpeto, Figoi e Galano, n. 3438/05 per la
messa in sicurezza delle dighe di Muraglione, Montestigliano e Fosso
Bellaria, n. 3461/2005 per la messa in sicurezza della diga di Muro
Lucano, n. 3578/07 per la messa in sicurezza delle dighe di Gigliara
Monte, La Para e Rio Grande, esercitando i poteri previsti dalle
richiamate ordinanze, per quanto non modificati dalla presente
ordinanza.
2. Per l'espletamento delle iniziative di competenza, il Commissario
delegato e' autorizzato ad avvalersi di uno o piu' soggetti attuatori,
nominati d'intesa con le Regioni interessate, individuati sulla base di
scelte fiduciarie, cui affidare specifici interventi in esecuzione di
direttive impartite dal Commissario medesimo. Con apposito provvedimento
del Commissario delegato saranno definiti i compensi spettanti ai
singoli soggetti attuatori. I predetti soggetti attuatori nello
svolgimento delle attivita' loro affidate possono avvalersi delle
deroghe riconosciute allo stesso Commissario.
3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, i
Commissari delegati di cui alle ordinanze di protezione civile citate al
comma 1, provvedono al passaggio delle consegne al Commissario delegato
di cui alla presente ordinanza di protezione civile, trasmettendo tutta
la pertinente documentazione correlata da una dettagliata relazione
dell'attivita' svolta.
Art. 2.
1. Il Commissario delegato provvede, d'intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe, le
infrastrutture idriche ed elettriche e sentito il Consiglio superiore
del lavori pubblici, alla ricognizione delle dighe con incompleta
capacita' di invaso e con carente utilizzazione della risorsa idrica,
nonche' alla definizione delle iniziative volte a rimuovere le cause
ostative al completamento ed all'esercizio delle opere stesse.
2. Ai fini sopra indicati il Commissario delegato, sulla base delle
risultanze dell'ordinaria attivita' di vigilanza e degli accertamenti
gia' espletati dalla Direzione generale per le dighe, le infrastrutture
idriche ed elettriche e dagli uffici tecnici per le dighe del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, effettua una specifica
ricognizione delle dighe con lavori di costruzione o con invasi
sperimentali interrotti ovvero fuori esercizio temporaneo o con opere di
adduzione-derivazione incomplete, verificando le criticita' e le cause
tecnico-amministrative ostative al completamento ed all'esercizio delle
stesse. Il Commissario delegato definisce, altresi', anche dal punto di
vista finanziario, gli interventi necessari alla rimozione delle
predette criticita'.
3. Il Commissario delegato, inoltre, sulla base dei dati che potranno
essere acquisiti presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, presso il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio
e del mare e presso le Regioni, effettua una ricognizione dei serbatoi
interrati, predispone un elenco di interventi prioritari per la messa in
sicurezza, promuove la redazione dei relativi progetti di gestione, ove
mancanti, esercitando ogni potere di impulso attraverso il piu' ampio
coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle disposizioni di
cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139,
nonche' della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
febbraio 2004 citata in premessa, il Commissario delegato individua,
d'intesa Direzione generale per le dighe le infrastrutture idriche ed
elettriche, i gestori tenuti a fornire alla medesima Direzione per via
telematica ed in tempo reale, i dati di livello di invaso, delle portate
scaricate e derivate ed i dati idrometeorologici acquisiti presso le
dighe. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
5. Il Commissario delegato, anche al fine di promuovere la redazione dei
piani di laminazione previsti dalla direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 indicata in premessa, richiede
alla Direzione generale per le dighe le infrastrutture idriche ed
elettriche, la verifica degli studi presentati dai gestori per la
determinazione delle massime portate transitabili a valle degli
sbarramenti contenute nella fascia di pertinenza idraulica, effettuando
gli accertamenti e le analisi necessarie.
6. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni dalla
legge 28 maggio 2004, n. 139, il Commissario delegato, d'intesa con il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, verifica preventivamente l'impatto dei
nuovi criteri di calcolo sismico di cui alle norme tecniche per la
progettazione e costruzione e per la rivalutazione della sicurezza delle
dighe gia' predisposte ed approvate dal Consiglio superiore dei lavori
pubblici.
7. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal presente articolo,
il Commissario delegato dispone le indagini, gli studi, le consulenze e
la progettazione, avvalendosi della Direzione generale per le dighe le
infrastrutture idriche ed elettriche, degli Uffici tecnici per le dighe,
dei centri di competenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri dell'11 settembre 2007, n. 4324, nonche' di strutture
tecnico-scientifiche pubbliche o private.
Art. 3.
1. Nelle more dell'emanazione del decreto attuativo di cui
all'articolo 2, comma 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, i gestori delle grandi
dighe sono tenuti a versare sull'apposito capitolo di entrata dello
Stato, a titolo di acconto per il periodo 2007-2008, entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente ordinanza, il contributo per le
attivita' gia' facenti capo al Registro italiano dighe, nella misura
prevista per una annualita' dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2004 da destinarsi alle spese
di funzionamento e potenziamento della Direzione generale per le dighe,
le infrastrutture idriche ed elettriche.
Art. 4.
1. Per garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle
attivita' che il Commissario delegato dovra' svolgere con riferimento
alla presente ordinanza, il medesimo Commissario e' autorizzato ad
avvalersi di personale a contratto cosi' come anche previsto
dall'articolo 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3485 del 22 dicembre 2005. A tal fine il Commissario
delegato operera' in deroga a agli articoli 7, 24, 35, 36 e 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni, e all'articolo 3, comma 79 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.
Art. 5.
1. Per il compimento nei termini di somma urgenza delle iniziative
previste dall'articolo 1 della presente ordinanza, ove sussista un
interesse all'utilizzazione della risorsa idrica previo ripristino delle
opere, i termini relativi ai procedimenti di cui al regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e norme statali e regionali strettamente
connesse, sono ridotti ad un quinto; in caso di mancato rispetto dei
termini cosi' ridotti da parte delle amministrazioni competenti, il
Commissario delegato provvede anche in deroga alle disposizioni di cui
al citato regio decreto.
Art. 6.
1. Per l'attuazione degli interventi collegati alla messa in
sicurezza delle grandi dighe fuori esercizio prive di soggetto
concessionario, il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto
indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004
e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto
elencate disposizioni:
legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 e successive
modifiche ed integrazioni;
legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 2, 3, commi 1 e 4, ed articoli 17
e 18 e successive modifiche ed integrazioni;
legge 8 luglio 1986, n. 349, articolo 6 e successive modifiche ed
integrazioni;
legge 14 luglio 1996, n. 494, articoli 9 e 10;
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 cosi' come
integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
settembre 1999;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater e 16 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 3, 6, 7, 10, 12,
13, 14, 15, 17, 26, 32, 33, 34, 40, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 142, 143,
144, 146, 147, 148, legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 e
successive modifiche ed integrazioni; nonche' le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme e,
comunque, nel rispetto dell'articolo 7, lettera c), della direttiva
comunitaria n. 93/37;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 31, 32, 33, 41 e
45, e successive modifiche ed integrazioni;
leggi regionali strettamente connesse all'attuazione degli interventi
previsti nella presente ordinanza.
Art. 7.
1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 della
presente ordinanza, il Commissario delegato potra' utilizzare, d'intesa
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse che si
renderanno disponibili a seguito del riparto delle somme stanziate dal
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2004, n. 139, nonche' i fondi di cui al comma 2 del
presente articolo. A tal fine e' autorizzata l'apertura di apposita
contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario delegato.
2. I commissari delegati di cui alle ordinanze di protezione civile
citate al comma 1 dell'articolo 1 provvedono, entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, alla chiusura delle contabilita' speciali
all'uopo attivate, previo versamento sulla contabilita' speciale di cui
al comma 1 del presente articolo delle somme residue, in deroga alle
norme in materia di contabilita' speciale.
Art. 8.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in
essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2009
Il Presidente: Berlusconi